Provincial Act No. 48 laying down provisions for strenghtening forest areas and related resources
颁布于 1978-11-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Provinciale n. 48: Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Forestry
- 关键词
- agricultural development, mountain area, policy/planning, subsidy/incentive, special fund, institution, legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation, governance
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LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1978, n. 48 Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse ( 1 ) (b.u. 30 novembre 1978, n. 61, straord.) Art. 1 Finalità La presente legge si propone di migliorare l'efficienza e la produttività del patrimonio forestale provinciale e di favorire l'utilizzazione delle sue risorse a vantaggio di tutta la collettività, per elevare le condizioni economiche e sociali della montagna ed accrescere la stabilità ecologica del territorio. Per conseguire tali finalità, la Giunta provinciale stimola il progresso dell'attività selvicolturale e promuove più razionali forme di conduzione dei patrimoni forestali, sostenendo la realizzazione, secondo un piano generale, degli interventi e delle misure tecniche di cui ai capi I e II, attraverso gli incentivi e le provvidenze di cui ai capi III, IV e V della presente legge. Capo I Interventi e misure tecniche Art. 2 Piano generale forestale Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentito il parere della commissione forestale provinciale di cui al successivo articolo 29, predispone, nel rispetto dei piani di assestamento forestale di cui al successivo articolo 3, una proposta del piano generale forestale per ognuno dei bacini idrografici classificati montani ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativo regolamento. Tale documento è trasmesso ai comprensori le cui giunte, entro i successivi sessanta giorni, potranno formulare motivate proposte in relazione agli obiettivi di assetto territoriale e socio-economico perseguiti. Successivamente il piano generale è approvato dalla Giunta provinciale. Esso definisce, per ciascuna delle aree ad assetto culturale omogeneo, delimitate cartograficamente in scala adeguata, gli obiettivi forestali in grado di assicurare la più efficace valorizzazione delle risorse fisiche e socio-economiche dell'ambiente ed indica gli interventi e le misure tecniche più adatti al loro conseguimento. Per la necessità di verifiche periodiche e di aggiornamento tecnico, il piano è sottoposto a revisione decennale secondo la procedura prevista dal primo e secondo comma. Tuttavia la prima revisione potrà essere anticipata in relazione alla opportunità di tener conto delle indicazioni contenute nei piani generali di sviluppo comprensoriali di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, elaborati nel frattempo. Art. 3 Piani di assestamento Sono considerati piani di assestamento forestale i piani economici approvati o prescritti ai sensi dell'articolo 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i boschi dei comuni e degli enti, nonché gli analoghi elaborati, approvati secondo le modalità di cui al citato articolo 130, compilati per i boschi di proprietà privata, aventi un'estensione non inferiore a 100 ettari ovvero non inferiore a 50 ettari nel caso di appezzamento in un unico corpo. Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le amministrazioni separate di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, modificata con legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12, nonché la Magnifica comunità di Fiemme con sede in Cavalese e le associazioni agrarie di diritto pubblico (2). Art. 4 Opere forestali Sono considerati opere forestali finalizzate alla difesa del suolo i seguenti lavori compiuti, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 2, nei boschi esistenti e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successiva modifica di cui al R.D.L. 23 gennaio 1926, n. 23: a) i rinsaldamenti di terreni franosi; b) i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, i coniferamenti di cedui ed in genere i lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati; c) le cure colturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e quelle di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione di cedui in alto fusto; d) ogni altro intervento o azione di riequilibrio o stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani (3). Art. 5 Impianti a rapido accrescimento Sono considerati impianti a rapido accrescimento le colture di specie arboree, capaci di elevata produzione legnosa a brevi cicli, in terreni non convenientemente utilizzabili dall'agricoltura e in grado di offrire garanzie di riuscita a questa particolare forma di selvicoltura. Gli impianti a rapido accrescimento o destinati alla produzione di legno pregiato, qualora siano realizzati su aree non boscate, anche se soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non modificano lo stato colturale del terreno ai fini delle vigenti disposizioni in materia forestale (4). Art. 6 Strade ed altre infrastrutture forestali Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti. Oltre alle strade di cui al primo comma, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il comitato tecnico forestale di cui all'articolo 30 e seguenti provvede, secondo la procedura specificata al successivo articolo 6 bis, alla redazione ed all'aggiornamento, per ogni comune, di due distinti elenchi riguardanti uno le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi nonché le piste di esbosco e, l'altro, le strade forestali destinate anche ad usi diversi da assoggettare alla disciplina di cui al presente articolo. Su tutte le strade forestali e piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è tuttavia consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario delle medesime. Detta autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale; i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico sono stabiliti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della Provincia o del proprietario, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge; sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere comunque integrato da idonea barriera di chiusura. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo in ordine alle strade e altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le deroghe di cui al quarto e settimo comma del presente articolo (5). Art. 6 bis Procedure per l'individuazione delle strade forestali L'ispettorato distrettuale delle foreste competente per territorio, dopo aver acquisito, nella riunione prevista all'articolo 30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.M. 7 febbraio 1930, il parere dei proprietari, redige, entro il mese di febbraio di ogni anno, apposite proposte per la individuazione delle strade forestali e delle piste di esbosco. Le suddette proposte vengono trasmesse ai comuni, su territori dei quali sono ubicate le strade o piste, i quali, entro otto giorni dal ricevimento, devono provvedere alla loro pubblicazione all'albo per giorni quindici. Contro di esse, chiunque abbia interesse, può depositare presso la segreteria del comune osservazioni e opposizioni scritte, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione. Trascorso detto termine, le proposte con le eventuali osservazioni ed opposizioni scritte pervenute saranno trasmesse, entro otto giorni, al comitato tecnico forestale, che