Provincial Act No. 39 making provision for the restructuring and the development of agriculture in Trento
颁布于 1976-11-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, capacity building, financial agricultural measures, institution, agricultural extension, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1976, n. 39 Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina (b.u. 13 dicembre 1976, n. 53, straord.) Titolo I Attuazione delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ( 1 ) Capo I Finalità Art. 1 Obiettivi 1. La Provincia autonoma di Trento con le disposizioni di cui al presente titolo dà attuazione al regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91. 2. Al fine di garantire una tempestiva applicazione dei regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di miglioramento e adeguamento delle strutture agrarie, di sostegno dell'imprenditorialità e del reddito agricolo, nonché per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e per il miglioramento delle infrastrutture rurali, la Giunta provinciale provvede con propri regolamenti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, ad emanare le eventuali norme di attuazione, anche sugli oggetti già disciplinati dalle disposizioni delle leggi provinciali che risultino incompatibili con le nuove norme comunitarie, fatte salve le materie coperte da riserva di legge. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'emanazione dei predetti regolamenti (2). Capo II Ammodernamento delle strutture agricole Art. 2 Dotazioni infrastrutturali Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura ed affinché il territorio provinciale sia dotato di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, i comprensori costituiti con legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono obbligati a prevedere nei piani generali di sviluppo la dotazione di tali infrastrutture. Art. 3 Interventi Per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura attraverso un miglioramento dell'efficienza aziendale, la Provincia mette in atto i seguenti interventi: a) finanziamenti per l'attuazione dei piani di miglioramento materiale e l'insediamento dei giovani operatori agricoli secondo quanto previsto dalla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente "Interventi organici in materia di agricoltura"; b) aiuti per l'avviamento delle associazioni di assistenza interaziendale; c) aiuti per la tenuta della contabilità agraria; d) misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna per ovviare agli svantaggi naturali; e) aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi come previsto dall'articolo 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni; f) aiuti per la qualificazione professionale in agricoltura (3). Art. 4 Definizioni Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 si considera: a) "imprenditore a titolo principale e con una sufficiente capacità professionale" chiunque sia iscritto alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge; b) "unità di lavoro umano (ULU)" una prestazione lavorativa annua di 2080 ore, pari a 40 ore settimanali; c) "piano di miglioramento materiale" la descrizione della situazione iniziale e finale dell'azienda nonché degli investimenti previsti, secondo uno specifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; d) "reddito di riferimento" l'ammontare della retribuzione media lorda provinciale dei dipendenti appartenenti ai settori extra-agricoli, determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e) "reddito da lavoro" il reddito netto aziendale dedotta la remunerazione al tasso dell'1 per cento del capitale fondiario proprio o utilizzato a titolo gratuito e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il capitale agrario proprio o utilizzato a titolo gratuito, ovvero dedotta la remunerazione al canone o al tasso effettivo per eventuali capitali di terzi utilizzati a titolo oneroso; f) "contabilità semplificata" la registrazione dei dati contabili nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie stabilite dall'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige; g) omissis (4) Art. 5 - Art. 14 omissis ( 5 ) Art. 15 Aiuti di avviamento alle associazioni Alle associazioni fra produttori agricoli iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, purché costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente o in forma cooperativa e purché costituite unicamente per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 16 del regolamento CEE n. 2328/91, può essere concesso un contributo sui costi di gestione ritenuti ammissibili nel limite massimo e con le modalità previste dal predetto articolo. Le associazioni devono avere la durata di almeno dieci anni ed essere costituite da almeno 150 soci. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le condizioni di gestione e di contabilità delle associazioni di cui al primo comma (6). Art. 16 Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria 1. Al fine di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, l'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, in seguito denominato istituto agrario, provvede all'istituzione di un apposito servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale. 2. Il servizio di cui al comma 1 assiste direttamente o tramite le associazioni per l'assistenza contabile di cui all'articolo 15, gli imprenditori nella rilevazione ed analisi dei dati contabili e provvede all'elaborazione degli stessi anche ai fini dell'acquisizione di informazioni utili per la programmazione agricola. 