Provincial Act No. 4 to support the agricultural economy and to regulate organic agriculture as well as presentation of non genetically modified products
颁布于 2003-03-28 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- agricultural development, ecological production/organic production, financial agricultural measures, inspection, institution, less favoured areas, mountain area, governance, food safety and quality, packaging/labelling
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Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO [S215030129500|A030|] LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2003, n. 4 Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 2 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II ANNO 2003 JAHR 2003 LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S215030129500|A030|] LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2003, n. 4 Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati INDICE Titolo I - Interventi per il sostegno dell’economia agricola Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità Art. 2 - Beneficiari Art. 3 - Criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative Art. 4 - Limiti d’intervento Art. 5 - Divieti di cumulo Art. 6 - Obblighi e sanzioni Art. 7 - Tipologie delle agevolazioni Art. 8 - Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata Art. 9 - Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni Art. 10 - Concessione dei benefici Art. 11 - Comitato tecnico per il settore agricolo Art. 12 - Realizzazione delle iniziative Art. 13 - Anticipi e acconti Art. 14 - Disposizioni per l’anticipazione relativa agli aiuti comunitari Art. 15 - Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni Capo II - Interventi a sostegno dell’imprenditoria giovanile Art. 16 - Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile Art. 17 - Premio d’insediamento Capo III - Regime speciale per le zone agricole sfavorite e l’incentivazione delle pluriattività Art. 18 - Disposizioni generali Art. 19 - Delimitazione delle zone sfavorite Art. 20 - Regime speciale delle agevolazioni Art. 21 - Indennità compensativa Art. 22 - Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione Art. 23 - Recupero delle superfici foraggiere abbandonate Art. 24 - Interventi di sostegno all’attività di alpeggio Art. 25 - Alpicoltura Art. 26 - Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività Art. 27 - Iniziative agrituristiche Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 3 Capo IV - Interventi a favore della gestione associata dell’impresa agricola Art. 28 - Potenziamento delle strutture Art. 29 - Aiuti per il potenziamento dell’attività produttiva e commerciale Art. 30 - Agevolazioni per l’erogazione di servizi a soci di società cooperative Art. 31 - Agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle forme associative Art. 32 - Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario Art. 33 - Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica Capo V - Interventi infrastrutturali e riordinamento fondiario Art. 34 - Opere collettive di miglioramento fondiario Art. 35 - Irrigazione e bonifica Art. 36 - Interventi per il riordino fondiario Art. 37 - Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario Art. 38 - Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario Art. 39 - Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario Art. 40 - Interventi per il riordinamento agrario Art. 41 - Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice Capo VI - Interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali Art. 42 - Agevolazioni per la zootecnia Art. 43 - Disposizioni particolari per la zootecnia Art. 44 - Agevolazioni per l’apicoltura Art. 45 - Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura Art. 46 - Agevolazioni per le produzioni vegetali Capo VII - Misure per l’agricoltura biologica e la qualità dei prodotti Art. 47 - Agevolazioni per l’agricoltura biologica Art. 48 - Agevolazioni per la qualità dei prodotti Capo VIII - Interventi informativi, formativi e dimostrativi Art. 49 - Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio Art. 50 - Sistema informativo agricolo provinciale Capo IX - Eventi calamitosi Art. 51 - Agevolazioni a seguito di eventi dannosi Art. 52 - Altri eventi naturali Art. 53 - Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche Art. 54 - Interventi per la difesa passiva Art. 55 - Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie Capo X - Snellimento dell’attività amministrativa attraverso l’affidamento a soggetti terzi di fasi procedimentali di competenza provinciale Art. 56 - Modalità per lo snellimento dell’attività amministrativa Art. 57 - Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti Art. 58 - Organizzazione e funzionamento dell’APPAG Art. 59 - Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola Art. 60 - Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura Capo XI - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie Art. 61 - Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione Art. 62 - Abrogazioni Art. 63 - Disposizioni finanziarie Art. 64 - Efficacia delle disposizioni 4 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Titolo II - Disciplina dell’agricoltura biologica e disposizioni in materia di contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati Capo I - Norme per l’agricoltura biologica Art. 65 - Oggetto e finalità Art. 66 - Definizioni Art. 67 - Autorità di controllo Art. 68 - Organismi di controllo - Autorizzazione Art. 69 - Obblighi degli organismi di controllo Art. 70 - Vigilanza sugli organismi di controllo Art. 71 - Sanzioni Art. 72 - Obblighi degli operatori Art. 73 - Controllo sugli operatori Art. 74 - Elenco provinciale degli operatori biologici Art. 75 - Azienda sperimentale a conduzione biologica Art. 76 - Disposizioni transitorie Art. 77 - Abrogazioni Art. 78 - Disposizioni finali Capo II - Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati Art. 79 - Oggetto Art. 80 - Definizioni Art. 81 - Domande Art. 82 - Comitato per i prodotti geneticamente non modificati Art. 83 - Istruttoria delle domande Art. 84 - Rilascio del contrassegno Art. 85 - Mangimi Art. 86 - Sanzioni Art. 87 - Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela delle biodiversità autoctone Art. 88 - Regolamento di esecuzione Allegato A - Coefficienti di conversione del numero di capi in numero di UBA (articolo 22) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: TITOLO I INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’ECONOMIA AGRICOLA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al set tore agricolo stabiliti dall’Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organica mente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenzia mento dell’economia delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi: a) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali; b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell’attività agricola; Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 5 c) salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti; d) consolidamento dei livelli occupazionali e aumento della produttività del lavoro agricolo, in modo che sia assicurato l’impiego ottimale dei fattori di produzione; e) potenziamento dell’impresa familiare diretto-coltivatrice; f) consolidamento dell’incidenza della cooperazione e dell’associazionismo nel settore agricolo; g) sviluppo delle pluriattività quale strumento per garantire redditi integrativi; h) potenziamento dell’imprenditoria giovanile. Art. 2 Beneficiari 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, possono fruire di agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente; b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a); c) gli enti, pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di un’unità di lavoro umano (ULU) annua; d) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite; e) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia; f) i consorzi di bonifica riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia; g) i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia; h) i comuni, le loro forme collaborative e le amministrazioni separate dei beni di uso civico che realizzino le iniziative previste da questa legge; i) le società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli trentini e che siano partecipate da società cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di capitale; j) le fondazioni il cui patrimonio comprenda terreni utilizzati anche indirettamente per l’esercizio di attività agricola. 2. Ai fini di questo titolo si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici: a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, anche a seguito delle iniziative oggetto dell’intervento, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti del suo nucleo familiare; b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell’intervento, è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari. Art. 3 Criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazio ne, con riferimento all’esercizio finanziario successivo a quello dell’adozione: a) l’individuazione delle azioni e delle priorità, con riferimento all’andamento economico dell’agricoltura trentina e alla tipologia dei beneficiari; b) le spese ammissibili per tipo d’iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa; c) il limite massimo di spesa ammissibile relativo alle agevolazioni previste per le zone agricole sfavorite di cui al capo III di questo titolo; d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile; e) la misura delle agevolazioni, ivi comprese l’entità e la durata dei prestiti e mutui agevolati, entro i limiti massimi previsti da questo titolo; f) la tipologia delle iniziative la cui realizzazione può essere effettuata a seguito della presentazione della domanda e prima della concessione delle agevolazioni, e delle iniziative per cui possono essere concessi acconti e anticipi ai sensi dell’articolo 13; 6 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II g) i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste da questo titolo, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell’istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dall’articolo 13; h) il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie; il periodo di validità delle domande non può comunque essere superiore a tre anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda iniziale; i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo; j) limitatamente ai beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), le modalità per l’affidamento di lavori o l’acquisto di forniture e i criteri per l’applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l’applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento); k) gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 6, comma 1; l) le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse e per l’effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6; m) le tipologie di iniziative per le quali non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 10, comma 2; n) i casi e le modalità per l’ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate ai sensi di questo titolo; o) i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari previsti dagli articoli 13 e 14; p) le modalità per la concessione delle agevolazioni per cui siano state erogate anticipazioni ai sensi dell’articolo 60; q) la determinazione della soglia per la concessione del contributo in conto capitale di cui all’articolo 41, comma 1; r) le specie e le razze animali minacciate di estinzione e le modalità per la concessione del premio di cui all’articolo 22, comma 2. 2. Limitatamente ai contenuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la proposta di deliberazione è trasmessa alle associazioni di produttori agricoli riconosciute e alle organizzazioni professionali di categoria per eventuali osservazioni. Trascorsi venti giorni dalla trasmissione la Giunta provinciale adotta la deliberazione. 3. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 4 Limiti d’intervento 1. Per ciascuna azienda l’importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore a un milione di euro in un periodo di cinque anni, decorrenti dalla concessione della prima agevolazione. 2. Ai fini di questo titolo, per il calcolo del tempo normale di lavoro di un’unità lavorativa si fa riferimento a una settimana lavorativa di quaranta ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari stabiliti dalla Provincia. 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, la percentuale massima di agevolazione per gli investimenti aziendali è fissata al 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 55 per cento per le domande presentate, entro cinque anni dall’insediamento, da giovani imprenditori di età inferiore a quarant’anni. Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agrico lo le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento. Art. 5 Divieti di cumulo 1. Fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo, le agevolazioni previste da questo titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse iniziative dalla Provincia o da altri enti pubblici se non entro i limiti massimi previsti da questo titolo. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 7 Art. 6 Obblighi e sanzioni 1. La concessione delle agevolazioni previste da questo titolo comporta l’obbligo di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla data della domanda di verifica finale. Per i beni mobili, ivi compresi gli impianti tecnologici, il predetto periodo è limitato a tre anni. 2. Per i soli beni immobili, la cessione, il conferimento o l’affitto dell’azienda, la trasformazione o la fusio ne di impresa non comportano violazione del comma 1, sempreché il subentrante rientri tra i soggetti di cui all’articolo 2, continui ad esercitare l’impresa e ne assuma i relativi obblighi. Le agevolazioni concesse e non anco ra liquidate sono erogate al subentrante. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1, inoltre, la sostituzione di beni mobili o di bestiame da riproduzione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe. 3. Nel caso di impresa individuale, su richiesta degli interessati, può essere disposto il venir meno dell’osservanza degli obblighi stabiliti da quest’articolo nonché degli eventuali altri obblighi definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera k), in caso di decesso del beneficiario o nei casi di dimostrata incapacità a conti nuare l’attività agricola. 4. In presenza di eventi eccezionali e imprevisti o di particolare gravità, oppure per soddisfare esigenze d’interesse agricolo conseguenti a nuovi indirizzi di politica agraria, la Provincia, su motivata richiesta dell’interessato, può stabilire il venir meno, totale o parziale, dei vincoli di cui ai commi 1 e 2. 5. Se i beni per cui le agevolazioni sono state erogate vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1, le relative agevola zioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell’utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell’anno pre cedente quello di assunzione del provvedimento di revoca. 6. Per quanto riguarda l’acquisto di fondi rustici resta fermo quanto disposto dall’articolo 41. 7. Il recupero delle agevolazioni erogate è effettuato applicando la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). Art. 7 Tipologie delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste da questo titolo sono concesse, qualora non diversamente disposto, in conto capitale. 2. Possono essere concessi contributi in conto interessi per: a) il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di quindici anni, la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale; b) l’erogazione di un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale. 3. Il tasso a carico del beneficiario non può comunque essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato. 4. L’importo del mutuo agevolato sommato all’importo dell’eventuale contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere l’importo della spesa ritenuta ammissibile. 5. Il contributo nella forma di annuo costante è consentito anche per gli aiuti aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. Art. 8 Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata 1. Il periodo massimo di preammortamento ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore a due anni. 2. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è concesso in misura pari alla differen za tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato, ottenuto deducendo dai tassi non agevolati il concorso finanziario provinciale nella misura determinata ai sensi di quest’articolo. 3. Qualora l’Unione europea oppure lo Stato provvedano a modificare importi o percentuali minimi o mas simi di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previste da questo titolo, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla Provincia. 8 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 4. La misura massima complessiva dei tassi d’interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario d’esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale è quella prevista dalla vigente normativa statale. 5. In caso di variazione dei tassi di cui al comma 4 la Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare propor zionalmente gli interventi a carico della Provincia relativi alle iniziative previste da questo titolo. 6. L’estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della Provincia su richiesta dell’interessato. Con l’autorizzazione è rideterminato l’importo del contributo già concesso, in relazione alla dura ta d’ammortamento prevista nel contratto originario, applicando l’articolo 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3. Qualora l’interessato proceda all’estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui senza l’autorizzazione della Provincia, a decorrere dalla data di estinzione cessa il concorso nel pagamento degli inte ressi. Art. 9 Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni 1. Le agevolazioni previste da questo titolo possono essere concesse, anche in deroga al rispetto delle prio rità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dei limiti di cui all’articolo 4, già nell’anno di presentazione delle relative domande: a) nel caso di calamità naturali, ivi compresi altri eventi eccezionali e sinistri; b) nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di provvedimenti della pubblica autorità; c) nel caso di risanamento di allevamenti o colture resosi necessario a seguito di provvedimenti da parte delle autorità competenti. 2. Qualora il beneficiario non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessate dall’iniziativa, egli deve provare in qualsiasi modo la detenzione dei terreni e delle strutture mediante altro titolo giuridico idoneo, compreso il comodato. 3. Ai fini di questa legge si considera titolo idoneo ai sensi del comma 2 anche la sola esistenza di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, se tra il conduttore richiedente e il proprietario dei terreni e delle strutture aziendali o altro avente diritto esiste un vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado o vincolo di matrimonio, purché i coniugi non siano legalmente separati. 4. Il titolo di cui ai commi 2 e 3 deve fornire la garanzia di una durata minima che soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, e gli eventuali obblighi ulteriori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k). Art. 10 Concessione dei benefici 1. Con il provvedimento di concessione delle agevolazioni sono approvate le iniziative oggetto dell’intervento, gli eventuali elaborati progettuali e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti. 2. Nel caso in cui l’agevolazione venga concessa mediante concorso nel pagamento degli interessi sui pre stiti e mutui, è previamente rilasciato il nulla osta all’istituto di credito per la concessione del mutuo e del presti to agevolato. Con il medesimo provvedimento sono approvate le iniziative oggetto dell’intervento, gli elaborati progettuali e sono fissati i termini per il completamento delle opere e degli acquisti di forniture. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia. Nei casi previsti dalla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), dev’essere previamente acquisito il parere del comitato tecnico per il settore agricolo sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti da questo titolo, sulla validità e idoneità delle iniziative rispetto alla situazione economico finanziaria del soggetto richiedente, sulla congruità tecnico-amministrativa delle iniziative e della relativa spesa. Art. 11 Comitato tecnico per il settore agricolo 1. Per la valutazione delle domande di agevolazione è istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, con funzioni consultive. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 9 2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura in cui è disposta la nomi na ed è composto da: a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, che lo presiede; b) i dirigenti preposti alle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura; c) due ingegneri, dipendenti della Provincia, esperti in materia di ingegneria civile; d) un architetto, dipendente della Provincia, esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio; e) un esperto in materia di economia aziendale; f) un esperto in materia di economia e politica agraria. 3. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i com ponenti di cui al comma 2, lettera b). 4. Per i componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono nominati dei membri supplenti, che sostitui scono il titolare in caso d’impedimento o assenza. 5. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un dipendente in servizio presso le strutture compe tenti in materia di agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento. Art. 12 Realizzazione delle iniziative 1. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto capitale in unica soluzione oppure di contributi annui costanti sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia. 2. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto interesse sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), dopo l’adozione del provvedimento di nulla osta di cui all’articolo 10, comma 2. Art. 13 Anticipi e acconti 1. La Provincia può concedere anticipi nei seguenti casi e con le seguenti modalità: a) in misura non superiore al 50 per cento del contributo in conto capitale per i beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) in misura non superiore all’80 per cento del contributo in conto capitale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b); c) in misura non superiore a quattro semestralità del contributo annuo costante per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b). 2. La Provincia, inoltre, può erogare acconti, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative, in misura non superiore all’80 per cento del contributo concesso, dedotto l’eventuale anticipo. L’entità dell’acconto è com putata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative. Art. 14 Disposizioni per l’anticipazione relativa agli aiuti comunitari 1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d’interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali e dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) - sezione garanzia previsti dai regolamenti comunitari, la Provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell’Unione europea e dello Stato. La concessione anticipata delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di una procura speciale notarile all’incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dall’Unione europea e dallo Stato. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate alla tesoreria della Provincia e introitate in capitoli di entrata del bilancio provinciale. 3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell’Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui al comma 1, l’onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia. 4. Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari. 10 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Art. 15 Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni 1. La liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo è disposta sulla base della documentazione comprovante l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e delle attività. 2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta. 3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di durata superiore a dodici mesi è erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento e in ogni caso dopo l’accertamento di cui al comma 1. 4. I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all’istituto di credito da questi in dicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all’accertamento di cui al comma 1. I contributi in conto capitale sono erogati direttamente al beneficiario o all’istituto di credito da questi indicato. 5. La liquidazione delle agevolazioni avviene contestualmente alla loro concessione qualora: a) sia determinata l’identità del creditore e l’ammontare esatto delle agevolazioni; b) sia completamente esaurita l’istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, né sia necessario acquisire altra documentazione giustificativa della spesa. CAPO II INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE Art. 16 Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile 1. Le agevolazioni previste da questo titolo per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole pos sono essere concesse anche a giovani di età compresa fra i diciotto e i quarant’anni che intendano intraprendere per la prima volta l’attività agricola. 2. Le agevolazioni ai giovani possono essere concesse per la realizzazione di un progetto imprenditoriale agricolo di durata non inferiore a tre anni, purché il richiedente acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo secondo la normativa vigente entro tre anni dall’insediamento. 3. Il progetto imprenditoriale deve contenere: a) lo studio di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dell’indicazione delle iniziative economiche e di miglioramento fondiario da realizzare, nonché la stima dei relativi costi; b) la descrizione degli acquisti dei terreni e delle scorte agrarie; c) il programma e i tempi degli investimenti da realizzare. Art. 17 Premio d’insediamento 1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni possono essere concessi aiuti speciali per il pri mo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla misura 2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. 2. Gli aiuti per il primo insediamento possono consistere in: a) un premio unico il cui importo massimo non può superare i 25.000 euro; b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall’insediamento il cui valore capitalizzato non può superare i 25.000 euro. 3. Le agevolazioni previste da quest’articolo possono essere concesse anche ai soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, purché la realizzazione del progetto imprenditoriale consenta di rispettare le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia. 4. La Provincia assume le iniziative opportune per agevolare la diffusione e la conoscenza degli strumenti volti a favorire l’imprenditoria giovanile, in particolare con la predisposizione di una carta delle opportunità dei giovani imprenditori agricoli. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 11 CAPO III REGIME SPECIALE PER LE ZONE AGRICOLE SFAVORITE E L’INCENTIVAZIONE DELLE PLURIATTIVITÀ Art. 18 Disposizioni generali 1. Per le zone sfavorite del territorio provinciale la Provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l’attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione, per la conserva zione dell’ambiente naturale e montano, per la salvaguardia delle risorse naturali disponibili, quale presupposto del consolidamento e dello sviluppo di altre attività economiche, e per il recupero e l’utilizzo di risorse marginali. 2. Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere e alle iniziative da realizzare nelle zone sfavorite la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa, da utilizzare entro scadenze prestabilite. Art. 19 Delimitazione delle zone sfavorite 1. La Giunta provinciale provvede alla delimitazione e alla classificazione delle zone sfavorite del territorio provinciale, considerato interamente montano ai sensi della normativa comunitaria, in relazione agli svantaggi pedo-climatici, orografici e strutturali. 2. Fino a quando non vengono delimitate le zone sfavorite restano ferme la delimitazione e la classifica zione già individuate dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. Art. 20 Regime speciale delle agevolazioni 1. Per le zone sfavorite si applica il seguente regime: a) per gli interventi la cui spesa ammissibile ad agevolazione sia di importo inferiore al limite stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), non è richiesto il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) la misura massima del contributo in conto capitale relativo alle iniziative di cui agli articoli 35 e 36 e alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo, anche in aree non comprese tra le zone sfavorite, è del 90 per cento; in caso d’iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della Provincia o eseguite direttamente da essa; c) per gli interventi di cui all’articolo 41, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all’attualizzazione al tasso di riferimento del concorso; in aggiunta ai benefici previsti dall’articolo 41, ai proprietari dei fondi che cedano i terreni in loro possesso a conduttori di aziende agricole rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. Art. 21 Indennità compensativa 1. Agli operatori agricoli che coltivano direttamente i fondi e che rispettano la normativa comunitaria in materia può essere concessa, secondo le condizioni previste dalla misura 5 del piano di sviluppo rurale della Pro vincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006, un’indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio. 2. L’indennità compensativa non può essere cumulata con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. 12 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Art. 22 Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione 1. Per contribuire alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio può essere concesso un premio annuo per ettaro fino a un importo massimo di 440 euro a chiunque s’impegni alla coltivazione della superficie prativa secondo le pratiche agronomiche ed ambientali fissate dalla Provincia. 2. Agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali minacciate di estin zione, quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante rapido (TPR), la capra bionda dell’Adamello, può essere concesso un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall’allegato A. 3. Il premio di cui ai commi 1 e 2 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti at tuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.1 e 6.4 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. Art. 23 Recupero delle superfici foraggiere abbandonate 1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all’esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate. 2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie. 3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell’ambito del proprio territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L’individuazione delle superfici è soggetta all’approvazione della Giunta provinciale. 4. Sulla base delle richieste dei comuni la Giunta provinciale determina annualmente le somme da asse gnare per l’attuazione, secondo le modalità previste da quest’articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonché per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L’erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all’articolo 11. 5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggiere individuate ai sensi del comma 3 ad effettuare gli interventi di recupero. 6. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a pro seguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario o altro avente titolo non ottemperi all’invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della colti vazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non proce dono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari siano inferiori all’importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell’articolo 52 della legge provinciale n. 7 del 1979. A coloro che realizzano gli interventi di recupero possono essere concessi i contributi previsti dal presente comma anche se gli stessi non sono iscritti all’albo degli agricoltori e non sono dotati di partita IVA. 7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprendito ri agricoli singoli ed associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o rico nosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove forme per la bonifica integrale), ed in subordine di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggia te di cui alla presente legge. 8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggiere ab bandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell’impegno previsto dal comma 6, i co muni possono concedere negli anni successivi un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione. 9. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna), il comprensorio può assumere le fun zioni dei comuni relative agli adempimenti di quest’articolo che i comuni medesimi ritenessero conveniente affi dargli. In tal caso le somme per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai comprensori con l’osservanza delle procedure previste per i comuni. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 13 10. Nel caso di mancato rispetto dell’impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per alme no un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo conces so ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali. 11. Sono escluse dall’applicazione di quest’articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda in tesa ad ottenere l’assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate). Art. 24 Interventi di sostegno all’attività di alpeggio 1. Al fine del mantenimento della pratica dell’alpeggio, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), che gestiscono direttamente alpeggi e malghe può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di 72 euro, volto a compensare i costi dovuti alla pratica dell’alpeggio. 2. Il premio di cui al comma 1 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attua tivi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. Art. 25 Alpicoltura 1. Al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l’ambiente naturale montano può essere concesso un contribu to per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l’attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture. 2. Le agevolazioni possono essere concesse: a) ai proprietari degli alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s’impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento; b) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che svolgano prevalentemente attività di miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico, per la ristrutturazione o riattamento delle strutture esistenti e la successiva gestione degli alpeggi e delle strutture in loro disponibilità per almeno dieci anni, anche tramite allevatori associati; c) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), per la qualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori; d) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli, purché essi abbiano la disponibilità di alpeggi, in proprietà o a diverso titolo, limitatamente all’acquisto di attrezzature. 3. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 promosse dai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive è elevata all’80 per cento della spesa ri conosciuta ammissibile. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è erogato secondo le condizioni previste dalla misura 15.2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative realizzate dalle cooperative di trasformazio ne/commercializzazione è fissata al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4. Inoltre possono essere concessi agli enti pubblici contributi in conto capitale, sino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di terreni allo scopo di poter meglio attuare le iniziative di cui al comma 1. Art. 26 Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività 1. Al fine di incentivare attività complementari o alternative a quella agricola, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un con tributo per l’adeguamento e la realizzazione di strutture aziendali e l’acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento di piccole attività artigianali connesse all’uso e alla valorizzazione di risorse locali e di mestieri tradi zionali, nonché per la vendita dei prodotti. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). 14 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche per iniziative promosse fuori dalle zo ne sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19. 3. Per l’apprestamento di locali e strutture da affidare in gestione per l’esercizio dell’attività di turismo ru rale, ivi compreso l’agriturismo collettivo, possono essere concessi ai comuni e alle loro forme collaborative, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), alla Magnifica Comunità di Fiemme e ad altri enti di diritto pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima dell’80 per cento. Per tali iniziative non si applica la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”. Art. 27 Iniziative agrituristiche 1. Al fine di incentivare l’agriturismo, ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), nonché a coloro i quali intendono avviare una attività agrituristica ai sensi della medesima legge, può essere concesso un contributo per l’acquisto, l’ampliamento, la sistemazione dei locali e strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Le agevolazioni possono essere concesse anche per la realizzazione di nuovi locali e strutture purché l’operatore non abbia alienato nel medesimo comune o in comuni limitrofi, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, locali o strutture utilizzabili per l’esercizio dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previ sto dall’articolo 6. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”. 2. Le agevolazioni previste da quest’articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche e sercitate fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19. CAPO IV INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’IMPRESA AGRICOLA Art. 28 Potenziamento delle strutture 1. Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializza zione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura mas sima del 40 per cento per la realizzazione, l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento di: a) strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui; b) locali per lo svolgimento delle attività dei servizi di gestione a favore dei soci; c) centri per la fecondazione artificiale. 2. Il contributo può essere concesso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, anche alle società di capitali diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), purché svolgano attività che con corrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroa limentare. 3. Qualora la realizzazione degli interventi derivi da cause di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del beneficiario, l’entità dell’agevolazione può essere elevata al 50 per cento della spesa ammessa, solo nei casi in cui il trasferimento degli stabilimenti avviene in presenza di un interesse pubblico con esproprio o con semplice trasferimento di impianti esistenti senza miglioramenti né aumenti della capacità produttiva. 4. Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all’acquisto del terreno occorrente per la re alizzazione degli interventi di cui al comma 1. Art. 29 Aiuti per il potenziamento dell’attività produttiva e commerciale 1. Al fine di favorire i processi di adeguamento della dimensione e della struttura patrimoniale e finanzia ria delle cooperative agricole e delle altre forme associative, possono essere concesse agevolazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta am Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 15 missibile, per la realizzazione di azioni di potenziamento dell’attività produttiva e commerciale con l’acquisizione da parte dei medesimi soggetti di quote di maggioranza in imprese agroalimentari organizzate in forma di socie tà di capitali. L’importo sovvenzionabile per l’acquisizione delle quote è determinato in base al valore dei beni immobili e degli impianti delle società di cui s’intende acquisire il controllo, escludendo le valutazioni connesse all’avviamento commerciale, al posizionamento dei prodotti sul mercato e alla presenza di brevetti. Art. 30 Agevolazioni per l’erogazione di servizi a soci di società cooperative 1. Per favorire i servizi alle aziende volti a contenere i costi e razionalizzare l’impiego dei mezzi di produ zione, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), alle cooperative agricole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, purché abbiano come esclusivo oggetto sociale la fornitura di servizi ai soci, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per l’acquisto, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti per l’approvvigionamento di scorte e mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparassitaria e le macchine e attrezzature agricole destinate all’uso collettivo da parte dei soci. Art. 31 Agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle forme associative 1. Allo scopo di favorire l’associazionismo e la cooperazione agricola può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto del 20 per cento per ciascun anno d’esercizio successivo, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai consorzi di tutela, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svol gono compiti di tutela di marchi di origine e di qualità dei prodotti dell’agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati. Nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contri buto è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali. 2. Allo scopo di sostenere l’attività ausiliaria all’agricoltura e a favore della collettività, può essere conces so, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento delle spese di gestio ne relative alla costituzione, fusione e ampliamento ritenute ammissibili, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), ridotte del 20 per cento per ciascun anno d’esercizio successivo. Art. 32 Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario 1. Al fine di attuare l’attività di revisione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), la Provincia può procedere direttamente allo svolgimento dell’attività o affidarne lo svolgimento, previa convenzione e con le procedure di cui alla legge provinciale n. 23 del 1990 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), a soggetti riconosciuti idonei a svolgere tale compito dalla Giunta provinciale e selezionati in conformità a una procedura trasparente e non discriminatoria. 2. Al fine di migliorare l’efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado, può essere concesso ai consorzi medesimi o alle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assi stenza, un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici. Art. 33 Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica 1. La Provincia concorre, in misura non superiore all’80 per cento, al finanziamento delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f). 16 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II CAPO V INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E RIORDINAMENTO FONDIARIO Art. 34 Opere collettive di miglioramento fondiario 1. Al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell’attività agricola, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento per la realizzazione e la sistemazione delle strade interpode rali, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari, nonché per le attrezzature neces sarie alla loro manutenzione. Per tali iniziative non si applica il divieto di cumulo previsto dall’articolo 5. 2. L’approvazione dei progetti relativi alle iniziative previste da quest’articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’indifferibilità e urgenza dei lavori. Art. 35 Irrigazione e bonifica 1. Al fine di un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento: a) per le iniziative rivolte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo degli impianti preesistenti; b) per la realizzazione e l’adeguamento delle opere di bonifica e per la sistemazione agraria del suolo, nonché per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione delle spese di bonifica. 2. Per gli interventi volti all’acquisto o alla realizzazione di locali idonei alla gestione e amministrazione degli impianti, ivi comprese le relative attrezzature, nonché per gli impianti di distribuzione irrigua e gli inter venti di bonifica realizzati nell’interesse delle singole aziende agricole l’intervento massimo è ridotto alla misura massima del 50 per cento. 3. L’approvazione da parte della Provincia dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’indifferibilità e urgenza dei lavori. 4. La Provincia assume a proprio totale carico le spese per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica previste dall’articolo 2, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, affidate in concessione agli organismi o enti di cui all’articolo 13 del regio decreto n. 215 del 1933. Art. 36 Interventi per il riordino fondiario 1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende agricole la Provincia può assegnare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), somme fino alla concorrenza dell’ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l’attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un’adeguata estensione di territorio di un comune o più comuni limitrofi. 2. I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario o di ri composizione fondiaria con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. 3. Qualora sia opportuno per agevolare la realizzazione dei piani di riordinamento fondiario, il limite del 30 per cento di cui all’articolo 22, terzo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, può essere superato, con l’assenso del proprietario interessato. 4. Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alle permute, attuati con le agevolazioni previste da quest’articolo, sono soggette per quindici anni a vincolo di indivisibilità. Questo vincolo dev’essere espressamente menzionato negli atti relativi alla permuta e annotato nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario. 5. In ordine all’eventuale revoca del vincolo in caso di successione ereditaria si applica, per quanto compa tibile, l’articolo 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice). Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 17 Art. 37 Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario 1. La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano. La commissione di stima è costituita da: a) due rappresentanti dell’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente; b) un funzionario della Provincia; c) un tecnico iscritto all’albo professionale degli agronomi o al collegio dei periti agrari o dei geometri, designato dai relativi ordini; d) un rappresentante per ciascuno dei comuni in cui sono compresi i terreni interessati al riordinamento. 2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell’ente che promuove il piano di riordi namento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordinamento. 3. La stima del valore delle singole particelle fondiarie è effettuata sulla base della stima di particelle campione individuate dalla commissione. 4. Gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento dei confini, misurazioni, consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso. 5. La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell’avvenuto deposito è dato avviso all’albo dei comuni interessati e mediante pubblicazio ne in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall’ultimo giorno dell’avvenuto deposito gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è pre sentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provinciale competente la stima depositata, unitamente all’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e ai ricorsi pervenuti. 6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e, sentito il parere della commissione di tec nici e giurisperiti di cui all’articolo 28 del regio decreto n. 215 del 1933, approva in via definitiva la stima. Art. 38 Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario 1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del comune, ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è fissata in trenta giorni. 2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui dell’articolo 27, primo comma, del re gio decreto n. 215 del 1933, è ridotto a trenta giorni. 3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordinamento fondiario di cui dell’articolo 33, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è rideterminato in dodici mesi decorrenti dalla data di approva zione del piano. Entro il termine di dodici mesi l’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario provvede all’adeguamento del piano in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione. Art. 39 Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario 1. Ai proprietari di terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario, che cedano tali terreni ad altri proprietari di fondi compresi nello stesso piano, che siano conduttori di aziende agricole e che presentino i requi siti stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento del valore di stima determinato ai sensi dell’articolo 37. 2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni la cui superficie complessi va all’interno del riordinamento è inferiore a un ettaro e che cessino di esercitare l’attività agricola. 3. L’entità dell’aiuto corrisposto sul medesimo terreno ai sensi di quest’articolo e dell’articolo 41 non può superare, in ogni caso, il 50 per cento del valore del terreno stesso. 18 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Art. 40 Interventi per il riordinamento agrario 1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della po tenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di coltivazione, la Provincia può concedere ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e), g) e h), un contributo in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione d’iniziative, progetti e programmi di riordinamento agrario, concernen ti l’introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche volti a valorizzare terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati individuati dai comuni con apposite delimitazioni cartografiche. Art. 41 Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice 1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di stimolare e valo rizzare, in particolare, l’imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la costituzione e il mantenimento di con venienti unità colturali, può essere concesso un contributo in conto interessi pari alla misura massima del 65 per cento del tasso d’interesse applicato sui mutui di durata massima ventennale per l’acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all’ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico. Limita tamente agli acquisti di terreni attuati nelle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19 e per le iniziative rientranti nella soglia determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), nonché per gli acquisti di terreni che costituiscono operazioni di accorpamento nell’ambito dei piani di riordinamento fondiario di cui all’articolo 36, in alternativa al contributo in conto interessi può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi comprese le spese notarili, fiscali e professionali, determinata attualizzando il contributo in annualità. Nel calcolo si tiene conto di tutte le spese connesse all’acquisto ammesse ad agevolazione. 2. Possono beneficiare delle provvidenze previste dal comma 1: a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) le cooperative che hanno come oggetto sociale prevalente la conduzione di terreni; c) i salariati agricoli singoli o associati, assunti a tempo indeterminato, che prestino oltre duecento giornate lavorative annue; d) i laureati in scienze agrarie o delle produzioni animali e i diplomati degli istituti tecnici o delle scuole professionali di agricoltura, purché non abbiano superato i quarant’anni di età. 3. È condizione necessaria per accedere alle agevolazioni che l’impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, mantenga o assuma forma d’impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell’articolo 2, comma 2; entro due anni dall’acquisto l’impresa deve inoltre presentare i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Nel caso di cooperative il lavoro dev’essere fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti i rispettivi nuclei familiari. 4. Per quanto non diversamente disposto da quest’articolo si applicano le disposizioni della legge 26 mag gio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), della legge n. 817 del 1971 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agri colo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con i seguenti adattamenti: a) fermo restando quanto disposto dalla normativa statale in materia di vincolo di indivisibilità, il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all’articolo 28 della legge n. 590 del 1965 e all’articolo 12 della legge n. 817 del 1971 è stabilito in dieci anni; oltre ai casi ivi previsti, il predetto vincolo non opera nel caso di trasferimento dell’azienda nell’ambito della famiglia diretto-coltivatrice; in tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell’azienda; b) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera a), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi di quest’articolo è dichiarata dalla Provincia e comporta la revoca delle agevolazioni nonché la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere. 5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione anche con riferimento ai benefici concessi anteceden temente alla data di entrata in vigore di questa legge. I vincoli ventennali di indivisibilità sono ridotti a quindici anni ancorché già annotati. 6. Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive non inferiori, su richiesta dell’interessato può essere autorizzato il trasferi Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 19 mento del vincolo sul nuovo fondo. Il trasferimento può intervenire anche in caso di subingresso di più figli nella conduzione dell’azienda dell’impresa familiare diretto-coltivatrice, a condizione che si formino imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Per morte del titolare e di componenti il nucleo familiare o infortuni com portanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell’attività agricola nell’ambito della famiglia, può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità. Inoltre può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità in caso di frazionamento o di vendite parziali di fondi, purché il frazio namento o la vendita non interessi una superficie complessiva superiore a 10 are. 7. Qualora, a seguito dell’autorizzazione all’acquisto, non sia stato adottato il conseguente provvedimento di concessione dell’agevolazione nel corso del medesimo anno, le relative iniziative sono finanziate nell’esercizio successivo con priorità rispetto alle nuove domande. CAPO VI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI Art. 42 Agevolazioni per la zootecnia 1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo per: a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti; b) l’acquisto di attrezzature e macchine; c) la realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche, purché la produzione aziendale trasformata sia prevalente; d) il primo acquisto di riproduttori selezionati, al fine del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico; e) investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni d’igiene e benessere degli animali o all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria. 2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, lettera a), i richiedenti devono possedere alme no uno dei seguenti requisiti: a) la densità di capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all’alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l’eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata; b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell’azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno: 1) pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino; 2) pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino. 3. Per il settore avicolo e suinicolo le agevolazioni per l’aumento della capacità produttiva delle aziende sono concesse solamente ai beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei limiti di dieci suini o cento uccelli mediamente presenti in azienda. Art. 43 Disposizioni particolari per la zootecnia 1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: a) l’impianto e la tenuta dei libri genealogici e l’espletamento dei controlli morfo-funzionali; b) l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso le attività di selezione, compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche, nonché l’attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d’identificazione e registrazione degli animali; c) i controlli obbligatori per il miglioramento qualitativo del latte; d) l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame. 2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere affidate alla Federazione provinciale alle vatori, tenuto conto anche di quanto stabilito all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Di sciplina della riproduzione animale), mediante apposita convenzione nella quale sono regolati i rapporti, anche patrimoniali, tra le parti. In alternativa alla predetta convenzione, anche per le altre iniziative di cui al comma 1, 20 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla medesima Federazione provinciale allevatori o ad altri enti o organismi particolarmente qualificati operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. 3. In aggiunta alle attività di cui al comma 1 di quest’articolo, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, let tera d), possono essere concessi contributi: a) fino alla misura massima del 70 per cento dei costi relativi alle attività di servizio a favore dei propri associati e per l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame; b) fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di riproduttori iscritti nei libri genealogici. Art. 44 Agevolazioni per l’apicoltura 1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l’apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), possono essere concesse agevolazioni per: a) l’impianto di nuovi apiari, l’ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele; b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole; c) l’acquisto di macchine e attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti al loro deposito. 2. Per le iniziative di cui al comma 1 proposte dai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima dell’agevolazione è fissata al 40 per cento. Art. 45 Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura 1. Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l’allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per: a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse; b) le operazioni necessarie per l’esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni. 2. Qualora le iniziative di cui al comma 1 comportino l’utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanzia le gli effetti negativi sull’ambiente la percentuale massima dell’agevolazione può essere elevata al 50 per cento. 3. Le agevolazioni per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse soltanto ai sog getti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla Provincia. 4. In caso d’iniziative resesi necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell’autorità sanitaria, i benefi ci di quest’articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda, e il contribu to è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Art. 46 Agevolazioni per le produzioni vegetali 1. Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali, anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli indicati dalle lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo per le seguenti iniziative: a) rinnovi e ammodernamenti di impianti viticoli, frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazione e tipicità delle aree; b) nuovi impianti con specie frutticole e viticole compatibili con le disposizioni di cui alle organizzazioni comuni di mercato; c) impianti di colture erbacee e arbustive, nonché colture orticole e da tubero; sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali; Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 21 d) attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta; e) realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali; f) realizzazione e adeguamento di serre, tunnel leggeri e coperture, acquisto di attrezzature per le coltivazioni protette e acquisto e installazione d’impianti fissi di reti antigrandine; g) realizzazione d’impianti irrigui, fabbricati aziendali e altre opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi di miglioramento qualitativo dei prati e dei pascoli; h) realizzazione degli investimenti materiali necessari per l’acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; i) approntamento di carte tematiche di zonazione volte a individuare le colture più adatte per le diverse aree e ambienti, allo scopo di migliorarne il livello qualitativo. 2. Per le iniziative di cui alle lettere e) ed h) richieste dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima di contributo è fissata al 40 per cento della spesa massima ammissibile. 3. Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l’adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che predispongano programmi di ristrutturazione degli impianti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del materiale vegetale necessario. Sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali. Alle iniziative di cui alla lettera i) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammissibi le. CAPO VII MISURE PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI Art. 47 Agevolazioni per l’agricoltura biologica 1. La Provincia provvede direttamente alla realizzazione d’iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici. 2. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività agricola biologica può essere concesso: a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento e per l’attrezzatura d’impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, anche diretta, di prodotti biologici, ivi comprese le attrezzature necessarie per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi; b) un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione d’impianti di colture arboree, erbacee, arbustive e a frutto piccolo e per la dotazione delle attrezzature e macchine per le operazioni colturali e di raccolta. 3. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), può essere concesso, inoltre, un contributo fino al massimo del 100 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che l’intervento sia eliminato dopo cinque anni. 4. Agli operatori iscritti nell’elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del proces so produttivo biologico. Art. 48 Agevolazioni per la qualità dei prodotti 1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), per: a) incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l’intervento massimo sia pari al 25 per cento; b) sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti con un intervento massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle 22 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II denominazioni di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. 2. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro ad ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall’applicazione di tecniche di difesa alternati ve, anche per il tramite della cooperativa o associazione di produttori cui appartengono. CAPO VIII INTERVENTI INFORMATIVI, FORMATIVI E DIMOSTRATIVI Art. 49 Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio 1. Per sviluppare e migliorare l’efficienza e la professionalità dell’agricoltura trentina la Provincia è auto rizzata a sostenere spese per: a) l’effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d’interesse agricolo; b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell’economia agricola; c) il sostegno, l’adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale; d) la predisposizione e l’attuazione d’iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole, ivi compresi l’esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l’attuazione d’iniziative a carattere dimostrativo e d’indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio; e) la specializzazione e l’aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all’articolo 2, con l’esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, anche mediante viaggi d’istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico; f) la specializzazione e l’aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo; g) l’effettuazione di analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale; h) l’effettuazione di analisi nell’ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l’introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione. 2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l’attività d’informazione mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate ai propri associati in relazione alle spese di stampa e di diffusione sostenute. Art. 50 Sistema informativo agricolo provinciale 1. Nell’ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l’utilizzo di procedure in formatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l’azione di governo e come supporto al funzionamento dell’attività amministrativa. 2. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo, con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 23 CAPO IX EVENTI CALAMITOSI Art. 51 Agevolazioni a seguito di eventi dannosi 1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali ca lamità naturali o avversità atmosferiche, ivi comprese le fitopatologie di eccezionale gravità, la Provincia anticipa le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale). 2. L’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di agevolazioni da concedere e la spesa prevista sono stabilite, entro sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, con deliberazione della Giunta provinciale. 3. La deliberazione della Giunta provinciale costituisce anche proposta al ministero competente in materia agricola per l’emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi della legge n. 185 del 1992. 4. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al comma 3, o nell’eventualità di mi nori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza tra l’assegnazione e i benefi ci concessi rimane a carico della Provincia. Art. 52 Altri eventi naturali 1. Per ridurre gli effetti dannosi, causati da eventi imprevisti, che possono derivare al comparto agricolo trentino a seguito dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, compresi i fabbricati e le piantagioni, la Provincia può concedere aiuti entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo per le seguenti tipologie d’intervento: a) aiuti destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali; b) aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; c) aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1. 3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1. L’efficacia di questa deliberazione decorre dal giorno in cui è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l’avviso sull’esito positivo dell’esame di compa tibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Art. 53 Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche 1. Al fine di fronteggiare i danni arrecati da avverse condizioni atmosferiche, la Provincia può concedere un contributo straordinario alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori agricoli ad esse associati, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita da tutti i soci, nella annata agraria colpita dalle calamità, sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente, escludendo gli anni in cui sono stati erogati indennizzi a seguito di altre avversità atmosferiche. Il predetto con tributo è determinato in relazione alle perdite subite dagli agricoltori soci della cooperativa che singolarmente abbiano accusato una perdita di almeno il 20 per cento della loro produzione normale. Nel caso di produzioni frutticole la riduzione della quantità di prodotto è calcolata con riferimento al prodotto idoneo per la commercia lizzazione al consumo fresco. 2. La misura massima del contributo è fissata nel 60 per cento delle perdite, ammissibili al rimborso, subi te dai singoli agricoltori membri della cooperativa nell’annata calamitata, dedotti eventuali proventi e costi di produzione da loro non sostenuti. 3. Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea sarà notificato alla Commis sione ogni singolo provvedimento di attuazione al fine di ottenerne il visto di autorizzazione. 24 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Art. 54 Interventi per la difesa passiva 1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, non assimilabili a calamità natu rali, e dalle fitopatie, mediante l’attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di cui all’articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà naziona le), alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla Provincia e ai singoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 30 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione di cui all’articolo 127, comma 2 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) della legge 23 dicembre 2000, n. 388; il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non potrà superare il 50 per cento del premio assicurativo. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che, previa modifica del proprio statuto approvato dalla Giunta provincia le, attuino la difesa passiva per i danni al bestiame, ritenuti importanti per l’economia agricola provinciale me diante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa sostenuta. 3. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle avversità at mosferiche, non assimilabili a calamità naturali, e dalle fitopatie alle colture agricole e alle strutture produttive per l’ortofloricoltura, non ricompresi nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell’art. 9 della L. 14 febbraio 1992, n. 185, sull’assicurazione agricola agevolata), nonché per i danni che derivano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), di questa legge a seguito delle predette avversi tà, può essere concesso un contributo sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contribu to può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle sud dette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole. 4. Per i danni che derivano da condizioni atmosferiche eccezionali, relativamente alle polizze assicurative che prevedono l’indennizzo in presenza di danni superiori al 20 per cento della produzione normale, la percentua le di intervento di cui ai commi 1 e 3 potrà essere elevata all’80 per cento della spesa ammissibile. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non potrà comunque superare l’80 per cento del premio assicurativo. 5. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di cui all’articolo 10 della legge n. 590 del 1981, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l’organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di con sorzi antigrandine) può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa rite nuta ammissibile, per l’acquisto e l’installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. 6. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all’articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell’articolo 14, primo comma, lettera b), della leg ge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell’economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi. Art. 55 Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie 1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), nonché ai possessori di materiale vegetale, può essere concesso un intervento finanziario per: a) la copertura del mancato reddito dovuto all’abbattimento e alla distruzione, imposti dalla struttura fitosanitaria provinciale competente, delle piante infette da fitopatologie causate da virus, batteri e fitoplasmi contemplati nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 (Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità; b) la copertura delle spese per la lotta specifica ai vettori. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 25 CAPO X SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA PROVINCIALE Art. 56 Modalità per lo snellimento dell’attività amministrativa 1. Questo capo contiene le disposizioni volte allo snellimento dell’attività amministrativa in materia di a gricoltura tramite affidamento dell’istruttoria dei procedimenti di agevolazione di cui al presente titolo a soggetti terzi. 2. La Provincia può affidare l’istruttoria a: a) centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); b) istituti di credito o consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento. Art. 57 Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti 1. Può essere istituita l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). 2. L’APPAG è l’organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento per l’erogazione di aiuti, di contri buti e di premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA sezione garanzia. 3. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Con siglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, relativo alle modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione “garanzia”, l’APPAG provve de: a) all’autorizzazione, all’esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti; b) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea; c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l’AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa; d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione. 4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettera b), l’APPAG può avvalersi di altre strutture pro vinciali e di organismi esterni, sulla base di convenzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95. 5. Con regolamento possono essere affidati all’APPAG compiti inerenti ai sistemi di gestione e di controllo di contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali. In tal caso l’APPAG svolge le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni cofinanzia te dai fondi strutturali, limitatamente alle competenze affidate dalla normativa comunitaria all’autorità di paga mento, curando i raccordi operativi con le strutture comunitarie, nazionali e provinciali e provvedendo agli a dempimenti conseguenti. 6. Con il regolamento di cui al comma 5 la Provincia può affidare all’APPAG la gestione di ulteriori aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti. Art. 58 Organizzazione e funzionamento dell’APPAG 1. L’APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio. Agli effetti dell’ordinamento dei servizi e del personale l’APPAG è equiparata a un servizio della Provincia. Nell’allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), è aggiunta, quale struttura equiparata ai servizi, l’”Agenzia provinciale per i pagamenti”. 2. Sono organi dell’APPAG: a) il direttore; b) il collegio dei revisori. 26 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 3. L’incarico di direttore è conferito in applicazione della disciplina per il conferimento dell’incarico di diri gente di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). Al direttore spettano: a) la rappresentanza legale, la direzione e l’amministrazione dell’APPAG; b) l’adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) l’adozione del regolamento di contabilità dell’APPAG, nel rispetto della normativa comunitaria concernente la contabilizzazione e la rendicontazione delle spese e delle entrate del FEOGA - sezione garanzia; d) l’adozione di ogni atto demandato all’APPAG dall’ordinamento e di ogni ulteriore atto necessario al suo buon funzionamento. 4. Il collegio dei revisori è composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione ed ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il rendi conto riferendone al direttore. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto. Ai membri del collegio spetta un’indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all’articolo 2, secondo com ma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), tenuto conto per i dipendenti provinciali del colle gio delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione degli stessi ad organi smi di altre amministrazioni di cui all’articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni gene rali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concer nente “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento”, e altre disposizioni in materia di personale). Per il presidente del collegio l’indennità di carica è determinata in misura non superiore all’importo calcolato in base annua dei compensi previsti dall’articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983. Ai membri del collegio, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi, compete anche, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provin cia. 5. L’APPAG si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale. Per ga rantire la funzionalità dell’APPAG il direttore, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d’opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile. 6. L’APPAG adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto, che sono sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale. Il rendiconto relativo all’attività dell’APPAG svolta in qualità di organi smo pagatore è oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 1999. 7. Le spese per il personale provinciale assegnato all’APPAG sono a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l’assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché di quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Le altre spese, incluse quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’APPAG, sono a carico del bilancio dell’APPAG. 8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabili ta da un regolamento della Provincia che osserva i principi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il rego lamento disciplina in particolare le modalità per la gestione separata delle somme assegnate all’APPAG dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia - destinate a essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o con tributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria - e delle somme derivanti dai pagamenti eseguiti dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. 9. La Giunta provinciale organizza e attiva l’APPAG prima di chiedere il riconoscimento del Ministero delle politiche agricole e forestali previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999. 10. Al fine di assicurare la tempestività dell’erogazione delle provvidenze di cui al comma 2 dell’articolo 57 la Provincia può assegnare all’APPAG le somme occorrenti per le anticipazioni delle agevolazioni dello Stato e dell’Unione europea; tali assegnazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 8 e sono rimborsate dall’APPAG all’atto della riscossione dei finanziamenti comunitari o statali. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 27 Art. 59 Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola 1. L’APPAG con apposita convenzione, ferme restando le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) redigere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assistere nell’elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, statali e provinciali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del sistema informativo provinciale; c) interrogare le banche dati del sistema informativo provinciale ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. 2. I CAA sono istituiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di ca pitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da asso ciazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assi stenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i requisiti di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1999. 3. Per le attività di cui al comma 1 i CAA hanno, in particolare, la responsabiltà dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispet to, per quanto di loro competenza, dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del sistema informativo provinciale, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio di dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costi tuisce, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999, violazione della legge 31 di cembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 4. Con regolamento la Provincia stabilisce le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di funzio namento e di garanzia, per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività e per l’esercizio della vigi lanza sui CAA. 5. La Provincia può affidare ai CAA ulteriori servizi e attività, anche di carattere istruttorio, sulla base di specifiche convenzioni. 6. Fino all’attivazione dell’APPAG la Provincia può affidare direttamente ai CAA i compiti di cui al comma 1. Art. 60 Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura 1. Relativamente agli interventi e alle iniziative in materia di agricoltura agevolati a totale carico della Provincia, la Giunta provinciale può affidare in concessione ad istituti di credito o a consorzi di garanzia fidi pre senti in provincia di Trento la procedura per la concessione di contributi, ivi compresa la loro anticipazione ed erogazione, ed eventualmente il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Pro vincia delle violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni. Il rapporto tra la Provincia e l’ente concessionario è regolato attraverso una convenzione di durata non inferiore a un anno. La convenzione è rinnovabile annualmen te alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi. 2. La Provincia provvede alla scelta degli istituti di credito sulla base delle condizioni offerte e della dispo nibilità di un’idonea struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente. In prima applicazione di quest’articolo la Giunta provinciale può avvalersi direttamente dell’istituto di credito già scelto in applicazione dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Inter venti della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio). 3. Le domande relative agli interventi e alle iniziative di cui al comma 1 sono presentate presso la struttu ra provinciale competente o presso gli istituti di credito o consorzi di garanzia fidi ai quali è stata affidata la pro cedura per la concessione dei contributi. 4. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell’istruttoria delle valutazioni e degli ac certamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria. 5. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all’utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modali tà e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge 28 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). 6. Dopo l’erogazione dell’anticipazione da parte degli enti affidatari, la Provincia, anche con unico provve dimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall’ente affidatario contenente gli ele menti indispensabili per l’adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L’amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite. 7. La Provincia può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall’ente affidatario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all’ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell’articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l’erogazione indebita sia dovuta a errori dell’ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all’ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia. 8. L’ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall’amministrazione. 9. L’affidamento agli istituti di credito o agli enti di garanzia può riguardare anche le domande di agevola zione già presentate e non definite alla data di sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 1. CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE Art. 61 Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione 1. Fermo restando quanto previsto da questo titolo, al fine di esaurire, entro l’anno 2005, gli interventi di agevolazione delle spese di gestione già previste dalla legislazione provinciale, continua ad essere concesso il contributo sulle spese di gestione sostenute, ridotto annualmente di venti punti percentuali per ciascun anno d’esercizio fino all’annullamento: a) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) e g), limitatamente ai consorzi di secondo grado; b) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ai consorzi di tutela, alle cooperative, loro consorzi e federazioni, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e qualità dei prodotti dell’agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati; nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali; c) ai consorzi di cooperative, anche a carattere interprovinciale, che perseguono fini di valorizzazione dei prodotti agricoli; nel caso di organismi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali. Art. 62 Abrogazioni 1. Sono abrogate, dalla data di cui all’articolo 64, comma 1, le seguenti disposizioni: a) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario); b) legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44; c) articolo 20 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; d) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), a eccezione dell’articolo 50; e) articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3; f) articoli 15 e 16 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33; g) articolo 7 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26; h) articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2; i) articoli 19 e 20 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16; j) articolo 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18; k) articolo 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5; l) comma 2 dell’articolo 17 e articolo 18 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9; m) articolo 7 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28; Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 29 n) articoli da 1 a 25, articoli 38 e 39, comma 1 dell’articolo 41 e articolo 42 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27; o) articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29; p) articoli da 1 a 16 e allegato della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38; q) articolo 6 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7; r) articolo 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8; s) articolo 1, articoli da 9 a 20 e comma 8 dell’articolo 39 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5; t) articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18; u) legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna), a eccezione dell’articolo 25 bis e dei capi II, IV, V, VI, VII e VIII del titolo IV; v) articolo 27 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; w) articoli da 89 a 118 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18; x) commi 1, 2 e 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; y) commi 1, 2 e 4 dell’articolo 39, articoli 40 e 41 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; z) articoli 28 e 32 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; aa) lettera c) del comma 13 dell’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; bb) legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna), a eccezione dell’articolo 12 e del capo IV; cc) articolo 17 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; dd) articolo 9 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; ee) articolo 36 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13; ff) articoli 27, 28 e 31 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; gg) articolo 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; hh) articolo 22 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17; ii) articolo 31 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; jj) articoli 73 e 74 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; kk) articolo 32 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; ll) numero 6 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg; mm) articolo 67 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; nn) articolo 91 (Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche), articolo 94, articolo 97 (Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell’ambiente), articolo 99 concernente “Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)”, articolo 100 (Centri autorizzati di assistenza agricola) e articolo 101 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; oo) articoli 19 (Disposizioni per l’erogazione di contributi annui costanti in agricoltura) e 20 (Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura) della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9; pp) articolo 37 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15. 2. Restano fermi gli atti amministrativi emanati in esecuzione delle disposizioni di legge abrogate ai sensi del comma 1. Art. 63 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fi ni di cui alle leggi provinciali abrogate dall’articolo 62. 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979. Art. 64 Efficacia delle disposizioni 1. L’efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dall’anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. 30 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 2. Le domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso continuano ad essere istruite e ammesse alle agevolazioni sulla base delle disposizioni previgenti, fermi restando i limiti e le condizioni di agevolazione previsti dalla normativa comunitaria. TITOLO II DISCIPLINA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI CAPO I NORME PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA Art. 65 Oggetto e finalità 1. Questo capo detta la disciplina per l’attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzio ne biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e per favorire nell’agricoltura e nella zootecnia la riduzione dell’impiego di sostanze estranee, così da limitare la dipendenza dell’agricoltura dall’industria e promuovere la difesa dell’ambiente. Art. 66 Definizioni 1. Ai fini di questo capo valgono le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91. 2. In particolare si intende per: a) agricoltura biologica un sistema colturale in sintonia con l’ambiente e le esigenze dell’uomo, che esclude l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, dei sistemi di forzatura delle produzioni agricole e degli organismi geneticamente modificati o prodotti derivanti da tali organismi, nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91; b) azienda agricola biologica quella che sull’intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91; c) azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate nello spazio dalla restante parte condotta con metodo convenzionale; d) azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/91; e) azienda di trasformazione biologica quella che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91; f) prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dal punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91. Art. 67 Autorità di controllo 1. Nell’ambito del suo territorio la Provincia autonoma di Trento è l’autorità preposta al controllo e all’applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91. 2. All’attuazione del sistema di controllo provvedono gli organismi di controllo autorizzati dalla Provincia secondo quanto previsto dall’articolo 68. 3. La Provincia è l’autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo. Art. 68 Organismi di controllo - Autorizzazione 1. Gli organismi che intendono svolgere, all’interno del territorio della provincia di Trento, il controllo sul le attività di produzione e preparazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica, devono Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 31 essere riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, accreditati dai competenti organismi in base alla norma UNI CEI EN 45011 e autorizzati dalla Provincia. 2. L’autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente ed ha validità per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio della concessione. 3. Con deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, la documentazione da allegare alla stessa e il modello di relazione sull’attività di controllo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69. Art. 69 Obblighi degli organismi di controllo 1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 68 osservano gli obblighi previsti dal regola mento (CEE) n. 2092/91 e quelli di seguito indicati: a) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori; b) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, una relazione dettagliata sull’attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati d’intesa con la Provincia, e gli aggiornamenti del piano tipo di controllo nonché della struttura organizzativa e certificativa; c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con il percorso di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni; d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità; e) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell’organismo o di revoca dell’autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo; f) redigere e tenere aggiornato e disponibile al pubblico un elenco dei prodotti certificati, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario; g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma UNI CEI EN 45011; i riesami devono essere documentati, registrati e disponibili per le persone aventi diritto d’accesso alle informazioni; h) costituire elenchi degli operatori autorizzati all’utilizzazione della dicitura “Agricoltura biologica - Regime di controllo CE” e del relativo logo comunitario. Art. 70 Vigilanza sugli organismi di controllo 1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 68 è esercitata dalla struttura provinciale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo. 2. Se la struttura provinciale competente, durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza, accerta che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, dispone, entro i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo, che gli organismi di controllo adottino i necessari correttivi. 3. Trascorsi i tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo, la struttura provinciale compe tente valuta i correttivi adottati e, se del caso, dispone la revoca dell’autorizzazione. La revoca è disposta anche nei casi previsti dall’articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91. Art. 71 Sanzioni 1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo, nei confronti degli organismi di controllo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.200 euro per le infrazioni relative alle aree della gestione dei documenti e della gestione interna; b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.300 euro per le infrazioni relative alle aree della produzione, trasformazione ed importazione; c) sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per le infrazioni relative all’area della etichettatura. 