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Presidential Decree No. 34 implementing article 113 quater of Council Regulation (EC) No. 1234/2007 establishing a common organization of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

颁布于 2010-03-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Giunta Regionale No. 34: Regolamento di attuazione dell’articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利 · Toscana
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices, internal trade, certification

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  1. 331.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. 34/R Regolamento di attuazione dell’articolo 113 qua­ ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per talu­ ni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: SOMMARIO Art. 1 - Oggetto (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) Art. 2 - Ambito di applicazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) Art. 3 - Condizioni per l’adozione delle misure (arti colo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) Art. 4 - Adozione delle misure e definizione delle norme di commercializzazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) Art. 5 - Modalità di richiesta delle misure (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) PREAMBOLO Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l’articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con siglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare l’articolo 113 quater che disciplina le norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabiliz zare il funzionamento del mercato comune dei vini; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 11 febbraio 2010; Visto il parere della direzione generale della Presi denza; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2010, n. 170; Visto il parere della commissione consiliare compe tente espresso nella seduta del 3 marzo 2010; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2010, n. 387; Considerato quanto segue: 1. il mercato del vino è soggetto a cicli economici e produttivi che determinano una fluttuazione del mercato e delle vendite anche di rilevante entità. La produzio ne vitivinicola è altresì soggetta, in particolari annate, a risentire dell’andamento climatico che può influire sostanzialmente sul prodotto che successivamente sareb be immesso sul mercato; 2. sulla base dell’esperienza acquisita, l’adozione di una misura finalizzata a migliorare e stabilizzare il mer cato dei vini può effettivamente contribuire al migliora mento e alla stabilizzazione del mercato; 3. al fine di applicare in Regione Toscana le norme dell’articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazio ne comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è opportuno definire attraverso un regolamento di attua zione i soggetti competenti, gli ambiti di applicazione, i presupposti per l’adozione delle misure, le modalità di richiesta delle misure stesse; 4. la situazione produttiva vitivinicola toscana è una viticoltura di qualità, contando quarantatre denominazio ni di origine (DO), di cui sette denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e trentasei denominazio ni di origine controllata (DOC), e sei indicazioni geo grafiche tipiche (IGT) che interessano la gran parte delle produzioni vitivinicole in Toscana. Si ritiene pertanto opportuno riservare ad esse la possibilità di adottare le misure di miglioramento e stabilizzazione previste dal regolamento comunitario ed individuare nei consorzi volontari di tutela i soggetti competenti a richiedere l’adozione delle misure; 5. sulla base degli accertamenti effettuati sul settore vitivinicolo e dei precedenti atti emanati, si stabiliscono i principali presupposti che determinano la necessità di adottare una misura finalizzata a migliorare e stabilizzare il mercato dei vini; 6. per rispondere in modo efficace ai tempi ed alle esigenze contingenti del mercato ed adottare norme che siano conformi a quanto disposto dalle condizioni generali dell’articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007 è opportuno attribuire alla Giunta regionale la possibilità di adottare, di volta in volta ed in relazione alla tipologia di prodotto su cui si interviene, con propria delibera zione, le misure destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini stabilendo norme di commercializzazione; 7. per una corretta applicazione della misura che comporta il blocco temporaneo delle vendite di vino e in 4 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 considerazione del fatto che conservare in azienda per centuali di prodotto troppo elevate potrebbe comportare problemi di stoccaggio e tenuto conto dei tempi in cui mediamente i vini toscani raggiungono la maturità si è stabilito che il blocco della quantità non vada oltre il 30 per cento del prodotto e che la durata massima non sia superiore a trentasei mesi; si approva il presente regolamento Art. 1 Oggetto (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell’arti colo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), disciplina le procedure per l’attuazione delle misure finalizzate a migliorare e stabilizzare il mercato dei vini, di seguito indicate misure. Art. 2 Ambito di applicazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) 1. Le misure possono avere ad oggetto uve, mosti e vini, sia atti a divenire sia certificati, di una denomina zione di origine (DO) o di una indicazione geografica tipica (IGT), anche limitatamente ad una particolare tipo logia di prodotto purché chiaramente identificabile. Art. 3 Condizioni per l’adozione delle misure (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) 1. Per l’adozione di una misura per un determinato prodotto deve verificarsi sul mercato dei vini almeno una delle seguenti condizioni: a) variazioni consistenti del mercato; b) aumento delle giacenze; c) diminuzione delle richieste di imbottigliamento; d) particolare andamento climatico; e) altre condizioni tali da giustificare l’adozione di una misura. Art. 4 Adozione delle misure e definizione delle norme di commercializzazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) 1. La Giunta regionale con proprio atto, a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui all’articolo 3, può disporre, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, l’adozione delle misure stabilen do norme di commercializzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007. 