Provincial Act No. 6 on interventions in the mining sector in Trentino
颁布于 1988-02-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Mineral resources, Water
- 关键词
- thermal and medicinal waters, policy/planning, sustainable development, mining, exploration
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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1. La presente legge è rivolta a favorire, in armonia con la programmazione provinciale, con la pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell' ambiente, nonchè con la necessità di migliramento delle condizioni dell' igiene del lavoro e di tutela delle imprese, la conoscenza delle risorse minerarie nel territorio provinciale, la loro valorizzazione ai fini economici e sociali nonchè particolari interventi nel settore delle cave. ARTICOLO 2 Piano di ricerca mineraria
1. La Giunta provinciale predispone un piano che contiene gli indirizzi generali di intervento nel campo della ricerca mineraria di base finalizzati anche alla raccolta di dati utilizzabili nella ricerca operativa.
2. Il piano, sulla base delle conoscenze del settore, indica in particolare le zone da studiare, i minerali, le rocce e le acque minerali e termali oggetto di ricerca, nonchè le modalità della ricerca stessa.
3. Il piano, per quanto riguarda le acque minerali e termali, prevede gli studi e le opere necessari alla loro individuazione e tutela. ARTICOLO 3 Ricerca mineraria di base
1. La ricerca mineraria di base consiste nella raccolta di dati, documentazione e bibliografia geomineraria, nonchè in indagini, analisi e studi sistematici di carattere geofisico, geochimico, idrologico e giacimentologico e nella relativa elaborazione cartografica.
2. In attuazione del piano di cui all' articolo 2, la Giunta provinciale promuove le attività di cui al comma precedente utilizzando le strutture della Provincia ovvero affidando sulla base di apposite convenzioni, incarichi, a progessionisti, istituti, enti e società di ricerca.
3. I proprietari, i possessori, nonchè i conduttori dei fondi interessati dai lavori di ricerca di cui al presente articolo non possono opporsi allo svolgimento degli stessi. Nei loro confronti si applica l' articolo 29 ter della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di danni arrecati alla proprietà , il diritto al risarcimento è esteso ai possessori nonchè ai conduttori di fondi. ARTICOLO 4 Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione
1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle miniere, può disporre interventi urgenti per la conservazione delle caratteristiche e la salvaguardia delle sorgenti di acque minerali e termali di rilevante interesse, prive di concessione ai sensi dell' articolo 14 del RD 29 luglio 1927, nº 1443, in particolare mediante l' esecuzione di opere di presa, di raccolta e l' acquisizione dei terreni necessari per la protezione da alterazioni e inquinamenti.
2. L' approvazione dei progetti delle opere e dei relativi interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e degli interventi medesimi.
3. Resta ferma la disciplina della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, per le acque termali comprese nell' elenco di cui all' articolo 6 della medesima legge. Fino all' approvazione definitiva di detto elenco, gli interventi di cui al presente articolo vengono disposti sentita la Commissione tecnica per l' idrotermalismo. ARTICOLO 5 Progetti per opere infrastrutturali e di miglioramento dell' ambiente di lavoro nel settore delle cave
1. Al fine di favorire il corretto e razionale proseguimento dell' attività estrattiva nel settore delle cave e la valorizzazione delle risorse investite nel settore, la Giunta provinciale sentiti i comuni competenti per il territorio interessato all' intervento, provvede alla programmazione coordinata degli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di miglioramento dell' ambiente di lavoro. Restano confermate le disposizioni attualmente contenute nel Pinao provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e nei singoli disciplinari costituenti parte integrante dell' autorizzazione alla coltivazione di cava, in materia di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori occupati nel settore delle cave. Entro contottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le norme inserite nel disciplinare tipo di cui sopra hanno efficacia anche nei riguardi delle autorizzazioni provvisorie ancora in vigore.
2. Per i fini di cui al precedente comma la Giunta provinciale, in conformità alle previsioni del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e dei relativi programmi di attuazione di cui agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, predispone ed approva, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all' articolo 4 della medesima legge e il comune o i comuni competenti per territorio, progetti pluriennali di intervento diretti: a) alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e servizi di cui all' articolo 2, lettera g) della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6; b) alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di discariche comuni a più unità estrattive; c) alla progettazione di aree produttive ricavabili dalle discariche di cui al punto precedente.
3. L' utilizzo delle discariche predisposte ai sensi del presente articolo è subordinato al pagamento di un canone riferito al volume reale all' ente titolare dell' opera.
4. L' approvazione dei progetti di cui al secondo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilità per le opere e per le realizzazioni ivi previste.