3. L'istituto agrario provvede inoltre a stabilire indirizzi e metodologie per la tenuta della contabilità in conformità all'articolo 13, paragrafo 2), del regolamento CEE n. 2328/91, nonché quelli per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 5, paragrafo 1), lettera d), del predetto regolamento, curando inoltre il collegamento con la rete di contabilità agraria della CEE che viene attuata attraverso l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). 4. I dati elaborati dal servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale possono essere resi noti, purché in forma collettiva e comunque in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 5. Agli imprenditori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, che provvedono a tenere la contabilità agraria nella forma non semplificata per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie di cui al comma 3, può essere concesso il contributo di cui all'articolo 13 del regolamento CEE n. 2328/91. 6. Una quota parte del contributo di cui al comma 5, non inferiore al 50 per cento dello stesso, su delega dell'interessato, può essere erogato all'istituto agrario o alle associazioni per l'assistenza contabile di cui all'articolo 15. 7. Per la concessione del contributo di cui al comma 5, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a fissare i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità, nonché l'entità del contributo, tenuto conto dei limiti, dei requisiti e degli impegni previsti dall'articolo 13 del regolamento CEE n. 2328/91 (7). 8. Il contributo può essere revocato qualora sia accertato dal competente servizio provinciale che esistono gravi carenze nella tenuta della contabilità con riferimento agli indirizzi e alle metodologie stabilite dall'istituto agrario o qualora, in fase di elaborazione e verifica dei dati contabili, sia accertato da parte del personale addetto al servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale che esistono le predette gravi carenze (8). Art. 17 Indennità compensativa Agli imprenditori agricoli che coltivino direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare almeno tre ettari di superficie agraria utilizzata per il calcolo della quale possono essere presi in considerazione anche gli alpeggi estivi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, e che si impegnino a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio secondo i criteri di una buona tecnica agricola, può essere concessa una indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/91 e all'articolo 19 della presente legge. L'indennità compensativa può essere concessa anche alle stalle sociali, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, con indirizzo rivolto alla produzione bovina, alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli costituite prevalentemente da imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, che abbiano come scopo la conduzione in comune di terreni agricoli; in tal caso il limite di tre ettari di superficie agraria utilizzata, di cui al primo comma, va computato sulla base del rapporto medio fra la superficie agraria ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda. Possono beneficiare dell'indennità compensativa solo gli imprenditori agricoli la cui azienda, nei suoi elementi sia strutturali che gestionali, ricade in prevalenza nei territori delimitati dalla Giunta provinciale, sentiti i comitati agricoli comprensoriali. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso alla delimitazione. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 provvede alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande e stabilisce le modalità per la concessione dell'indennità compensativa. Le domande possono essere raccolte e presentate dalle associazioni professionali di categoria, anche sulla base di apposite convenzioni con la Provincia, ove saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione del servizio (9). Art. 18 omissis ( 10 ) Art. 19 Misura dell'indennità compensativa La misura massima dell'indennità compensativa è fissata: a) in lire 145.000 per unità di bestiame adulto (UBA) nel caso di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini. L'importo totale dell'indennità concessa non può tuttavia superare lire 145.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda, per il cui calcolo possono essere presi in considerazione anche i prati consociati a frutteto e gli alpeggi estivi, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; b) in lire 145.000 per ettaro di superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata alla produzione di alimenti per il bestiame nonché di quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi e frumento. L'indennità compensativa non può comunque risultare inferiore a lire 29.000 per UBA o per ettaro. La misura annua dell'indennità compensativa è fissata dalla Giunta provinciale e può essere differenziata in relazione alla intensità degli svantaggi naturali permanenti (11). Art. 20 - Art. 21 omissis ( 12 ) Art. 22 - Art. 23 omissis ( 13 ) Capo III Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e utilizzazione delle terre disponibili Art. 24 - Art. 37 omissis ( 14 ) Capo IV Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura Art. 38 - Art. 43 omissis ( 15 ) Art. 44 Qualificazione professionale 1. Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola, o un miglioramento di quella che già possiedono, all'Istituto agrario di San Michele all’Adige è affidato il compito di coordinare e attuare un servizio di qualificazione professionale mediante la realizzazione di: a) corsi di formazione complementare rivolti prevalentemente ai giovani; b) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo; c) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori, di cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), come da ultimo modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. L'Istituto agrario di San Michele all’Adige, nello svolgimento dei corsi, può avvalersi anche degli enti e istituti che svolgono formazione professionale agricola per fini istituzionali. 