Presidential Decree No. 350 relating to incentives in matter of rehabilitation of polluted soil
颁布于 2005-10-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Friuli-Venezia Giulia
- 主题
- Land and soil, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, subsidy/incentive, soil rehabilitation, hazardous substances, groundwater, effluent waste water/discharge, freshwater pollution
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2005, n.350 Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce ai comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attivita' connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico; Vista la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi), ed in particolare l'Art. 11, che istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalita' di cui all'Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge regionale 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), ed in particolare l'Art. 7, cosi' come modificato dall'Art. 4, comma 37 della legge regionale n. 1/2005, che autorizza l'amministrazione regionale a finanziare, con parte delle risorse del fondo di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 5/1997, i comuni e i loro consorzi per la realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate; Vista altresi' la modifica all'Art. 7, comma 1 della legge regionale n. 15/2005, introdotta con l'Art. 4, comma 9 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che estende gli incentivi anche agli interventi di recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'Art. 30, che stabilisce che i criteri e le modalita' di concessione di incentivi, a cui l'amministrazione regionale e gli enti locali devono attenersi, sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto il testo del regolamento all'uopo predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2318; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 ottobre 2005 ILLY Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di concessione di incentivi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni della Regione per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate da abbandono rifiuti e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, in esecuzione di quanto previsto dall'Art. 7, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), cosi' come modificato dall'Art. 4, comma 37 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 e dall'Art. 4 comma 10 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) bonifica dei suoli inquinati: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite stabiliti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni), ivi compresi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica costituenti completamento degli interventi di bonifica stessi che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualita' delle matrici ambientali; b) recupero delle aree degradate: il recupero di aree il cui degrado sia conseguente ad abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, senza che le matrici ambientali risultino inquinate; c) rifiuti pericolosi: i rifiuti individuati all'Art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche; d) infrastrutture pubbliche: infrastrutture finalizzate a promuovere l'istruzione generale e professionale a vari livelli, alla promozione culturale, all'impiego del tempo libero, all'assistenza nelle sue varie forme, alla sanita'; e) recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche: attivita' di messa in sicurezza d'emergenza consistente nell'asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati su siti inquinati interessati dalla presenza di essi infrastrutture pubbliche. Art. 3. Beneficiari e interventi ammessi 1. I comuni possono accedere all'incentivo per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati nei seguenti casi: a) qualora il responsabile dell'inquinamento sia individuabile, ma non provveda ne' provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato ed il comune realizzi d'ufficio gli interventi di bonifica dei suoli inquinati; b) qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato non provveda ed il comune realizzi d'ufficio gli interventi di bonifica dei suoli inquinati. 2. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati qualora il sito da bonificare sia di proprieta' pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile. 3. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di recupero delle aree degradate unicamente per gli interventi riguardanti aree di proprieta' pubblica. 4. Non possono formare oggetto di finanziamento ai sensi al presente regolamento le attivita' di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita' estrattive) e successive modifiche ed integrazioni. 5. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche qualora il sito da recuperare sia di proprieta' pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile. Art. 4. Entita' delle risorse e misura del contributo 1. Le risorse di bilancio, determinate ai sensi dell'Art. 7, comma 1 della legge regionale n. 15/2004, sono destinate, per una quota del settanta per cento, alla realizzazione di interventi di bonifica di suoli inquinati, per una quota del venti per cento al recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche e, per la restante quota del dieci per cento, alla realizzazione di interventi di recupero delle aree degradate. 2. Le risorse eccedenti l'ammontare necessario alla copertura di tutte le domande di una fattispecie di intervento possono essere destinate alla copertura delle domande dell'altra fattispecie. 3. I contributi sono concessi in misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati ed in misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Art. 5. Presentazione della domanda 1. Le domande di incentivo per la bonifica dei suoli inquinati, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A al regolamento e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio affari generali amministrativi e consulenza entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'Art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione: a) scheda condizioni sito redatta secondo il modello allegato B al regolamento; b) progetto definitivo approvato ai sensi dell'Art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999. 