provvederà all'approvazione dell'elenco delle strade e piste e delle sue successive variazioni. Le deliberazioni del comitato forestale sono pubblicate all'albo dei comuni a norma dell'articolo 192 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. Contro di esse è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, alla Giunta provinciale la quale provvede definitivamente (6). Art. 7 Attrezzature forestali Sono considerate attrezzature forestali: a) le teleferiche fisse e mobili per il trasporto del legname, i trattori speciali per l'esbosco a strascico, gli argani ed i verricelli; b) le scortecciatrici mobili e le relative attrezzature di alimentazione, i rimorchi speciali per trattori che servono al trasporto del legname e le relative attrezzature di carico, nonché le altre attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori purché previsti nel programma esecutivo annuale di lavoro di cui al successivo articolo 10. Capo II Servizi alle proprietà boschive pubbliche ( 7 ) Art. 7 bis Promozione di servizi Allo scopo di favorire un ottimale utilizzo delle risorse forestali la Provincia promuove la creazione di servizi alle proprietà boschive pubbliche (8). Art. 8 Piano delle utilizzazioni Su richiesta degli enti che per motivi di ordine tecnico, economico e sociale sono interessati alla conduzione diretta dei lavori di utilizzazione boschiva nelle loro proprietà, la Giunta provinciale, di concerto con gli enti medesimi, predispone un apposito piano che individua le aree forestali nel cui ambito l'esecuzione dei lavori suddetti può essere utilmente effettuata dagli enti proprietari oppure a mezzo di apposita organizzazione di uomini e mezzi che qui di seguito sarà indicata come unità di gestione. Di norma, le aree forestali delimitate dal piano coincidono con una o più circoscrizioni di sorveglianza boschiva costituite ai sensi della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23. Per le medesime aree il piano individua il volume delle utilizzazioni nei soprassuoli, propone le attrezzature occorrenti ed indica le infrastrutture idonee all'attuazione delle ipotesi formulate. Il piano delle utilizzazioni deve essere redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel piano generale forestale e nei piani di assestamento di cui all'articolo 3. Art. 9 Esecuzione dei lavori di utilizzazione Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto fino all'imposto del legname prodotto nelle aree forestali individuate dal piano delle utilizzazioni di cui al precedente articolo 8, provvedono normalmente gli enti proprietari o le unità di gestione. Sono peraltro ammessi altri sistemi di utilizzazione, anche non previsti dal piano, quando ne sussista l'opportunità. I lavori di cui al primo comma sono eseguiti in economia o a mezzo appalto. Ai lavori condotti dalle unità di gestione in amministrazione diretta sovraintende un responsabile tecnico, avente adeguati requisiti di esperienza e capacità professionali, da comprovarsi con il superamento dell'esame teorico-pratico previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34. Le unità di gestione sono di norma organizzate dai consorzi di sorveglianza boschiva costituiti ai sensi della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, i quali a tal fine provvederanno ad integrare i propri statuti e regolamenti. In carenza dell'iniziativa dei consorzi, dell'organizzazione delle unità di gestione possono farsi carico anche gli enti titolari delle proprietà ricadenti in una delle aree forestali delimitate dal piano delle utilizzazioni. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, l'unità di gestione deve utilizzare annualmente un quantitativo di legname non inferiore al 51 per cento delle utilizzazioni previste sui patrimoni forestali pubblici ricadenti nell'area forestale ad essa attribuita dal piano, operando secondo un programma esecutivo approvato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste. L'unità di gestione deve essere altresì aperta all'adesione di tutte le proprietà boschive pubbliche comprese nella stessa area forestale. Art. 10 Programma esecutivo annuale Il programma esecutivo di cui all'articolo precedente viene redatto a cura degli interessati all'inizio di ogni anno, in conformità alle prescrizioni contenute nel piano delle utilizzazioni. Esso, tenuta presente l'esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici, deve indicare analiticamente, nella loro entità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature. Nel programma verrà altresì indicato l'onere di spesa per l'attuazione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature. Art. 11 Utilizzazione dei boschi danneggiati o ubicati in posizione disagiata 1. Ai fini della presente legge, sono considerate utilizzazioni di recupero i lavori condotti dai proprietari per il taglio, l'allestimento e l'esbosco fino all'imposto di: a) piante danneggiate in modo irreversibile da eventi meteorici o da incendi; b) piante colpite da attacchi parassitari che possono compromettere, per la loro entità, lo stato sanitario del residuo soprassuolo; c) lotti di legname ubicati in prevalenza a distanze altimetriche superiori a metri 200 dalle strade utili all'esbosco e che necessitano per l'esbosco di attrezzature speciali: la sussistenza di tali condizioni deve essere dichiarata dal servizio foreste, caccia e pesca (9). Art. 12 Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive 1. Le attività di qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive sono promosse dalla Giunta provinciale che adotta, sentita la commissione di cui all'articolo 29, un programma di brevi corsi informativi a prevalente carattere pratico applicativo. La realizzazione di tale programma è demandata al servizio foreste, caccia e pesca. 2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre a carico del bilancio della Provincia le spese relative ai suddetti corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative. 3. Al fine di facilitare la frequenza ai corsi di cui al comma 1, la Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni. 4. A tutti i frequentanti che ne siano privi, deve essere garantita dalla Provincia l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. 5. Al termine dei corsi di cui al comma 1, qualora previsto dal programma relativo, la Provincia rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi medesimi (10). Art. 12 bis Organizzazione della commercializzazione 1. Al fine di valorizzare il legname prodotto dai boschi ricadenti nel territorio della provincia di Trento e migliorarne l'offerta commerciale, la Provincia autonoma di Trento, tramite la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, promuove l'organizzazione, anche a livello decentrato, della commercializzazione del legname allestito all'imposto su strada o semilavorato a cura del proprietario del bosco. 2. Il rapporto tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è regolato da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 concernente: "Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano". 3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, provvede all'organizzazione di mercati periodici del legname, alla gestione del sistema informativo del legname, nonché alla predisposizione e alla pubblicizzazione del calendario delle contrattazioni e del listino dei lotti di legname posti in vendita; provvede inoltre, in accordo con i comuni interessati e con il servizio foreste, caccia e pesca, nonché ricercando la collaborazione con i principali centri della commercializzazione, ad informare per un'ottimale programmazione della produzione ottenuta nel rispetto dei piani di assestamento. 