5. I progetti indicano in particolare: a) le opere e gli interventi da realizzare secondo specifici criteri di priorità ; b) le opere di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dalla Provincia; c) le opere di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dai comuni, da loro consorzi e altri enti pubblici, anche con interventi finanziari della Provincia; d) le opre di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi da consorzi di imprese, operanti nel settore estrattivo provinciale anche con interventi finanziari della Provincia; e) i tempi necessari per l' attuazione ed i benefici conseguenti; f) le modalità per la definizione dei rapporti finanziari tra Provincia ed altri soggetti; g) le spese ammissibili ad agevolazioni e la misura delle stesse per gli interventi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 95 per cento della spesa ammissibile complessiva; h) l' ammontare complessivo della spesa prevista e l' entità dei finanziamenti a carico del bilancio della Provincia e di quelli a carico degli altri soggetti, tenendo conto dell' esigenza di assicurare una compartecipazione finanziaria da valutarsi per i suddetti soggetti in base alla capacità finanziaria ed alle entrate derivanti dai canoni di cui alla successiva lettera i); i) le modalità per la determinazione, ai sensi dell' articolo 19, secondo e quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, del canone relativo alle opere di cui alla lettera a), secondo comma del presente articolo; l) le modalità per la determinazione del canone relativo all' utilizzo delle discariche comuni a più unità estrattive di cui alla lettera b), secondo comma del presente articolo, da commisurarsi alla qualità di materiale collocato in discarica rapportato ai costi di realizzazione e di gestione.
6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma precedenti interessari presentano alla Giunta provinciale secondo le modalità dalla stessa stabilite entro il 31 luglio di ogni anno ed in prima applicazione entro il novantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, proposte di intervento e domande di agevolazione corredate dalle informazioni necessarie per la valutazione delle iniziative e della capacità finanziaria del soggetto stesso.
7. Il finanziamento della progettazione e realizzazione delle discariche ai sensi del presente articolo è subordinato all' assunzione da parte degli enti interessati, mediante deliberazione degli organi competenti, dell' impegno a consentire l' utilizzazione delle discariche medesime anche per attività estrattive localizzate nel territorio di comuni diversi da quello in cui sono ubicate. ARTICOLO 6 Agevolazioni per l' utilizzazione degli scarti delle cave di porfido
1. La Giunta provinciale può concedere contributi a enti pubblici e ad imprenditori privati. costituiti anche sotto forma di cooperativa, e loro consorzi interessati per la realizzazione di nuovi impianti diretti esclusivamente alla trasformazione degli scarti provenienti dall' attività estrattiva del porfido in prodotti ulteriormente utilizzabili.
2. I richiedenti devono presentare una domanda corredata da relazione illustrativa dell' impianto da realizzarsi, dal progetto del medesimo, nonchè dal relativo preventivo di spesa.
3. I contributi vengono concessi con propria deliberazione dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico previsto dall' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammesse.
4. L' erogazione avviene dietro presentazione della documentazione attestante l' ammontare delle spese effettivamente sostenute, previo accertamento da parte degli incarichi del Servizio provinciale competente, in ordine alle opere realizzate. ARTICOLO 7 Progetti per la sistemazione di aree dissestate
1. In relazione ad accertate necessità di recupero ambientale ed in armonia con gli obiettivi e le indicazioni della programmazione provinciale, la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, per attività di cava e il Consiglio provinciale delle miniere, per l' attività mineraria, adotta progetti per il recupero e la sistemazione di aree dissestate, ivi comprese le discariche, da attività estrattive già cessate ed esterne alle aree individuate ai sensi dell' articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, lettera b) ed l), e che non rivestono ulteriore interesse estrattivo. Nei progetti sono individuate in particolare le opere di sistemazione da effettuare, i relativi costi, le modalità ed i tempi di realizzazione previsti, nonchè , per le opere eseguite dai proprietari ai sensi del terzo comma del presente articolo i finanziamenti provinciali ed i conseguenti rapporti finanziari.
2. Le sistemazioni da realizzare nelle singole aree sono determinate tenendo conto in particolare dell' esigenza di ridurre le situazioni di eventuale pericolo e di rimodellare la morfologia alterata, restituendo le aree a verde o ad altri utilizzi compatibili con le esigenze ambientali, nonchè delle eventuali proposte od osservazioni avanzate dal proprietario.
3. Gli interventi possono essere eseguiti dal proprietario sulla base di un' apposita convenzione con la Provincia la quale prevede anche le forme e l' ammontare della spesa a carico della Provincia all' esecuzione dell' opera. In mancanza di accordo la Provincia, tramite i propri uffici, provvede all' esecuzione dei lavori anche in corso con le amministrazioni comunali competenti per territorio, previa espropriazione dell' area. Tale lavori saranno eseguiti in via prioritaria ricorrendo a progetti speciali da affidare all' Agenzia del Lavoro ai sensi del quinto comma dell' articolo 7 della legge provinciale 16 giuno 1983, n. 19. L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità dell' intervento.