2. Le domande di contributo per il recupero delle aree degradate, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni, sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'Art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione: a) relazione dettagliata descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione; b) elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni; c) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento; d) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere. 3. Le domande di contributo per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni, sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'Art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione: a) relazione dettagliata descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione; b) elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni; c) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento; d) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere. Art. 6. Criteri di priorita' 1. Gli incentivi sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. I fondi disponibili per la bonifica dei suoli inquinati sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, a sua volta predisposta in ordine al punteggio totale risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella compilazione dell'allegato B. Il punteggio totale minimo per l'ammissibilita' al finanziamento e' pari a centocinquanta. 3. In caso di parita' nella graduatoria di cui al comma 2, e' data precedenza alla domanda relativa all'intervento sito nel comune con un maggior numero di siti da bonificare. 4. I fondi disponibili per il recupero di aree degradate sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorita' riferiti alla tipologia di rifiuti ed alla loro localizzazione: a) interventi relativi ad abbandono di rifiuti pericolosi ricadenti in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale; b) interventi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi ricadenti in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale; c) interventi relativi ad abbandono di rifiuti pericolosi ricadenti all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali; d) interventi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi ricadenti all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali. 5. Nell'ambito di ciascuna tipologia, e' data precedenza alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area. L'intervento deve comportare uno smaltimento di almeno cinque metri cubi di rifiuti pericolosi o trenta metri cubi di rifiuti non pericolosi, per l'ammissibilita' al finanziamento. 6. In caso di parita' nella graduatoria di cui al comma 4, e' data precedenza al comune con minor numero di abitanti. 7. I fondi disponibili per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorita' riferiti alla localizzazione dei rifiuti: a) interventi relativi ad edifici adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado; b) interventi relativi ad edifici adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo; c) interventi relativi ad edifici adibiti a centri diurni di assistenza ed altre strutture assistenziali; d) interventi relativi ad edifici utilizzati come uffici pubblici. 8. Nell'ambito di ciascuna tipologia, e' data precedenza alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area. L'intervento deve comportare uno smaltimento di almeno cinquanta metri cubi di rifiuti per l'ammissibilita' al finanziamento. 9. In caso di parita' nella graduatoria di cui al comma 7, e' data precedenza al comune con minor numero di abitanti. Art. 7. Modalita' di assegnazione dei finanziamenti 1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri di priorita' di cui all'Art. 6, determina il riparto dei fondi disponibili. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili e' data comunicazione scritta agli enti richiedenti. Le domande non ammissibili sono restituite ai soggetti istanti. 3. I finanziamenti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Art. 8. Spese ammissibili 1. In relazione agli interventi per la bonifica di suoli inquinati, sono ammesse a contributo le spese relative alla: a) bonifica e ripristino ambientale; b) bonifica con misure di sicurezza; c) messa in sicurezza permanente. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono escluse le spese relative a: a) realizzazione della messa in sicurezza d'emergenza; b) realizzazione di infrastrutture non necessarie alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza e di messa in sicurezza permanente del sito; c) acquisizione dell'area oggetto dell'intervento; d) spese tecniche di progettazione. 3. In relazione agli interventi di recupero delle aree degradate, sono ammesse a contributo le sole spese relative all'asporto o pulizia dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge. 4. In relazione agli interventi di recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche, sono ammesse a contributo le sole spese relative all'asporto dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge. Art. 9. Concessione ed erogazione del contributo 1. Alla concessione dei contributi per la bonifica di suoli inquinati o per il recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche si provvede sulla base della documentazione allegata alle domande di cui all'Art. 5. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si applicano le modalita' previste dal capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Art. 10. Obblighi dei beneficiari 1. Il comune o il consorzio di comuni beneficiari dell'incentivo. sono tenuti a: a) rilasciare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica di cui all'Art. 3, commi 1 e 2; b) consentire, al personale dell'amministrazione regionale e dell'ARPA, l'accesso ai siti oggetto di bonifica di suoli inquinati o di recupero di aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'Art. 11; c) adottare, secondo le modalita' previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le iniziative necessarie per il recupero degli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Art. 11. Ispezioni e controlli 1. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici puo' disporre in qualsiasi momento, anche avvalendosi dell'ARPA, ispezioni e controlli in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Rendicontazione della spesa 1. I beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute con le modalita' previste dall'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Recupero degli importi 1. Gli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui all'Art. 3, oggetto di contributo, recuperati, anche parzialmente, dai comuni o dai loro consorzi, sono versati all'amministrazione regionale con le modalita' di cui all'Art. 7, comma 2 della legge regionale n. 15/2004. Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le domande presentate nell'anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 sono fatte salve. Tali domande potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).