3. I corsi di formazione complementare hanno una durata di almeno centocinquanta ore, riservate tanto all'insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche; le materie che formano oggetto d'insegnamento sono stabilite dalla Giunta provinciale. 4. La Giunta provinciale determina inoltre, per i corsi di cui al comma 1, lettere b) e c), la durata e le materie d'insegnamento (16). Art. 45 omissis ( 17 ) Art. 46 omissis ( 18 ) Art. 47 omissis ( 19 ) Capo V Disposizioni comuni Art. 48 Concessione dei benefici Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal titolo I della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II, titolo I, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni (20). Art. 49 Predisposizione di documentazione e norma di adeguamento La Provincia autonoma fornirà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quanto necessario per la regolare definizione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea. Qualora la CEE provveda a modificare parametri o importi percentuali, minimi o massimi, di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previsti dal titolo I della presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla Provincia. Le cifre espresse in lire previste nel titolo I della presente legge sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal FEOGA, sezione orientamento (21). Art. 50 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano il regolamento CEE n. 2328/91 nonché le altre disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (22). Titolo II Istituzione dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina Art. 51 Istituzione dell'ente È istituito l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT). L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Trento. Art. 52 Finalità e attribuzioni L'ESAT, secondo le indicazioni contenute nei piani di sviluppo economico della Provincia e le direttive che potranno essere emanate dalla Giunta provinciale ed in armonia con la programmazione economica dei comprensori, si propone la promozione dello sviluppo dell'agricoltura con particolare riguardo all'esigenza di favorire la formazione di convenienti unità fondiarie e di dotare gli imprenditori agricoli, anche non iscritti all'albo di cui al titolo III, di adeguata assistenza tecnica. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma precedente l'ESAT svolge in particolare le seguenti attività: a) presta gratuitamente la propria collaborazione tecnica, ove richiesta, per la formazione dei piani generali di sviluppo dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per quanto attiene l'agricoltura; b) promuove ed effettua operazioni di ricomposizione fondiaria e realizza opere di bonifica e di miglioramento fondiario, assumendone a tal fine i relativi compiti, nei territori ove non siano costituiti consorzi di bonifica, di ricomposizione fondiaria e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui e non si possa procedere, data l'urgenza degli interventi, alla loro tempestiva costituzione. La sussistenza delle predette condizioni è dichiarata con deliberazione della Giunta provinciale. Ad ultimazione delle opere l'ente dovrà affidare la gestione delle stesse a consorzi appositamente costituiti; c) acquista fondi rustici o terreni agricoli il cui fabbisogno annuo normale di lavoro, al momento dell'acquisto, superi le 3.000 ore, da cedere in affitto o in proprietà, anche in modo frazionato e previa l'eventuale realizzazione di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, secondo l'ordine di priorità ivi previsto. Per l'acquisto e la vendita dei terreni l'ente opera nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate nel predetto articolo 44 e per l'applicazione dello stesso. Il giudizio di congruità del prezzo di acquisto e di vendita è formulato dall'assemblea sulla base di valori fondiari medi determinati dalla commissione di cui al decimo comma del succitato articolo 44. La vendita dei terreni di proprietà dell'ente alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo e non acquisiti ai sensi dell'articolo 30 dovrà effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla presente lettera c); d) fornisce direttamente l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole anche mediante l'attuazione di corsi di perfezionamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44; e) svolge attività di promozione e di sviluppo di particolari forme associative, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario; f) aderisce, anche sostenendo spese dirette, a manifestazioni, convegni e mostre promossi in provincia di Trento e riguardanti temi attinenti alle proprie finalità istituzionali; g) provvede alla tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli istituito dalla presente legge; h) svolge ogni altra attività che, nell'ambito delle finalità istituzionali, sia affidata all'ente dalla Giunta provinciale (23). Art. 53 Programmi di attività Nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in conformità agli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, l'ESAT predispone un programma di attività di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella dei programmi di sviluppo della Provincia. Il programma di attività è scorrevole ed è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione. Nell'ambito delle indicazioni riportate al programma pluriennale di attività, l'ESAT