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意大利的法律

Presidential Decree No.458 implementing Regulation (EC) No. 2815/98 of 22 December 1998 concerning marketing standards for olive oil

颁布于 1999-10-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
oils/oilseeds/fats, packaging/labelling, internal trade, agricultural commodities
类别
agriculture, softs

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458 Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva (G.U. n. 286, 6 dicembre 1999, Serie Generale) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni dicoordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Coordinamento 1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva. 2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni. 3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Art. 2. Comunicazioni 1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantità di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali è stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonché le quantità di olive provenienti dagli Stati membri della Comunità nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva. 2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantità di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.