Presidential Decree No. 79 on concession fees related to research and exploitation of thermal, mineral and spring waters
颁布于 2010-04-21 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Regione No. 79: Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Friuli-Venezia Giulia
- 主题
- Water
- 关键词
- thermal and medicinal waters, concession, water abstraction
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 aprile 2010, n. 79 LR 12/2009, art. 4, comma 4. Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009. (GU n. 4 del 29-1-2011 ) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 maggio 2010 n. 18) IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) ed, in particolare, gli articoli 7 e 25, secondo cui, rispettivamente, il ricercatore ed il concessionario devono corrispondere un diritto proporzionale annuo, denominato canone annuo con i successivi provvedimenti statali di aggiornamento, per ogni ettaro di superfcie compresa entro i limiti del permesso ovvero della concessione; Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ed, in particolare, l'art. 4 che attribuisce potesta' legislativa primaria in materia di acque minerali e termali alla Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale); Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), il quale all'art. 14 prevede l'applicazione alle acque di sorgente delle disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste per le miniere dal regio decreto n. 1443/1927; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, secondo il quale e' trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia, tra l'altro, la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni; Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifche e integrazioni; Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che all'art. 78, comma 1, lettera d), dell'Allegato A, attribuisce al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, tra gli altri, gli adempimenti di competenza regionale in materia di acque minerali e termali; Considerato che in Regione Friuli-Venezia Giulia l'importo dei canoni per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali, termali e di sorgente, determinato per ettaro o frazione di ettaro di superfcie utilizzata, e' attualmente pari, rispettivamente, ad € 9,92 annui e ad € 24,79, e comunque non inferiore ad € 77,47 per i permessi e ad € 387,34 per le concessioni, secondo la rivalutazione prevista dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); Visto il «Documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente», approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 novembre 2006, che fa propri, altresi', i principi fondamentali scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 16 marzo 2001, che prevedono la determinazione del canone concessorio commisurato non solo alla superficie da sfruttare ma anche all'effettivo beneficio economico ricavabile dal concessionario, sulla base della quantita' di acqua imbottigliata o prelevata dal concessionario medesimo, ed in particolare: a) da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato; b) da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto; c) canone superfciario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa; Visto l'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo cui la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalita' di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n. 385 che approva il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Uffciale della Regione. TONDO Allegato REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DELLE ACQUE MINERALI, TERMALI E DI SORGENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2009. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione, i criteri di determinazione e gli importi dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). Art. 2. Canone per i permessi di ricerca 1. La concessione del permesso di ricerca di acque minerali, termali e di sorgente e' soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato pari ad euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie interessata dal permesso di ricerca. 2. Il canone di cui al comma 1 non puo', comunque, essere inferiore ad € 300. Art. 3. Criteri di determinazione dei canoni di coltivazione 1. La concessione di coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente e' soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato, proporzionale alla superficie concessa. 2. La concessione di coltivazione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento e' soggetta anche al pagamento di un canone annuo posticipato, calcolato in base alla quantita' di acqua imbottigliata. Art. 4. Canone per la coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente 1. La concessione di coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente e' soggetta al pagamento del canone annuo anticipato di cui all'art. 3, comma 1, pari ad € 30 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie concessa. 2. Il canone di cui al comma 1 non puo', comunque, essere inferiore ad € 600. 3. In aggiunta al canone di cui al comma 1, la concessione di coltivazione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento e' soggetta al pagamento del canone annuo posticipato, di cui all'art. 3, comma 2, pari ad € 1 ogni 1000 litri o frazione di litri imbottigliati. Art. 5. Procedimento di applicazione dei canoni 1. Il canone annuo anticipato di cui all'art. 2, comma 1 e di cui all'art. 3 comma 1, e' versato alla Regione all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e, successivamente, entro la data di scadenza della relativa annualita'. 2. Al fne di consentire il calcolo del canone posticipato di cui all'art. 3, comma 2, il titolare della concessione invia alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantita' di litri di acqua imbottigliati nell'anno precedente. Il canone annuo posticipato di cui all'art. 3, comma 2, e' versato dal concessionario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto inviata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali. Art. 6. Adeguamento dei canoni 1. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali. 2. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento possono essere aggiornati anche in relazione all'andamento del mercato, nonche' in relazione alle qualita' ed alle tipologie d'uso delle acque minerali, termali e di sorgente. Art. 7. Decorrenza dei canoni 1. La misura del canone annuo anticipato di cui all'art. 2, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 1, si applica con decorrenza dalla prima scadenza di annualita' del canone successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La misura del canone annuo posticipato di cui all'art. 3, comma 2, si applica con riferimento all'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali vigenti in materia. Art. 9. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi e a norme comunitarie contenute nel presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art.10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO