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Presidential Decree No. 327 regulating the implementation of Act No. 283 of 30 April 1962, and its subsequent amendments, establishing hygiene requirements for the production and marketing of foodstuffs and beverages

颁布于 1980-03-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, food additives, beverages, treated food, standards, packaging/labelling, authorization/permit, internal trade

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  1. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e dellavendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Viste le leggi 26 febbraio 1963, n. 441 e 6 dicembre 1965, n. 1367, che recano modificazioni allapredetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimentoalle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria edospedaliera e dei relativi personali ed uffici; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente le norme sull'ordinamento regionale esull'organizzazione della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega dicui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Sentito il Consiglio superiore di sanitA'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno,delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deitrasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per le regioni; Decreta: E' approvato, con i relativi allegati A, B, C, D ed E l'unito regolamento di esecuzione delle normecontenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplinaigienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283, e successivemodificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanzealimentari e delle bevande. TITOLO I Vigilanza igienico-sanitaria 1. Norma generale. - Agli effetti del presente regolamento, il termine 1/2legge+ senza ulterioriprecisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367. 2. Oggetto della vigilanza. - Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza daparte dell'autoritA' sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonchE' degli imballaggi e contenitori esterniche, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per lecondizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanzealimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio; 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentariimmagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Sono altresý soggetti a vigilanza da parte dell'autoritA' sanitaria: a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e delcommercio delle sostanze alimentari; b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanzealimentari; c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari. 3. Individuazione delle autoritA' sanitarie competenti. - La vigilanza di cui all'art. 2 del presenteregolamento Þ esercitata: 1) dal Ministero della sanitA', attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanitA'marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna; 2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondoil rispettivo ordinamento; 3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unitA' sanitarie locali. L'autoritA' sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvaledell'opera, del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonchE' in particolari circostanze, e conl'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesseamministrazioni. 4. Attivita' informativa e di coordinamento operativo delle autorita' sanitarie periferiche. - Spettaall'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del precedente art. 3, nell'ambito delle proprieattribuzioni, sentito il direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione dellefrodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari: 1) coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento, attuando unita' di interventi e dicriteri nelle ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce: 2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della sanita' sulla base deiprelievi effettuati in occasione di interventi di competenza; 3) segnalare al Ministero della sanita' nuove forme di infrazioni riscontrate nell'ambito dellavigilanza. 5. Ambito della vigilanza operativa. - Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presenteregolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento adispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, neimagazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altripubblici esercizi, nonche' nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed ingenere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari. La vigilanza si esercita altresý sulle merci, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto,nonche' al loro arrivo a destinazione. Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelevamento sieffettuano con l'assistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo. A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonchE' quello delle imprese dinavigazione marittima, aerea, lacunale e fluviale e di trasporto stradale non puo' impedire le ispezionied i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza nE' puo' condizionarne l'esecuzione aduna preventiva autorizzazione amministrativa. 6. ModalitA' e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. - Per ilprelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonchE' dalsuccessivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalitA' stabilitedall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalitA' di cui al comma precedente deveessere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato. 7. Contrassegni di identificazione dei singoli campioni. - Ciascuno dei campioni di cui alprecedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve esserechiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficioche ha disposto il prelievo. Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltA' diapporvi un proprio timbro o sigillo e di cio' si deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui alsuccessivo art. 15. Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che hadisposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale diprelevamento, nonchE' la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suorappresentante o del detentore della merce. Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale diprelevamento. Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono essere riportate anche su diun cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da impedirne il distacco. 8. Prelevamenti di campioni dalle grandi partite. - Per eseguire il controllo di grandi partite diprodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campionisufficientemente rappresentativi, idonei ad accettare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento deicampioni. 9. Adeguamento alle direttive della ComunitA' economica europea. - Fatte salve le competenzestabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanitA' in applicazione di direttive comunitarie,puo', con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attieneal prelievo dei campioni. 10. Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura.- Nel caso disostanze alimentari, delle quali si debba controllare il contenuto di umiditA', e di prodotti che per la loronatura, se posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano le specialinorme di prelevamento di cui all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento. Il Ministro della sanitA', su proposta della commissione di cui all'art. 21 detta legge, determina, conproprio decreto, le modalitA' di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari dasottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire alterazioni o variazioni dellostato in cui si trovano all'atto del prelievo. 11. Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari. - Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in carri ed altri mezzi di trasporto,gli incaricati della vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del rappresentante in loco,ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievocon relativo verbale, nonchE' ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto. 12. Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentarisotto vincolo doganale o 1/2allo stato estero+. - Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, leoperazioni di ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni pergli alimenti di origine animale e per le sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesacon la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci oggetto del trasporto. Il vettore od il suorappresentante in loco assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelevamento, trattenendoneuna copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed una al destinatario a cura degli incaricati dellavigilanza. Nel caso di sostanze alimentari 1/2allo stato estero+ il competente organo della vigilanza sanitaria -previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autoritA' doganali - puo' accedere aglispazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e campionamento in collaborazione con ilpersonale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco. Nei due casi suddetti lo operazioni di ispezione e di campionamento possono essere effettuate, conle medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedurasemplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative inmateria doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 13. Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali.- I campioni da sottoporre adanalisi microbiologiche, parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loronatura e il loro scopo esigano speciali modalitA' di prelevamento, debbono essere prelevati dalpersonale tecnico appositamente incaricato dall'autoritA' sanitaria di cui all'articolo 3 del presenteregolamento. 14. Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche microbiche.- Con leordinanze previste dall'art. 5, lettera c), della legge e dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministrodella sanitA', sentito il Consiglio superiore di sanitA', nel determinare i limiti delle cariche microbiche,stabilisce altresý i criteri di campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalitA' di prelievo,conservazione e trasporto dei campioni, nonchE' i relativi metodi di analisi. 15. Verbale di prelevamento.- Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione deiprecedenti articoli deve contenere: a) il numero d'ordine per ciascun prelievo; b) la data, l'ora e il luogo del prelievo; c) le generalitA' e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo; d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui Þ statoeseguito il prelievo, nonchE' le generalitA' della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualitA'di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce; e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazionee le indicazioni con cui Þ posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se lamerce Þ posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalitA'ed integritA' delle confezioni; f) le modalitA' seguite nel prelievo; g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si Þ proceduto o menoall'eventuale sequestro della merce da cui Þ prelevato il campione; h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenutouna copia del verbale e un campione; i) la dichiarazione che il verbale Þ stato letto alla presenza dell'interessato titolare dell'impresa,rappresentante o detentore e che Þ stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si Þrifiutato di sottoscriverlo; l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o deldetentore della merce; m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nomee residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima; n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulleaggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa; o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo; p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dalrappresentante o dal detentore; q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione; r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo. Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguiragli accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrA' essere redatto un quinto esemplaredel verbale di prelievo che verrA' spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con letteraraccomandata a carico di quest'ultima. Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autoritA' sanitaria cheha disposto il prelievo. 16. Destinazione del campione.- Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedentiarticoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio o ad un suorappresentante o al detentore della merce, escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi dispedizioniere doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del testo unico delledisposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviate per le analisi nel pi¨breve tempo possibile al laboratorio pubblico competente per territorio o ad altro laboratorioautorizzato allo scopo ai sensi dell'art. 1 della legge. Una di tali parti Þ utilizzata per l'analisi di primaistanza, un'altra Þ destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la durata disessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altraparte infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autoritA' giudiziaria. In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarA' messo a disposizione dell'impresaproduttrice, per la durata di sessanta giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma. Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione viene tenuta presso il laboratoriodi analisi competente, a disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni. 17. Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi.- Con riguardo alle attivitA' di controllo e divigilanza di rispettiva pertinenza, il Ministro della sanitA' e le autoritA' di cui all'art. 3, comma primo, n.2), del presente regolamento, possono affidare a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge, gliaccertamenti anche ad istituti e laboratori pubblici diversi da quelli pubblici ordinariamente competenti,previa valutazione della idoneitA' tecnica degli stessi a svolgere tale funzione. 18. Comunicazione dei reperti analitici.- Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la nonconformita' delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificatoall'autorita' sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzodi lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventualiinteressati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato dianalisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304,304 -bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale. Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge, l'autoritA' sanitaria di cui all'art. 3 delpresente regolamento procede alla denuncia all'autoritA' giudiziaria, senza attendere il termine previstoper la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione alMinistero della sanita'. Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarita', cio' deve esserecomunicato all'autoritA' sanitaria che ha disposto il prelievo, affinchE' faccia le conseguenticomunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore. In caso di mera irregolaritA' formale rilevabile dall'esame dell'etichetta o della confezione deiprodotti prelevati, l'autoritA' sanitaria ha facoltA' di non richiedere l'analisi dei campioni. 19. Istanza di revisione di analisi.- L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art. 1della legge, Þ diretta all'autoritA' competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 2), del presenteregolamento. Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o veterinari prepostirispettivamente agli uffici di sanitA' marittima e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroportoe dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio. Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data del verbale diprelevamento e contenere l'eventuale nomina di un difensore di fiducia. All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito provvisorio effettuato presso la tesoreriaprovinciale per spese di analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a disposizione dell'Istituto superiore di sanita'. L'esito della revisione sara' comunicato agli interessati, senza ritardo, a cura dell'autorita' sanitariacompetente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dell'analisi di prima istanza, la quietanzadella somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso diconferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto superiore di sanitA', dopola condanna definitiva o la oblazione. Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gliatti peritali dagli articoli 304, 304 bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale. 20. Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione.- Salvo quantoprevisto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro previsto dall'art. 1, primo comma, della legge,viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autoritA' sanitariacompetente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. In caso di necessitA' ed urgenza puo'procedere al sequestro anche il personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo conferma,nel termine di 48 ore, da parte della autoritA' sanitaria. Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestratadeve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato ilprelevamento dei campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene dispostadall'autoritA' sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3. Salvo che l'autoritA' sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata Þ affidata incustodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore, che Þ anche responsabile della sua correttaconservazione. Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersiin pi¨ copie, delle quali una viene trattenuta dall'autoritA' sanitaria, una viene rilasciata al detentore, lealtre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce e ad altri eventualicorresponsabili. I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale disequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro,all'autoritA' sanitaria competente. Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto d'analisi sui campioniprelevati, l'autoritA' sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conformealle norme vigenti. In caso contrario, l'autoritA' sanitaria ne accerta la commestibilitA', facendo ricorso, ove occorra, adulteriori specifiche indagini di laboratorio. Dall'esito dell'indagine Þ immediatamente informato ilprocuratore della Repubblica o il pretore competente, per i successivi provvedimenti. 21. Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari non commestibili.-Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente, qualora la merce risulti noncommestibile ma idonea ad altra destinazione od a trasformazione industriale per scopi diversi da quellidell'alimentazione umana, l'autoritA' sanitaria competente di cui all'art. 3 del presente regolamento, puo'dichiarare consentita tale destinazione o trasformazione, che dovrA' avvenire sotto il controllo degliorgani di vigilanza e con l'osservanza delle prescrizioni impartite. Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista nel precedente comma, lapredetta autoritA' sanitaria informa il procuratore della Rupubblica o il pretore competente, per glieventuali provvedimenti necessari per il processo penale. 22. Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi.- I provvedimentidi chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sonoadottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla nonigienicitA' delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanzeprodotte o poste in vendita. Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, enon sussista grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, l'autoritA' sanitaria di cui al n. 2)dell'art. 3 del presente regolamento comunica all'interessato i fatti accertati, assegnandogli un termine,non superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti. Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilitA' di autorizzazione di un nuovoesercizio. 23. Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario.- Quando nel ruologenerale della pretura o, a seconda della competenza, della procura della Repubblica presso iltribunale, viene iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, l'autoritA' sanitaria competentedi cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento, puo' sospendere ai sensi dell'art. 14 della legge 26febbraio 1963, n. 441 il provvedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio diproduzione o di un esercizio di vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dell'art. 15 della legge,nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico sanitaria nell'ambito dell'attivitA' svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio. Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale che svolge l'attivitA' divigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento. 24. Compiti del commissario per la vigilanza.- Il commissario di cui all'articolo precedente: 1) deve risiedere nell'ambito della provincia nella quale ha sede lo stabilimento, deposito oesercizio e deve possedere le capacitA' tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attivitA' dellostabilimento o dell'esercizio; 2) assume la responsabilitA' dell'igiene delle lavorazioni effettuate anche per quanto riguarda iprocedimenti tecnologici; 3) ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare dello stabilimento o esercizio, dastabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro della sanitA', d'intesa con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, in relazione alla potenzialitA' dello stabilimento o esercizio, alla suaproduzione durante il periodo di gestione commissariale e all'impiego richiesto dalla vigilanza. Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennitA' o rimborso, non puo' in alcun caso superare lasomma di lire trentamila giornaliere; Þ, tuttavia dovuta una indennitA' di missione per gli spostamentifuori comune, corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di qualifica pari al parametro 387. Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza dell'incarico, od anche in corso digestione quando questa si protragga per oltre un mese. La nomina del commissario puo' essere revocata in ogni momento con provvedimento motivato. Ilcommissario cessa comunque dall'incarico allo scadere del periodo di chiusura dello stabilimento, odesercizio, che era stato fissato dall'autoritA' sanitaria competente nel provvedimento adottato ai sensidell'articolo 15 della legge, ovvero quando sia intervenuta sentenza di proscioglimento. In caso di necessitA', di cui peraltro deve essere fatta menzione nelle premesse del decreto dinomina del commissario, si puo' prescindere dal requisito della residenza previsto al n. 1) del presentearticolo. TITOLO II Autorizzazioni sanitarie 25. Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso disostanze alimentari.- E' soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti di produzione,preparazione e confezionamento, nonchE' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari. Salvi i casi in cui la legge, nonchE' leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte delMinistro della sanitA', l'autorizzazione di cui al comma precedente Þ rilasciata: a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondoil rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione,preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti inderoga alla successiva lettera b); b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondoil rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori estabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origineanimale, o miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti che trattano latte eprodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario; c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unitA' sanitarie locali, nel caso di depositiall'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessiad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande. 26. Modalita' di inoltro delle richieste di autorizzazione.