Provincial Act No. 23 regulating the research, gathering and marketing of truffles, and amending Provincial Acts and provisions relating to the safeguarding of the mountain environment
颁布于 1987-09-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- collecting/harvesting, non-wood forest products, authorization/permit, total allowable catch, offences/penalties
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LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1987, n. 23 Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano (b.u. 15 settembre 1987, n. 41) Capo I Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi Art. 1 Norme per la ricerca e la raccolta dei tartufi 1. La raccolta dei tartufi è consentita per le sole specie e nei periodi sottoindicati: a) Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) dal 15 dicembre al 15 marzo; b) Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) dal 1° giugno al 30 ottobre; c) Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero di inverno) dal 1° gennaio al 15 marzo. 2. La raccolta è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona. 3. La Giunta provinciale con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione può integrare l'elenco delle specie di cui è consentita la raccolta, qualora ciò fosse necessario sulla base di ulteriori conoscenze acquisite sulla presenza di specie diverse da quelle di cui al comma 1. 4. A tal fine possono essere rilasciate dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio foreste, caccia e pesca, speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in materia onde acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale. Art. 2 Tesserino d'idoneità 1. Il tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è rilasciato dal servizio foreste, caccia e pesca, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta. 2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti di autorizzazione a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della legislazione già in vigore. 3. Il titolare del tesserino d'idoneità alla ricerca e raccolta deve consegnare al servizio foreste, caccia e pesca, entro il 15 aprile di ogni anno, la scheda statistica allegata allo stesso. Art. 3 Commissione d'esame 1. L'esame previsto dall'articolo 2 è sostenuto davanti ad una apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta: a) dal dirigente del servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede; b) da un esperto in materia; c) da un funzionario della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige; d) da un dipendente del servizio foreste, caccia e pesca con funzioni anche di segretario. 2. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura. 3. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni ( 1 ). Art. 4 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per la ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi si osservano le disposizioni contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752. Art. 5 Vigilanza 1. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e degli animali, del paesaggio e dell'ambiente ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza. 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare, a carico del bilancio provinciale, appositi corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per gli incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente legge nonché delle altre leggi riguardanti la protezione della natura, dell'ambiente e la difesa del suolo. Art. 6 Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni sulla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi contenute e richiamate dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati: a) per la ricerca e la raccolta senza tesserino d'idoneità: da lire 200.000 a lire 1.200.000; b) per la ricerca e la raccolta senza ausilio del cane: da lire 50.00 a lire 300.000; c) per la raccolta senza l'impiego dell'apposito attrezzo: da lire 50.000 a lire 300.000; d) per la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole: da lire 50.000 a lire 300.000; e) per la raccolta in periodi di divieto o di specie non consentite: da lire 200.000 a lire 1.200.000; f) per ogni chilogrammo o frazioni di tartufi raccolti oltre la quantità consentita: da lire 200.000 a lire 1.200.000; g) per l'apertura di buche senza il successivo riempimento o conguagliamento del terreno: da lire 50.000 a lire 300.000; h) per la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi: da lire 100.000 a lire 600.000; i) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da lire 200.000 a lire 1.200.000; l) per il commercio di tartufo fresco nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenente a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 200.000 a lire 1.200.000; m) per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000; n) per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000. 2. Le violazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 comportano la confisca del prodotto ed il ritiro del tesserino d'idoneità per un periodo da uno a due anni. 3. Il prodotto confiscato deve essere consegnato, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza o assistenza. 4. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i tartufi soggetti a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), ed f) del comma 1 è raddoppiata. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva, salvo quanto previsto nel presente articolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 1 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio foreste, caccia e pesca. 7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. Capo II Modifiche di leggi provinciali Art. 7 omissis ( 2 ) Art. 8 omissis ( 3 ) Art. 9 omissis ( 4 ) Art. 10 omissis ( 5 ) Art. 11 omissis ( 6 ) Capo III Disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano Art. 12 omissis ( 7 ) Capo IV Disposizioni finanziarie Art. 13 - Art. 14 omissis ( 8 ) NOTE (1) Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3. La commissione, però, è stata soppressa dall'art. 5 e dalla tabella A allegata alla l.p. 2 febbraio 1996, n. 1; per l'esercizio delle sue funzioni vedi il comma 2 dello stesso articolo 5. (2) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 28 luglio 1986, n. 20. (3) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 1973, n. 16. (4) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 25 luglio 1973, n. 17. (5) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60. (6) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 31 ottobre 1977, n. 30. (7) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38. (8) Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.