4. Le opere di sistemazione finale del suolo e di recupero ambientale, ivi compreso l' eventuale asporto del materiale già abbattuto o comunque risultante dai lavori di sistemazione di quelle cave già autorizzate in via provvisoria ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, la cui area utilizzata non sia prevista dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, dedono essere iniziate entro dodici mesi ed eseguite entro un termine massimo di tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, da titolare dell' autorizzazione provvisoria a proprie spese secondo le disposizioni degli uffici di sorveglianza di cui all' ultimo comma dell' articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.
5. Le sistemazioni di cui al comma precedente sono disposte dai suddetti uffici che, tenuto conto del progetto eventualmente presentato dall' interessato entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e sentito il Sindaco, stabiliscono le opere da eseguirsi ed i relativi tempi per la loro realizzazione, esercitando inoltre l' attività di controllo sulla corretta esecuzione delle opere di cui sopra. ARTICOLO 8 Conferma di concessioni minerarie
1. Le concessioni minerarie vigenti rilasciate ai sensi del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive integrazioni e modificazioni, sono soggette a conferma.
2. I titolari delle concessioni di cui al comma precedente devono, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, fare domanda di conferma della concessione corredata da un programma indicatente la produzione, i livelli occupazionali e gli investimenti previsti, con i relativi tempi di realizzazione, nonchè da una relazione geomineraria sull' esistenza e la consistenza del giacimento. Per le acque minerali dovrà inoltre essere prodotta un' analisi chimica e batteriologica non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente le concessioni di cui sopra s' intendono ad ogni effetto decadute.
4. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle miniere, si pronuncia sulla somanda, sulla validità del relativo programma e sulla durata della concessione, modificandone eventualmente il termine ovvero dichiarandone la decadenza nel caso in cui il programma presentato sia giudicato inadeguato sotto il profilo tecnico - economico. ARTICOLO 9 Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, recante << Disciplina dell' attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento >>
1. All' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificche: a) dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma: << Il comitato è altresì composto da un funzionario del Servizio geologico della Provincia e da un suo delegato. >>; b) il terzo comma è stabilito dal seguente: << Il comitato tecnico è convocato dall' Assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il comitato tecnico è presieduto dal funzionario addetto alla materia delle miniere. >>.
1. All' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificche: a) dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma: << Il comitato è altresì composto da un funzionario del Servizio geologico della Provincia e da un suo delegato. >>; b) il terzo comma è stabilito dal seguente: << Il comitato tecnico è convocato dall' Assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il comitato tecnico è presieduto dal funzionario addetto alla materia delle miniere. >>.
1. All' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificche: a) dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma: << Il comitato è altresì composto da un funzionario del Servizio geologico della Provincia e da un suo delegato. >>; b) il terzo comma è stabilito dal seguente: << Il comitato tecnico è convocato dall' Assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il comitato tecnico è presieduto dal funzionario addetto alla materia delle miniere. >>. OMISSIS
2. Al quinto comma dell' articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono soppresse le parole: << fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 >>.
3. All' articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, viene aggiunto il seguente sesto comma: << Le strutture e gli impianti fissi ubicati all' interno di aree estrattive e di discarica ad esclusivo servizio dell' attività di cava e di lavorazione del materiale estratto, su richiesta dell' interessato, sono autorizzate dal Sindaco previa verifica di staticità e sentito il parere vincolante del comitato tecnico di cui all' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6. Tali opere dovranno comunque essere asportate entro un anno dalla cessazione dell' attività medesima, a cura del titolare dell' autorizzazione. >>.
4. All' articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, viene aggiunto il seguente settimo comma: << Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, relative ad aree non più comprese all' interno del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all' articolo 2, ovvero di piani di stralcio previsti dall' articolo 22, rimangono in vigore fino alla scadenza delle medesime, nel rispetto dell' esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare di cui al primo comma del presente articolo. >>.
1. All' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificche: a) dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma: << Il comitato è altresì composto da un funzionario del Servizio geologico della Provincia e da un suo delegato. >>; b) il terzo comma è stabilito dal seguente: << Il comitato tecnico è convocato dall' Assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il comitato tecnico è presieduto dal funzionario addetto alla materia delle miniere. >>. OMISSIS
5. Il terzo comma dell' articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente: << Di detti provvedimenti viene data notizia, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Sindaco ed alla Giunta provinciale. >>.
1. All' articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificche: a) dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma: << Il comitato è altresì composto da un funzionario del Servizio geologico della Provincia e da un suo delegato. >>; b) il terzo comma è stabilito dal seguente: << Il comitato tecnico è convocato dall' Assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il comitato tecnico è presieduto dal funzionario addetto alla materia delle miniere. >>. OMISSIS
6. Il terzo comma dell' articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente: << Nel caso di mancato esito dell' asta pubblica o della licitazione privata è ammessa la trattativa privata dando precedenza alle cooperative di produzione lavoro regolarmente iscritte al registro provinciale delle cooperative. >>.