32 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 2. Con il regolamento di esecuzione di questo capo sono individuate le infrazioni relative alle diverse aree e la procedura per la loro definizione. 3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta pro vinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. Art. 72 Obblighi degli operatori 1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 notificano alla struttura provinciale competente l’inizio delle attività. L’operatore trasmette copia della notifica all’organismo di controllo autorizzato al quale fa riferimento. 2. Per gli operatori che svolgono attività d’importazione resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, com mi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico). 3. Gli operatori dell’agricoltura biologica iscritti nell’elenco di cui all’articolo 74 devono: a) rispettare le norme concernenti la produzione e l’etichettatura previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione all’attività svolta; b) comunicare alla struttura provinciale competente e all’organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell’unità produttiva aziendale; c) sottoporsi ai controlli previsti da questo capo sulla produzione agricola, sulla preparazione e sulla commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici, lasciando libero accesso all’azienda al personale incaricato dei controlli; d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l’origine delle materie prime acquistate; e) presentare ogni anno, all’organismo di controllo prescelto, il programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali; f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente; g) dimostrare all’organismo di controllo la conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 dei prodotti agricoli eventualmente utilizzati; h) rispettare le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche fissate con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 4. 4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le modalità e i modelli da usare per effettuare la notifica, le modalità per la presentazione del programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali e per la tenuta dei registri aziendali, le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche. Art. 73 Controllo sugli operatori 1. Gli organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell’articolo 68, effettuano i controlli previsti dal regola mento (CEE) n. 2092/91 secondo un manuale della qualità presentato unitamente alla domanda di autorizzazione. 2. La struttura provinciale competente può disporre ispezioni e controlli a campione nelle aziende degli operatori dell’agricoltura biologica nei casi e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo. Art. 74 Elenco provinciale degli operatori biologici 1. La struttura provinciale competente istituisce l’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica, distinto in tre sezioni: “produttori”, “preparatori” e “importatori”. Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica, ai sensi del punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 33 2. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in: “aziende biologiche”, “aziende in conversione” e “aziende miste”. 3. Nell’elenco provinciale può essere iscritto l’operatore che è stato riconosciuto idoneo dall’organismo di controllo autorizzato prescelto e che ha effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 72, comma 1, di questa legge o ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220 del 1995. 4. Per la tenuta dell’elenco nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’articolo 9 del de creto legislativo n. 220 del 1995, la struttura provinciale competente comunica al Ministero delle politiche agrico le e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco provinciale aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. L’elenco provinciale è pubblico. 6. Le modalità per la predisposizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell’elenco provinciale sono stabili te dal regolamento di esecuzione di questo capo. Art. 75 Azienda sperimentale a conduzione biologica 1. L’Istituto agrario di San Michele all’Adige costituisce un’azienda sperimentale a conduzione biologica con i seguenti obiettivi: a) formazione dei tecnici e operatori agricoli; b) sperimentazione e verifica sul campo e nel lungo periodo dei procedimenti biologici; c) attività di ricerca e di laboratorio. Art. 76 Disposizioni transitorie 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta le delibera zioni di cui agli articoli 68, comma 3, e 72, comma 4, e, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, delibera il regolamento di esecuzione di questo capo. 2. I soggetti interessati che già operano o intendono operare quali organismi di controllo presentano la domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo. 3. Gli organismi di controllo che, alla data dell’entrata in vigore di questa legge, operano sulla base dell’articolo 60, comma 1 (Disposizione transitoria per l’attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al me todo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, continuano a svolgere la loro attività fino alla data fissata dal regolamento di esecuzione di questo capo. 4. Gli operatori che prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo hanno effettuato la notifica prevista dall’articolo 60, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1996 sono iscritti d’ufficio all’elenco degli operatori di cui all’articolo 74. Art. 77 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica); b) articolo 55 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14; c) comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo è abrogato l’articolo 60 del la legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 10 del 1998. Art. 78 Disposizioni finali 1. Rimane efficace il riconoscimento dell’Associazione trentina per l’agricoltura biologica e biodinamica (ATABIO), adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1991. 34 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 2. È fatta salva l’istituzione, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 13 del 1991, dell’”Ufficio prodotti biologici”, ora denominato “Ufficio per la qualità delle produzioni agroalimentari”, nell’ambito del servi zio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983. CAPO II CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI Art. 79 Oggetto 1. Per informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agri coltura e nell’industria alimentare, questo capo disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di un contrassegno riportante la dicitura “geneticamente non modificato” ai prodotti derivanti dalle produzioni agro alimentari del Trentino. 2. Per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1 relativo agli alimenti di origine animale si appli cano le disposizioni di cui all’articolo 84. 3. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia realizza iniziative di informazione anche sui rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. Art. 80 Definizioni 1. Ai fini di questo capo sono considerati prodotti gli alimentari, i mangimi, le sementi, le piantine e i con cimi prodotti in Trentino. 2. Si considerano prodotti geneticamente non modificati quelli che: a) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati; b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati; c) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l’obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati; d) sono stati prodotti senza l’impiego dell’ingegneria genetica; e) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati o da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati. 3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è conferita anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme comunitarie. Il regola mento di esecuzione di questo capo può ridurre detto limite secondo il progredire delle conoscenze scientifiche e al solo fine del rilascio del contrassegno. Art. 81 Domande 1. Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni: a) composizione del prodotto; b) procedimento di produzione; c) dichiarazione che il prodotto è geneticamente non modificato; d) dichiarazione che il prodotto proviene dal Trentino. 2. All’istruttoria e alla definizione delle domande presentate e al rilascio del contrassegno con la dicitura “geneticamente non modificato” provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modi ficati di cui all’articolo 82 e la struttura provinciale competente secondo le disposizioni previste dagli articoli 83, 84 e 85. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 35 Art. 82 Comitato per i prodotti geneticamente non modificati 1. È istituito il comitato per i prodotti geneticamente non modificati, di seguito denominato comitato, composto da: a) due dipendenti dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige, di cui uno assegnato al centro sperimentale e l’altro al centro assistenza tecnica; b) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola; c) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di attività di gestione sanitaria; d) un dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di sanità pubblica veterinaria; e) un dipendente dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione consumatori più rappresentativa a livello provinciale; g) un rappresentante del settore alimentare designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento; h) un rappresentante dei produttori agricoli designato dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 2. Un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola svolge le funzioni di segretario. 3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), comunicano le designazioni di propria compe tenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica cinque anni. 5. Il comitato si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei suoi membri. 6. Nella sua prima seduta il comitato elegge, tra i suoi membri, il presidente. 7. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia. Art. 83 Istruttoria delle domande 1. La struttura provinciale competente accerta la validità e la regolarità della domanda presentata ai sensi dell’articolo 81 e la sottopone all’istruttoria del comitato, corredandola di una apposita relazione illustrativa. Il comitato verifica i dati riportati nella domanda e i prodotti per i quali è stato richiesto il contrassegno “genetica mente non modificato”, e può disporre che siano effettuate analisi da parte di laboratori accreditati con spese a carico del richiedente. 2. I prodotti che in base a disposizioni speciali devono essere certificati come prodotti geneticamente non modificati, devono ottenere tale certificazione da organismi a tale scopo accreditati. 3. I dati e i prodotti riportati nella domanda sono verificati ogni tre anni con apposite analisi di laboratorio con spese a carico del titolare del diritto all’uso del contrassegno. I metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti il comitato può prescrivere un piano di analisi periodiche. 4. Possono essere effettuati controlli a campione, non soggetti a pagamento, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione di questo capo. Art. 84 Rilascio del contrassegno 1. Se l’istruttoria di cui all’articolo 83 ha esito favorevole, il comitato conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno “geneticamente non modificato”. Il rilascio del contrassegno è effettuato dalla struttura provinciale competente, con spese a carico del richiedente. 2. Il diritto all’uso del contrassegno ha validità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio del contras segno. 36 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 3. Se il prodotto subisce delle variazioni che fanno venire meno i requisiti previsti per il rilascio del con trassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione alla struttura provinciale competente e non usare il contrassegno. 4. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno, il comitato revoca il diritto all’uso del contrassegno e il prodotto è cancellato dalla banca dati di cui al comma 5. 5. Per i prodotti che ottengono il contrassegno la struttura provinciale competente istituisce una banca da ti con tutte le informazioni relative al prodotto contrassegnato, quali il nome e il genere, la provenienza, le mate rie prime, le modalità di lavorazione, la distribuzione e i controlli. La raccolta dei dati è gratuita. Art. 85 Mangimi 1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati esclusivamente con mangimi geneticamen te non modificati possono ottenere il contrassegno riportante la dicitura “carne, latte, formaggio, yogurt e altro, di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati”, secondo le disposizioni di questo capo. Il con trassegno può essere rilasciato solo se agli animali interessati non sono stati somministrati antibiotici, ormoni, farine animali o altre sostanze improprie e solo se sono state rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di alimentazione previste dal regolamento di esecuzione di questo capo. 2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare a regole di lavorazione e di distribuzione che ne permettano la loro tracciabilità e rintracciabili tà. 3. Carne, latte e loro derivati e i mangimi sono sottoposti a programmi di controllo periodici secondo i cri teri e le modalità stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo. Art. 86 Sanzioni 1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 21.000 euro per chi contrassegna un prodotto come “geneticamente non modificato” o “di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati” senza averne ottenuto il diritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per chi, nella domanda di cui all’articolo 81, fornisce dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall’articolo 84, comma 3, non comunica le avvenute variazioni o non si astiene dal contrassegnare il prodotto; c) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro per chi continua a contrassegnare un prodotto come “geneticamente non modificato” o “di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati” dopo che il relativo diritto è stato revocato ai sensi dell’articolo 84, comma 4. 2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981. 3. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta pro vinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 4. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. Art. 87 Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela delle biodiversità autoctone 1. Per evitare il fenomeno dell’erosione genetica e per conservare i caratteri genetici di animali e vegetali autoctoni, l’Istituto agrario di San Michele all’Adige istituisce, presso il proprio centro sperimentale, una banca genetica provinciale del germoplasma in cui sono conservati i materiali di riproduzione di specie animali e vege tali autoctone. La banca genetica comprende anche le sementi. 2. Al centro sperimentale spetta inoltre il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, coltivarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologi che, esaminarne le caratteristiche genetiche e definirne i marker. 3. La Provincia adotta misure per favorire le iniziative tendenti a preservare le biodiversità autoctone esi stenti, a ricostruirle, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e a valorizzarne i prodotti. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 37 Art. 88 Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di istituzione del comitato di cui all’articolo 82, la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione delle disposizioni di questo capo, sentito il parere del comitato e della com petente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo schema di regolamento. 2. Il regolamento di esecuzione di questo capo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questo capo, stabilisce, in particolare, il modello da dare al contrassegno, le modalità e le procedure per il rilascio, compresa la determinazione delle relative spese, le modalità e la periodicità dei controlli. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 28 marzo 2003 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE L. DELLAI Allegato A Coefficienti di conversione del numero di capi in numero di UBA (articolo 22) Bovini in età superiore ai 2 anni 1,00 Bovini di età tra 6 mesi e 2 anni 0,60 Equini oltre i 6 mesi 1,00 Suini da ingrasso 0,40 Scrofe 0,50 Galline ovaiole (per 100 capi) 1,30 Polli da carne (per 100 capi) 0,80 Galline da riproduzione (per 100 capi) 1,50 Conigli (per 100 capi) 1,20 Ovini e caprini (per 10 capi) 1,50 NOTE Avvertenza Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti. Nota all’articolo 2 La legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (b.u. 27 febbraio 1954, n. 6), come da ultimo modificata dall’articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (b.u. 18 gennaio 2000, n. 3, supplemento ordinario n. 1), concerne “Vigilanza sulle cooperative”. Gli articolo da 2 a 14 della legge regionale n. 7 del 1954 disciplinano l’istituzione e la tenuta del registro delle cooperative. Nota all’articolo 3 La legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, supplemento ordinario n. 1), come da ultimo modificata dall’articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (b.u. 26 febbraio 2002, n. 9, supplemento n. 2), concerne “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”. La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (b.u. 31 luglio 1990, n. 35), come da ultimo modificata dall’articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15 (b.u. 31 dicembre 2002, n. 54, supplemento n. 2), concerne “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”. 38 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Nota all’articolo 6 La legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (b.u. 14 settembre 1979, n. 46, straordinario), come da ultimo modificata dall’articolo 8 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”. Nota all’articolo 7 Il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 ottobre 2000, n. 2635 (b.u. 20 febbraio 2001, n. 8, supplemento n. 2), concernente “Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti. Approvazione ‘Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento (Italia)’.” Nota all’articolo 8 La legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (b.u. 22 gennaio 1987, n. 5, straordinario), come da ultimo modificata dall’articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (b.u. 14 novembre 2000, n. 47), concerne “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”. L’articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 1987, come da ultimo modificato dall’articolo 38 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, supplemento n. 1), dispone: “Art. 3 Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi 1. Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie riguardanti il settore dell’edilizia abitativa e conseguire un cor rispondente contenimento della spesa per la concessione di contributi in conto interessi, la Provincia promuove la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni provinciali, per armonizzarli con le condizioni corrente mente praticate sul mercato finanziario. 2. A tal fine la Giunta provinciale con proprie deliberazioni stabilisce: a) gli strumenti e le modalità da seguire per il conseguimento delle predette finalità, da individuarsi nella rinegoziazione, anche parziale, dei mutui e delle altre operazioni creditizie e nella estinzione anticipata dei medesimi finanziamenti; b) i criteri per l’individuazione delle condizioni di convenienza per la finanza provinciale all’effettuazione delle operazioni di cui alla precedente lettera a) e le modalità per l’autorizzazione delle medesime da parte della Giunta provinciale, da uniformare a principi di gradualità in rapporto alla tipologia ed entità delle operazioni agevolate in base alle leggi di incentivazione della Provincia, nonché di compatibilità con le condizioni dei mercati creditizi e finanziari; c) le modalità per la rideterminazione dei contributi provinciali in conto interessi per i finanziamenti conseguenti alle operazioni di rinegoziazione, da individuare nel modo seguente: 1) per le operazioni di finanziamento, per le quali sia il contributo provinciale che le quote a carico dei soggetti beneficiari risultano correlate al costo dei finanziamenti, i concorsi provinciali sulle nuove operazioni sono determinati in rapporto ai costi complessivi delle nuove operazioni finanziarie ed alla medesima incidenza, maggiorata, ove non ostino particolari disposizioni, fino ad un massimo di cinque punti percentuali, delle agevolazioni provinciali rispetto al costo dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione; 2) per le operazioni di finanziamento, per le quali i contributi provinciali sono determinati secondo misure idonee a contenere il costo a carico dei soggetti beneficiari entro misure predeterminate, i contributi sulle nuove operazioni sono fissati in rapporto ai costi complessivi delle nuove operazioni finanziarie ed in misura idonea a mantenere le stesse condizioni di onerosità dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione, diminuite, ove non ostino particolari disposizioni, di un’aliquota percentuale stabilita dalla Giunta provinciale; d) i criteri e le modalità per la determinazione dei concorsi provinciali o per l’assunzione diretta degli oneri di rinegoziazione dei finanziamenti, che potranno prevedere anche la maggiorazione delle nuove operazioni di finanziamento ammesse ad agevolazione, o il proporzionale aumento delle quote di contribuzione di cui alla precedente lettera c) punto 1), ovvero la corresponsione di contributi diretti ai soggetti beneficiari fino alla concorrenza dell’intera spesa per le operazioni di cui alla precedente lettera c) punto 2); e) le modalità per la determinazione dei contributi provinciali nei casi di estinzione anticipata dei finanziamenti previsti alla lettera a) da rapportare al valore attuale dei concorsi e contributi spettanti ai sensi della lettera c); f) le modalità per la determinazione della durata dei concorsi e contributi di cui alla lettera c) da rapportare alla durata residua delle agevolazioni previste dalle operazioni oggetto di rinegoziazione, e/o alla durata delle nuove operazioni di finanziamento, qualora inferiore; g) i casi e le modalità in cui i concorsi e i contributi di cui alla lettera c) possono essere erogati direttamente ai soggetti beneficiari, i casi in cui i medesimi concorsi e contributi possono essere sostituiti da un contributo in conto capitale, nonché le relative modalità di determinazione; g bis) i casi e le modalità di determinazione e di corresponsione diretta agli istituti mutuanti dei contributi, dei concorsi e del contributo in conto capitale, previsti dalla lettera g), qualora i contributi provinciali in conto interessi siano erogati direttamente ai predetti istituti. 3. Ai fini del presente articolo sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condi zioni di onerosità dei finanziamenti, ovvero viene operata la contestuale estinzione e riaccensione dei finanziamenti medesimi. 4. Relativamente alle operazioni di finanziamento disposte dai beneficiari delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni conseguenti ad inosservanza dei vincoli posti dalle vigenti leggi provinciali in materia di e stinzione anticipata dei finanziamenti. 