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Presidential Decree No. 395 implementing EEC Directive 95/70 on minimum measures against some bivalve mollusc diseases

颁布于 1998-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
关键词
aquaculture, hygiene/sanitary procedures, fish products, crustaceans, molluscs, fish diseases, animal health, aquatic animals, food safety and quality

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  1. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 395 (1). Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 1998, n. 270. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; Emana il seguente regolamento: 1. 1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (2), e successive modifiche, e di cui all'allegato D del presente regolamento. (2) Riportato al n. A/CLXXXVII. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (2), e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (3), e loro successive modifiche. 2. Si intende inoltre per: a) mortalità anomala constatata: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 per cento della popolazione e che si produce nel corso di un breve periodo, tra due osservazioni, con conferma entro quindici giorni da parte del servizio ufficiale; b) mortalità anomala in incubatoio: l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive ottenute da diverse popolazioni di riproduttori; c) mortalità anomala in avannotteria: una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche. (2) Riportato al n. A/CLXXXVII. (3) Riportato alla voce Pesca. 3. 1. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve: a) registrare l'azienda presso il servizio ufficiale e comunicare allo stesso ogni successiva variazione; b) tenere un registro: 1) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza; 2) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione; 3) della mortalità anomala constatata. 2. Il registro di cui al comma 1, lettera b), può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale e deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni dalla data dell'ultima registrazione. 4. 1. Al fine di poter accertare la mortalità anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali; tale servizio può applicare il programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare. 2. Il servizio ufficiale, se durante l'applicazione dei programmi di cui al comma 1 accerta la mortalità anomala constatata ovvero dispone di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia, deve: a) redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (2), e successive modifiche, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato ai sensi del citato decreto n. 555 del 1992 (2); b) redigere l'elenco dei siti in cui si è verificata la mortalità anomala constatata, connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia; c) sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie richiamate nelle lettere a) e b). (2) Riportato al n. A/CLXXXVII. (2) Riportato al n. A/CLXXXVII. 5. 1. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (4), e di cui all'allegato D del presente regolamento, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, è obbligatoria e immediata, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (5), e successive modifiche, per i molluschicoltori o per qualsiasi altra persona le abbia constatate. 2. Nel caso di cui al comma 1, il servizio ufficiale: a) provvede al prelievo di campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto; b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), adotta tutte le misure necessarie affinché nessun mollusco possa essere trasportato senza autorizzazione fuori dall'azienda, dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, né dai bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico. 3. Se dall'esame previsto al comma 2, lettera a): a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al comma 2, lettera b), sono revocate; b) risulta la presenza di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (4), e di cui all'allegato D del presente regolamento, è eseguita un'indagine epizootologica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se durante il periodo precedente la denuncia di cui al comma 1, molluschi siano stati trasportati fuori dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, ai fini della stabulazione o della reimmersione. 4. Se dall'indagine epizootologica di cui al comma 3, lettera b), risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 5. In deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (4), il servizio ufficiale può autorizzare, secondo le rispettive competenze, il movimento di molluschi bivalvi vivi solo se destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti della stessa malattia. 6. Il Ministero della sanità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dei casi di mortalità anomala constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione, nonché della causa della mortalità. (4) Riportato al n. A/CLXXXVII. (5) Riportato al n. A/II. (4) Riportato al n. A/CLXXXVII. (4) Riportato al n. A/CLXXXVII. 6. 1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anomala dei molluschi bivalvi sono effettuati mediante i metodi fissati in sede comunitaria. 2. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi, che ha competenze e compiti previsti nell'allegato B, è indicato nell'allegato A. 3. I laboratori nazionali di riferimento sono indicati nell'allegato C. 4. Il laboratorio nazionale di riferimento coopera con il laboratorio comunitario di riferimento. 7. 