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意大利的法律

Provincial Act No. 27 on fauna protection

颁布于 1973-08-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Bolzano
主题
Wild species and ecosystems
关键词
endangered species, reptiles, crustaceans, molluscs, insects, amphibians, authorization/permit, offences/penalties, protection of species, aquatic animals, wild fauna, biodiversity

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文本

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  1. LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. 27 Norme per la protezione della fauna 1. (Ambito di applicazione della legge) (1) Le norme contenute nella presente legge disciplinano, nel territorio della provincia, la protezione degli animali viventi in libertà, diradatisi o in pericolo di estinzione di cui al successivo articolo 2 nonché dei loro biotopi di cui al successivo articolo 7. (2) La presente legge integra, inoltre, i provvedimenti di tutela contenuti nel R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) e successive modifiche, e nel decreto annuale del presidente del comitato provinciale della caccia di Bolzano (calendario venatorio), nonché rispettivamente nel R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo Unico delle leggi sulla pesca) e successive modifiche. (3) Per i fini di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare direttamente spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative riguardanti la protezione della fauna. 2) 2. (Elenco delle specie protette) (1) Sono tutelate ai sensi della presente legge le specie sottoelencate: dei mammiferi: 1) la talpa europea - talpa europaea 2) il riccio - erinaceus europaeus 3) il moscardino - muscardinus avellanarius 4) il quercino - eliomys quercinus dei rettili - serpenti: 5) la biscia d'acqua - natrix natrix 6) la biscia tessellata - natrix tessellata 7) il biacco - coluber viridiflavus 8) il colubro d'Esculapio - elaphe longissima 9) il colubro liscio - coronella austriaca dei rettili - lacertidi: 10) l'orbettino - anguis fragilis 11) le lucertole, specie - lacerta agilis, lacerta viridis, lacerta vivipara, lacerta muralis degli anfibi - anuri: 12) la raganella - hyla arborea 13) il rospo - bufo bufo 14) il rospo smeraldino - bufo viridis 15) l'ululone dal ventre giallo - bombina variegata 16) le rane, specie - rana esculenta, rana temporaria degli anfibi - urodeli: 17) la salamandra pezzata - salamandra salamandra 18) la salamandra nera - salamandra atra 19) il tritone alpestre - triturus alpestris 20) il tritone comune - triturus vulgaris 21) il tritone crestato - triturus cristatus dei gasteropodi - polmonati: 22) gli elicidi, specie - helicidae species degli insetti: 23) la formica rossa - formica rufa 24) la mantide religiosa - mantis religiosa dei crostacei: 25) il gambero - astacus astacus. (2) Per le specie di cui al presente elenco sono vietati la cattura e l'abbattimento, la vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato danneggiare ed asportare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore, inclusi i formicai di qualsiasi tipo. (3) Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le specie di elicidi che provengono da colture. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore. (4) La cattura e l'abbattimento delle talpe è ammessa solo da parte dei proprietari, affittuari e usufruttuari dei fondi destinati a coltura agricola ed a giardinaggio. (5) L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, quando non riguardi selvaggina protetta ai sensi del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, può essere modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'articolo 3 della L.P. 19 gennaio 1973, n. 6. 3. (Provvedimenti particolari per la regolazione della consistenza delle specie) (1) Per evitare eventuali maggiori danni alle colture agricole e per regolare la consistenza numerica delle specie, il Presidente della giunta provinciale con decreto, sentita la IV sezione di cui all'articolo 3 della L.P. 19 gennaio 1973, n. 6, previa deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal vincolo di tutela determinate specie di cui all'elenco del precedente articolo 2, in particolari zone del territorio e per periodi di tempo da stabilirsi. (2) Per una maggiore tutela di determinate specie di cui al R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, nonché in relazione alle caratteristiche di particolare vincolo paesaggistico ed ambientale del territorio, il Presidente della giunta provinciale con decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il comitato provinciale della caccia di cui all'articolo 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in delimitate zone e per periodi di tempo da stabilirsi. (3) Quando le proposte interessino specie da tutelare nell'ambito dei settori di territorio di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16, le medesime possono venire avviate dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia. In tal caso l'Assessore provinciale alla tutela dell'ambiente partecipa con diritto a voto alle riunioni del comitato provinciale della caccia. 4. (Autorizzazioni per scopi didattici e scientifici) (1) L'assessore provinciale competente, sentita la IV sezione di cui all'articolo 3 della L.P. 19 gennaio 1973, n. 6, può autorizzare la cattura e l'abbattimento di specie di animali di cui all'elenco del precedente articolo 2, per scopi scientifici e didattici. (2) La richiesta di autorizzazione va redatta in carta da bollo ed indirizzata all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma; essa deve specificare lo scopo della cattura o dell'abbattimento ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. (3) L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località della cattura o dell'abbattimento, nonché la quantità e la qualità delle specie degli animali dei quali sono consentiti la cattura e l'abbattimento. 