predispone un programma annuale di attività da trasmettere alla Giunta provinciale unitamente al bilancio pluriennale ed annuale. Entro il mese di settembre di ciascun anno l'ESAT trasmette alla Giunta provinciale necessari riferimenti ai fini delle attività di programmazione provinciale, gli elementi e le indicazioni relativi alla formazione dei programmi di attività e dei bilanci annuale e pluriennale. A esercizio concluso e unitamente al conto consuntivo, l'ESAT trasmette alla Giunta provinciale una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono anche riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma dell'ente e dei singoli progetti, per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti (24). Art. 54 Organi Sono organi dell'ESAT: a) l'assemblea; b) il comitato esecutivo; c) il presidente; d) il collegio dei sindaci; e) i comitati agricoli comprensoriali. Art. 55 Assemblea L'assemblea dell'ESAT è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta: a) dai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali di cui al successivo articolo 60. b) da 11 membri eletti in tutto il territorio provinciale; c) da due lavoratori agricoli salariati designati dai sindacati di categoria più rappresentativi; d) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario; e) da tre membri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze; f) da un funzionario addetto ai servizi agrari della Provincia; g) dal presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige o da altro componente del consiglio di amministrazione dell'istituto dallo stesso consiglio designato; h) dal direttore del centro sperimentale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige; i) dal responsabile dell'ufficio agricoltura della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento; l) da un esperto in materia finanziaria designato dalla Giunta provinciale; m) da tre imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; n) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione delle Aziende agrarie; o) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'ordine dei dottori agronomi e dei periti agrari della provincia di Trento. Le organizzazioni di cui alle lettere c), d), m) ed o) debbono comunicare le designazioni dei componenti entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assemblea e il comitato esecutivo sono validamente costituiti anche nel caso non siano pervenute le designazioni predette, salvo la loro successiva integrazione. L'assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente. L'assemblea si riunisce di regola almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri ne dispone la convocazione. L'assemblea dura in carica cinque anni. La prima riunione dell'assemblea, dopo la nomina della stessa, è convocata e presieduta dall'assessore provinciale cui è demandata la materia dell'agricoltura (25). Art. 56 Funzioni dell'assemblea L'assemblea cura la gestione dell'ESAT e delibera in particolare in ordine: a) al bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni, nonché al conto consuntivo; b) al regolamento relativo al funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, all'ordinamento del personale, nonché al regolamento relativo alle funzioni di organismo fondiario sul territorio provinciale; c) ai criteri ed indirizzi generali per lo svolgimento delle attività dell'ente; d) al programma pluriennale di attività e suoi aggiornamenti ed al programma annuale di attività; e) alla nomina di apposite commissioni, composte da appartenenti all'assemblea stessa e da eventuali esperti, per lo studio di specifici problemi connessi con il perseguimento delle finalità dell'ente; f) agli atti di straordinaria amministrazione; g) ad ogni altro affare concernente la gestione dell'ente. L'assemblea provvede alla nomina del comitato esecutivo che risulterà composto da almeno nove membri tratti dal proprio seno. In ogni caso la maggioranza dei componenti il comitato esecutivo dovrà essere costituita da membri scelti fra quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo. Fanno parte di diritto del comitato esecutivo i componenti di cui alle lettere e) e m) del precedente articolo. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'ente o da un suo delegato. Il comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi lo presiede. L'assemblea domanda al comitato esecutivo la trattazione di determinati affari che verranno stabiliti con il regolamento di cui alla lettera b) del primo comma (26). Art. 57 Il presidente L'assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente dell'ESAT scegliendoli tra i membri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 55. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Il presidente, sentito il comitato esecutivo, ha la facoltà di adottare, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea, escluse le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e d), sottoponendoli all'assemblea stessa per la ratifica nella sua prima riunione successiva. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento (27). Art. 58 Collegio dei sindaci Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La Giunta provinciale nomina il collegio sindacale, scegliendone i membri tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei sindaci dura in carica quanto l'assemblea. Spetta al collegio dei sindaci: a) controllare la gestione finanziaria dell'ente; b) predisporre annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria che sarà allegata al conto consuntivo. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea e possono intervenire a quelle del comitato esecutivo di cui all'articolo 56 (28). Art. 59 Il direttore Alla direzione dell'ente è preposto un direttore nominato dall'assemblea. Il direttore sovraintende a tutti i servizi dell'ente, coordinandoli nel rispetto delle deliberazioni degli organi dell'ente. Esercita i poteri direttivi nei confronti del personale secondo le deliberazioni dell'assemblea. Il direttore interviene, senza voto, alle riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo, delle quali redige e controfirma i verbali. Controfirma inoltre le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo. Art. 60 Comitati agricoli comprensoriali Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia è costituito, quale organo decentrato dell'ESAT, un comitato agricolo comprensoriale (CAC) composto: a) da dieci membri eletti ai sensi del successivo articolo 65; b) da un funzionario assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; c) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale. Funge da segretario del comitato un dipendente della Provincia assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole operante nel comprensorio, il quale è autorizzato ad usare, per i compiti connessi a tale funzione, il materiale e le attrezzature di proprietà della Provincia in dotazione alle strutture organizzative periferiche del servizio stesso. Il comitato agricolo comprensoriale è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni. Alla prima convocazione successiva alla nomina del comitato provvede l'assessore provinciale all'agricoltura e foreste. Il comitato nomina il proprio presidente ed il vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del primo comma. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento (29). Art. 61 Compiti del comitato agricolo comprensoriale Le deliberazioni del comitato agricolo comprensoriale sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente. Il CAC si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri ne dispone la convocazione. Il comitato agricolo comprensoriale può esprimere parere e formulare proposte in ordine a qualsiasi oggetto che rientri nella sfera di attribuzioni dell'ESAT. In particolare il comitato: a) in sintonia con le disposizioni generali impartite dall'assemblea coordina e sovraintende al funzionamento del servizio di assistenza di cui all'articolo 52, secondo comma, lettera d), nell'ambito del comprensorio; b) nel rispetto delle competenze in materia di agricoltura attribuite o delegate con successivi provvedimenti al comprensorio, è organo locale consultivo, per la specifica materia, del comprensorio stesso al quale può altresì formulare proposte in merito; c) promuove la partecipazione dei contadini alla formulazione dei piani, dei programmi e degli interventi nell'ambito comprensoriale. I pareri e le proposte adottati dal comitato agricolo comprensoriale con propria deliberazione saranno trasmessi al presidente dell'ESAT nonché, nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma precedente, al comprensorio. Art. 62 Collegi elettorali Per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente articolo 60 sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i comprensori. Per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea dell'ESAT, di cui alla lettera b) del precedente articolo 55, è costituito un collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia di Trento. Art. 63 Elettorato attivo Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali i soggetti che risultino iscritti all'albo di cui al titolo III della presente legge sei mesi prima della data fissata per le elezioni. Le liste elettorali sono tenute dall'ESAT (30). Art. 64 Elettorato passivo Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo (31). Art. 65 Liste elettorali ed elezioni In ciascun comprensorio e contemporaneamente, gli iscritti nelle liste elettorali eleggeranno con voto libero e segreto ed a scrutinio di lista i membri elettivi del comitato agricolo comprensoriale nonché i membri elettivi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55. Il voto per le due elezioni è espresso dall'elettore su apposite e distinte schede che vengono quindi personalmente inserite in apposite urne presso i seggi costituiti. Le liste per entrambe le elezioni possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia e devono essere sottoscritte da almeno cinquanta presentatori. Nessuna sottofirma è richiesta per la presentazione di liste da parte di organizzazioni sindacali agricole che nell'ultima elezione hanno presentato candidatura con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno degli undici comitati agricoli comprensoriali o nell'ESAT. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nei singoli collegi comprensoriali e nel collegio unico provinciale si effettua in ragione proporzionale, mediante riparto ottenuto con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. All'interno di ciascuna lista verranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze. Le elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dei membri elettivi di cui alla lettera b) dell'articolo 55 sono indette in ogni comprensorio contemporaneamente dal presidente dell'ESAT non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della scadenza del quinquennio. Alla determinazione dei compensi spettanti ai membri dei seggi e delle commissioni elettorali provvede l'ESAT nei limiti previsti per le elezioni comunali. Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni dovranno essere indette con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro i tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 66 e sono organizzate a cura e spese della Provincia autonoma (32). Art. 66 Norme ulteriori per le elezioni Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme relative alle operazioni elettorali delle due elezioni, nonché le località sede dei seggi elettorali (33). Art. 67 Incompatibilità Non possono far parte dell'assemblea, dei comitati agricoli comprensoriali né del collegio dei sindaci dell'ESAT i senatori, i deputati ed i consiglieri regionali nonché i dipendenti di enti pubblici salvo quanto espressamente disposto dagli articoli 55 e 60 della presente legge. Art. 68 Controllo sulle deliberazioni Le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 56 - lettere a), b), d) e f), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmesse nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive. Le altre deliberazioni debbono essere trasmesse alla Giunta provinciale qualora ne sia fatta richiesta da parte di quest'ultima. La Giunta stessa, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che riconosca illegittime. Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere all'ente entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai commi precedenti per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta provinciale (34). Art. 69 Altre forme di controllo La Giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'ESAT. L'assemblea può essere sciolta con deliberazione della Giunta provinciale per gravi violazioni di legge o dei piani di sviluppo economico o delle direttive provinciali, ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionare. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi. Art. 70 Bilanci e gestione finanziaria L'ESAT adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata corrispondente a quella del programma pluriennale di attività. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone comunque l'iniziale estensione. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per gli enti pubblici funzionali della Provincia, con riferimento alle indicazioni del programma annuale di attività. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato, unitamente ai programmi di attività, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo deve essere approvato, per l'esercizio concluso, entro il mese di marzo (35). Art. 71 Finanziamento Al conseguimento dei propri fini istituzionali l'ESAT provvede con: a) il fondo di dotazione di cui al successivo articolo 73; b) i contributi annuali stanziati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 74; c) i proventi derivanti da servizi ed attività svolte; d) gli eventuali contributi o liberalità disposti da enti pubblici e da privati. Art. 72 Indennità Il presidente dell'ESAT, ai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali (CAC), nonché ai membri del collegio dei sindaci spetta un'indennità di carica; agli altri componenti l'assemblea, il comitato esecutivo, i comitati agricoli comprensoriali, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera e) dell'articolo 56, è corrisposto un gettone di presenza. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita dalla Giunta provinciale. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma, per ogni effettiva partecipazione alle sedute collegiali spetta ai membri degli organi di cui all'articolo 54, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera e) dell'articolo 56, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alle sedi dei rispettivi organi. Ai membri degli organi di cui all'articolo 54 per le trasferte connesse alle funzioni di carica, esclusa la partecipazione alle sedute di cui al comma precedente, è corrisposta una indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio; in tal caso agli esperti delle commissioni di cui alla lettera e) dell'articolo 56 spetta il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento o vitto in albergo di seconda categoria, dietro presentazione di regolare fattura. Le trasferte dei membri di organi collegiali connesse all'esercizio delle funzioni di carica possono essere riconosciute solo se attuate su mandato dei rispettivi organi; quelle dei membri delle commissioni solo se attuate su mandato dell'assemblea dell'ESAT. Le modalità di applicazione e le misure dell'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio sono quelle vigenti per i dipendenti dell'ESAT che rivestono la qualifica di direttore di divisione. Ai dipendenti di enti pubblici che facciano parte dei predetti organismi compete il trattamento economico previsto dall'amministrazione di appartenenza, qualora risulti superiore. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 (36). Art. 73 Fondo di dotazione La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ESAT un fondo di dotazione di lire 2.000.000.000. Tale fondo potrà essere utilizzato per le operazioni di cui all'articolo 52, lettera c), per le operazioni connesse al riordinamento fondiario, per l'acquisto di beni mobili ed immobili a carattere strumentale, nonché per l'attuazione degli altri compiti istituzionali specificatamente individuati nei programmi di attività di cui all'articolo 53 (37). Art. 74 Assegnazione annuale La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ESAT una somma per le spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri per le elezioni di cui all'articolo 65, nonché per l'acquisto di beni immobili strumentali, sulla base del bilancio preventivo e sue variazioni regolarmente approvati ai sensi dell'articolo 68. Nel provvedimento di assegnazione saranno inoltre specificate le modalità di erogazione, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 (38). Titolo III omissis ( 39 ) Titolo IV Disposizioni finanziarie Art. 86 - Art. 102 omissis ( 40 ) Allegato omissis ( 41 ) NOTE (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (2) Articolo