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Presidential Decree No. 556 implementing Directive No. 91/68/EEC on conditions of sanitary police applicable to intracommunity exchanges of sheep and goats

颁布于 1992-12-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
internal trade, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, inspection

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文本

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  1. DPR 30/12/1992 Num.556 Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). -- Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Preambolo Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ovini e caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto; b) ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un entro di raccolta riconosciuto; c) azienda: l'azienda quale definita dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425; d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I; e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2; f) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del trattato; g) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente; h) veterinario ufficiale: il veterinario designato dal Ministero della sanità; i) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti, acquistati, raccolti, caricati o imbarcati, ovini o caprini e che è conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti. 2. Inoltre, fatte salve le definizioni di cui al comma 1, ove necessario si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 397/76 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230. Articolo 3 Art. 3. 1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4. 2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanità può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate. Articolo 4 Art. 4. 1. Gli ovini e i caprini: a) devono essere identificati e registrati; b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini; c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che: 1) tale divieto è connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico; 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve essere pari ad almeno: a) quarantadue giorni in caso di brucellosi; b) trenta giorni in caso di rabbia; c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico, e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona; d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229. 2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini: a) che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato B, rubrica I, del presente decreto; b) che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato. 3. Gli ovini e i caprini devono inoltre: a) essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità; b) provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunità e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, ovvero quelle previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425. Articolo 5 Art. 5. 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D, nonchè le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8. Articolo 6 Art. 6. 1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti: a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda: 1) in cui sono state accertate clinicamente le malattie seguenti: a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide <<Large Colony>>); b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa; c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie; 2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario; 3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1); b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono: 1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti: a) l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE; b) gli animali devono essere contrassegnati; c) non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni; d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie; e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti; 2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni; 3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli; c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono: 1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis); 2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione; 3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie. 2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E. Articolo 7 Art. 7. 1. Il Ministero della sanità può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubriche II e III. Articolo 8 Art. 8. 1. Il Ministero della sanità quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubriche II e III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini. Articolo 9 Art. 9. 1. Gli ovini e i caprini oggetto di scambi devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, e compilato il giorno dell'ispezione in italiano ed in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. 2. Il certificato di cui al comma 1 è redatto su di un solo foglio ed ha validità di dieci giorni. Articolo 10 Art. 10. 1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia. Articolo 11 Art. 11. 1. Il Ministero della sanità fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli. Articolo 12 Art. 12. 1. Il Ministero della sanità può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'art. 9, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'art. 5 e all'art. 6, lettere a) e c), e ne informa la Commissione. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).

Presidential Decree No. 556 implementing Directive No. 91/68/EEC on conditions of sanitary police applicable to intracommunity exchanges of sheep and goats · Nelum