Presidential Decree No. 8 on special interventions in agricultural areas and apiaries
颁布于 2011-01-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Provincia No. 8: Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Trento
- 主题
- Livestock, Land and soil
- 关键词
- apiculture/sericulture, animal production, agricultural land, drainage/land reclamation
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2010, n. 8 Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari. (GU n. 4 del 29-1-2011 ) (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige"; Visti gli articoli 62, 97 e 98 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e l'articolo 9 della legge provinciale 1° marzo 2008, n. 2; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 398 del 26 febbraio 2010 recante "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari"; Emana il seguente regolamento: Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari. Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), questo regolamento definisce: a) i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unita' abitativa e di foresterie nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, commi 3 e 6, della legge urbanistica provinciale; b) la disciplina per la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008; c) l'individuazione delle opere di bonifica agraria e di sistemazione del terreno non soggette a titolo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008; d) le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008; e) la disciplina per la realizzazione degli apiari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 2008. 2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a) il Piano urbanistico provinciale e' indicato anche come "PUP"; b) l'Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e' indicato come "norme di attuazione del PUP". Art. 2 Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unita' abitativa e di foresterie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, lettera a), delle norme di attuazione del PUP e dalle relative disposizioni attuative, la realizzazione di una ulteriore unita' abitativa nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e' consentita per garantire la continuita' gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei seguenti casi: a) subentro per cessazione dell'attivita' del precedente conduttore, se si verificano tutte le seguenti condizioni: 1) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non abbia eta' superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia; 2) l'imprenditore che cessa l'attivita' abbia eta' superiore a 50 anni; 3) la prima unita' abitativa in area agricola sia stata realizzata da non meno di 10 anni; 4) il soggetto subentrante nella gestione sia parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado di quello che cessa l'attivita'; 5) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non sia stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, oppure, se e' stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, richieda una capacita' di lavoro superiore a 2.500 ore all'anno; 6) l'imprenditore subentrante rilevi l'azienda senza riduzione delle dotazioni aziendali e del capitale fondiario. Per la valutazione del capitale fondiario si fa riferimento al fascicolo aziendale; b) imprese agricole che richiedono la presenza di non meno di due operatori a titolo principale, qualora l'impresa risulti iscritta alla sezione prima dell'archivio delle imprese agricole e richieda una capacita' di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno. 2. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola; b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica; c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone; d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non puo' superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato. Art. 3 Manufatti di limitate dimensioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 7, nelle aree agricole e' consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attivita' agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'edificazione e' destinata al deposito di attrezzature e materiali per attivita' di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto e' realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale; b) per la realizzazione di depositi e' richiesta la proprieta' di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima e' calcolata applicando la seguente formula: (SA/1000 + SB/5000) > 1, dove SA e' la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato; c) e' ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purche' siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonche' alle esigenze delle specie allevata. E' in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unita' di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA. 2. La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non e' ammessa nelle aree a pascolo. 3. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 e' dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attivita' di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonche' le dotazioni di attrezzature e macchinari. 4. La superficie coperta massima dei manufatti e' di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta e' elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie. 5. I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformita' a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici. Le condizioni e i limiti stabiliti da questo articolo sono immediatamente applicabili e prevalgono rispetto ad eventuali disposizioni degli strumenti urbanistici delle comunita' e dei comuni che individuano criteri e condizioni per la realizzazione dei manufatti meno restrittivi rispetto a quelli previsti da questo articolo. 6. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non puo' essere mutata. La realizzazione dei manufatti e' annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal comma l, lettere b) ed c). 7. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolo. La realizzazione di tali costruzioni e' disciplinata dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi. In assenza del requisito di pertinenzialita', si applicano le disposizioni di questo articolo. Art. 4 Opere di bonifica e sistemazione del terreno 1. Si considerano opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attivita' agricola non soggette a titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera d) della legge urbanistica provinciale quelle finalizzate a migliorare le possibilita' di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato. E' escluso l'asporto e l'apporto di diverso o nuovo materiale rispetto all'area interessata. 2. Non necessitano di titolo edilizio ai sensi del comma 1 i seguenti interventi: a) i drenaggi e gli impianti irrigui; b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purche' non siano superiori ad un metro; c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi; d) gli scavi e riporti sullo stesso appezzamento che si compensano in termini di volume, se gli scavi e i riporti non risultano superiori ad un metro; e) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite, con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo, di larghezza non superiore a metri 2,50; f) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e con altezza non superiore a due metri, purche' sia realizzata con paramento a vista in pietra locale ad opus incertum e fuga profonda; g) altre opere di modesta entita' finalizzate a migliorare le possibilita' di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilita' interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro. 3. Gli interventi che non rispettano i limiti dimensionali e le modalita' di realizzazione previsti dal comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, della legge urbanistica provinciale. Art. 5 Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considera: a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidita', destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra e' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed e' stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera; b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura e' costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente puo' essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non e' stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta; c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, e' steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura. 2. Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio di attivita' e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica. 3. I tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, anche in aree in cui l'attivita' agricola e' transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie; b) non sussistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali; c) sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze; d) l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se e' necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale. 4. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi. 5. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune puo' provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti. Art. 6 Manufatti per apicoltura 1. Gli apiari non necessitano di norma di specifici manufatti atti a contenere gli alveari. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole in casi particolari ed adeguatamente motivati. 2. Per i limiti dimensionali e la collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari si applicano i criteri dimensionali e tipologici generali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, di questo regolamento. Il comitato per gli interventi nelle aree agricole autorizza eventuali deroghe ai limiti dimensionali, tenuto conto delle attrezzature a disposizione dell'azienda. 3. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica. Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 8 marzo 2010 DELLAI