7. All' articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, viene aggiunto il seguente comma: << Qualora nel corso dei primi tre anni dall' inizio dell' attività di coltivazione di un lotto non sia possibile l' economica prosecuzione dei lavori di cava per cause non imputabili a cattiva conduzione dei lavori stessi o ad inottemperanza degli obblighi posti a carico del titolare, il comune ha facoltà di procedere, sentito il parere del Comitato tecnico interdisciplinare di cui all' articolo 4 della presente legge, all' assegnazione a trattativa privata di eventuali lotti coltivabili non ancora assegnati al titolare del lotto esaurito semprechè sia stata presentata domanda da quest' ultimo entro tre mesi dalla cessazione anticipata dei lavori di cava. >>. ARTICOLO 10 Norma transitoria
1. Il termine per la presentazione della domanda previsto dall' ultimo comma dell' articolo 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è stabilito in tre mesi dall' adozione dei programmi di attuazione o dalla suddivisione in lotti di cui agli articoli 6 e 12 della medesima legge. L' attività estrattiva può essere effettuata fino a tale data in base alle altre condizioni dell' articolo 24 suindicato. ARTICOLO 11 Autorizzazione di spesa
1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di Lire 6.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 2.000.000.000 a carico dell' esercizio finanziario 1988 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990. ARTICOLO 12 Copertura degli oneri
1. Alla copertura dell' onere di Lire 2.000.000.000, derivante dall' applicazione dell' articolo 11, a carico dell' esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per le << miniere >> nell' allegato n. 5 di cui all' articolo 9 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>.
2. Alla copertura del maggior onere, valutato in Lire 10.000.000, derivante dall' applicazione degli articoli 3, secondo comma, e 9, primo comma, a carico dell' esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i << servizi generali >> nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>.
3. Alla copertura dell' onere di Lire 4.000.000.000, derivante dall' applicazione dell' articolo 11, per il periodo riferito agli anni 1989- 1990, si fa fronte mediante l' utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa di pari importo iscritte nel settore funzionale << strutture economiche >>, programma << miniere >>, area di intervento << miniere, cave, torbiere ed acque minerali >> del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>.
4. Alla copertura del maggior onere, valutato in Lire 10.000.000, derivante dall' applicazione degli articoli 3, secondo comma, e 9, primo comma, a carico dell' esercizio finanziario 1989, si provvede mediante l' utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << organizzazione >>, programma << amministrazione generale >>, area di attività << servizi generali >> del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>.
5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. ARTICOLO 13 Variazioni di bilancio 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione: OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione: Cap. 84170 - art. 123 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, nº - articolo 24) - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive Competenza 1988 - 10 Cassa 1988 - 10 1989 - 10 1990 - 10 OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione: OMISSIS Cap. 84180 - art. 431 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24) - Nuova legge - Interventi per favorire la ricerca mineraria, per le acque minerali e per l' attuazione del piano di coltivazione delle cave Competenza 1988 - 2.000 Cassa 1988 - 1.000 1989 - 2.000 1990 - 2.000 OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione: OMISSIS Totale variazioni in diminuzione Competenza 1988 - 2.010 Cassa 1988 - 1.010 1989 - 2.010 1990 - 2.010 OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) OMISSIS in aumento: Cap. 12301 - Spese per compensi a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni (leggi provinciali 20 gennaio 1956, n. 4 - articolo 1; 14 dicembre 1961, n. 5 e successive modificazioni) Competenza 1988 + 10 Cassa 1988 + 10 1989 + 19 1990 + 10 OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) OMISSIS di nuova istituzione: Cap. 43301 -( Tit. 2 - Sezº 10 - Car. 16) Spese per interventi urgenti sulle sorgenti di acque minerali e termali, per il finanziamento di progetti nel settore delle cave e per la concessione di agevolazioni per l' utilizzazione degli scarti delle cave di porfido (legge provinciale in corso di promulgazione) -( cod. meccº 2128031013 Competenza 1988 + 2.000 Cassa 1988 + 1.000 1989 + 2.000 1990 + 2.000 OMISSIS
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) OMISSIS Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione Competenza 1988 + 2.010 Cassa 1989 + 1.010 1989 + 2.010 1990 + 2.010
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988- 1990 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente << Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988- 1990 >>, le somme di cui all' articolo 12 sono portate in diminuzione delle << spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << spese per leggi operanti >> nei settori funzionali, programmi, aree di interventi ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 12.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 18 febbraio 1988