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Presidential Decree No. 68 laying down rules to determine the annual royalties for concessions and authorizations related to regional water resources

颁布于 2014-04-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Regione n. 68: Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利 · Friuli-Venezia Giulia
主题
Water
关键词
fees/royalties, authorization/permit, concession, water abstraction

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文本

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  1. REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 68 Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale delle Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" con la quale la Regione ha, fra l'altro, disciplinato la procedura per il rilascio delle concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiali litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1 della legge medesima; Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito Regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale; Visto il "Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17" emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.; Visto altresi' l'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal 1 aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1; Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., con cui sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, cosi' come individuate nel Tariffario Generale di cui all'articolo 2 allegato al decreto in parola, entrato in vigore il primo aprile 2011; Visto in particolare l'articolo 3 del Regolamento da ultimo citato, che espressamente prevede che i canoni di concessione siano soggetti ad aggiornamento triennale, dovendosi applicare, in sede di revisione, un coefficiente di aggiornamento pari almeno alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio; Preso atto che, in sede di applicazione del proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., sono stati ulteriormente definiti alcuni criteri e tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale, modificativi e integrativi rispetto a quelli disciplinati dal vigente Regolamento, utili e necessari in particolare per una piu' omogenea e uniforme applicazione nei confronti dell'utenza dei canoni di cui trattasi, ritenendo pertanto opportuno adottare un nuovo Regolamento che recepisca gli elementi migliorativi emersi; Accertato che il Regolamento in parola deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali, che esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); Vista la deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 1/2006; Valutato che, anche a seguito di recenti richieste da parte di enti ed associazioni senza fini di lucro pervenute all'Amministrazione regionale, e' emersa la necessita' di introdurre nel Tariffario allegato al Regolamento di cui trattasi un'ulteriore tipologia per l'utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali con la determinazione del relativo canone di concessione e che tale proposta e' stata sottoposta anch'essa al preliminare parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della normativa da ultimo citata; Atteso che il Consiglio delle Autonomie Locali nella Riunione n. 4 del 17 marzo 2014 ha all'unanimita' espresso parere favorevole sulla proposta della deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 della Giunta regionale e sulla proposta di inserimento nel Tariffario della tipologia di utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali e del relativo canone di concessione, giusta processo verbale n. 11/2014 del 17 marzo 2014; Vista la deliberazione n. 630 del 4 aprile 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17"; Visto il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17"; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI Allegato Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17. Art. 1. Finalita' generali 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), il presente regolamento disciplina i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, fatta eccezione di quelli relativi alle derivazioni d'acqua e all'estrazione di materiale litoide, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge. Art. 2. Classificazioni delle tipologie di utilizzo 1. Il canone da applicare alle singole tipologie di utilizzo delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni del demanio idrico regionale e' definito dal Tariffario Generale di cui all'allegato A. Art. 3. Revisione del Tariffario Generale 1. I canoni inclusi nel Tariffario Generale di cui all'allegato A formano oggetto di revisione triennale. 2. In sede di revisione triennale, dovra' comunque applicarsi un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio. Art. 4. Indennita' di occupazione 1. L'indennita' di occupazione viene calcolata applicando il canone di concessione rapportato al periodo di pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale. Art. 5. Interventi di ripristino idraulico o ambientale 1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, di beni del demanio idrico regionale da parte di privati finalizzate all'esecuzione di interventi per la salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d'acqua o per il recupero ambientale. Art. 6. Stima diretta 1. Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel Tariffario Generale di cui all'allegato A, o riferite a piu' tipologie di utilizzo di beni del demanio idrico regionale, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte della struttura regionale competente. Art. 7. Abrogazione ed entrata in vigore 1. Viene abrogato il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 058/Pres. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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