Provincial Act No. 16 regulating animal reproduction
颁布于 1984-12-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, biotechnology, authorization/permit, institution, access-to-information, inspection, cattle, offences/penalties, animal production, governance
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LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1984, n. 16 Disciplina della riproduzione animale (b.u. 8 gennaio 1985, n. 2) Art. 1 Finalità La Provincia autonoma di Trento con la presente legge, al fine di favorire il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico, detta norme per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione delle specie animali allevate. Sono fatte salve le funzioni trasferite all'unità sanitaria locale a termini della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19. Titolo I Disciplina della riproduzione bovina Art. 2 Monta naturale È vietato adibire alla monta naturale tori non iscritti nei libri genealogici di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e non abilitati ai sensi del presente articolo. L'abilitazione, su richiesta, è rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 mediante apposito attestato. L'attestato di abilitazione è rilasciato a tempo indeterminato e con l'indicazione della razza delle bovine alla cui fecondazione potrà essere adibito il toro. In deroga a quanto previsto nel primo comma e limitatamente all'impiego per incrocio industriale e alla produzione della carne, possono essere abilitati alla riproduzione anche tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito, a livello provinciale, il libro genealogico o non iscritti al predetto libro genealogico. La domanda per l'ottenimento dell'attestato di abilitazione è corredata della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta della commissione zootecnica. I bovini maschi interi allevati per la produzione della carne non sono soggetti all'obbligo di denuncia e di marcatura prevista dalla vigente legislazione in materia di riproduzione bovina (1). Art. 3 Stazioni di monta Chiunque intenda costituire e gestire una stazione di monta pubblica, e cioè per conto terzi, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta. Per il suo rilascio devono sussistere le seguenti condizioni: a) la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini; b) i riproduttori impiegati rispondano, per razza e caratteristiche genetiche, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico della zona; c) la stazione sia fornita di idonea attrezzatura e sia in possesso dei requisiti igienico sanitari atti a conseguire un'efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. L'idoneità di cui al precedente comma, lettera c), è certificata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. Chiunque intenda gestire una stazione di monta privata, e cioè per il proprio allevamento, è obbligato a denunciare alla commissione zootecnica di cui all'articolo 11 l'esistenza del toro entro trenta giorni dall'acquisto o dalla data di abilitazione di cui all'articolo 2. Art. 4 Centri per la fecondazione artificiale I centri per la fecondazione artificiale, definiti a termini dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, costituiscono uno strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e, in particolare, possono provvedere a: a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale; b) produrre, controllare, conservare e distribuire materiale spermatico; c) acquisire, conservare e distribuire materiale spermatico prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero; d) promuovere, organizzare o collaborare nello svolgimento delle prove di valutazione genetica da effettuarsi sul territorio provinciale; e) svolgere gli altri compiti demandati ai centri con la presente legge. I centri per la fecondazione artificiale sono costituiti da cooperative o consorzi di cooperative o come gestioni autonome nell'ambito di enti pubblici. L'inizio dell'attività di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. I centri per la fecondazione artificiale adeguano la propria attività alle eventuali direttive impartite dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, alla quale sono tenuti a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste. Art. 5 Prove di valutazione genetica 1. Le prove di valutazione genetica attuate sul territorio provinciale devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni nazionali di razza. La commissione zootecnica provinciale può stabilire criteri più restrittivi per l'impiego del seme dei tori in prova di progenie sul territorio provinciale (2). Art. 6 Riproduttori per la fecondazione artificiale 1. Presso i centri di fecondazione artificiale possono essere tenuti tori che hanno superato le prove di valutazione genetica, tori già sottoposti alla prova ed in attesa dei risultati, tori per i quali è in corso la prova di progenie e tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito il libro genealogico ed il cui seme è destinato di norma all'incrocio industriale o alla produzione di carne. Il materiale seminale dei tori presenti presso il centro o provenienti da altri centri nazionali o esteri non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti per le prove medesime. 2. I tori presenti presso i centri di fecondazione artificiale devono essere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2. 3. Per l'impiego del materiale spermatico appartenente ai tori provati nei centri provinciali, nazionali ed esteri, valgono le disposizioni previste dalle associazioni nazionali di razza. La commissione zootecnica provinciale può stabilire requisiti genetici più restrittivi per l'impiego di tale materiale sul territorio provinciale. 4. La commissione zootecnica provinciale provvede inoltre al riconoscimento di idoneità delle partite di materiale spermatico dei tori appartenenti a razze per le quali non è istituito il libro genealogico e destinate di norma all'incrocio industriale o alla produzione della carne. 5. Le domande volte ad ottenere il riconoscimento di idoneità del materiale spermatico acquisito di cui al comma 4 sono corredate della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione zootecnica provinciale. 6. La commissione zootecnica provinciale può autorizzare i centri per la fecondazione artificiale ad effettuare il prelievo, il congelamento, la conservazione del materiale seminale di riproduttori in proprietà di allevatori ed in possesso di particolari requisiti genealogici e morfologici. 7. Il materiale seminale di cui al comma 6 può essere distribuito ad allevatori diversi dal proprietario, purché il riproduttore sia in possesso dei requisiti morfologici e genetici previsti dalle associazioni nazionali di razza (3). Art. 7 Detenzione di materiale spermatico congelato È consentita l'acquisizione e/o la conservazione di materiale spermatico congelato presso gli allevamenti singoli o associati nel limite delle previsioni di utilizzazione ai fini delle esigenze dell'allevamento medesimo. Tale limite è determinato dalla commissione zootecnica provinciale. Il materiale spermatico di cui al primo comma può essere utilizzato in provincia di Trento solo se distribuito da centri di fecondazione artificiale autorizzati dalla Giunta provinciale ai sensi del terzo comma dell'articolo 4. Chiunque detiene materiale spermatico congelato ad esclusivo uso della propria azienda è obbligato a: a) denunciare alla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, entro trenta giorni dall'acquisto, l'esistenza di attrezzatura atta a conservare materiale spermatico congelato; b) tenere un registro di carico e scarico con la segnalazione alla predetta commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno delle dosi di materiale spermatico impiegate nell'anno precedente; c) esibire la documentazione di cui alle precedenti lettere, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza (4). Art. 8 Applicazione della fecondazione artificiale e disciplina del trapianto di embrioni La fecondazione artificiale dei bovini è effettuata dai veterinari iscritti all'albo professionale o da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di cui all'articolo 12, previa autorizzazione della commissione zootecnica di cui all'articolo 11. L'applicazione della fecondazione artificiale può essere praticata sia presso i centri di fecondazione artificiale che presso i singoli allevamenti. L'autorizzazione di cui al comma precedente è a tempo indeterminato e del suo rilascio deve essere data comunicazione alle unità sanitarie locali per l'attività di vigilanza. L'autorizzazione può essere richiesta sia per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi negli allevamenti di tutto il territorio provinciale, che per l'applicazione della fecondazione artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore. Per ottenere l'autorizzazione all'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi gli inseminatori devono presentare apposita domanda corredata di: a) certificato di iscrizione all'ordine provinciale dei medici veterinari o certificato di abilitazione all'applicazione della fecondazione artificiale nel caso di operatori pratici; b) indicazione della zona ove si impegnano a intervenire, qualora richiesti; c) copia delle convenzioni per la fornitura di materiale spermatico stipulate coi centri di produzione riconosciuti dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. Qualora gli inseminatori di cui al precedente comma intendano rifornirsi di materiale spermatico da un centro diverso da quelli per i quali sono stati autorizzati, devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. L'atto di autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi deve in ogni caso indicare la zona nella quale l'inseminatore è obbligato a intervenire, qualora richiesto. Il corrispettivo richiesto per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale per conto terzi praticate dagli inseminatori autorizzati non può superare le tariffe fissate a termini dell'articolo 16, primo comma. Qualora l'autorizzazione di cui al primo comma sia richiesta per l'applicazione della fecondazione artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore o in quella dove opera come dipendente, alla domanda devono essere allegati i documenti di cui alle lettere a) e c) del quarto comma e l'impegno a non esercitare per conto terzi. La tecnica, il prelievo e il reimpianto degli embrioni freschi ed il reimpianto di embrioni congelati sono effettuati soltanto da medici veterinari che dispongono di attrezzature riconosciute idonee dalla commissione di cui all'articolo 11. La commissione