5. omissis Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 39 6. Per il finanziamento degli oneri relativi alla attualizzazione dei contributi ed alla rinegoziazione dei mutui saranno disposti fondi settoriali a carico del bilancio, da alimentare con le risorse derivanti dalla riduzione dei limiti di impegno per ciascun settore in relazione alla diminuzione delle misure dei contributi pluriennali sui mutui rinegoziati. L’istituzione dei predetti fondi sarà di sposta con legge finanziaria.” Nota all’articolo 9 L’articolo 230 bis del codice civile dispone: “Art. 230 bis Impresa familiare Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quan tità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi e sercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della pre stazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.” Nota all’articolo 17 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 7. La misura 2 del piano concerne l’insediamento dei giovani agricoltori. Nota all’articolo 19 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 7. Nota all’articolo 21 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 7. La misura 5 del piano concerne le zone svantaggiate. Nota all’articolo 22 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 17. La misura 6.2.1 del piano concerne la conservazione delle aree prative. La misura 6.4 del piano concerne l’allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione. Nota all’articolo 23 Per la legge provinciale n. 7 del 1979 vedi la nota all’articolo 6. L’articolo 52 della legge provinciale n. 7 del 1979, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (b.u. 27 marzo 2001, n. 13, supplemento n. 2), dispone: “Art. 52 Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità 1. La Giunta provinciale, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, è autorizzata a disporre la rinuncia alla ri scossione di entrate di natura non tributaria, qualora la differenza fra l’entità di ogni singola entrata e l’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di promozione e di versamento non risulti superiore all’importo di lire 50.000. La medesima disposizione si applica anche alle operazioni di riscossione di entrate di natura tributaria, qualora il debitore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti rela tivi ai tributi provinciali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per cia scun creditore, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di lire 32.000; se l’importo supera tale limite si fa luo go all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare. 40 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 2 bis. Il comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, verificatasi per almeno due periodi d’imposta, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 2 ter. L’importo di cui al comma 2, che costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede all’effettuazione dei rimborsi dei tributi provinciali, può essere rideterminato dalla Giunta provinciale per ciascun tributo, tenendo conto dei limiti previsti per i corri spondenti tributi dalla vigente normativa dello Stato; il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione”. L’articolo 7 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11 (b.u. 8 gennaio 2002, n. 2, supplemento n. 4), ha stabilito in 17 euro la somma di cui al comma 2 dell’articolo 52 della legge provinciale n. 7 del 1979. Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (g.u. 4 aprile 1933, n. 79), come da ultimo modificato dall’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (g.u. 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario), concerne “Nuove norme per la bonifica integrale”. La legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (b.u. 11 dicembre 1973, n. 53), come da ultimo modificata dall’articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna”. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge provinciale n. 62 del 1973 dispone: “Ogni comprensorio può altresì assumere quelle funzioni dei comuni compresi nel suo territorio che i medesimi ritenessero conve niente affidargli, tenuto conto dei migliori servizi organizzativi, tecnici e amministrativi di cui dispone il comprensorio. Il regolamen to dei conseguenti rapporti finanziari è stabilito di intesa.” La legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (b.u. 28 aprile 1981, n. 22), abrogata dall’articolo 31 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (b.u. 12 settembre 2000, n. 38, supplemento n. 1), concerne “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”. Nota all’articolo 24 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 7. La misura 6.2.2 del piano concerne la conservazione delle superfici a pascolo mediante l’alpeggio del bestiame. Nota all’articolo 25 Per il piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006 vedi la nota all’articolo 7. La misura 15.2 del piano concerne il miglioramento dei pascoli e degli alpeggi. Nota all’articolo 26 Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (g.u.c.e. serie L 10 del 13 gennaio 2001), è relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Nota all’articolo 27 La legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (b.u. 2 gennaio 2002, n. 1) concerne “Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”. L’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2001 dispone: “Art. 3 Idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica 1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica è istituito l’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica. L’iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’agriturismo. L’iscrizione, la variazione e la cancellazione dall’elenco sono disposte dal servizio competente. 2. Sono iscritti all’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica, ove ne facciano richiesta, gli operatori le cui aziende agricole, ubicate nel territorio della provincia di Trento, siano in grado di assicurare la connessione e la complementarietà dell’attività agrituristica con le attività agricole, secondo quanto previsto dall’articolo 4, e che rientrino nelle seguenti categorie: a) imprenditori agricoli iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l’istituzione dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”; b) società fra gli imprenditori di cui alla lettera a) costituite allo scopo di esercitare attività agrituristica; c) società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe; d) società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite. 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica è accertata in relazione all’estensione delle superfici agricole utilizzate dall’impresa, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione. Nel caso di più aziende gestite da un mede simo operatore tale requisito è accertato tenuto conto congiuntamente di tutte le aziende. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 41 4. Gli iscritti all’elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione che comporti la modifica dei requisiti di cui al comma 2 entro ses santa giorni dal loro verificarsi. La Giunta provinciale definisce le modalità di iscrizione all’elenco, i termini e la documentazione ne cessaria da allegare alle domande di iscrizione.” Nota all’articolo 30 Per la legge regionale n. 7 del 1954 vedi la nota all’articolo 2. Nota all’articolo 32 La legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (b.u. 29 novembre 1988, n. 54), come da ultimo modificata dall’articolo 92 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura”. I commi 1 e 2 dell’articolo 27 della legge provinciale n. 38 del 1988, articolo come da ultimo modificato dall’articolo 92 della legge provinciale n. 1 del 2002, dispongono: “1. La vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, operanti in provincia di Trento, in seguito denominati consorzi di miglioramento fondiario, spetta alla Giunta provinciale che si avva le del servizio vigilanza e promozione dell’attività agricola. 2. La vigilanza di cui al comma 1 comprende in particolare i seguenti adempimenti: a) vigilare sull’osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente per la costituzione, fusione, scissione, soppressione, modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario; b) approvare lo statuto e le sue modifiche, decidendo anche in merito agli eventuali ricorsi e apportando modificazioni al testo dello statuto deliberato dal consorzio; c) intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario e la regolare attuazione dei loro compiti istituzionali; d) decidere in merito agli eventuali ricorsi connessi alle fasi di cui alla lettera a) nonché con riferimento al mancato rispetto delle norme statutarie; e) approvare, ove i consorzi di miglioramento fondiario lo richiedano, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183; f) disporre la revisione ordinaria, ogni triennio, e straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dei bilanci consorziali; g) omissis”. Per la legge provinciale n. 23 del 1990 vedi la nota all’articolo 3. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (g.u. 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario), come da ultimo modificato dall’articolo 53 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (g.u. 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario), concerne “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”. Nota all’articolo 35 Per il regio decreto n. 215 del 1933 vedi la nota all’articolo 23. Il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: “Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica: a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo; c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento; d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali; e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell’energia elettrica per gli usi agricoli dell’intero Comprensorio o di una parte notevole di esso; g) le opere stradali, edilizie o d’altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso; h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.” L’articolo 13 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: “Art. 13 Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all’attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione. La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzi detti; solo in difetto d’iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi. Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi mon tani di corsi d’acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artifi ciali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni. Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Fede razione provinciale degli agricoltori. Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l’impiego di mano d’opera immi grata.” 42 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Nota all’articolo 36 Per il regio decreto n. 215 del 1933 vedi la nota all’articolo 23. L’articolo 22 del regio decreto n. 215 del 1933, come modificato dall’articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (g.u. 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario), dispone: “Art. 22 Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di si stemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni. Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario. Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.” La legge 14 agosto 1971, n. 817 (g.u. 14 ottobre 1971, n. 261), come modificata dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (g.u. 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario), concerne “Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”. I commi primo, secondo e terzo dell’articolo 11 della legge n. 817 del 1971, articolo come modificato dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001, dispongono: “I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l’ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l’entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell’ispettorato dell’agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell’articolo 720 del codice civile.” Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell’articolo 720 del codice civile, citato nel soprariportato terzo comma dell’articolo 11 della legge n. 817 del 1971: “Art. 720 Immobili non divisibili Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luo go alla vendita all’incanto.” Nota all’articolo 37 Per il regio decreto n. 215 del 1933 vedi la nota all’articolo 23. L’articolo 28 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: “Art. 28 Il Ministro per l’agricoltura e le foreste provvede all’approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M. Dell’approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa. È fatta salva l’ordinaria competenza dell’autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una con versione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.” Nota all’articolo 38 Per il regio decreto n. 215 del 1933 vedi la nota all’articolo 23. Il secondo comma dell’articolo 26 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 43 “Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d’accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.” Il primo comma dell’articolo 27 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: “Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso prescritto dall’ultimo comma dell’articolo precedente.” Il primo comma dell’articolo 33 del regio decreto n. 215 del 1933 dispone: “Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni.” Nota all’articolo 41 La legge 26 maggio 1965, n. 590 (g.u. 9 giugno 1965, n. 142), come modificata dall’articolo 8 della legge n. 817 del 1971, concerne “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”. L’articolo 28 della legge n. 590 del 1965 dispone: “Art. 28 Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà con tadina è elevato da cinque a dieci anni. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.” Per la legge n. 817 del 1971 vedi la nota all’articolo 36. L’articolo 12 della legge n. 817 del 1971 dispone: “Art. 12 I mutui di cui all’articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i qua li nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l’operazione, a giudizio dell’ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio economiche connesse con modifiche d’ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie. Tale divieto non si applica nei confronti dell’erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall’articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento. Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell’articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell’ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfi ci che non ledano l’efficienza dell’azienda. Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all’acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.” Il decreto legislativo n. 228 del 2001, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (g.u 23 ottobre 2001, n. 247), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 (g.u. 22 dicembre 2001, n. 297), concerne “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone: “Art. 11 Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice 1. Il periodo di decadenza dai benefìci previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefìci non possono aver luogo prima che sia no decorsi cinque anni dall’acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefìci l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affi ni entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. 4. omissis 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cin que anni la data di entrata in vigore del presente decreto.” 44 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Nota all’articolo 43 La legge 15 gennaio 1991, n. 30 (g.u. 29 gennaio 1991, n. 24), come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 (g.u. 13 agosto 1999, n. 189), concerne “Disciplina della riproduzione animale”. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge n. 30 del 1991, articolo come modificato dall’articolo 1 della legge n. 280 del 1999, dispongono: “1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di al levatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari ap provati anch’essi con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall’Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito. 2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall’Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l’Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tie ne anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le re lative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un’associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agrico le.” Nota all’articolo 48 Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (g.u.c.e. serie L 208 del 24 luglio 1992), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) della Commissione, del 20 dicembre 2000 (g.u.c.e. serie L 324 del 21 dicembre 2000), è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (g.u.c.e. serie L 208 del 24 luglio 1992), come modificato dall’allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea, è relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. Nota all’articolo 51 La legge 14 febbraio 1992, n. 185 (g.u. 2 marzo 1992, n. 51, supplemento ordinario), come da ultimo modificata dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (g.u. 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario), concerne “Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale”. Nota all’articolo 52 Il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, è stato ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (g.u. 23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario). Il trattato è stato da ultimo modificato con il trattato di Nizza, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 e ratificato con la legge 11 maggio 2002, n. 102 (g.u. 31 maggio 2002, n. 126, supplemento ordinario). Una versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea, nella quale sono state integrate le modifiche apportate dal trattato di Nizza, è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 325 del 24 dicembre 2002. Gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea dispongono rispettivamente: “Articolo 87 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune im prese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 45 Articolo 88 1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per ef fetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza in dugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.” Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell’articolo 89 del trattato che istituisce la Comunità europea, citato nel soprariportato articolo 88 del trattato: “Articolo 89 Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento euro peo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.” Nota all’articolo 53 Per gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea vedi la nota all’articolo 52. Nota all’articolo 54 La legge 15 ottobre 1981 n. 590 (g.u. 20 ottobre 1981, n. 288), come da ultimo modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 (g.u. 21 maggio 1985, n. 118), concerne “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale”. L’articolo 10 della legge n. 590 del 1981 dispone: “Art. 10 Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l’attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle pro duzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell’ultimo comma dell’articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative. Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all’espletamento dell’attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pub blico e riconosciuti dalla regione. I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della L. 25 maggio 1970, n. 364, e sotto posti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell’articolo 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla cita ta legge n. 364 al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. omissis Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall’intendenza di finanza compe tente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l’approvazione dei conti consuntivi in relazione alle docu mentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti. “ La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (g.u. 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario), come da ultimo modificata dall’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (g.u. 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento ordinario), concerne “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”. Il comma 2 dell’articolo 127 della legge n. 388 del 2000, articolo come modificato dall’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (g.u 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario), dispone:” “2. I contratti di assicurazione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l’importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 46 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.” Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (g.u. 20 giugno 1996, n. 143), concerne “Regolamento concernente norme sostitutive dell’art. 9 della L. 14 febbraio 1992, n. 185, sull’assicurazione agricola agevolata.” “Art. 1 Rischi assicurabili 1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali è ammesso il contributo dello Stato. 2. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dal la legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurati ve mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono diretta mente, con società di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi: a) il risarcimento dei danni subìti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche; b) il risarcimento dei danni subìti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell’insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all’ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizoozie; c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell’insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all’ordinario sulla produzione. 3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno suc cessivo, sentite le regioni, le province autonome e l’organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all’art. 11, L. 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie, nonché le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 4. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.” La legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (b.u. 24 marzo 1964, n. 12), come da ultimo modificata dall’articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (b.u. 1 settembre 1981, n. 43, supplemento ordinario n. 4), concerne “Norme per l’organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine”. La legge 25 maggio 1970, n. 364 (g.u. 19 giugno 1970, n. 152), come da ultimo modificata dall’articolo 127 della legge n. 388 del 2000, concerne “Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale”. L’articolo 14 della legge n. 364 del 1970 dispone: “Art. 14 Organismi di difesa Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative. Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonché alle co operative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all’espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste il rico noscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.” La legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (b.u. 8 febbraio 1977, n. 8), come da ultimo modificata dall’articolo 2 e dall’allegato A della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15 (b.u. 24 novembre 1998, n. 49, supplemento n. 2), concerne “Nuovi interventi a sostegno dell’economia”. Il primo comma dell’articolo 14 della legge provinciale n. 11 del 1977, articolo abrogato dall’articolo 55 della legge provinciale n. 17 del 1981, dispone: “La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori, di cui all’articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364: a) i contributi previsti dal punto 2) dell’articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nella misura minima ivi prevista e fino alla misura massima del 2,50 per cento; b) un fondo di dotazione non superiore all’ammontare del contributo statale di cui al punto 3) dell’articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tale fondo di dotazione dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.” Nota all’articolo 55 Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 (g.u. 19 febbraio 1996, n. 41, supplemento ordinario), come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2003 (g.u. 14 marzo 2003, n. 61), concerne “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000 (g.u.c.e. serie L 169 del 10 luglio 2000), come da ultimo modificata dall’articolo 1 della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 (g.u.c.e. serie L 355 del 30 dicembre 2002), concerne le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 47 Nota all’articolo 57 Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (g.u. 14 giugno 1999, n. 137), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 381 del 2001 convertito dalla legge n. 441 del 2001, concerne “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 381 del 2001 convertito dalla legge n. 441 del 2001, dispone: “Art. 3 Funzioni dell’Agenzia e delle regioni 1. L’Agenzia è l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consi glio, del 21 aprile 1970, come modificato dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L’Agenzia è responsabile nei confronti dell’Unione euro pea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. 