Provincial Act No. 18 regulating mushrooms gathering in order to protect plant ecosystems
颁布于 1991-06-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Bolzano
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- authorization/permit, non-wood forest products, ecosystem conservation, offences/penalties, collecting/harvesting
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LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1991, n. 18 Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali 1. (Obiettivi) (1) La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni. 2. (Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse) (1) Qualora sulla base di una motivata valutazione dell'ispettorato per le foreste sussista il pericolo del verificarsi di gravi danni all'ecosistema forestale, la Giunta provinciale può vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui il fenomeno viene accertato. (2) I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate. (3) Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 70.000 maggiorata di lire 80.000 2) per ogni chilogrammo di funghi, o frazione dello stesso, di cui viene accertato il possesso. (4) Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 2) oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. 3. (Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni) (1) La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione. (2) Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 70.000 maggiorata di lire 40.000 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione dello stesso, di cui viene accertato il possesso, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato. (3) La costituzione di riserva a pagamento è comunque vietata; l'inosservanza di questa disposizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000. 3) 4. (Disciplina della raccolta) (1) Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, dalle ore sette fino alle ore diciannove, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato la relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite. Qualora sussistano gravi pericoli per la conservazione degli ecosistemi vegetali, la Giunta provinciale, su motivata valutazione dell'ispettorato per le foreste, può limitare ulteriormente i giorni ammessi alla raccolta. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi agli albi dei comuni interessati. 4) (2) Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, per i cittadini residenti nel comune non si applicano le disposizioni inerenti l'obbligo della denuncia di cui al comma 1 e la Giunta provinciale può autorizzare la raccolta dei funghi fino alla misura massima di due chilogrammi per persona. 5) (3) Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. 6) (4) I raccoglitori sono obbligati a pulire i funghi sommariamente sul posto di raccolta ed a trasportarli solo a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 120.000. 6) (5) Nell'esercizio della raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, nonché il danneggiamento di funghi sul terreno; l'inosservanza di dette disposizioni comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000. 6) 5. (Diritto dei privati alla raccolta) (1) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge non si applicano ai proprietari privati, agli affittuari, usufruttuari e loro rispettivi familiari conviventi per la raccolta di funghi nell'ambito del terreno di loro disponibilità. (2) 7) 6. (Denuncia per la raccolta dei funghi) 8) (1) La denuncia di cui all'articolo 4 è personale e viene presentata da persone di età superiore agli anni 14 al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale. 9) (2) 10) (2/bis) L'autorizzazione alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. 11) (3) 7) (4) I singoli comuni destinano gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni, decurtati del venticinque per cento per spese di gestione, a lavori di miglioramento del patrimonio forestale in base a proposte dell'associazione locale dei coltivatori diretti maggiormente rappresentativa e dell'autorità forestale provinciale. Alla fine di ogni anno i comuni presentano al comitato forestale provinciale il rendiconto del numero di autorizzazioni rilasciate, dei relativi introiti e loro destinazione. 12) (5) Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso dell'autorizzazione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 70.000 maggiorata di lire 40.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. 13) 7. (Permessi speciali) (1) L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi. (2) La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso. 14) (3) Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti. 14) 8. (Disposizioni per l'applicazione della presente legge) (1) Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi; nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza. (2) Nei territori soggetti a vincolo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, nonché ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, trovano applicazione, se sono più restrittivi, i divieti previsti nei singoli decreti del Presidente della giunta provinciale, nonché le relative sanzioni previste dalla legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. (3) Chiunque, nell'ambito del territorio ove viene effettuata la raccolta e delle relative strade non classificate statali, provinciali o comunali, a formale intimazione opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili utilizzati come mezzo di trasporto soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000. 15) (4) Chiunque, nell'ambito dei terreni ove viene effettuata la raccolta e delle relative strade non classificate statali, provinciali o comunali. è trovato in possesso di funghi raccolti senza essere munito del permesso di cui all'articolo 6 o nei tempi in cui la raccolta è vietata o in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre che alla sanzione di cui alla presente legge, anche alla confisca dei funghi detenuti, alla quale procede direttamente il personale incaricato ai sensi dell'articolo 9, che accerta l'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa prevista per le singole fattispecie dalla presente legge, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente accertatore, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza o ai delegati del comune territorialmente competente, i quali dispongono la vendita. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori. (5) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono cumulabili. 9. (Personale incaricato) (1) Sono incaricati dell'osservanza della presente legge il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali ed al corpo forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonché gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano. (2) Per l'osservanza della presente legge possono inoltre essere assunti, con contratto di diritto privato ed a tempo determinato, rispettivamente dall'Ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro am bientale, per quanto riguarda i territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggono i requisiti previsti dalla vigente normativa. Detto personale è retribuito applicando le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi circoscrizionali. 10. (Ufficio competente) (1) I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge sono trasmessi all'Ufficio provinciale servizi generali forestali. 11. (Abrogazione) (1) La legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, è abrogata. 12. (Norme transitorie) (1) Le zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della previgente legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, conservano tale vincolo salvo che la Giunta provinciale disponga altrimenti. (2) I cartelli e le tabelle apposte dai privati e dall'amministrazione provinciale quale indicazione delle zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 2 della previgente legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, conservano la loro validità ai fini previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge. 13. (Entrata in vigore) (1) La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 16) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 1) Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28. 2) Vedi l'art. 2, comma 32, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 3) Vedi l'art. 2, comma 33, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 6) Vedi l'art. 2, comma 34, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 7) Abrogato dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 8) La rubrica dell'art. 6 è stata sostituita dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 9) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 10) Abrogato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. 11) Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 12) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 13) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4; Vedi l'art. 2, comma 35, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 14) I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 15) Vedi l'art. 2, comma 36, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 16) L'art. 13 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 27 agosto 1991, n. 25.