medesima provvede a disciplinare la materia dei trapianti con apposite direttive (5). Titolo II Disciplina della riproduzione per le altre specie animali Art. 9 Monta naturale Per l'esercizio della monta naturale in stazioni di monta sia pubblica che privata per le specie cavallina e asinina nonché per l'esercizio della monta naturale per conto terzi in stazioni di monta pubblica per le specie ovina, caprina e suina, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. L'attestato di abilitazione di cavalli e asini stalloni alla monta naturale ha validità annuale. La validità dell'autorizzazione è prorogata di anno in anno previa presentazione della certificazione sanitaria rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio (6). Art. 10 Fecondazione artificiale Per l'applicazione della fecondazione artificiale delle specie cavallina, asinina, ovina, caprina e suina si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. La commissione di cui all'articolo 11 è integrata, quando richiesto, con un esperto scelto su designazione delle organizzazioni nazionali delle specie di appartenenza dei riproduttori. Per i riproduttori della specie ovina, caprina e suina i requisiti genotipici e morfofunzionali vengono fissati, in quanto esistenti, dalle commissioni tecniche direttive dei rispettivi libri genealogici. In caso contrario provvede la commissione zootecnica provinciale, integrata a termini del precedente comma. Titolo III Norme generali Art. 11 Commissione zootecnica provinciale È istituita la commissione zootecnica provinciale composta da: a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura con funzioni di presidente; b) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola con funzioni di vicepresidente; c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole; d) il funzionario responsabile dell'ufficio veterinario provinciale; e) quattro allevatori designati dalla federazione provinciale allevatori, di cui almeno uno per ogni razza bovina il cui libro genealogico è funzionante in provincia di Trento; f) un rappresentante designato dall'ordine dei medici veterinari. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza del predetto componente effettivo. Gli enti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. La commissione sulla base di criteri da essa determinati può demandare al servizio competente di provvedere in merito alla abilitazione dei riproduttori per la monta naturale. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27. Le direttive della commissione zootecnica provinciale sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione (7). Art. 12 Corsi per la formazione di operatori pratici La Giunta provinciale, su proposta della commissione zootecnica di cui all'articolo 11, può promuovere e attuare corsi per preparare operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale da tenersi normalmente presso un centro per la fecondazione artificiale o altro istituto zootecnico specializzato. L'organizzazione dei corsi può essere affidata alla federazione provinciale allevatori. Per partecipare al corso gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso della licenza di scuola elementare. Gli allievi dei corsi, per il conseguimento dell'idoneità, devono superare una prova teorico-pratica. Per l'accertamento dell'idoneità di cui al comma precedente è istituita una commissione composta da: a) il funzionario preposto al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, o suo delegato che la presiede; b) il funzionario preposto all'ufficio veterinario dell'Assessorato provinciale alla sanità, o suo delegato; c) un rappresentante designato dall'ente presso il quale si svolge il corso; d) un rappresentante designato dall'ordine provinciale dei veterinari; e) un allevatore designato dalla federazione provinciale allevatori. Qualora i membri di cui alle lettere c), d) ed e) non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede la Giunta provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale assegnato al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e ai suoi componenti sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni. Per il mantenimento dell'idoneità gli operatori pratici autorizzati ad esercitare la fecondazione artificiale per conto terzi sono obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi dalla Giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli operatori pratici che esercitano per conto terzi alla data di entrata in vigore della presente legge. L'idoneità conseguita ai sensi del presente articolo oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, tenuto presso la commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. Art. 13 Certificazioni Chiunque impieghi un riproduttore per l'esercizio della monta naturale deve documentare gli atti fecondativi su apposito bollettario conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. L'avvenuta esecuzione della fecondazione artificiale deve essere comprovata da parte dell'operatore con la registrazione su apposito registro e bollettario, conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. I bollettari e i registri sono predisposti e distribuiti dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. I titolari delle stazioni di monta naturale nonché coloro che esercitano la fecondazione artificiale