5. (Divieti particolari) (1) È vietato durante tutto l'arco dell'anno bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, come scarpate di strade e ferrovie, argini di corsi d'acqua, siepi, ecc. (2) Inoltre è vietato lo sfalcio dei canneti e cariceti nel periodo dal 15 marzo al 1° settembre di ogni anno. 3) 6. (Biotopi) (1) Sono considerati biotopi ai sensi della presente legge e come tali protetti le fonti di alimentazione ed i posti di nidificazione, di cova e dimora, come stagni, paludi, torbiere, cariceti, praterie torbose, siepi e cespuglietti e le formazioni arboree spontane campestri e ripali (Auen-Wald) compresi nella stessa delimitazione territoriale. (2) La IV sezione, di cui all'articolo 3 della L.P. 19 gennaio 1973, n. 6, individua e delimita territorialmente i biotopi che devono essere assoggettati a tutela specifica. (3) La delimitazione della IV sezione ha valore di proposta di imposizione del vincolo e viene pubblicata all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il biotopo da tutelare ed altra copia con planimetria, in scala 1: 2.880, viene depositata per un mese presso i competenti uffici comunali, ove chiunque ha facoltà di prenderne visione. (4) Nello stesso termine chiunque ha interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del Comune. (5) Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione la delibera della IV sezione, con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa a cura del Sindaco con il parere e le proposte del Consiglio comunale alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva, sentito il parere del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'articolo 2 della L.P. 19 gennaio 1973, n. 6. 7. (Caratteristiche del vincolo del biotopo) (1) Il vincolo del biotopo, secondo le norme della presente legge, comporta per il proprietario, l'affittuario o l'usufruttuario l'obbligo di conservare i settori del territorio assoggettato al vincolo, in modo da non alterare i caratteri per i quali è stato sottoposto la tutela. (2) È particolarmente vietato: 1) qualsiasi modifica o alterazione degli elementi che compongono il biotopo di cui al primo comma dell'articolo 6; 2) effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario; 3) depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere ed operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica e prosciugamento del terreno. (3) Il vincolo di biotopo viene a cessare quando il settore di territorio da esso interessato acquisisca destinazione residenziale o produttiva in un piano urbanistico approvato o una diversa prescrizione ai sensi degli articoli 1 e 5 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16. 8. (Decreto di vincolo e sua notificazione) (1) Il vincolo del biotopo viene dichiarato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi con la planimetria nel B.U. della Regione. (2) Il decreto del Presidente della giunta provinciale deve essere anche notificato in via amministrativa al proprietario dell'area vincolata quale biotopo. (3) Il decreto del vincolo ha efficacia nei confronti di ogni proprietario, affittuario o usufruttuario. (4) Quando per l'elevato numero di proprietari la notifica individuale risulti difficile, il Presidente della giunta provinciale procede per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il biotopo da tutelare. 9. (Esproprio delle zone assoggettate al vincolo del biotopo) (1) La Provincia autonoma ha facoltà di espropriare le aree assoggettate al vincolo di biotopo, qualora, a giudizio della Giunta provinciale, non possa essere altrimenti garantita la conservazione del biotopo. (2) L'indennizzo è determinato ai sensi della L.P. 20 agosto 1972, n. 15. (3) Qualora le aree non vengano espropriate, ai sensi dei precedenti commi, nel caso che, a seguito dell'imposizione del vincolo del biotopo, la normale utilizzazione agricola e forestale delle aree medesime non sia resa possibile, al proprietario o all'usufruttuario del suolo è dovuto un indennizzo, determinato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito il proprietario o usufruttuario stesso. 10. (Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle norme per la protezione della fauna) (1) Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 2, riguardanti il divieto di catturare, abbattere, vendere, custodire e trattare le specie elencate nell'articolo medesimo e di danneggiare ed asportare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore inclusi i formicai di qualsiasi tipo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000; 4) b) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 3, riguardanti la limitazione o il divieto dell'esercizio venatorio determinato con decreto del Presidente della giunta provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 400.000; 4) c) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, riguardanti trasgressioni all'autorizzazione concessa per la cattura e l'abbattimento di specie per scopi didattici e scientifici, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000; 4) d) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente articolo 5, riguardanti il divieto di bruciare i cespuglietti ed i manti vegetali, nonché lo sfalcio, nei tempi stabiliti, dei canneti e dei cariceti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000; 4) e) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente articolo 7, riguardanti le alterazioni alle caratteristiche del biotopo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000. 4) 11. (Incaricati all'accertamento delle infrazioni) (1) Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta provinciale. (2) Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore. (3) Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al R.D. 26 settembre 1935, n. 1952. (4) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è soggetto alla confisca delle specie di animali. (5) La violazione è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. (6) Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui attività, direzione e vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona investita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza. 12. (Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5) (9) Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della Provincia. 13. 6) 14. 7) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 1) Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39. 2) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 12 marzo 1981, n. 7. 3) L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35. 4) Vedi l'art. 2, comma 4, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 5) Abrogati dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9. 6) Omissis. 7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della L.P. 28 giugno 1972, n. 12, ed il comma 2 dell'art. 2 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13.

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