Presidential Decree No. 904 implementing Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
颁布于 1982-09-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, internal trade, offences/penalties
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DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 904 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. 7 dicembre 1982, n. 336). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42; Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976 emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1992; Emana il seguente decreto: Art. 1 Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato. La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate. Le norme del presente decreto non si applicano: a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea; b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi; c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchè non siano oggetto di alcuna trasformazione. Art. 1bis 1. L’allegato di cui all’articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie. N.B.: Articolo aggiunto dall’art. 27, L. 22 febbraio 1994, n. 146. Art. 2 Agli effetti del presente decreto si intendono per: sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali; preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze. Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni. Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato (*) Denominazione de/la sostanza dei grwpi ell sostanze o dipropcm:iti 1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number) 2. Sostanz e o preparati liquidi con siderati pericolosi ai sensi delle definiz ioni dell'articolo 2, para grafo 2, e dei crleri che figurano nell'allegato VI, parte 11 D della direttiva 67/548/CEE del Consi glio, del 27 giugno 1967, con cernente ii ravvic inamento de lie disposiz ioni legislative, regola mentari ed amministrati\l e relati ve alla classificazione, all'imba~ laggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose cosl come recepita dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive mo dificazioni ed integrazioni. 3. F osfato di tri (2, 3-dibromopropi le) CAS n. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number) 4. Benzene CAS n. 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number) Restlizioni Non e ammesso come agente propulsore de gli aerosol, qualunque sia l'impiego. Non sono ammessi: in oggetti di dee orazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi diffe renti, in particolare in lampade d'atmosfera e portacenere; in scherzi; in giochi per uno o piu partecipanti o in qua~ siasi oggetto destinate ad essere utilizz ato a questo scopo, anc he con aspetti decorativi. Non e ammesso per ii trattamento degli arti coli tessili, in particolare le sottovesti e gli arte coli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle. Non e ammesso nei giocattoli o parti di gio cattoli immessi sul mercato laddove la con centrazione di benzene libero e superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di gioc attolo. Non e ammesso in concentrazione pari o su periore allo 0, 1 % de Ila massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non e applicabile: a) ai calburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE cosl come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazio ni; b) alle sostanze e ai preparati destinati ad es sere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quan tita superiori alle prescrizioni delle norme ve genii; 5. Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n. 5455-55-1 (Chemical Abstract Service Number) 6. Dtenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1 (Chemical Abstract Service Number) 7. Pohlere di Panama (Quillaja sa ponaria) e i suoi derwati conte nenti saponine Pohlere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger Pohlere di radice di Veratrum a~ bum e di Veratrum nigrum Benz idina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide CAS n. 552-89-6 (Chemical Abstract Service Number) Pohlere di legno 8. SoWuro e bisoWuro di ammonia CAS n. 12135-76-1 CAS n. 12124-99-1 (Chemical Abstract Service Number) PolisoWuri di ammonia CAS n. 12259-92-6 (Chemical Abstract Service Number) 9. Gli esteri volatili dell'acido bro moacetico: Bromoacetato: di metile CAS n. 96-32-2 (Chemical Abstract Service Number) di etile CAS n. 105-36-2 (Chemical Abstract Service Number) di propile CAS n. 35223-80-4 (Chemical Abstract Service Number) di butile c) ai residui oggetto delle direttwe 75/442/CEE e 781319/CEE cosl come recepite dal D.P.R. 1 O settembre 1982, n. 915, e successive mo dificazioni ed integrazioni. Non sono ammessi negli articoli tessili deste nati a venire in contatto con la pelle, ad esem pio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli ar ticoli di biancheria. Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come co stitutivi della pohlere per starnutire e di fiale puzzolenti. CAS n. 18991-98-5 (Chemical Abstract Seivice Number) 10. 2-naftilammina CAS n. 91-59-8 e i suoi sali 11. Benzidina CAS n. 22-87-5 e i suoi sali 12. 4-nitrobifenile CAS n. 92-93-3 13. 4-amminobWenile CAS n. 92-67-1 e i suoi sali 14. Carbonati di piombo: carbonate anidroneutro Pb co, CAS n. 598-63-0 idrocarbonato di piombo 2 Pb CO, Pb (OH), CAS n. 1319-46-6 15. SoWati di piombo Pb 80• (1 :1l CAS n. 7446-14-2 PsSO• CAS n. 15739-80-7 16. Composti del merturio Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo O, 1 % dell a massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A Uolo di deroga, questa disposizione non e applicabile ai rifiuti contenenti una o piu di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 751442/CEE e 788/319/CEE cosl co me recepte dal D.P.R. 1 O settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazio ni. Queste sostanze e questi preparati non pos sono essere venduti al dettaglio al pubblico. Sahla l'applicazione di altre disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed e tichettatura de lie sostanz e e dei preparati pe ricolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dici tura seguente: "Riservato ad utilizzatori professionali". Non sono ammessi come sostanze e compo nenti di oreoarati destinati a essere usati co me vernici, fatta eccezione per ii restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni. ourche usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vemi ci. Non sono ammessi come sostanze e compo nenti di preparati destinati ad essere utilizzati per: a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra a pp a rec chiatura o impianto utilizzato in pisci coltura e mollusc hicoltura; qualsiasi apparecchiatura o impianto to talmente o parzialmente immerse; b) la protezione del legno; c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbrica zione; d) ii trattamento delle acque per uso industria le a prescindere dalla loro utilizz azione. 17. Componenti dell'arsenico 18. Composti organostannici 1. Non sono ammessi come sostanze e com ponenti di preparati destinati ad essere utiliz zati: a) per impedire l'incrostazione di microrgani smi, piante o animali su: carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra a pp a rec chiatura o impianto utilizzato in pisci coltura ed in molluschicoltura; qualsiasi apparecchiatura o impianto to talmente o parzialmente sommerso; b) nella protezione del legno. Non sono oggetto del presente diilieto le solu zioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cro mo, arsenico) utilizzati negli impianti industria li per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione. E' altresl ammesso l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arseni co) per ii rttrattamento in situ dei pali di legno gia installati delle linee aeree. Tali preparati dev ono essere messi in opera sotto pressio ne da utilizzatori professionali. 2. Non sono ammessi come sostanze e com ponenti di preparati destinati ad essere utiliz zati nel trattamento di ac que per uso industria le, a prescindere dalla loro utilizzaz ione. 1. Non sono ammessi come sostanze e com ponenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'inc rostazione di microrganisrri, piante o animali su: a) carene di imbartazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, in feriore a 25 metri; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra a pp a rec chiatura o impianto utilizzato in pisci coltura e mollusc hicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto Iota~ mente o parzialmente sommerso. Tali sostanze e composti non possono: essere immessi sul mercato se non in im ballaggi con capactta pari o superiore a 20 I~ tri; essere venduti al dettaglio al pubblico, ma e scluswamente agli utilizzatori professionali. Salo/a l'applicazione di altre disposizioni co munitarie in materia di classificazione, imba~ laggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati peric olosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti: 19. dh,.-osseden-butil-stannoidros siborano (C• H,. 80, SN CAS n. 75113-37-0) (D88) 20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e suoi sali e esteri "Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 rretri fuoritutto e su qualsiasi apparec chiatura o impianto utilizzati in piscic oltura e molluschicoltura". "Riservato ad utilizzatori professionali". 2. Non sono ammessi come sostanze e com ponenti di preparati destinati ad essere utiliz zati nel trattamento di ac que per uso industria le, indipendentemente dalla loro utilizzazione. Non e ammesso in concentrazione pari o su periore a 0, 1 % nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mert ato. A titolo di de roga, questa disposizione non e applicabile alla sostanza (D88) e ai preparati che la con tengono e che sono destinati a essere trasfor mati escluswamente in prodotti finti, ove que sta sostanza non figura piu in una concentra zione pari o superiore a 0, 1 %. Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0, 1 % in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mertato. In deroga a quanto precede, la suddetta di sposizione non si applica alle sostanz e e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'e missione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCF) in quantita superiore a quella prescrita dalle v igenti norme: a) per ii trattamento del legno. Tuttavia ii legno trattato non pub essere utiliz zato: all'interno deg Ii edWici per scopi dee orativi o meno, indipendentemente dalla loro destina zione (abitazione, lavoro, tempo libero); per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per ii loro eventuale ritratta mento e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greg gi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazio ne umana e/o animale e per ii loro eventuale rtrattamento o di altri materiali che possano contaminare questi prodotti; b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamen to o a scopi decorativi; c) come agente di sintesi e/o di trasformazio ne in processi industriali. II M inistero dell a sanita pub altresl autorizzare caso per caso, sul terrtorio nazionale, profes sionisti specializzati ad eseguire in stu, per 21. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi composti edifici facenti parte del patrimonio culturale, artistico e storic o, (NVero inc asi urgenti, ii trat tamento curative delle strutture e delle opere murarie attaccate dal "dry rot fungus" (serpula lacrymans), e "cubic rot fungi'. In ogni caso a) ii pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nel l'ambito delle suddette regole deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (H.CDD) inferiore a 4 parti per rrilione (ppm); b) tali sostanz e e preparati: possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacita pari o superiore a 20 lttri; non possono essere venduti al pubblico. F atta salva l'applicazione di altre disposizioni in materia di classWicazione, imballaggio ed etic hettatura de lie sostanze e dei preparati pe ricolosi, l'imballaggio di tali preparati d(Nra re care in modo leggibile e indelebile la dicttura: "Riservato agli utilizzatori industriali e profes sionali". lnottre, la presente disposizione non si appli ca ai rifiuti oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE cosl come recepite dal D.P.R. 1 O settembre 1982, n. 915, e successive modifi cazioni ed integrazioni. 1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di segutto (1 ): cloruro di polivinile (PVC) [3904 1 OJ [3904 21] [3904 22] poliuretano (PUR) [3909 50] polietilene a bassa denstta, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mesco le madri colorate [39011 OJ acetate di cellulosa (CA) [3912 11 J [3912 12] acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11 J [391212] resine epossidiche [3907 30] Comunque, qualunque sia la loro utilizz azione o destinazione finale, e vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componen ti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostan ze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadrrio, se ii tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e superiore allo 0,01 % in mas sa del materiale plastico. 1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996: a) ai prodotti finti fabbricati partendo dalle so stanze e dai preparati che seguono (1 ): resin a melammina-formaldeide (MF) [3909 20J resin a d'urea - formaldeide (IJF) [3909 1 OJ poliesteri insaturi (UP) [3907 91 J tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] tereftalato di polibutilene (PBD polistirene cristallolstandard [390311J [3903 19J metacrilato di metileacrilontrile (AM MA) polietilene reticolato (VPE) polistirene antiurto polipropilene (PP) [3902 1 OJ b) alle pitture [3208J [3209J Tuttavia, se le pitture hanno un elevate tenore di z inco, le loro concentrazioni residue di cad mio devono essere le piu basse possibili e comunque non superiori allo O, 1 % in massa. 1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1. 