跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Presidential Decree No. 576 amending Presidential Decree of 8 October 1973, No. 1065 on the identification of the basic and certified seed potatoes

颁布于 1994-08-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, standards, crops
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 15-10-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 242 LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 576. Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie «base» e «certificata» della patata da semina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto !'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. I 95, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto ii decreto de! Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, cosi come modificato ed integrato dai decreti de! Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308; Visto !'art. 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i progressi che si sono registrati in questi ultimi anni nella produzione di «seme nazionale» con livelli qualitativi certificabili abbastanza soddisfacenti; Viste le condizioni aggiuntive o piu severe che sono state previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la produzione di classi comunitarie di patate di base; Vista la richiesta inoltrata dalle categorie professionali de! settore, intesa a suddividere le categorie commerciali dei tuberi-seme di patate «base e certificata» in classi di commercializzazione per ii Base, S - SE - E, e per ii certificato, A e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualita mettendo i produttori italiarti di patate da seme sullo stesso livello di quelli europei; Udito ii parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale de! 25 novembre I 993; Vista la deliberazione de! Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de! 29 luglio 1994; Sulla proposta de! Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; EMANA ii seguente regolamento: Art. I. I. L'art. 21, punto IV, de! decreto de! Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e cosi modificato dal seguente: «IV) Tuberi-seme di patate: A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E. B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B». Art. 2. I. L'art. 25 de! decreto de! Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e cosi sostituito dal seguente: «Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni mini me degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttament.e da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal prese.- , regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 de! presente regolamento, nel rispetto degli accordi comu nitari: a) deroghe alle disposizioni specificbe del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme». 6 I 5-10-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 24:Z Art. 3. I. II punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e sostituito dal seguente: «IV. MATERIAL! DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBER!, BULB!, RIZOMI E SIMILI A) Patate Specie So/anum tuberosum L. . . . Categoria di base / S / SE /E e certificate / A /8 1. Tolleranza per impurita, difetti e malattie di tuberi seme di patate: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% de! peso; b) marciume secco e marciume umido, purche non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebac terium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum: I% de! peso; c) difetti estemi (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso; d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% de! peso. Totale delle tolleranze per i punti dab) ad): 6% de! peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di Jato; per le varieta la cui lunghezza e in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia q~dra di 35 mm di Jato, i limiti inferiori e superiori de! caiibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate, non saperi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo puo essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Una partita non deve contenere piu de! 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne piu de! 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato». 2. II punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e sostituito dal seguente: «D) Tuberi-seme di palate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni: a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette. da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,5 per la categoria base, classe SE; 1,0 per la categoria base, classe E; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta e di piante di varieta estranee, non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0, 1 per la categoria base, classe SE; 0,2 per la categoria base, classe E; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a: 1 per la categoria base, classe S; 2 per la categoria base, classe SE; 3 per la categoria base, classe E. 2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a: 1,5 per la categoria certificata, classe A; 2,0 per la categoria certificata, classe B; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta e di piante di varieta estranee, non deve essere superiore a: 0,4 per la categoria certificata, classe A; 0,5 per la categoria certificata, classe B; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a: 7% per la categoria certificata, classe A; 10% per la categoria certificata, classe B. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. II campo di produzione non e contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 7 15-10-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 242 6. La coltura e esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.; b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh». 11 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente de/ Consiglio dei Ministri Pou BoRTONE. Ministro de/le risorse agricole, alimentari e forestali Visto, ii Guardasigilli: BIONDI Registrato al/a Corte dei conti ii 5 ottobre 1994 Atti di Govemo, regisrro n. 94, fog/io n. 1 NOTE AVVERTENZA: II testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Prcsidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di !cage alle quali e operate ii rinvio. Restano invariati ii valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note a/le premesse: L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica ii potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di l egge ed i regolamenti. La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attivita sementiera». .- La leggc 20 aprile 1976, n. 195 (Sementi per le colture crbacee, ortive-materiali di moltiplicazione da fiore e da orto), reca modifiche ed intcgrazioni alla citata legge 25 novembrc 1971, n. 1096. II D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Rcgolamcnto di esecuzione della lcgge 25 novembre 1971, n. 1096, concemente la disciplina dclla produzionc c del commercio delle sementi». II D.P.R. 1° ottobre 1981, n. 809, ed ii D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 2'1, recano: «Modificazioni al regolamento di esecuzionc de11a legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dclla produzione c del commercio delle sementi». II D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308, reca: «Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita sementiera». II comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita di Govemo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ii parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni da11a richicsta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti noane di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si lllltti di materie comunque riserva te alla legge; d) l'organiZV1zinne ed ii funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. II comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidctti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere de! Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota a//'art. 1: Si trascrive ii punto IV dell'art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato: «IV) Tuberi-seme di palate: A) Tuberi-seme di base. B) Tuberi-seme certificati». Nota all'art. 2: Si trascrive ii testo sostituito dcll'art. 25 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, come integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.): «Art. 25. - I. Per i tuberi-seme di patate, le coridizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base: a) che siano prodotti secondo metodi di aelezione per la conservazione delle varieta e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi a11e condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esamc ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base, o da tuberi-seme certificati ovvei'o da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di cssi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli acicordi comunitari: deroghe alle disposizioni specifiche de! presente regolamento; le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste definiti; le indicazioni prescrirte per detti tuberi-seme». Note all'art. J: Si trascrive ii punto IV dell'allegato 6 al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, nella versione precedente: «IV MATERIAL! DI MOLTIPLICAZIONE cosrrrum DA TUBER!, BULBI, RIZOMI E SIMILI A) Patate Specie Solanum tuberosum L. di base e certificate 8 15-10-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 242 1. Tolleranza per impurita, difetti e malattie di tuberi-seme di patate: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso; b J marciume secco e marciume umido, purche non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacaearum: 1 % del peso; c) difetti esterni (ad esempio, tuberi diffonni o con ammaccature o spaccature): 3% del peso; d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso. Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, "Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacaearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri · devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme. di patate devono avere un- calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di Jato; per le varieta la cui Iunghezza e in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di Jato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di- 35 mm di Jato, i limiti inferiori e superiori de! calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita-deve essere tale che Ia differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di Jato. Tale scarto massimo puo essere ampliato fino a 30 mm nei casi .fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Una partita non deve contenere i;>iii de! 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne piu del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo mdicato». Si trascrive il punto D) dell'allegato 7 al D.P.R. 8 ottobre 1973, 1065, nella formulazJone precedente: «D) Tuberi-seme di patate 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non deve essere superiore a 2; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non confonni alla varieta non deve essere superiore a 0,25 e quella di piante di varieta estranee non deve essere superiore a 0,1; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o Ieggere non deve essere supe riore a 4. 2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non confonni alla varieta non tleve essere superiore a 0,5 e quella di piante di varieta estranee non deve essere superiore a 0,2; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a IO. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe semplici decolorazioni senza deformaziohi delle foglie. 3. Ne! valutare la discendenza di una varieta affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi Ieggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. II campo di produzione non e contaminato da Globodeta rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.; b) Corynebacterium sepedonicum. (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh». 94G0619 9

Presidential Decree No. 576 amending Presidential Decree of 8 October 1973, No. 1065 on the identification of the basic and certified seed potatoes · Nelum