4. La Provincia può mettere a disposizione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento le strutture per lo svolgimento dei mercati locali del legname. 5. I mercati locali sono realizzati per quantitativi minimi di 2.000 metri cubi commerciali, compresi eventuali tarizzi, per ciascuna gara di vendita. Il predetto quantitativo minimo può essere derogato dal dirigente del servizio competente in materia di foreste, ove sia accertata la necessità di procedere all'alienazione immediata dei lotti di legname al fine di evitare il deperimento del legname medesimo. 6. La Provincia può accordare agli enti proprietari di cui all'articolo 16, che partecipano ai mercati locali, un premio fino a lire 4.000 e rispettivamente fino a lire 8.000 a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi o semilavorati. Il premio è accordato alla conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella relazione predisposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento in ordine alla quantità di legname venduto annualmente da ciascun ente (11). Art. 12 ter Economicità delle lavorazioni forestali 1. Per favorire l'economicità delle lavorazioni forestali, gli enti proprietari possono stabilire specifiche intese con il servizio foreste, caccia e pesca per l'assegnazione di lotti di ampia dimensione concentrati in aree contigue ed omogenee, anche intercomunali, nel rispetto delle previsioni dei piani di assestamento. 2. Per le aree medesime possono essere programmati contemporanei interventi di valorizzazione colturale e infrastrutturale. 3. Gli interventi di cui al comma 2, salvo quelli eseguiti in economia dal servizio foreste, caccia e pesca, possono essere affidati a parità di condizioni con altri eventuali concorrenti, od anche a trattativa privata, alle cooperative di produzione e lavoro nonché di servizio e loro consorzi, associazioni fra enti per attività d'impresa ed infine ad imprese artigiane, che nelle medesime aree eseguono le utilizzazioni (12). Art. 12 quater Conferenza triennale 1. La Giunta provinciale convoca una conferenza triennale di verifica e di coordinamento dei programmi inerenti agli scopi di cui al presente capo. 2. Alla conferenza partecipano i membri della commissione forestale provinciale di cui all'articolo 29 e i membri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Sono inoltre invitati a partecipare alla conferenza i rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi, il servizio foreste, caccia e pesca, le organizzazioni sindacali degli operai forestali, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Trento, le associazioni degli imprenditori operanti nel settore e gli enti coinvolti nell'attuazione della legge (13). Capo III Incentivi e provvidenze ( 14 ) Art. 13 Contributi per opere ed infrastrutture forestali Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture forestali previste dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nelle misure di seguito indicate: a) contributo dell'80 per cento per rimboschimenti, coniferamenti e ricostituzioni boschive di cui all'articolo 4, lettera b), purché non in contrasto con le indicazioni del piano generale previsto dall'articolo 2. L'atto di concessione del contributo prescrive le operazioni di coltura e di conservazione che il proprietario o possessore dei terreni così migliorati è tenuto a compiere; b) contributi del 50 per cento per gli impianti di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 5, purché effettuati su terreni ricadenti nelle zone individuate dai comitati agricoli comprensoriali di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come marginali e non suscettibili di conveniente destinazione agraria. Per beneficiare del contributo il proprietario o il possessore deve impegnarsi per sé e per i propri aventi carico a non mutare la coltura prima della scadenza del periodo stabilito, con criteri tecnico-economici, dall'atto di concessione; c) contributo del 65 per cento per la costruzione ed il riadattamento delle strade forestali di cui al primo comma dell'articolo 6. Nelle zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente: "Interventi per le zone svantaggiate" la misura dei contributi previsti al comma 1 può essere aumentata rispettivamente dall'80 per cento fino al 90 per cento, dal 50 per cento fino al 75 per cento e dal 65 per cento fino all'80 per cento (15). Art. 14 Ulteriori provvidenze per le proprietà forestali La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti proprietari di boschi gestiti in conformità del piano di assestamento di cui all'articolo 3 della presente legge, le seguenti provvidenze: a) premi forfettari ad ettaro per le cure colturali economicamente non remunerative, per le conversioni e le trasformazioni dei cedui, di cui all'articolo 4, lettera c). L'entità dei premi forfettari ad ettaro verrà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale in rapporto ai costi sopportati dai beneficiari; b) contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'articolo 7, lettera a); c) contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle infrastrutture di cui al secondo comma dell'articolo 6, e per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'articolo 7, lettera b). I contributi di cui alla lettera c) sono riservati agli enti che provvedono all'esecuzione dei lavori di utilizzazione in conformità all'articolo 9 della presente legge. Il premio forfettario previsto alla lettera a) del primo comma può essere concesso altresì agli altri proprietari dei boschi gestiti in conformità al piano di assestamento di cui al precedente articolo 3, ovvero gestiti in conformità dei progetti speciali di utilizzazione dei prodotti legnosi previsti dalle prescrizioni di massima di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Nelle zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente: "Interventi per le zone svantaggiate", i premi forfettari previsti alla lettera a) del primo comma sono aumentati del 10 per cento. Nelle zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente: "Interventi per le zone svantaggiate", la misura dei contributi previsti alle lettere b) e c) del primo comma può essere aumentata dal 50 per cento fino al 75 per cento (16). Art. 15 Contributi e incentivi per l'attività delle unità di gestione La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui al quarto comma dell'articolo 9 le agevolazioni di seguito indicate per le attività delle unità di gestione: a) contributo annuo del 75 per cento delle retribuzioni lorde e relativi oneri riflessi sostenuti per il responsabile tecnico previsto dal terzo comma dell'articolo 9; b) contributo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle infrastrutture di cui al secondo comma dell'articolo 6; c) contributo del 50 per cento per conto della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'articolo 7; d) omissis Nelle zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente: "Interventi per le zone svantaggiate", la misura del contributo previsto alla lettera a) del primo comma può essere aumentata dal 75 per cento fino al 90 per cento e le misure dei contributi previsti alle lettere b) e c) del primo comma possono essere aumentate dal 50 per cento fino al 75 per cento (17). Art. 16 Anticipazioni per le utilizzazioni di ricupero 1. La commissione forestale provinciale di cui all'articolo 29 è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché alle Regole di Spinale e Manez, proprietari di boschi gestiti in conformità al piano di assestamento di cui all'articolo 3, anticipazioni in misura non superiore alla spesa occorrente ammissibile per l'esecuzione delle utilizzazioni di recupero di cui al precedente articolo 11. La commissione forestale provinciale determina, considerato il maggior costo di recupero delle piante danneggiate, ai sensi della lettera a) dell'articolo 11 della presente legge, l'entità delle anticipazioni tenuto conto dei parametri definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e del costo medio delle utilizzazioni boschive stabilito annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo. 2. Qualora l'onere di eseguire le utilizzazioni di recupero venga assunto in amministrazione diretta mediante le unità di gestione di cui all'articolo 8, le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse agli enti di cui all'articolo 3. 