2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza. 2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i pro dotli finiti el enc ati qui di seguito fabbricati par tendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1): materiali da imballaggio (sacchi, contentori, bottiglie, coperchi) [3923 291 OJ [3920 41 J [3920 42J articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 1 OJ guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30J vestiti ed accessori di abbigliamento (com presi i guantO [3926 20] rw estimenti di pavimenti e di muri [3918 1 OJ tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stra tificati (5903 1 OJ cuoi sintetici (4202) dischi (musica) [8524 1 OJ tubazioni e raccordi [3917 23J porte girevoli C'lipo saloor1') veicoli per ii trasporto su strada Qntemo, e sterno, carrozzeria) rw estimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria guaine per cavi elettrici Comunque, qualunque sia la loro utilizz azione o destinazione finale, e vietata l'immissione sul mercato dei prodotti fin ti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a par tire dai polimeri e copolimeri del cloruro dive nile stabilizzati con sostanze contenenti cad mio, se ii tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e superiore allo 0,01 % in massa del polimero. 2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiega no stabilizzanti a base di cadmio per motiili di sicurezza. 3. Ai sensi del presente decreto, per "tratta mento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposlo o nvestimento di cadrrio metallico su una superficie metallica. 3.1 Non sono ammessi per la c admiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiega ti per le applicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle mac chine per (1 ): la produzione di alimenti [821 OJ (8417 20) (8419 81) (842111) (8421 22) (8422) (8435) (8437) (8438) (847611) l'agricoltura [8419 31) (8424 81) (8432) (8433) (8434) (8436) la refrigerazione e ii congelamento [8418) la tipografia e la stampa [8440) (8442) (8443) b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1): degli accessori per la casa (7321) (8421 12) (8450) (8509) (8516) dell'arredamento [8465) [8466] (9401 I (94021 (9403) (9404) degli impianti sanitari (7324) del riscaldamento centrale e del condiziona mento d'aria (7322) [8403) [8404) [8415) Comunque, qualunque sia la loro utilizz azione o destinazione finale, e vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/ applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonche dei prodotti manufatti dei settori di c ui alla lettera b). 3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anc he applicabili a decorrere dal 30 giugno 22. M onometiltetraclorodifenilmeta no Nome commertiale Ugilec 141 CAS n. 76253-60-6 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodolti impiegati in seltor,applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonche ai pro dotli manufalti dei seltori di cui alla seguente lettera b): a) le apparecchiature e mace hine per la fab bricazione (1): della carta e del cartone [8419 32] (8439) (8441) di prodottitessili e dell'abbigliamento [8444) (8445) (8447) (8448) (8449) (8451) (8452) b) le altrezzature e mace hine per la produzio ne (1 ): di apparecchiature di movimentazione indu striale [8425) [8426) [8427) (8428) (8429) (8430) (8431) dei veicoli stradali e agricoli [captolo 87] dei treni I capitolo 86) delle navi [capitolo 89) 3.3 Tultavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3. 2 non sono applicabili: ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei seltori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implica no un elev ato grado di sicurezza, nonche agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agri coli, nei treni e nelle imbarcazioni; ai contalti eleltrici, qualunque sia ii seltore di impiego a sahlaguardia dell'affidabilita dell'ap parecchiatura su cui sono installati. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di delta sostanza, dei preparati e dei prodolti che la contengono. In deroga, la presente di sposizione none applicabile: 1) agli impianti e macchinari gia in servizio al la data di entrata in v igore del presente decre to sino a quando l'impianto o ii macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o mace hinari gia in uso alla data di entrata in vigore del pre sente decreto. E' vietata l'immissione sul mercato dell'usato di delta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti delta sostanza. (1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L. 256 del 7 settembre 1987). (*) Allegato sostituito dal D.M. 9 febbraio 1984, dall'art. 2, D.M. 29 luglio 1994 ed infine così modificato dall'art. 1, D.M. 20 marzo 1997. 23. Monometildiclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21 CAS n. sconosciuto 24. Monometildibromodifenilmeta no Nome commerciale DBBT CAS n. 99688-47-8 25. Pile alcaline al manganese desti nate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 ·c o superiori a 50 ·c owero con par ticolare esposizione agli urti, per le quali ii limite e dello 0,05 per cento in peso di mercuric. 26. Tuite le altre pile alcaline al manganese contenenti piu dello 0,025% in peso di mercuric. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodot ti che la contengono. Sono vietati l'i mmissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodot ti che la contengono. Vietata l'immissione sul mercato e l'uso. Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.