hanno l'obbligo di esibire i bollettari e i registri, di cui al primo e secondo comma, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza. Il proprietario di bovine gravide e di vitelli di età fino a tre mesi è tenuto a esibire la relativa bolletta attestante gli atti fecondativi, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza. Art. 14 Documentazione obbligatoria I centri per la fecondazione artificiale devono tenere, per ciascun riproduttore, apposita scheda conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma dell'articolo 6, nella quale devono essere trascritti sistematicamente i dati relativi all'attività del riproduttore medesimo, nonché all'utilizzo del materiale spermatico prelevato. I centri per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 4 nonché gli inseminatori che operano per conto terzi devono predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto corredato dei dati tecnico-statistici illustranti i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente da inviare alla commissione zootecnica provinciale, su modello conforme a quello prescritto dalla commissione medesima. Art. 15 Vigilanza Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quanto previsto nei precedenti articoli, sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente legge i dipendenti assegnati al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività zootecniche nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre documentazioni previste dalla presente legge (8). Art. 16 Tariffe Le tariffe per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale vengono fissate annualmente dalla Giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. La predetta commissione provinciale può fissare inoltre il prezzo del materiale spermatico dei riproduttori per i quali sono in corso le prove di progenie, distribuito dai centri per la fecondazione artificiale, di cui all'articolo 4. Le stazioni di monta pubblica sono tenute a comunicare alla commissione zootecnica provinciale entro il 31 luglio di ogni anno le tariffe praticate per il servizio di monta naturale. Art. 17 Sanzioni amministrative Per la violazione delle disposizioni richiamate nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da lire 200.000 a lire 1.200.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 2, 3, primo comma, 6, 8, 9 e 10; b) da lire 100.000 a lire 600.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 3, ultimo comma, 7, 13, primo, secondo e quarto comma; c) da lire 50.000 a lire 100.000 negli altri casi. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione. Nei casi di seconda e terza infrazione delle norme contenute negli articoli 3, primo comma, 8, 9, 10 e 13 primo, secondo e quarto comma, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista rispettivamente la sospensione dell'autorizzazione per novanta giorni consecutivi o la revoca. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono altresì previste per gli inseminatori che operano per conto terzi quando il servizio presenti gravi carenze a giudizio della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. La revoca dell'autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale agli operatori pratici comporta anche la radiazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 12. La consegna dei bollettari alle stazioni di monta privata nonché agli inseminatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, può essere negata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 nei casi di gravi carenze o infrazioni a giudizio della commissione medesima. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al funzionario preposto al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono adottati dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 (9). Art. 18 Rinvio legislativo Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni legislative statali riguardanti la materia della riproduzione animale. Titolo IV Modifiche di leggi provinciali Art. 19 - Art. 20 omissis ( 10 ) Titolo V Norme transitorie e finali Art. 21 - Art. 25 omissis ( 11 ) NOTE (1) Articolo così modificato dall'art. 22 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (2) Articolo così sostituito dall'art. 23 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (3) Articolo così sostituito dall'art. 24 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (4) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (5) Articolo così modificato dall'art. 26 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (6) Comma così sostituito dall'art. 27 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (7) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 20 novembre 1987, n. 27 e dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3. (8) Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 20 novembre 1987, n. 27. (9) Articolo così modificato dagli articoli 33 e 34 della l.p. 20 novembre 1987, n. 27. Per l'aggiornamento delle sanzioni vedi, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 1992, n. 9626 (b.u. 15 settembre 1992, n. 38). (10) Articoli modificativi degli articoli, 10, 12, 19, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 47, 48 e 55 della l.p. 31 agosto 1981, n. 17 e degli articoli 1 e 2 della l.p. 15 dicembre 1972, n. 28. (11) Disposizioni transitorie e finanziarie.