3. L'anticipazione è disposta a titolo gratuito fino alla vendita del legname e comunque per la durata massima di diciotto mesi salvo proroga concessa dalla commissione forestale provinciale su domanda motivata dell'ente beneficiario. 4. Le anticipazioni possono essere concesse qualora il volume delle piante danneggiate sia superiore al 60 per cento del lotto da utilizzare, nonché per i lotti di legname di cui alla lettera c) dell'articolo 11, ove sussista la dichiarazione ivi prevista (18). Art. 16 bis Anticipazioni per le altre utilizzazioni 1. La commissione forestale provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui all'articolo 16 della presente legge, anticipazioni per le spese di taglio, allestimento ed esbosco del legname destinato alla vendita qualora l'utilizzazione avvenga in amministrazione diretta per un volume annuo di legname non inferiore ai limiti disposti dalla Giunta provinciale; tali limiti non si applicano nel caso di affidamento ad agricoltori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina", nonché residenti nelle zone di cui all'articolo 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 concernente "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna". 2. Qualora i limiti volumetrici disposti dalla Giunta provinciale non vengano raggiunti da un singolo ente, bensì in forma congiunta da più enti, le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse ai singoli enti in rapporto alla spesa per ciascuno ammessa. 3. Qualora l'onere di eseguire le utilizzazioni venga assunto in amministrazione diretta mediante le unità di gestione di cui all'articolo 8, le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse agli enti di cui all'articolo 3. 4. Le anticipazioni previste dal presente articolo sono concesse a titolo gratuito fino alla vendita del legname e comunque per una durata non superiore a diciotto mesi, salvo proroga concessa dalla commissione forestale provinciale su domanda motivata dell'ente beneficiario. 5. La commissione forestale provinciale determina l'entità delle anticipazioni tenuto conto dei parametri definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e del costo medio delle utilizzazioni boschive stabilito annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo (19). Art. 16 ter Anticipazioni per la trasformazione in assortimenti semilavorati 1. La commissione forestale provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui all'articolo 16 della presente legge, proprietari di boschi gestiti in conformità del piano di assestamento di cui all'articolo 3, anticipazioni in misura non superiore alla spesa ritenuta ammissibile per la trasformazione in assortimenti semilavorati del legname derivante dalle utilizzazioni dei boschi danneggiati di cui all'articolo 11, lettere a) e b), di cui alla presente legge. 2. Al fine di una più efficace commercializzazione del legname trentino, previa deliberazione della Giunta provinciale che ne autorizzi la concessione, la commissione forestale provinciale può disporre anticipazioni agli enti di cui al comma 1 sulla previsione di spesa per la trasformazione in assortimenti semilavorati del legname prodotto nei boschi di loro proprietà. 3. Le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte a titolo gratuito fino alla vendita degli assortimenti semilavorati e non possono comunque avere durata superiore ai diciotto mesi dall'avvenuto affidamento del legname alla segheria per la trasformazione (20). Art. 17 Contributi per i piani di assestamento La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi del 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la compilazione dei piani di assestamento forestale di cui all'articolo 3 della presente legge e contributi del 50 per cento delle spese per la loro periodica revisione. È ammessa l'anticipazione del 50 per cento del contributo al momento dell'avvio delle operazioni di campagna. Nelle zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente: "Interventi per le zone svantaggiate", le misure dei contributi previsti al primo comma possono essere aumentate rispettivamente dal 65 per cento fino al 90 per cento e dal 50 per cento fino al 90 per cento (21). Art. 18 Procedure per contributi e premi Per ottenere i contributi ed i premi previsti dai precedenti articoli, gli interessati devono presentare alla Giunta provinciale, tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: 1) deliberazione dell'organo competente se trattasi di amministrazione pubblica; 2) progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di cui agli articoli 5 e 6; 3) preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche di cui agli articoli 3, 7 e 10. L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvederà all'istruttoria delle domande. La determinazione dell'ammontare della spesa ammissibile e la concessione delle provvidenze viene disposta con deliberazione della Giunta provinciale. La liquidazione dei contributi e dei premi e disposta sulla base del collaudo delle opere effettuato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste. Su tali contributi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento, fino a nove decimi della somma concessa. Per le opere di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, l'importo degli acconti non può superare i due terzi della somma concessa. Per poter beneficiare dell'intervento finanziario della Provincia, le varianti ai progetti di opere o ai preventivi di spesa ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere approvate dalla Giunta provinciale in via preventiva. Qualora la variante non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non superi rispettivamente il 20 per cento della spesa complessiva ammessa fino ad un importo di lire 250.000.000 e il 10 per cento della spesa complessiva ammessa per importi superiori, la stessa può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera. L'approvazione della variante in sede consuntiva non può comportare comunque l'aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione (22). Art. 19 Procedura per le anticipazioni 1. Le domande per le anticipazioni previste dagli articoli 16, 16 bis e 16 ter sono presentate alla commissione forestale provinciale, tramite il servizio foreste, caccia e pesca, corredate con la deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione al beneficio contenente l'impegno alla restituzione dell'anticipazione. 2. Il servizio foreste, caccia e pesca provvede all'istruttoria delle domande. 