- Le domande per il rilascio delleautorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere: a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione econfezionamento o del deposito all'ingrosso; c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre,preparare, confezionare o tenere in deposito; d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano adidentificare l'impresa; e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni; f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio diproduzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso. Le domande debbono, inoltre, essere corredate: 1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potrannoessere richieste piante pi¨ dettagliate; 2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature; 3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneitA' della rete didistribuzione, nonchE' dalla documentazione sulla potabilitA' dell'acqua, qualora non si tratti di acquedottipubblici; 4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, aimezzi impiegati per la depurazione delle acque; 5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubritA' e la conservazione delle sostanzealimentari, nonchE' dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta; 6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati. I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dallelettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo. I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art.48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igienedel lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma. 27. Rilascio delle autorizzazioni.- L'autoritA' sanitaria competente, entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impiantidestinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascial'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni delpresente regolamento e leggi e regolamenti speciali. L'autorizzaziono di cui al comma precedente deve contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione,confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari; c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui Þ autorizzata la produzione, preparazione,confezionamento e detenzione; d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti; e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi; f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le sostanze prodottesiano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario. L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'autoritA' sanitaria competente dieventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma. Nel caso divariazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa interessata dovrA' darne comunicazioneall'autoritA' sanitaria competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazionedegli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento da parte dell'autoritA' sanitariacompetente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettereb) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d), deve darne preventivacomunicazione all'autoritA' sanitaria competente. La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) comporta il rilascio di una nuovaautorizzazione. Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono essere effettuate previo nulla ostadell'autoritA' sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dellacomunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autoritA'sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria il nulla osta si intende concesso. L'autoritA' sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate,le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni. 28. Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento. L'autoritA' sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione,preparazione e confezionamento di cui all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamentispeciali, siano provvisti di locali distinti e separati: a) per il deposito delle materie prime; b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione; c) per il deposito dei prodotti finiti; d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione. I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dellostabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantirel'igienicitA' di prodotti in lavorazione. Tutti i locali ai quali si puo' accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi ilocali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari. Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo Þ obbligatorio chele lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee agarantire l'igienicitA' dei prodotti. L'autoritA' sanitaria puo' consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologichedel processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale diadeguata ampiezza. L'autoritA' sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano: 1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia; 2) sufficientemente ampi, cioÞ tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento delpersonale; 3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti adassicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione;aerabili naturalmente o artificialmente sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia perevitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o artificiale tale da prevenire, inogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari; 4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al tipo della lavorazione che vieneeffettuata, facilmente lavabili e disinfettabili; 5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti; 6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella piantaplanimetrica allegata alla domanda di autorizzazione. Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonchE' i vini, gli aceti, i liquorie le acquaviti, l'autoritA' sanitaria competente potrA' prescrivere requisiti diversi da quelli di cui aiprecedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di consevazione, di stagionatura e di invecchiamento. Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrA' derogarsi a quanto previstodal precedente n. 4). Gli stabilimenti elaboratori di produzione devono essere inoltre provvisti: a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto profilo igienico-sanitario e costruiti inmodo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi dellaproduzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11della legge e relativi decreti di attuazione; b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materieprime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario; c) di acqua potabile in quantitA' sufficiente allo scopo. Ove non sia disponibile una quantitA' sufficiente di acqua potabile si puo' ricorrere ad acqua concaratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e,relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acquepotabili. E' vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanzealimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contattocon tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29. L'autoritA' sanitaria accerterA' che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabilisiano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilitA' di miscelazione; d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicantidirettamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari. I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbonoavere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione. I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantitA' sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso. Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione; e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al pi¨ presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento; f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette. I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorchE' muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformitA' alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attivitA' svolta accertate di volta in volta dall'autoritA' sanitaria competente ai sensi dell'art. 25. 29. Norme igieniche per i locali e gli impianti.- I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili dicui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene medianteoperazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti,e prima della utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurarel'eliminazione di ogni residuo. La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori, non provenienti dai pubbliciacquedotti, ai requisiti previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata dall'autoritA'sanitaria competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della produzione, in caso diinsufficiente disponibilitA' di acqua potabile, puo' essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunquerispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrA' essere utilizzata anche oltre i limiti diimpiego di cui al precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autoritA' sanitaria. La stessa autoritA' sanitaria potrA' esonerare da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa diparticolari necessitA' tecnologiche, possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti airequisiti di cui sopra, purchE' il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta salubritA' delprodotto finito. Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo precedente Þ consentita la detenzionedi sostanze il cui impiego Þ determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazionedegli impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e semprechE'disposizioni speciali non ne vietino l'uso e la detenzione. Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere custoditi in depositiseparati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia edisinfezione. 30. Requisiti dei depositi all'ingrosso.- I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche dicostruzione nonchE' impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona consevazionedelle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito. Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le condizioni per la loro applicabilitA' ledisposizioni di cui al precedente art. 28. 31. Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande. - Glispacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che neglieventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata consevazione delle sostanze alimentari, in rapportoalla loro natura e alle loro caratteristiche. Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i localidestinati a cucina e magazzini, nonchE' gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei anorma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n.1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati avenire a contatto con gli alimenti debbono essere conformi alle norme vigenti. Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli altriesercizi pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dairegolamenti comunali d'igiene. I regolamenti medesimi fissano altresý i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua dialimenti. La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente vietata dalle norme vigenti,deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanzealimentari, in rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche. Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (cremapasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia concopertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a temperatura non superiore a +4¦C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, etc.) debbonoessere conservati da +60¦C a +65¦C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, etc.), e le pastealimentari fresche con ripieno debbono essere conservati a temperatura non superiore a +10¦C. 32. Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande.- I distributoriautomatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguentirequisiti: 1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicitA'dei prodotti distribuiti; 2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo aisensi dell'art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo talo da non influire negativamente sullaconservazione delle sostanze alimentari e bevande; 4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca labuona conservazione: delle sostanze alimentari di facile deperibilitA' ad una temperatura non superiore a +4¦C; delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18¦C; delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65¦C, o comunque non inferiore a + 60¦C, edavere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando latemperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti; 5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; 6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione direcipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiticon la necessaria frequenza. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autoritA' cuispetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presenteregolamento. 33. Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributoriautomatici o semiautomatici. Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo didistributori automatici o semiautomatici debbono: 1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25del presente regolamento; 2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, omerceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici esemiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitariprevisti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto. Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo benleggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, leindicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del presente regolamento, nonchE' l'indicazionedell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni. 34. IdoneitA' sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori.- Il personale cheeffettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste indistribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneitA' sanitaria dicui all'art. 37 del presente regolamento. 35. Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.- Nei locali di cui all'art. 2, lettera a), delpresente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, iroditori ed altri animali nocivi. Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per l'uomo, a causa dicontaminazione delle sostanze alimentari. 36. Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.- Le sostanze alimentarideperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualorasia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento degli obblighi previsti dadisposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati daquelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione. Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro daparte del fornitore. TITOLO III Igiene e sanitA' del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari ealle operazioni di trasporto. 37. Libretto di idoneitA' sanitaria.