già modificato dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, e così sostituito dall'art. 26 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, e modificato dall'art. 27 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (4) Articolo già sostituito dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5 e modificato dall'art. 17 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38, dall'art. 28 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14 e dall'art. 39 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1. (5) Articoli abrogati dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (6) Articolo già modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5 e modificato dall'art. 29 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (7) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 11295 (b.u. 7 settembre 1993, n. 42), modificata dalla deliberazione 12 febbraio 1999, n. 880 (b.u. 9 marzo 1999, n. 12), e la deliberazione 1 febbraio 1993, n. 591 (b.u. 16 marzo 1993, n. 12). (8) Articolo già modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, modificato dall'art. 31 della l.p. 5 novembre 1990, n. 28 e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (9) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, modificato dall'art. 31 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14 e dall'art. 28 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4. In attuazione del presente articolo vedi, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 1997, n. 944 (b.u. 15 aprile 1997, n. 18), modificata dalla deliberazione 23 gennaio 1998, n. 347 (b.u. 3 febbraio 1998, n. 5). (10) Articolo abrogato dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (11) Articolo già modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, modificato dall'art. 32 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14 e dall'art. 28 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4. Gli importi previsti dal presente articolo sono stati aggiornati, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 febbraio 1999, n. 1241, modificata dalla deliberazione 26 marzo 1999, n. 2264 (ambedue in b.u. 7 aprile 1999, n. 17). (12) Articoli abrogati dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (13) Articoli abrogati dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17. (14) Articoli abrogati dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (15) Articoli abrogati dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (16) Articolo già sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, modificato dall'art. 31 della l.p. 5 novembre 1990, n. 28 e così sostituito dall'art. 29 della l.p. 4 settembre 2000, n. 11. (17) Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 4 settembre 2000, n. 11. (18) Articolo abrogato dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (19) Articolo abrogato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17. (20) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (21) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (22) Articolo già sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, e così sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. (23) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33 e dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (24) Articolo così sostituito dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, e modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33. (25) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17 e dall'art. 7 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. Vedi però l'art. 8 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10. (26) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17 e dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33. (27) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17. (28) Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38, dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3 e dall'art. 62 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8. Vedi però l'art. 8 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10. (29) Articolo così modificato dagli articoli 19 e 20 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38 e dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3. Vedi però l'art. 8 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10. (30) Articolo già modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33. (31) Articolo già sostituito dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33. (32) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33 e dall'art. 2 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5. (33) Per il regolamento d'esecuzione vedi il d.p.g.p. 13 agosto 1982, n. 14-76/Legisl. (34) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17. (35) Articolo già modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, così sostituito dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33 e modificato dall'art. 4 della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2. (36) Articolo così sostituito dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981 n. 17, e modificato dall'art. 13 della l.p. 25 gennaio 1982, n. 3. (37) Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17 e dall'art. 12 della l.p. 31 agosto 1991, n. 18. (38) Articolo così sostituito dall'art. 50 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17, e modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33 e dall'art. 12 della l.p. 31 agosto 1991, n. 18. (39) Titolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 4 settembre 2000, n. 11. (40) Disposizioni finanziarie. (41) Allegato abrogato dall'art. 28 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.