2. La Giunta regionale disciplina le modalità di monitoraggio delle misure e delle norme di commercia lizzazione adottate. 3. L’atto con cui la Giunta regionale dispone l’ado zione delle misure stabilendo norme di commercializza zione è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) secondo le disposizioni in materia di pubblicità degli atti regionali. 4. Nel caso in cui la misura adottata riguardi il bloc co temporaneo delle vendite di vino tale misura ha una durata massima di trentasei mesi e il blocco temporaneo può essere disposto fino alla percentuale massima del 30 per cento della produzione complessiva effettiva di vino dell’annata di riferimento. 5. La Giunta regionale comunica alla commissione consiliare competente le misure adottate, le norme di commercializzazione e i successivi risultati rilevati dal monitoraggio. Art. 5 Modalità di richiesta delle misure (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007) 1. L’adozione di un misura, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 per il prodotto interessato, può essere richiesta alla competente struttura della Giunta regionale dal Consorzio volontario di tutela delle denominazione di origine interessata o dell’indicazione geografica tipica, di seguito indicato Consorzio di tutela. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere: a) la tipologia di prodotto interessata; b) una dettagliata relazione riportante l’analisi della situazione produttiva, delle prospettive di mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare andamento climatico o delle altre condizioni, finalizzata a comprovare le reali difficoltà di mercato del prodotto allegando idonea documentazione; c) la misura che si intende adottare al fine di miglio rare e stabilizzare il mercato dei vini e l’obiettivo per seguito. 3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 30 giugno precedente alla vendemmia dell’anna ta cui si riferisce la produzione soggetta alla misura. Tale richiesta può altresì essere inoltrata entro il 10 agosto precedente alla vendemmia dell’annata cui si riferisce la produzione soggetta alla misura nel caso in cui la misura stessa venga richiesta a seguito del particolare andamen 531.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18 to climatico. La richiesta può essere inoltrata anche in via telematica in conformità a quanto previsto dall’arti colo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). 4. Per la stessa tipologia di prodotto possono essere richieste più misure purché adeguatamente motivate e rispondenti ai criteri generali dell’articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007. 5. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura, su richiesta, opportunamente motivata, del Consorzio di tutela e inoltrata, anche in via telematica, alla competente struttura della Giunta regionale. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino uffi ciale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 25 marzo 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE marzo 2010, n. 35/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regio­ nale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 2 - Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 5 - Modifica all’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 6 - Modifica all’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 7 - Introduzione dell’articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 11 - Introduzione dell’articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 12 - Abrogazione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/ 2004 Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 14 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 17- Abrogazione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 18 - Abrogazione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 20 - Abrogazione dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 22 - Abrogazione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 24 - Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 25 - Introduzione dell’articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 26 - Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/ 2004 Art. 27 - Introduzione dell’articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 28 - Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 30 - Abrogazione dell’articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 31 - Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 32 - Introduzione dell’articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 33 - Sostituzione dell’allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004 Art. 34 - Introduzione dell’allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004 PREAMBOLO Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Presidential Decree No. 34 implementing article 113 quater of Council Regulation (EC) No. 1234/2007 establishing a common organization of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) · Nelum