Presidential Decree No. 362 implementing Council Directive No. 92/119/EEC of 17 December 1992, concerning measures against certain animal diseases, and also concerning measures against the vesicular disease of the swine
颁布于 1996-05-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, quarantine, vaccination, hygiene/sanitary procedures, swine
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DPR 17/05/1996 Num.362 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 (in Suppl. ordinario n. 115, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio). -- Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualità dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I. 2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità, alle regioni e alle province autonome. 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) <<azienda>>: qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali; b) <<animale>>: qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da <<serbatoio>> dell'infezione; c) <<vettore>>: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica; d) <<proprietario o allevatore>>: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli; e) <<periodo di incubazione>>: il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, è quella indicata nell'allegato I; f) <<Conferma dell'infezione>>: la dichiarazione fatta dall'autorità competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici; g) <<autorità competente>>: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; h) <<veterinario ufficiale>>: il medico veterinario designato dall'autorità competente. Articolo 2 Art. 2. 1. Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie di cui all'allegato I deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della sanità, corredandola dei dati epidemiologici disponibili. Articolo 3 Art. 3. 1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinchè venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorità competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia. 2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che: a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni; b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori; c) sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda; d) sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento: 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati; 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione; e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa; f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'art. 7. 3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione. 4. L'autorità competente può estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione. 5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso. Articolo 4 Art. 4. 1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'art. 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure: a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno; b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno; c) pulizia e disinfezione, in conformità all'art. 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonchè dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato; d) indagine epidemiologica conformemente all'art. 7. 2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. 3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione. 4. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dall'autorità competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'art. 14. Articolo 5 Art. 5. 1. Qualora animali vivi allo stato selvatico siano infetti o sospetti infetti da una delle malattie di cui all'allegato I, il Ministero della sanità dispone le misure da applicare, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri in sede di comitato veterinario permanente. Articolo 6 Art. 6. 1. Nel caso di azienda comprendente due o più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per quanto concerne le unità di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unità di produzione nonchè le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da una unità di produzione all'altra; b) il rischio di diffusione del virus della malattia tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate. 2. Ai fini della concessione della deroga di cui al comma 1: a) al momento dell'indagine ufficiale diretta a confermare o escludere la presenza della malattia, il veterinario ufficiale deve aver valutato le condizioni e le circostanze che ne favorirebbero la diffusione; b) le unità di produzione intensiva che contengono animali sani devono: 1) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti nè possedere uno spazio libero comune; 2) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte; 3) essere munite, ciascuna, di specifica attrezzatura di disinfezione all'entrata e all'uscita; 4) disporre di personale esclusivamente ad esse adibito; 5) non aver effettuato scambi, con unità infette, di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, nè di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possono trasmettere la malattia dalle unità infette a quelle sane. 3. Le condizioni di cui comma 1, lettera b), e quelle di cui al comma 2, lettera b), devono essere soddisfatte prima che sia stata accertata la malattia in un animale presente nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia stessa. 4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le deroghe concesse. Articolo 7 Art. 7. 1. L'indagine epidemiologica riguarda: a) il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto; b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende in cui si trovano animali di specie sensibili che possono essere stati infettati o contaminati; c) i movimenti di persone e di veicoli, nonchè i trasporti di animali, carcasse, materiali o materie che possono aver portato l'agente patogeno fuori o dentro l'azienda in questione; d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia. Articolo 8 Art. 8. 1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'art. 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'art. 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'art. 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'art. 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 3. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'art. 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, con decorrenza dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'art. 7. 4. Nelle aziende di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, può limitare le misure di controllo ufficiale di cui all'art. 3, esclusivamente agli animali delle specie sensibili o, purchè l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'art. 6, ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano. Articolo 9 Art. 9. 1. Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato I è stata ufficialmente confermata, l'autorità competente delimita attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio minimo di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo. 2. Qualora sia interessato il territorio di più Stati membri la delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri o, se necessario, in sede comunitaria. 3. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata o su sua richiesta, può promuovere in sede comunitaria la modifica dei limiti delle zone di cui al comma 1 e della durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue: a) situazione geografica e fattori ecologici; b) condizioni meteorologiche; c) presenza, distribuzione e specie dei vettori; d) risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'art. 7; e) risultati degli esami di laboratorio; f) misure di lotta effettivamente applicate. Articolo 10 Art. 10. All'interno della zona di protezione l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili; b) visite periodiche da parte del veterinario ufficiale alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro; la frequenza delle visite è stabilita in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali. 2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per un periodo almeno uguale al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione degli animali dall'azienda infetta come stabilito dall'art. 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'art. 14; tuttavia, quando la malattia si trasmette con insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate. 3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 2, si applicano le misure prescritte per la zona di sorveglianza. Articolo 11 Art. 11. 1. All'interno della zona di sorveglianza l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili; b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati; c) divieto di transito, salvo deroga concessa dall'autorità competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; d) trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente; e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità e d'urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartententi alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali. 2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali come stabilito dall'art. 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'art. 14; tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate. Articolo 12 Art. 12. 1. Se le misure di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), e di cui all'art. 11, comma 1, lettera e), sono mantenute oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente, previo nulla osta del Ministero della sanità, può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario o allevatore, il trasporto di animali sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti; b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria; c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico; d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza; f) siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in particolare procedendo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi dopo il trasporto. Articolo 13 Art. 13. 1. In caso di restrizioni adottate a causa dell'insorgere della malattia, sono prese, verificandone l'applicazione, tutte le misure necessarie perchè almeno gli abitanti delle zone di protezione e di sorveglianza siano messi al corrente di tali restrizioni. 2. Qualora l'epizoozia presenti carattere di eccezionale gravità, il Ministero della sanità promuove l'adozione in sede comunitaria di misure supplementari e ne assicura l'esecuzione. Articolo 14 Art. 14. 1. Le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo alle relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno. 2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 il veterinario ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in relazione alla malattia, e comunque non inferiore a ventuno giorni, a garanzia dell'eliminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione nell'azienda di animali appartenenti alle specie sensibili. Articolo 15 Art. 15. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento per ciascuna malattia di cui all'allegato I è designato dal Ministero della sanità tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Il laboratorio di cui al comma 1 è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi impiegati da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia per la quale è designato nonchè dell'uso dei reagenti. 3. Il laboratorio di cui al comma 1: a) provvede alla individuazione del tipo, sottotipo e variante del virus in questione; b) può fornire i reagenti diagnostici agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio; c) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati; d) organizza periodicamente prove comparative; e) conserva isolati del virus della malattia in questione provenenti da casi confermati; f) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. 4. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste cooperano con il rispettivo laboratorio comunitario di riferimento designato in sede comunitaria le cui competenze e i cui compiti sono indicati nell'allegato III. Articolo 16 Art. 16. 1. Le misure di lotta e di eradicazione specifiche per la malattia vescicolare dei suini sono quelle indicate nell'allegato II, capitolo I. 2. Per la malattia vescicolare dei suini, l'elenco dei laboratori nazionali è riportato nell'allegato II, capitolo I, punto 5, e il laboratorio comunitario di riferimento è riportato nell'allegato II capitolo I, punto 6. Articolo 17 Art. 17. 1. La vaccinazione contro le malattie citate nell'allegato I può essere praticata, a complemento delle misure di lotta effettuate al manifestarsi della malattia in questione, solo sulla base di disposizioni adottate in sede comunitaria. 2. In caso di ricorso alla vaccinazione di cui al comma 1: a) è vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'art. 3; b) è vietata la sieroprofilassi; c) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile e con un metodo riconosciuto in sede comunitaria; d) tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali può essere autorizzato solo dopo che il veterinario ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alla specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti. 3. Terminate le operazioni di vaccinazione, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la movimentazione di animali appartenenti alla specie sensibili dalla zona di vaccinazione secondo modalità stabilite in sede comunitaria. 4. Il Ministero della sanità informa regolarmente la Commissione europea, in sede di comitato veterinario permanente, sui progressi conseguiti con le misure di vaccinazione. 5. In deroga al comma 1, la decisione di effettuare la vaccinazione di emergenza può essere adottata dal Ministero della sanità, previa notifica alla Commissione europea, purchè non siano compromessi gli interessi fondamentali comunitari, tenendo conto, in particolare, del grado di concentrazione degli animali, della necessità di proteggere razze specifiche nonchè della zona geografica in cui è attuata la vaccinazione; il Ministero della sanità si attiene a quanto stabilito in sede comunitaria circa il mantenimento, la modifica, l'estensione o la revoca delle misure adottate. Articolo 18 Art. 18. 1. Il Ministero della sanità, sulla base dell'allegato IV, predispone un piano di emergenza, applicabile a tutte le malattie elencate nell'allegato I, contenente le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di una delle malattie; tale piano deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e agli altri materiali adeguati, necessario per l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio. 2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e può essere da essa modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione e della natura specifica della malattia. 3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità. Articolo 19 Art. 19. 1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto. Articolo 20 Art. 20. 1. All'elenco delle malattie considerate a carattere infettivo e diffusivo di cui all'art. 1, primo comma, del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche: a) la malattia <<vaiolo ovino>> è sostituita dalla seguente: <<vaiolo degli ovicaprini>>; b) è aggiunta la seguente malattia: <<malattia emorragica epizootica dei cervi>>. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).