1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Allegato A (previsto dall'art. 6, comma 2) LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IFREMER Boîte Postale 133 17390 La Tremblade France Allegato B (previsto dall'art. 6, comma 2) COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti: 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante: a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri; b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi; c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità; d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie; e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie; f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale; 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici; 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità; 4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei Paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse. Allegato C (previsto dall'art. 6, comma 3) LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI Germania: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D-0-2201 Insel Riems Germania Spagna: Instituto de investigactiones marinas del C.S.I.C. C/Eduardo Cabello, 6 36208 Vigo (Pontevedra) Spagna Francia: IFREMER Boîte postale 133 17390 La Tremblade Francia Grecia: Kentro Kthuiatricvn Idrumatvn QessalonichV Institouto Loyvdvn cai Parasticvn Noshmatvn Tmhma PaqologiaV Udrobivn Organismvn 26h; Octvbriou 80 54627 Qessalonich Grecia Irlanda: Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15 Irlanda Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Laboratorio di Ittiopatologia Via della Roggia, 92 33030 Basaldella di Campoformio (Udine) Italia Paesi Bassi: Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVODLO) Haringkade 1 Postbus 68 1970 AB IJmuiden Paesi Bassi Regno Unito: Fish Diseases Laboratory The Nothe Weymouth Dorset DT4 8UB Regno Unito The Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB Regno Unito ALLEGATO D (previsto dall'art. 1, comma 1) ————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Malattie | Agenti patogeni | Specie sensibili | |———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Haplosporidium | Haplosporidium nelsoni | Crassostrea virginica | | | Haplosporidium costale | Crassostrea virginica | |Perkinosis | Perkinsus marinus | Crassostrea virginica | | | Perkinsus olseni | Haliotis rubra | | | | H. Laevigata | |Mikrokytosis | Mikrokytos mackini | Crassostrea gigas | | | | O. edulis | | | | O. puelchana | | | | O. denselomellosa | | | | Tiostrea chilensis | | | Mikrokytos roughleyi | Saccostrea commercialis | |Iridovirosis | Oyster Velar Virus | Crassostrea gigas | |Marteiliosis | Marteilia sidneyi | Saccostrea commercialis | NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della suddetta legge così recita: "Art. 17 (Regolamento) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997". La direttiva 95/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. n. 332 del 30 dicembre 1995. Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria". Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, reca: "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi". Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura". Nota all'art. 1: Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'allegato A, elenco II, del suddetto D.P.R. così recita: ALLEGATO A Elenco delle malattie e delle specie sensibili ————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Elenco II | | | Pesci: | | | SHV | | | (Setticemia emorragica virale) | Salmo gairdneri | | | Salmo trutta | | | Salmo salar | | | Thymallus thymallus | | | Coregonus sp. | | | Esox lucius (alevin) | | Molluschi: | | | Bonomia ostreae | Ostrea edulis | | Marteilia sp. | Ostrea edulis | | Haplosporidium sp. | Ostrea edulis | | Perkinsus sp. | Ruditapes decussatus". | ————————————————————————————————————————————————————————————————————— Note all'art. 2: Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'art. 2 del suddetto D.P.R. così recita: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda; b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano; c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo; d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione; e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6; f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5; g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali; h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente; i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona; l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio". Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, vedi nelle note alle premesse. L'art. 2 del suddetto D.Lgs., così recita: "Art. 2 (Definizioni) - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori; b) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine; c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'allegato I al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi; d) autorità centrale competente: il Ministero della sanità; e) autorità locali competenti: le regioni, le province autonome, le unità sanitarie locali; f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco; g) produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato; h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti; i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi; l) centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanità, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano; m) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della sanità, comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinché diventino idonei al consumo umano: il centro di depurazione può anche fungere da centro di spedizione; n) stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera i), sotto la vigilanza della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti: non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più idonee ai fini della crescita e dell'ingrasso; o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; p) confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o più clienti; r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione; s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto; t) importazione: l'introduzione nel territorio delle Comunità europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai paesi terzi; u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gramnegativi non sporigeni, citocromossidasinegativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44 C 0,2 C; v) Escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44 C 0,2 C". Nota all'art. 4: Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse; per l'allegato A ved. in nota all'art. 1. Nota all'art. 5: Per quanto concerne il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, vedi nelle note alle premesse; per l'allegato A vedi in nota all'art. 1. Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera c), del suddetto D.P.R. così recita: "Art. 3. - Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali: a)-b) (Omissis); c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci".

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