1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione euro pea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell’evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall’articolo 1, del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l’AGEA assicura il neces sario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti. 2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento. 3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, senti ta l’Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato. 4. Fino all’istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l’Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali. 5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all’Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l’Ente nazionale risi continua a svolgere sul territo rio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.” Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (g.u.c.e. serie L 160 del 26 giugno 1999), è relativo al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 (g.u.c.e. serie L 158 dell’8 luglio 1995), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del regolamento del regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione, del 16 ottobre 2001 (g.u.c.e. serie L 274 del 17 ottobre 2001), stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione “garanzia”. Il regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (g.u.c.e. serie L 63 del 3 marzo 2001), come modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002 (g.u.c.e. serie L 351 del 28 dicembre 2002), reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali. Nota all’articolo 58 La legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (b.u. 11 maggio 1983, n. 24, straordinario), come da ultimo modificata dall’articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2002, concerne “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento”. L’allegato C alla legge provinciale n. 12 del 1983 concerne i servizi dei dipartimenti e le strutture equiparate a servizi. La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (b.u. 15 aprile 1997, n. 18, supplemento n. 2), come da ultimo modificata dall’articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”. La legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (b.u. 28 gennaio 1958, n. 4), come da ultimo modificata dall’articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento”. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1958, articolo come da ultimo modificato dall’articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 2002, dispone: “L’entità dell’assegno è determinata dalla Giunta provinciale anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all’importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di 750,00 euro.” La legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (b.u. 6 marzo 1990, n. 11), come da ultimo modificata dall’articolo 53 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (b.u. 14 febbraio 1995, n. 7, supplemento ordinario n. 1), concerne “Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente ‘Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento’, e altre disposizioni in materia di personale”. L’articolo 41 della legge provinciale n. 6 del 1990 dispone: 48 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II “Art. 41 Partecipazioni ad organismi di altre amministrazioni 1. La partecipazione ad organismi collegiali costituiti presso altre amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli indicati dall’articolo 40 nonché enti, società e istituzioni o associazioni private, o l’esercizio di funzioni di qualsiasi tipo presso i medesimi soggetti, se svolte per incarico, nomina o designazione di organi provinciali o di agenzie e aziende della Provincia in osservanza di specifiche disposizioni normative o convenzioni, costituisce per i dipendenti provinciali adempimento dei doveri di servizio. Alla de signazione si provvede tenuto conto della professionalità richiesta per assolvere detti incarichi. 2. Fatta salva la corresponsione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dei compensi o delle indennità previste dalla normativa che li concerne, la partecipazione di cui al medesimo comma non dà titolo alla corresponsione, da parte della Provincia, di alcun compenso o indennità in aggiunta al normale trattamento economico. 3. I dipendenti che, in ragione della partecipazione agli organismi di cui al comma 1, siano designati allo svolgimento di funzioni di amministratori o revisori dei conti presso altri soggetti fra quelli indicati nello stesso comma o presso aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia, hanno diritto di percepire i compensi e indennità stabiliti dalla normativa che li concerne. 4. L’attività di cui al comma 3 deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. I dipendenti possono comunque fruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 ore mensili. In ogni caso, qualora la designazione sia necessariamente connessa alla qualità di dipendente provinciale, la stessa non può essere rifiutata; il dipendente deve essere comunque sentito prima di procedere alla sua designazione. 5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 40 e quelle di cui al presente articolo si applicano anche ai comprensori.” Il quarto comma dell’articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo come modificato dall’articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1990, dispone: “Alla nomina degli esperti di cui alla lettera b) provvede la Giunta provinciale, che fisserà la durata dell’incarico e il compenso mensile da determinare in una somma non superiore a lire 3.000.000. Tale limite può essere superato in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall’Istituto centrale di statistica a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.” Gli articoli 2230 e seguenti del codice civile dispongono rispettivamente: “Art. 2230 Prestazione d’opera intellettuale Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 2231 Mancanza d’iscrizione Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontra te e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto. Art. 2232 Esecuzione dell’opera Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della pre stazione. Art. 2233 Compenso Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sen tito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto rela tivo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Art. 2234 Spese e acconti Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrisponde re, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Art. 2235 Divieto di ritenzione Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei pro pri diritti secondo le leggi professionali. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 49 Art. 2236 Responsabilità del prestatore di opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Art. 2237 Recesso Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Art. 2238 Rinvio Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II. “ Per il decreto legislativo n. 165 del 1999 vedi la nota all’articolo 57. L’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 (g.u. 10 luglio 2000, n. 159), dispone: “Art. 13 Certificazione 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.” Per la legge provinciale n. 7 del 1979 vedi la nota all’articolo 6. Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (g.u.c.e. serie L 161 del 26 giugno 1999), come modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001(g.u.c.e. serie L 198 del 21 luglio 2001), reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone: “Art. 32 Pagamenti 1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l’autorità di pagamento ai sensi dell’articolo 9, lettera o). I pagamenti sono imputati all’impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell’articolo 31. Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i paga menti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari fi nali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3. L’autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potreb bero ridurre gli importi predetti. 2. All’atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all’autorità di pagamento. L’acconto è pari al 7% della partecipa zione dei Fondi all’intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in fun zione delle disponibilità di bilancio. Per la durata dell’intervento, l’autorità di pagamento ricorre all’acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese re lative a detto intervento. Tutto o parte dell’acconto, in funzione dei progressi nell’attuazione dell’intervento, è rimborsato alla Commissione dall’autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione rela tiva alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull’acconto sono destinati dall’autorità di pagamento all’intervento di cui trattasi. 3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall’autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni: a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all’articolo 18, paragrafo 3; b) trasmissione alla Commissione dell’ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all’articolo 37; c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell’intervento di cui all’articolo 42, ove prevista; d) coerenza, nelle decisioni dell’autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l’importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi; e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a 50 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell’intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all’articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione; f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d’infrazione in forza dell’articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi. Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l’autorità di pa gamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all’anno, fermo restando che l’ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre. Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al mas simo il 95% della partecipazione dei Fondi all’intervento stesso. 4. Il pagamento del saldo dell’intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni: a) se l’autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate; b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima; c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f). 5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l’autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi. 6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e quelle per l’esercizio finanziario successivo. 9. Per le azioni innovatrici di cui all’articolo 22 e le misure di cui all’articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento ap propriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.” Per l’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 vedi la nota all’articolo 57. Nota all’articolo 59 Per il decreto legislativo n. 165 del 1999 vedi la nota all’articolo 57. L’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 381 del 2001 convertito dalla legge n. 441 del 2001, dispone: “Art. 3bis Centri autorizzati di assistenza agricola 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. 2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza del le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espres sa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e inte grazioni. 4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell’effettuazione di ulteriori servizi e attività. 4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizza ti a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agri cole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle pro cedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2.” Per i regolamenti (CE) n. 1258/1999 e n. 1663/95 vedi la nota all’articolo 57. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 51 La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (g.u. 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (g.u. 16 gennaio 2002, n. 13), concerne “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Nota all’articolo 60 La legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, supplemento n. 1), come da ultimo modificata dall’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (b.u. 6 agosto 2002, n. 33, supplemento n. 2), concerne “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio”. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 dispongono: “1. La Giunta provinciale può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l’intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni. 2. Qualora ne ravvisi l’opportunità, la Provincia può affidare le funzioni di cui al comma 1 anche a enti creditizi. La Provincia provvede alla scelta degli enti creditizi sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un’idonea struttura tecnico organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente.” La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (b.u. 9 dicembre 1992, n. 50), come da ultimo modificata dall’articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2002, concerne “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”. Per la legge provinciale n. 7 del 1979 vedi la nota all’articolo 6. L’articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979, come sostituito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (b.u. 13 settembre 1996, n. 41, straordinario), dispone: “Art. 51 Norme per la riscossione coattiva 1. Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscono entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effet tuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), salvo che le norme medesime non dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. 2. In caso di ricorso contro il ruolo emesso ai sensi del titolo III, capo I del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il servizio entrate e credito può disporre la sospensione del procedimento anche in mancanza di corrispondente provvedimento del competente ufficio dell’amministrazione finanziaria. 3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto. Resta tut tavia impregiudicata la facoltà di cui al comma 4. 4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la regione Trentino - Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a sca denza, la Giunta provinciale, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all’assegnazione di somme, attraverso l’emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi la Giunta provinciale può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giuri sdizionale.” Nota all’articolo 62 La legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (b.u. 18 marzo 1986, n. 12), già da ultimo modificata dall’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (b.u. 20 febbraio 1996, n. 10) e come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Disciplina dell’agriturismo”. L’articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 1986, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 17 Abrogazioni 1. Sono abrogate le leggi provinciali 20 marzo 1973, n. 11, 6 settembre 1974, n. 9, e 31 gennaio 1977, n. 9. 2. omissis” La legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27 (b.u. 26 novembre 1987, n. 53, straordinario), già modificata dall’articolo 34 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5 (b.u. 26 febbraio 1991, n. 9) e come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole”. L’articolo 41 della legge provinciale n. 27 del 1987, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 41 1. omissis 2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla produzione e com mercializzazione di materiale vivaistico certificato contenute nel titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo IV della presente legge. 52 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 3. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina della ri produzione animale contenute nella legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, con le successive modificazioni, comprese quelle di sposte dal capo V della presente legge. 4. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina dell’agriturismo contenute nella legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, con le modificazioni disposte dal capo VI della presente leg ge.” La legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5 (b.u. 26 febbraio 1991, n. 9), come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Disposizioni in materia di agricoltura”. L’articolo 39 della legge provinciale n. 5 del 1991, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 39 1. Lo statuto di cui all’articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, deve essere adattato alle norme recate dal capo II del la presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima. 2. Nel caso in cui le Aziende agrarie - ente per l’apprestamento dei mezzi tecnici per l’esercizio dell’agricoltura - cedano le proprie attività a società partecipate ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come introdotto con l’articolo 2 della presente legge, il personale dell’ente in servizio da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della pre sente legge, previo consenso degli interessati e sulla base di apposita convenzione, può essere messo a disposizione delle predette società per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della predetta convenzione. Scaduto detto periodo, il personale che non sia assunto alla dipendenze delle predette società può essere comandato presso altri enti pubblici. 3. Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande intese a ottenere la concessione di benefici di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è fissato in novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima. 4. I benefici di cui all’articolo 39, terzo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto con l’articolo 16 della presente legge, possono essere concessi anche per impianti di colture frutti-viticole eseguiti nel corso del 1990. 5. Le domande di intervento presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura prima della data di entrata in vigore del la presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa previste nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in es sa contenuti. 6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata. 7. Al fine di favorire l’avviamento delle società partecipate di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come introdotto con l’articolo 2 della presente legge, le stesse possono beneficiare, per i primi cinque anni di attività, del contributo in conto interessi previsto dall’articolo 48 bis della legge 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall’articolo 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, e modificato da ultimo dall’articolo 6 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. 8. omissis 9. I termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 38 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, come modificato con l’articolo 34 della presente legge sono riaperti per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.” La legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (b.u. 13 settembre 1994, n. 41, supplemento ordinario n. 1), già da ultimo modificata dall’articolo 59 della legge provinciale n. 3 del 2001 e come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento”. I commi 1, 2, e 5 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 4 del 1994, ora abrogati dall’articolo qui annotato, modificano la legge provinciale n. 17 del 1981, mentre i commi 3 e 4, tutt’ora vigenti, modificano la legge provinciale n. 9 del 1986. La legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (b.u. 14 febbraio 1995, n. 7, supplemento ordinario n. 1), già da ultimo modificata dall’articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2002 e come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 1 del 1995, ora abrogati dall’articolo qui annotato, modificano la legge provinciale n. 17 del 1981 e dettano disposizioni connesse alla modifica, mentre il comma 3, tutt’ora vigente, modifica la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (b.u. 13 dicembre 1976, n. 53, straordinario) concernente “Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura trentina”. La legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (b.u. 16 luglio 1996, n. 32, supplemento ordinario n. 3), già da ultimo modificata dall’articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2002 e come modificata dall’articolo qui annotato, concerne “Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate”. L’articolo 12 ter della legge provinciale n. 4 del 1996, già modificato dall’articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2002 e come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 12 ter Patti territoriali 1. Il patto territoriale è l’accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali de limitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell’ambito degli strumenti norma tivi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati al lo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici. 2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell’istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai comuni. 3. Ciascun patto territoriale indica: Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 53 a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale; b) i soggetti sottoscrittori; c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l’attuazione dell’accordo; d) le attività e gli interventi da realizzare, con l’indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione; e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l’indicazione dell’eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statali; f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali. 4. Il soggetto responsabile dell’attuazione del patto è individuato dai sottoscrittori tra i rappresentanti degli enti pubblici o attra verso la costituzione di società miste. Alle spese di cui al comma 10 relative alla gestione del patto provvede direttamente il soggetto responsabile. 5. Il soggetto responsabile, avvalendosi della struttura individuata dalla Giunta provinciale, provvede tra l’altro a: a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto; b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico per i soggetti sottoscrittori; d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori, promuovendo, in caso di ritardi e di inadempimenti, i necessari provvedimenti degli enti pubblici coinvolti e assumendo direttamente le iniziative e le misure di propria diretta competenza; e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l’obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto; f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall’articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e quella prevista dall’articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. g) presentare alla Giunta provinciale una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati dalla Provincia ai patti territoriali. 6. Nell’ambito del patto territoriale la Provincia può promuovere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione provinciale, direttamente o indirettamente attraverso l’intervento finanziario, la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto economico-ambientale ai fini del conso lidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale. 7. Le opere realizzate ai sensi del comma 6 possono essere trasferite gratuitamente, con il vincolo di inalienabilità, in proprietà ad enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito locale, ivi compresi quelli camerali. In alternativa possono essere concessi in ge stione a soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente l’obbligo di sostenere gli oneri deri vanti dalla gestione. 8. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 6 si applicano gli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di opere pubbliche comprese in un piano straordinario. 9. Qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto stabilito dal comma 8, alle procedure di variante si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con i seguenti adattamenti: a) nel caso di varianti ai piani comprensoriali di coordinamento, i termini di cui all’articolo 38, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la commissione urbanistica provinciale (CUP) esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni; b) nel caso di varianti ai piani regolatori generali, queste possono essere deliberate prima che trascorrano due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall’articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I termini di cui all’articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la CUP esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni. 9 bis. Le previsioni contenute nelle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 9 cessano di avere efficacia qualora, decorsi tre anni dalla data di approvazione delle varianti o alla scadenza stabilita dal patto territoriale, non siano state completate le opere pre viste dall’iniziativa pattizia. In tal caso riacquistano efficacia le previsioni in vigore prima delle varianti. Le varianti individuano e spressamente le opere realizzabili in attuazione del patto territoriale. 10. Per la realizzazione dei patti territoriali la Giunta provinciale può individuare annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leg gi di settore e riserve sul fondo di cui all’articolo 16 della legge provinciale 16 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza lo cale), come sostituito dall’articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. È istituito un apposito fondo, da gestire secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, destinato a finanziamenti per la realizzazione di opere e, nei limiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per l’agevolazione di fattispecie non previste dalla vigente legislazione di settore. Con il me desimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambien tale, delle opere, quelle per studi, analisi e ricerca nonché quelle di gestione delle attività dei patti, ivi comprese quelle inerenti allo sportello unico, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Per la valutazione economico finanziaria degli investimenti la Provincia può avvalersi di istituti bancari a tale scopo convenzionati. La Giunta provinciale individua le strutture preposte all’istruttoria degli interventi previsti dal presente comma. 11. Ai soggetti sottoscrittori è assicurata priorità nell’istruttoria e nell’ammissione delle istanze presentate ai sensi delle leggi pro vinciali per la realizzazione dei patti. La realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti con templati dal patto territoriale sono disposti anche prescindendo dalle procedure previste dagli altri strumenti della programmazione settoriale e anche in deroga ai criteri e alle modalità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall’articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. 11 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari per anticipare ai beneficiari le agevo lazioni concesse per l’attuazione degli interventi previsti dai patti territoriali. Le anticipazioni sono disposte nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto degli importi previsti per i medesimi interventi dal bilancio pluriennale della Provincia. Gli oneri con 54 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II nessi alle spese e agli interessi relativi alle anticipazioni rimangono a carico del bilancio provinciale. Per l’attuazione dei patti territo riali i provvedimenti di impegno possono essere assunti in deroga a quanto disposto dall’articolo 55 della legge provinciale 14 set tembre 1979, n. 7. 12. Con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, la Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e l’ordine di priorità per la predisposizione e per l’attuazione dei patti territoriali nonché le misure di intensità delle agevolazioni nei limiti previsti dalle leggi vigenti. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per le finalità di valorizzazione di zone montane di cui alla legge provin ciale 23 novembre 1998, n. 17, di sviluppo di ambiti turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e di promozione del tu rismo rurale di cui alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 3 ter della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), introdotto dall’articolo 24 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; b) articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura); c) omissis” Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (b.u. 31 ottobre 2000, n. 45), già da ultimo modificato dall’articolo 40 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (b.u. 4 marzo 2003, n. 9) e come modificato dall’articolo qui annotato, concerne “Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4”. La tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 indica le disposizioni provinciale abrogate dallo stesso decreto ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 27 agosto del 1999, n. 3 (b.u. 31 agosto 1999, n. 40, supplemento n. 3. Errata corrige in b.u. 12 ottobre 1999, n. 46), articolo concernente “Modificazione alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)”. Nota all’articolo 63 Per la legge provinciale n. 7 del 1979 vedi la nota all’articolo 6. Il terzo comma dell’articolo 27 della legge provinciale n. 7 del 1979, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale n. 3 del 2001, dispone: “Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell’articolo 20.” Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del quinto comma dell’articolo 20 della legge provinciale n. 7 del 1979, articolo come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge provinciale della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (b.u. 28 marzo 2000, n. 13, supplemento n. 2. Avviso di rettifica in b.u. 20 giugno 2000, n. 26), citato nel soprariportato terzo comma dell’articolo 27: La Giunta provinciale può deliberare, stabilendone i limiti, che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all’assessore competente in materia di bilancio.” Nota all’articolo 64 Per gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea vedi la nota all’articolo 52. Nota all’articolo 65 Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 (g.u.c.e. serie L 198 del 22 luglio 1991), come da ultimo modificato dall’articolo 7 e dall’allegato del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003 (g.u.c.e serie L 31 del 6 febbraio 2003), è relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Nota all’articolo 66 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999 (g.u.c.e. serie L 222 del 24 agosto 1999), dispone: “Art. 4 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) ‘etichettatura’: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all’articolo 1; 2) ‘produzione’: le operazioni effettuate in un’azienda agricola volte alla produzione, all’imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodotti ottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda; 3) ‘preparazione’: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all’etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all’etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati; 4) ‘commercializzazione’: la detenzione o l’esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio; Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 55 5) ‘operatore’: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti; 6) ‘ingredienti’: le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definiti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità; 7) ‘prodotti fitosanitari’: i prodotti definiti nell’articolo 2, punto 1, della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE; 8) ‘detergenti’: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a); 9) ‘prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato’: ogni singolo prodotto quale definito all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 79/112/CEE; 10) ‘elenco degli ingredienti’: l’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 6 della direttiva 79/112/CEE. 11) ‘produzioni animali’: le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche; 12) ‘organismo geneticamente modificato (OGM)’: qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati; 13) ‘derivato di OGM’: una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene; 14) ‘uso di OGM e di derivati di OGM’: il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale; 15) ‘medicinali veterinari’: i prodotti cui si applica la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali; 16) ‘medicinali omeopatici veterinari’: i prodotti definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d’applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari; 17) ‘mangimi’: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali; 18) ‘materie prime per mangimi’: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE); 19) ‘mangimi composti per animali’: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali; 20) ‘additivi per mangimi’: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali; 21) ‘taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali’: prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali; 22) ‘unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico’: l’unità o l’azienda o l’azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento; 23) ‘mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico’: i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all’articolo 6; 24) ‘mangimi/materie prime per mangimi di conversione’: i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all’articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta; 25) ‘mangimi/materie prime per mangimi convenzionali’: i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24.” Il punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91 dispone: 4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico, sempreché: queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell’allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta; la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.” Nota all’articolo 67 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. Nota all’articolo 69 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. 56 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II Nota all’articolo 70 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999, dispone: “Articolo 9 1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati ri conosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 1 debbono essere soggetti. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo. 3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all’allegato III. 4. Per l’attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un’autorità incaricata del ricono scimento e della sorveglianza di tali organismi. 5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti: a) il piano tipo di controllo elaborato dall’organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s’impegna ad imporre agli operatori che controlla; b) le sanzioni che l’organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni; c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l’esperienza in materia di controllo e l’affidabilità; d) l’obiettività dell’organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati. 6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l’autorità competente provvede a: a) garantire l’obiettività dei controlli effettuati dall’organismo di controllo; b) accertare l’efficienza dei controlli; c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate; d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11. 6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice ad ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commis sione, che pubblicherà tali numeri di codice nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’articolo 15. 7. L’autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1: a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all’allegato III; b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell’azienda e alle autorità pubbliche competenti. 8. Gli organismi di controllo riconosciuti: a) consentono all’autorità competente, ai fini d’ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento; b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all’autorità competente dello Stato membro l’elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente e le presentano una breve relazione annuale. 9. L’autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono: a) ove sia accertata un’irregolarità nell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 o nell’applicazione delle misure di cui all’allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall’articolo 2 per l’intera partita o per l’intera produzione interessata dall’irregolarità; b) qualora venga accertata un’infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all’operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l’autorità competente dello Stato membro. 10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all’articolo 14: a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6; b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9. 11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011. 12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell’allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessi no tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasfor mazione e ogni altra eventuale preparazione, dall’unità di produzione degli animali fino all’unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all’articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione. b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell’allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile. c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell’articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenu to in conformità alle disposizioni del presente regolamento.” Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 57 Nota all’articolo 71 La legge 24 novembre 1981, n. 689 (g.u. 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario), come da ultimo modificato dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (g.u. 13 febbraio 2003, n. 36, supplemento ordinario), concerne “Modifiche al sistema penale”. Nota all’articolo 72 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (g.u. 5 giugno 1995, n. 129, supplemento ordinario), concerne “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico”. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 220 del 1995 dispongono: “2. Gli operatori che svolgono attività di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale attività al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica è trasmessa, in pari data, all’organismo di controllo autorizzato cui l’operatore fa riferimento. 3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all’allegato V, punto 5, al fine dell’esame delle condizioni di idoneità e del rilascio della relativa autorizzazione.” Nota all’articolo 73 Per il regolamento (CEE) n. 2092/91 vedi la nota all’articolo 65. Nota all’articolo 74 Per il punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092 del 1991 vedi la nota all’articolo 66. Per i commi 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 220 del 1995 vedi la nota all’articolo 72. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995 dispone: “Art. 9 Elenchi nazionali 1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l’elenco nazionale degli operatori dell’agricoltura biolo gica. 2. L’elenco di cui al comma 1 è articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, gli importatori. 3. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l’elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto. 4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.” Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 220 del 1995, citato nel soprariportato articolo 9: “Art. 8 Elenchi regionali 1. Le regioni e le province autonome istituiscono gli elenchi degli operatori dell’agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: «produt tori agricoli», «preparatori», e «raccoglitori dei prodotti spontanei». 2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste». 3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono già certificate. 4. Al fine di costituire l’elenco nazionale di cui all’art. 9, le regioni e le provincie autonome, entro il trentuno marzo di ogni anno, co municano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali, nonché i relativi aggiornamenti. 5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’art. 6 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati. 6. Gli elenchi regionali sono pubblici.” Nota all’articolo 76 La legge provinciale n. 8 del 1996, come da ultimo modificata dall’articolo 40 della legge provinciale n. 1 del 2003, concerne “Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento”. L’articolo 60 della legge provinciale n. 8 del 1996, come modificato dall’articolo 34 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (b.u. 15 settembre 1998, n. 38, supplemento n. 1), dispone: “1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica), nell’ambito della provincia di Trento lo svolgimento degli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni è assicurato dagli organismi di controllo indicati nell’elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993 e dagli organismi autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto 58 Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II legislativo 17 marzo 1995, n. 220. (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico). 2. Gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento CEE n. 2092/91 sono tenuti a notificare l’attività di produzione o preparazione ad uno degli organismi di controllo di cui al comma 1 cui l’operatore fa riferimento nonché al servizio vigilanza e promozione dell’attività agricola della Provincia utilizzando i modelli di cui all’allegato V, numero 1, del decreto legislativo numero 220 del 1995, predisposti dal servizio stesso. 2 bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 1, la Provincia svolge le funzioni di autorità di controllo previste dal regolamento CEE n. 2092/91.” Nota all’articolo 78 La legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (b.u. 18 giugno 1991, n. 26), come da ultimo modificata dall’articolo 34 della legge provinciale n. 10 del 1998 e ora abrogata dall’articolo 77 della legge qui annotata, concerne “Norme in materia di agricoltura biologica”. L’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1991, ora abrogato dall’articolo 77 della legge qui annotata, dispone: “Art. 5 Associazioni di produttori biologici 1. Ai fini del comma 2 dell’articolo 8, l’associazione di produttori biologici deve rispondere ai seguenti requisiti: a) sia legalmente costituita con atto pubblico ed alla stessa aderiscano almeno trenta soci produttori, iscritti all’albo di cui all’articolo 7 e dei quali almeno i due terzi siano anche iscritti all’albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; b) statutariamente svolga la propria attività esclusivamente ai fini di rappresentanza e tutela dei soci che producono e commercializzano prodotti biologici. 2. Ai fini della concessione del riconoscimento, gli statuti delle associazioni di produttori biologici debbono prevedere: a) la determinazione delle modalità di accesso, la facoltà di recesso ed i casi di esclusione delle aziende iscritte; b) la determinazione di disciplinari di produzione e di preparazione dei prodotti, al cui rispetto si impegnano le aziende aderenti, nell’ambito dei criteri generali stabiliti con lo statuto-tipo di cui all’articolo 6; c) l’impegno di adottare le norme e le modalità necessarie all’attuazione dei controlli; d) l’impegno di esercitare il controllo del rispetto di tali prescrizioni nei confronti delle aziende aderenti o di aziende biologiche non aderenti ma che chiedono il controllo dell’associazione, garantendo l’imparzialità dei controlli; e) le sanzioni nei confronti delle aziende che non osservano tali prescrizioni. 3. Per ottenere il riconoscimento l’associazione deve presentare domanda alla Giunta provinciale, corredandola della documenta zione atta a comprovare l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo. 4. Le associazioni di produttori biologici sono tenute a comunicare al servizio competente, entro il termine massimo di trenta giorni, le modificazioni dello statuto e le variazioni dell’elenco dei soci.” L’articolo 15 della legge provinciale n. 13 del 1991, ora abrogato dall’articolo 77 della legge qui annotata, dispone: “Art. 15 Ufficio prodotti biologici 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nell’ambito del servizio competente, è costituito, anche in aggiunta al numero stabili to dall’articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l’’Ufficio prodotti bio logici’. 2. Rimangono ferme le attribuzioni del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole in merito agli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo relativi agli interventi di cui all’articolo 10 e in accordo con lo stesso sono attuate le iniziative di cui all’articolo 11.” Per la legge provinciale n. 12 del 1983 vedi la nota all’articolo 58. L’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983 dispone: “Art. 8 Uffici Con deliberazione della Giunta provinciale, i servizi previsti dalla presente legge possono essere articolati in uffici, anche decentrati. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale, con riguardo a finalità operative e a problemi specifici, o in relazione a esigenze di decentramento. Le loro attribuzioni sono specificate con deliberazione della Giunta provinciale. Il numero massimo degli uffici è stabilito in 100. A ciascun ufficio è preposto un funzionario che assume le attribuzioni di capo ufficio. La deliberazione di cui al primo comma è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione.” Nota all’articolo 86 Per la legge n. 689 del 1981 vedi la nota all’articolo 71. Supplemento n. 2 al B.U. n. 15/I-II del 15.4.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 15.4.2003 - Nr. 15/I-II 59 LAVORI PREPARATORI Disegno di legge 16 dicembre 1999, n. 61, d’iniziativa dei consiglieri Erminio Enzo Boso, Denis Bertolini e Sergio Divina (Lega Nord Trentino per l’indipendenza della Padania), concernente “Regolamentazione e promozione dell’agricoltura biologica e della lotta integrata”. Assegnato alla Seconda commissione permanente il 30 dicembre 1999. Disegno di legge 7 aprile 2000, n. 72, d’iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell’assessore Dario Pallaoro), concernente “Norme per l’agricoltura biologica”. Assegnato alla Seconda commissione permanente il 3 maggio 2000. Disegno di legge 30 giugno 2000, n. 91, d’iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell’assessore Dario Pallaoro), concernente “Interventi per il sostegno dell’economia agricola”. Assegnato alla Seconda commissione permanente il 18 luglio 2000. Disegno di legge 9 marzo 2001, n. 115, d’iniziativa dei consiglieri Erminio Enzo Boso, Denis Bertolini e Sergio Divina (Lega Nord Trentino - Padania), concernente “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati e prodotti da essi derivati. Tutela delle risorse genetiche autoctone e istituzione della banca del germoplasma”. Assegnato alla Seconda commissione permanente il 23 marzo 2001. Parere favorevole della Seconda commissione permanente espresso il 22 gennaio 2003 sul testo unificato dal titolo “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”. Approvato dal Consiglio provinciale il 19 marzo 2003.