3. La concessione delle anticipazioni di cui agli articoli 16, 16 bis e 16 ter della presente legge, secondo le indicazioni contenute nel piano previsto dall'articolo 28, viene disposta dal presidente della commissione forestale provinciale. 4. Le anticipazioni sono revocate in caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione. 5. Le anticipazioni sono restituite dagli enti interessati mediante versamento delle rispettive somme al tesoriere provinciale per essere introitate nel fondo forestale provinciale. 6. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti dagli articoli 16, 16 bis e 16 ter, l'assessore provinciale alle finanze è autorizzato ad emettere ordine di riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente debitore, nei confronti del tesoriere degli enti stessi, che è tenuto alla sua esecuzione (23). Art. 19 bis Incentivi alle imprese per l'acquisto di attrezzature 1. Allo scopo di favorire l'introduzione di tecnologie innovative, di migliorare le condizioni di lavoro e di salvaguardare l'ambiente, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature specifiche o di carattere innovativo da utilizzare per l'allestimento e l'esbosco dei prodotti legnosi. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le imprese aventi sede legale nel territorio provinciale che eseguono i lavori di utilizzazione boschiva. 3. La Giunta provinciale, per i fini di cui al presente articolo ed in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione: a) i requisiti per l'ammissibilità alle agevolazioni; b) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo e la documentazione da allegare alla stessa; c) la misura delle agevolazioni; d) la durata del divieto di non alienare o comunque distogliere dall'uso previsto le attrezzature, nonché le modalità dell'eventuale revoca dei benefici. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre concesse dalla Provincia per le stesse finalità (24). Art. 19 ter Provvidenze integrative del concorso dell'Unione europea 1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse forestale ammissibili ai benefici dell'Unione europea previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone montane, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione europea e dello Stato. 2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dall'Unione europea e dallo Stato. 3. Le somme di cui al comma 2 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale. 4. In caso di mancata o minore erogazione da parte dell'Unione europea o dello Stato delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia. 5. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi dell'Unione europea e dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico. 6. Le provvidenze previste dal presente articolo, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, sono concesse con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge (25). Capo IV Interventi diretti Art. 20 Opere e infrastrutture forestali Il servizio foreste, caccia e pesca è autorizzato a realizzare, di norma in economia e senza limite di importo, a carico del bilancio della Provincia, opere e infrastrutture forestali in armonia con le previsioni del piano di cui all'articolo 2, nonché a provvedere alla loro manutenzione. In particolare può provvedere: a) alla realizzazione delle strade e delle infrastrutture forestali di cui all'articolo 6, purché funzionalmente connesse alle opere forestali previste dall'articolo 4; b) alla manutenzione delle strade forestali destinate all'esclusivo servizio del bosco di cui al terzo comma dell'articolo 6, nonché delle altre infrastrutture forestali. Il servizio foreste, caccia e pesca è inoltre autorizzato a predisporre e revisionare con le modalità di cui al primo comma: a) i piani di assestamento di cui all'articolo 3, purché relativi a proprietà che presentino condizioni di produttività marginale definita dalla Giunta provinciale in rapporto alla superficie boscata e al volume delle possibili utilizzazioni; b) i progetti speciali di utilizzazione previsti dalle prescrizioni di massima di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; c) interventi di utilizzazione dei prodotti legnosi qualora sussistano particolari condizioni per il riequilibrio o la stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani. Per l'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente articolo, i proprietari possono consegnare temporaneamente ed a titolo gratuito, al servizio foreste, caccia e pesca, i terreni interessati ai lavori per tutta la durata degli stessi. Dopo il collaudo, le opere sono consegnate ai proprietari dei terreni. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti delle opere incluse nei programmi di cui sopra equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità. L'esecuzione degli interventi di cui al primo comma non è soggetta alla concessione di cui all'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente: "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio"; spetta alla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 79 della medesima legge, accertare la loro conformità agli strumenti di pianificazione in vigore (26). Art. 21 Produzione, cessione ed acquisto di piantine forestali ed ornamentali L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvede, a carico del bilancio della Provincia, a curare, in appositi vivai, la produzione di piantine forestali per la realizzazione da parte della Provincia delle opere previste all'articolo 4. Qualora risultasse necessario cedere piante a coloro che intendono eseguire rimboschimenti, comprese le piantagioni di specie a rapido accrescimento, la Giunta provinciale provvede a fissare periodicamente i relativi prezzi. Le somme relative alla cessione delle piantine sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in apposito capitolo di bilancio. Allo scopo di favorire la creazione, l'integrazione ed il rinnovamento di parchi urbani, di viali e di zone verdi di interesse pubblico, possono essere concesse, a titolo gratuito, piantine forestali e ornamentali ai comuni, alle aziende autonome, alle pro loco ed agli altri enti di interesse pubblico. Nella misura necessaria la Giunta provinciale potrà anche provvedere all'acquisto presso terzi di materiale da impianto. La Giunta provinciale, al fine di promuovere iniziative rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla salvaguardia dei boschi, può altresì cedere gratuitamente ad enti o ad associazioni che perseguono finalità naturalistiche le piante eccedenti le necessità contemplate dal primo comma (27). Art. 22 Lotta ai parassiti forestali Fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del proprietario o del possessore del bosco, l'ispettorato ripartimentale delle foreste può procedere alla lotta contro i parassiti nel caso in cui le infestazioni o le infezioni, anche fuori dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, assumano intensità ed estensione tali da compromettere la sopravvivenza dei boschi colpiti e di quelli situati in prossimità. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere autorizzati dalla Giunta provinciale e la relativa spesa è posta a totale carico del bilancio provinciale. Art. 23 Esecuzione diretta di opere ammesse a contributo La Giunta provinciale, su richiesta dell'ente proprietario, può autorizzare l'ispettorato ripartimentale delle foreste ad assumere in esecuzione diretta, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, le opere elencate agli articoli 4 e 6 che riguardino patrimoni pubblici gestiti secondo un piano di assestamento ed ammissibili ai contributi previsti dagli articoli 13 e 14. Possono essere altresì assunti in esecuzione diretta la compilazione e la revisione dei piani di assestamento di cui all'articolo 3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è altresì subordinata al concorso dell'ente nella spesa medesima, mediante il versamento anticipato alla tesoreria della provincia di una somma stabilita dalla Giunta provinciale in relazione alla misura dei contributi previsti dagli articoli 13, 14 e 17 della presente legge. Art. 24 Esecuzione dei lavori in economia 1. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori e degli interventi relativi a compiti affidatigli da leggi e regolamenti, il servizio foreste, caccia e pesca è autorizzato ad assumere personale con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì applicate nei confronti del personale assunto dal servizio parchi e foreste demaniali, nonché dalle unità di gestione di cui all'articolo 8. 3. L'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di anzianità, di preavviso e di altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti dai servizi di cui ai commi precedenti per l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere previste al capo V della presente legge, è posto a carico del bilancio provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1980. 4. Gli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori di cui al comma 1 possono essere anticipati con fondi del bilancio provinciale anche per l'esecuzione in amministrazione diretta da parte del servizio foreste, caccia e pesca, degli interventi di cui all'articolo 27. In tal caso la commissione forestale provinciale provvede a rimborsare alla Provincia le quote imputabili al fondo forestale provinciale: tali somme sono introitate nel bilancio provinciale. 5. Per i fini di cui al comma 1, il servizio foreste, caccia e pesca viene dotato di apposite attrezzature e mezzi e dei fondi necessari per la loro manutenzione. 6. Quando ricorrono esigenze che non possono essere soddisfatte con personale provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata ad affidare a tecnici abilitati esterni all'amministrazione le rilevazioni parziali o totali, la progettazione e/o la direzione lavori delle opere previste al capo IV, nonché la predisposizione e la revisione dei piani delle utilizzazioni di cui all'articolo 8, dei piani di assestamento e dei progetti speciali di utilizzazione previsti dalle prescrizioni di massima di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per lo stesso motivo, in relazione alla necessità di attuare studi ed elaborazioni di carattere specialistico finalizzati ai compiti istituzionali del servizio foreste e che non possono essere convenientemente effettuati dal personale provinciale, si può ricorrere alle prestazioni di soggetti pubblici e privati nonché di liberi professionisti ed esperti. 6 bis. Le strutture nonché i beni mobili e immobili, a diverso titolo affidati in gestione al servizio foreste, caccia e pesca, possono essere destinati anche ad attività didattica, di studio e di promozione in relazione ai compiti affidati al medesimo servizio. 7. Per l'esecuzione dei lavori in economia, da parte del servizio foreste, caccia e pesca, del servizio parchi e foreste demaniali, nonché del servizio azienda speciale di sistemazione montana, può essere emanato un apposito regolamento (28). Art. 25 Progettazione delle opere I progetti relativi alle opere di cui al presente capo, sono costituiti da: a) relazione tecnica; b) corografia; c) computo metrico estimativo sommario; d) disegni sommari per le sole opere infrastrutturali (29). In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste. Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste nella relazione finale. Il collaudo sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Art. 26 Aperture di credito Per il pagamento delle spese relative alla esecuzione delle opere e degli altri interventi previsti dalla presente legge possono essere autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (30). Capo V Fondo forestale provinciale Art. 27 Costituzione del fondo forestale provinciale Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte del servizio foreste, caccia e pesca, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dal capo I e dagli articoli 16, 16 bis e 16 ter della presente legge da parte degli enti pubblici, è autorizzata la costituzione, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia, del fondo forestale provinciale. A partire dal 1° gennaio 1979 al predetto fondo affluiscono: a) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento di cui all'articolo 3 della presente legge nonché altri fondi erogati dagli enti interessati; b) gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari, disposti ai sensi dell'art. 131 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; c) le disponibilità risultanti al 31 dicembre 1978, per i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento; d) le somme poste a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 41 della presente legge; e) i versamenti disposti dagli enti di cui all'articolo successivo a titolo di restituzione delle somme loro anticipate. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono depositate sul predetto fondo a nome di ciascun ente proprietario. Gli interessi attivi maturati sul fondo sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della Provincia (31). Art. 28 Utilizzazione del fondo forestale provinciale Alla gestione del fondo forestale provinciale è preposta la commissione forestale provinciale di cui al successivo articolo 29, che vi provvede secondo le disposizioni del presente articolo. Mette a disposizione del servizio foreste caccia e pesca, autorizzando apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere ed agli interventi, nonché, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 11, da eseguire con le disponibilità risultanti dagli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27 sulla base dei progetti sommari predisposti per ciascun ente dal servizio stesso ed approvati dalla commissione medesima, tenuto conto del terzo comma dell'articolo 24. La commissione può altresì autorizzare il servizio medesimo ad eseguire le opere previste nei progetti sommari anche mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un provvedimento di impegno alla restituzione da parte dell'ente interessato entro un periodo massimo di 5 anni. Per le strade forestali rientranti nei progetti sommari, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20. Concede anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici, ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dal capo I nonché dagli articoli 16, 16 bis e 16 ter della presente legge, secondo un piano annuale predisposto sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di significativa entità, fatto a scopo di accorpamento o di arrotondamento della proprietà. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono restituite, senza interessi, dagli enti beneficiari in quote annuali entro un periodo massimo di dieci anni. La commissione determina l'ammontare e la durata delle suddette anticipazioni per i singoli enti secondo il citato piano, in relazione alla spesa riconosciuta ammissibile e commisura gli importi alla possibilità di restituzione dell'ente richiedente tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Per tali anticipazioni la commissione utilizza le disponibilità risultanti dai versamenti di cui alle lettere d) e e) del precedente articolo 27 nonché una quota delle somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo in relazione agli utilizzi effettuati a termine del precedente secondo comma. La commissione può restituire all'ente interessato gli accantonamenti disponibili a nome del medesimo per la realizzazione di interventi di miglioramento e manutenzione del patrimonio forestale eseguiti dall'ente stesso. Al termine di ogni esercizio finanziario la commissione forestale provinciale compila il rendiconto annuale finanziario della gestione da sottoporre al controllo della ragioneria della Provincia e della Corte dei conti a termini delle leggi in materia e presenta altresì una relazione alla Giunta provinciale per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti (32). Art. 29 Commissione forestale provinciale È istituita la commissione forestale provinciale: essa viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale; resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta; 1) dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale, in qualità di presidente; 2) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste della Provincia; 3) da un rappresentante dei comprensori, designato dai presidenti dei comprensori stessi riuniti in seduta comune convocata dal Presidente della Giunta provinciale; 4) da tre rappresentanti degli enti proprietari di boschi, designati dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni enti montani; 5) da due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni contadine, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della Provincia; 6) omissis 7) dai componenti il comitato tecnico forestale di cui al successivo articolo 31. Per la formulazione del parere sul programma dei corsi di cui al precedente articolo 12, la commissione sarà integrata da due funzionari provinciali per i settori dell'istruzione e delle foreste. Il funzionamento della commissione è stabilito da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso regolamento sono determinate le modalità di utilizzazione del fondo forestale provinciale. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 (33). Capo VI Vincolo idrogeologico Art. 30 Organi competenti Le funzioni che il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, attribuisce al comitato forestale sono esercitate, con decorrenza 1° gennaio 1979, dal comitato tecnico forestale costituito ai sensi del successivo articolo 31. Con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia nel territorio provinciale l'articolo 181 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e le norme che attribuiscono la competenza suddetta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e che sono contenute nell'articolo 35, primo comma, della legge 18 aprile 1926, n. 731, nell'articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e nell'articolo 1 del D.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315. Art. 31 Comitato tecnico forestale Il comitato tecnico forestale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Esso è composto: 1) dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale, in qualità di presidente; 2) - 3) da un esperto nella gestione di proprietà forestali e da un esperto dei problemi agro forestali che interessano la montagna, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 4) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o suo delegato; 5) dall'amministratore dell'Azienda speciale di sistemazione montana o suo delegato; 6) dal capo del servizio acque pubbliche della Provincia o suo delegato; 7) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato. Ciascun comprensorio designerà altro membro, il quale parteciperà con voto deliberativo ai lavori del comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comprensorio che rappresenta. Per la trasformazione delle materie attinenti la gestione tecnico-economica dei patrimoni forestali provinciali, il comitato sarà altresì integrato dal responsabile dell'ufficio assestamento dell'ispettorato ripartimentale delle foreste. Per il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 186 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. Art. 32 Contenzioso forestale Contro i provvedimenti assunti dal comitato forestale ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardanti opere pubbliche o dichiarate di pubbliche utilità, è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, da esperirsi entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato (34). Il ricorso è deciso sentito il parere di una commissione nominata con le modalità di cui all'articolo precedente e composta da: 1) un magistrato ordinario in servizio presso uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento, in qualità di presidente; 2) un docente universitario particolarmente esperto in materia forestale; 3) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste (35). Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26. Capo VII Norme transitorie ed altre disposizioni Art. 33 Istanze pendenti Alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme sin qui vigenti, delle istanze in materia forestale presso la stessa pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Art. 34 Organicità degli interventi finanziari Fino a quando non sarà operante il piano generale forestale previsto al precedente articolo 2, gli interventi diretti, di cui al capo IV della presente legge, possono essere effettuati prescindendo dal piano stesso. A partire dall'esercizio finanziario successivo a quello del 1978, cessano di avere applicazione gli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come recepita dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, e integrata con legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 8 (36). Art. 35 Viabilità di servizio. Sanzione amministrativa Chiunque non autorizzato circoli con veicoli a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali o sulle piste di esbosco o sulle aree forestali di cui all'articolo 6, chiuse al traffico ordinario, o violi le disposizioni di cui all'ottavo comma del medesimo articolo soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000. Per l'applicazione della sanzione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 e successive modificazioni. Sono incaricati dell'osservanza del presente articolo gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale e i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e di altri enti pubblici. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia e concorrono al finanziamento delle spese di manutenzione delle strade forestali nei termini di cui agli articoli successivi (37). Art. 36 omissis ( 38 ) Art. 36 bis - Art. 36 ter - Art. 36 quater omissis ( 39 ) Capo VIII Disposizioni finanziarie Art. 37 Modalità di utilizzo dei concorsi finanziari Le somme versate alla tesoreria della Provincia a titolo di concorso per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 23 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Provincia. Eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione degli interventi predetti non comportano variazioni nell'entità dei concorsi che restano acquisiti al bilancio provinciale negli importi originariamente versati. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse disposta l'attuazione degli interventi, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite dalla Provincia (40). Art. 38 Autorizzazione di spesa per interventi diretti della Provincia Per i fini di cui agli articoli 2, 6 sesto comma, 8 e del capo IV della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a lire 1.400.000.000. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi. Art. 39 Autorizzazione di spesa per incentivi e provvidenze Per i fini di cui al capo III della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 390.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per l'esercizio finanziario 1979 sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comune non superiore a lire 500.000.000. Per gli esercizi finanziari del 1980 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a lire 1.000.000.000. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi. Art. 40 Autorizzazione di spesa per la formazione professionale Per i fini di cui all'articolo 12 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a lire 50.000.000. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi. Art. 41 omissis ( 41 ) Art. 42 - Art. 44 omissis ( 42 ) NOTE (1) Un testo unico della l.p. 23 novembre 1978, n. 48 e delle sue successive modificazioni è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 1987, n. 4614 (b.u. 28 luglio 1987, n. 34, suppl. ord.); nel testo unico, ai sensi dell'art. 12 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33, la dizione "ispettorato ripartimentale delle foreste" era sostituita con quella "servizio foreste, caccia e pesca". Successivamente, però, la l.p. n. 48 del 1978 ha subito ulteriori modificazioni, riportate nel presente testo coordinato. (2) Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33. (3) Lettera aggiunta dall'art. 1 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (4) Comma così sostituito dall'art. 57 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (5) Articolo già sostituito dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31, così sostituito dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33, modificato dall'art. 1 della l.p. 18 giugno 1990, n. 18, dall'art. 61 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 38 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi però l'art. 14 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1. Per il regolamento di cui al comma 5 vedi, da ultimo, il d.p.g.p. 20 gennaio 1997, n. 2-46/Leg. (6) Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31. (7) Rubrica così sostituita dell'art. 2 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (8) Articolo aggiunto dell'art. 3 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (9) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (10) Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (11) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. L'art. 38 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e l'art. 61 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 hanno successivamente modificato il presente articolo; le modifiche, tuttavia, hanno effetto a far data da condizioni che non risulta si siano già avverate. Per la l.r. 9 agosto 1982, n. 7, concernente "Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano", vedi b.u. 24 agosto 1982, n. 39, suppl. ord. n. 1. (12) Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (13) Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. Vedi anche l'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1. (14) Vedi però l'art. 11 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36 e l'art. 22 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. (15) Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (16) Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (17) Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (18) Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16, e modificato dall'art. 36 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8. (19) Articolo aggiunto dall'art. 13 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16, e modificato dall'art. 36 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8. (20) Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (21) Comma aggiunto dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (22) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 25 gennaio 1982, n. 3 e dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33. (23) Articolo già modificato dall'art. 25 della l.p. 23 gennaio 1982, n. 3, e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (24) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16, e così modificato dall'art. 10 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10. (25) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10. (26) Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. L'art. 61 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 ha successivamente modificato il presente articolo; la modifica, tuttavia, ha effetto a far data da una condizione che non risulta si sia già avverata. (27) Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33. (28) Articolo già modificato dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31, dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33, così sostituito dall'art. 19 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16 e modificato dall'art. 62 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 38 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. L'art. 61 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 ha successivamente modificato il presente articolo; la modifica, tuttavia, ha effetto a far data da una condizione che non risulta si sia già avverata. (29) Comma così modificato dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31. (30) Articolo così sostituito dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33. (31) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 25 gennaio 1982, n. 3 e dall'art. 20 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (32) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31, dall'art. 25 della l.p. 25 gennaio 1982, n. 3, dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33 e dall'art. 21 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (33) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 3 settembre 1984, n. 8 e dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33. Vedi anche l'art. 4, comma 7 della l.p. 3 settembre 1984, n. 8. Per il regolamento di cui al comma 3 vedi, da ultimo, il d.p.p. 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (34) Comma così modificato dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31. (35) Vedi però l'art. 4, comma 7 della l.p. 3 settembre 1984, n. 8. (36) Per la l.r. 8 febbraio 1956, n. 4, concernente "Provvedimenti a favore dei territori montani", vedi b.u. 20 febbraio 1956, n. 4. (37) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 15 settembre 1980, n. 31, dall'art. 10 della l.p. 28 luglio 1986, n. 20, dall'art. 11 della l.p. 16 dicembre 1986, n. 33 e dall'art. 2 della l.p. 18 giugno 1990, n. 18. (38) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 31 ottobre 1977, n. 30. (39) Articoli aggiunti dagli articoli 22, 23 e 24 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16, e abrogati dall'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1. (40) Articolo così sostituito dall'art. 13 della l.p. 15 marzo 1983, n. 6. (41) Articolo abrogato dall'art. 25 della l.p. 27 agosto 1992, n. 16. (42) Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.