- Il personale addetto alla produzione, preparazione,manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoifamiliari che prestino attivitA', anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso destinato anchetemporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanzealimentari, deve essere munito del libretto di idoneitA' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciatodall'autoritA' sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), delpresente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non siaaffetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni. Il libretto di idoneitA' sanitaria distribuito al sensi del successivo art. 40 ha validitA' un anno chepermane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro. Per il rilascio del libretto di idoneitA' sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune,deve essere prodotta una dichiarazione della competente autoritA' del comune di provenienza,attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per qualimotivi, il libretto di idoneitA' sanitaria. Presso il comune che rilascia il libretto di idoneitA' sanitaria Þ istituito apposito schedario tenutocostantemente aggiornato. L'autoritA' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), delpresente regolamento, puo' disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale dicui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini dellatutela della salute pubblica. 38. Vaccinazioni del personale.- Il personale di cui all'articolo precedente deve essere sottopostoalla vaccinazione antitifico-paratifica, nonchE' ad ogni altro trattamento di profilassi che sia ritenutonecessario dall'autoritA' sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica. 39. Accertamenti sanitari preventivi.- Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneitA'sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito dell'attivitA' di controllo, sonoeffettuate dai medici in servizio presso le unitA' sanitarie locali. Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altroaccertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quellosuccessivo di rinnovo o controllo, l'autoritA' sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunalio provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne irisultati. 40. Caratteristiche del libretto di idoneitA' sanitaria.- Il libretto di idoneitA' sanitaria, redatto secondoil modello E allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente entro un anno dall'entratain vigore del presente regolamento. Nel libretto debbono essere annotati: a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopoeseguite; b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonchE' dellerelative indagini complementari; c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via disomministrazione e le eventuali reazioni. 41. Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale. - I libretti diidoneitA' sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare oconduttore dell'esercizio, il quale ha altresý l'obbligo di presentarli ad ogni i richiesta degli organi divigilanza. I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'autoritA' sanitariai casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventualiprovvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attivitA' lavorativa. I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresý l'obbligo di richiedere al personale assentatosi percausa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore nonpresenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od imedici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciarel'attestazione sopra richiesta. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale. - Negli stabilimenti industriali e nei laboratori diproduzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravesti di colorechiaro, nonchE' idonei copricapo che contengano la capigliatura. Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentarinegli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonchE' idoneocopricapo che contenga la capigliatura. Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale devecurare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro inmodo igienicamente corretto. L'autoritA' sanitaria puo' disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici. 43. IdoneitA' igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale. - Iltrasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurarealle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ognicausa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagliagenti atmosferici o da altri fattori ambientali. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dalmedesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate. E' vietata la promiscuitA' di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche nonalimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvoche si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento. Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitariasui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Þ affidatoal servizio sanitario dell'amministrazione medesima. 44. Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre.- Sono soggetti adautorizzazione sanitaria: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo diveicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi econgelati. L'autorizzazione viene rilasciata: 1) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competentesecondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui allalettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b); 2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competentesecondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c). Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale l'autorizzazione vienerilasciata dall'autoritA' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presenteregolamento. E' fatto salvo quanto diversamente previsto, per i trasporti di carni nell'ambito delterritorio comunale, dalle disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, esuccessive modificazioni. La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo Þ determinata inrelazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registroautomobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla retedell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 45. Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti altrasporto. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo debbonocontenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) gli estremi d'identificazione del veicolo; c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo; d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni dilavaggio, disinfezione e disinfestazione. Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che imateriali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sonoconformi ai requisiti di legge. Le domande relative ai veicoli giA' in esercizio per trasporto alimentare possono non esserecorredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi ditrasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. 46. ValiditA' o registrazione delle autorizzazioni sanitarie.- L'autorizzazione, rilasciata ai sensi delprecedente art. 44, Þ valida per due anni dalla data del rilascio. Le autoritA' sanitarie annotano su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, levariazioni concernenti l'idoneitA' sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali provvedimentiadottati in conseguenza di trasgressioni. Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato di tutti gli elementi necessariall'identificazione del veicolo, delle cisterne o del contenitore e del luogo di abituale custodia, vieneinviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della sanitA'. 47. Mantenimento dell'idoneitA' igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto. - Il trasportatore Þ tenutoa mantenere il veicolo nella condizione di idoneitA' di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione incaso di inidoneitA'. L'autoritA' sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non Þpi¨ idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria, provvedeall'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale dellaprovincia in cui Þ stata rilasciata. 48. Requisiti delle cisterne e dei contenitori.- Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto disostanze alimentari debbono avere: 1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dall'art. 11della legge e dei relativi decreti di attuazione; 2) serbatoio ad unico o pi¨ scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, oraccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente el'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni; 3) apertura che consenta un facile accesso all'interno; 4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta; 5) quando necessario, protezione termica e se del caso verniciatura esterna metallizzata; 6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmentesmontabili, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltA' al lavaggio e alla disinfezione. Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare uncontrassegno metallico inasportabile con gli estremi dell'attestazione di idoneitA'. Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alleoperazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile. Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse daquelle indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44. Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere tramessa all'autoritA'che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idoneirequisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime. 49. Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni dei prodotti ittici.- I veicoli destinati al trasporto dellecarni debbono essere a chiusura ermetica e debbono: a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materialiresistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le paretidebbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione inmateriali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvoche non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio. I veicoli o mezzi adibiti al trasporto dello carni non possono essere usati per il trasporto di animalivivi. Inoltre nessuna altra merce puo' essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stessoveicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori. Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano ledisposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967. Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti airequisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasportopromiscuo, debbono essere altresý lavate e semicotte o cotte. I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica epossedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti adassicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento. Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma. La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deveaver luogo al pi¨ presto dopo ultimato lo scarico. Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idoneirequisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime. 50. IdoneitA' igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanzealimentari, immatricolati all'estero. - Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordatein sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed aicontenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari. I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confinedietro esibizione di attestato rilasciato dall'autoritA' competente del Paese di origine, dal quale risultil'idoneitA' igienico-sanitaria del veicolo o contenitore. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettandoprescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda nE' consenta ilrilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto puo' chiedere taleattestazione al Ministero della sanitA' che la rilascia direttamente o attraverso un organo da essodelegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabiliscarequisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione puo' essere rilasciata dal Ministero dellasanitA' direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domandadell'impresa estera di trasporto. 51. Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto. - Il trasporto delle sostanzealimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalitA' atte agarantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso. Il Ministro della sanitA', sentito il Consiglio superiore di sanitA', puo' aggiornare con proprio decretol'allegato di cui al precedente comma. 52. Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni discorta. - Il Ministro della sanitA', sentito il Consiglio superiore di sanitA', stabilisce con proprio decretol'elenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze dinatura igienico sanitaria, Þ necessario adottare le misure che seguono. Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere accompagnate da unadichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sonoindicati: 1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere; 2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario; 3) la localitA' di destinazione; 4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo; 5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi alle norme vigenti. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi divigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che Þ tenuto a conservarla per almeno trentagiorni a disposizioni dei predetti organi di vigilanza. Nel caso di tentata vendita all'ingrosso, nella dichiarazione di cui sopra sono omesse le indicazionipreviste ai punti 2) e 3) e che sono sostituite dalla indicazione che la merce Þ destinata alla tentatavendita. L'incaricato della vendita Þ tenuto a comunicare entro dieci giorni al fornitore il nome o laragione sociale, la sede, il domicilio dell'acquirente e la localitA' di consegna o, nel caso in cui la tentatavendita non sia conclusa, delle persone alle quali Þ stata effettuata la consegna. Il fornitore Þ tenuto aconservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione. 53. Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive.- Qualora gliorgani di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che lesostanze stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e regolamenti speciali e vi sianoragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autoritA' sanitaria puo' disporre il sequestro dellesostanze alimentari trasportate con l'osservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 20del presente regolamento. L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve avvenire sotto scorta sanitaria.A tal fine, l'autoritA' sanitaria dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di cuiall'ultimo comma dell'art. 3, all'uopo incaricato con l'ordine di servizio di cui nel successivo comma. Detto personale Þ responsabile della regolaritA' del trasferimento delle sostanze alimentari postesotto sequestro e dell'ottemperanza alle norme che verranno impartite al riguardo con speciale ordinedi servizio, dall'autoritA' che ha disposto il sequestro ed il trasferimento delle sostanze predette. L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una delle quali viene rilasciata altrasportatore, una viene trattenuta dall'autoritA' sanitaria che ha disposto il trasferimento delle sostanzesotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate, all'inizio del servizio, al personali di scorta. Suqueste due copie debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali inconvenientiverificatisi durante il trasferimento. Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autoritA' sanitaria destinataria per la presa inconsegna delle sostanze alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta, la restituzioneall'autoritA' sanitari che ha posto il servizio e la seconda viene trattenuta l'autoritA' sanitaria destinataria. L'autoritA' sanitaria territorialmente competente riguardo alla localitA' di destinazione delle sostanzealimentari poste sotto sequestro verrA' immediatamente informata del trasferimento le sostanze stesse,da parte dell'autoritA' sanitaria che ha disposto il sequestro ed il trasferimento ed Þ, a sua volta, tenutaad informare quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati. TITOLO IV Impiego di materie coloranti nella produzione di sostanze alimentari 54. Confezioni delle materie coloranti.- Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all'art. 10della legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, debbono essereposte in commercio in confezioni chiuse all'origine su cui debbono essere riportate le seguentiindicazioni: a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o confezionatrice e sede dello stabilimentodi produzione o confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati nell'ambito della C.E.E., ilnome o ragione sociale e la sede della ditta commerciale responsabile dell'immissione in commerciodel prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E.; b) la dicitura 1/2colorante+ da aggiungere alle sostanze alimentari per le quali ne Þ sentito l'impiego,oppure 1/2per sostanze alimentari (uso limitato)+; c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura indicata nell'elenco di cui al citato art.10 della legge; d) il peso netto. 55. Sostanze alimentari trattate con materie coloranti.- Le sostanze alimentari colorate debbonorecare sulla confezione e, se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presenteregolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura: 1/2colorato con...+ seguita dalladenominazione o dalla corrispondente sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportatanei decreti ministeriali di cui all'art. 10 della legge. L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime dall'osservanza degli obblighiconcernenti l'indicazione della colorazione stabilita da altre norme regolamentari. 56. Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario. - Le disposizioni previste dagliarticoli 54 e 55 del presente regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di proprietA'aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto colorante secondario quali la paprica, lacurcuma, lo zafferano e il legno di sandalo. L'aggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli ingredienti sulla confezione o su etichettaappostavi e, nel caso di sostanze alimentari vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui al successivoart. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le modalitA' e nei casi previsti dal terzo e quartocomma dell'art. 63 del presente regolamento. 57. Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentaricomposte. Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza di pi¨ sostanzepossono essere impiegate sostanze colorate a norma di legge anche quando non Þ autorizzata lacolorazione del prodotto alimentare finito, purchE' non si determini la colorazione di massa del prodottostesso. I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari di cui Þ ammessa la colorazionepossono essere colorati, fermo restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55. TITOLO V Additivi, aromatizzanti, surrogati o succedanei di sostanze alimentari 58. Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze alimentari.- Con decretoemanato ai sensi dell'art. 22 della legge il Ministro della sanitA' stabilisce apposite norme per l'impiegodi additivi chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele degli stessi, le mescolanze diadditivi chimici con diluenti e solventi, supporti, sostanze alimentari, nonchE' il loro impiego neisemilavorati. Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma precedente e per quanto nonprevisto dal presente regolamento in materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decretoministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in materia di disciplina di additivi chimiciconsentiti nella preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari. 59. Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici. - Laproduzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare sono soggettiad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione alla produzione Þ rilasciata dal Ministero della sanitA'. Le autorizzazioni al commercio e al deposito all'ingrosso sono rilasciate, rispettivamente,dall'autoritA' di cui all'art. 3, comma primo, n. 2), e dall'autoritA' di cui all'art. 3, comma primo, n. 3), delpresente regolamento. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo inteso adaccertare l'idoneitA' degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delleattivitA' di produzione, commercio e deposito delle sostanze alle quali si riferisce l'istanza. Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare Þ subordinato,inoltre, alla disponibilitA', da parte del richiedente, di un idoneo laboratorio per il controllo analitico dellecaratteristiche prescritte dai decreti ministeriali di cui all'art. 22 della legge, per le sostanze alle qualil'istanza si riferisce, ovvero all'esistenza di una convenzione stipulata con idoneo laboratorio di analisiper il controllo periodico della produzione. E' esentato dall'obbligo di disporre di un laboratorio, proprio o convenzionato, chi procedeesclusivamente all'estrazione di olii essenziali nonchE' di aromi naturali dalle piante o loro parti sottoforma di infusi o distillati acquosi od idroalcoolici. 60. Domande di autorizzazione.- Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'articoloprecedente debbono contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o dell'ubicazione dei locali destinati alcommercio o deposito all'ingrosso degli additivi; c) l'indicazione degli additivi che si intende produrre, commerciare o detenere in deposito, secondola denominazione prevista dai decreti di cui all'art. 22 della legge. Le domande debbono, inoltre essere corredate dalla pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100. 61. Indicazioni per le confezioni di additivi.- Gli additivi chimici debbono essere posti in commercioin confezioni chiuse all'origine sulle quali sono riportate, salvo deroghe previste da altre norme, leseguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice o confezionatrice e la sede dellostabilimento di produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di prodotti fabbricatiin altri Paesi della C.E.E., il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa commerciale responsabiledell'immissione in commercio del prodotto, individuato in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E. in cui essa risiede; b) la dicitura 1/2additivo+ da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne Þ consentitol'impiego, oppure la dicitura 1/2per alimenti (uso limitato)+; c) la indicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla denominazione chimica o dallacorrispondente sigla, secondo la nomenclatura riportata nei decreti di cui all'art. 22 della legge e, nelcaso di miscele, anche le relative percentuali; d) il peso netto. Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli aromi, dai decreti ministeriali emanati aisensi dell'art. 22 della legge. 62. Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici.- Salvo quanto previsto neidecreti del Ministro della sanitA' emanati ai sensi dell'art. 22 della legge, le sostanze alimentari trattatecon gli additivi chimici o che, comunque li contengano, debbono recare sulla confezione o, se vendutisfusi, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presente regolamento, denominante la sostanzaalimentare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 64, anche l'indicazione del gruppo funzionale diappartenenza dell'additivo (es. conservativi, antiossidanti, ecc.) seguito dalla denominazione o dallacorrispondente sigla secondo la nomenclatura riportata nei predetti decreti. E' fatto divieto di adoperare o aggiungere denominazioni differenti da quelle con le quali gli additivifigurano nell'apposito elenco. Le indicazioni di cui al primo comma non sono obbligatorie per i prodotti disciplinati dal decreto delPresidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodinella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. 63. Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali.- Nell'autorizzazione dicui all'art. 25 del presente regolamento Þ compresa la facoltA' di estrarre con mezzi fisici aromi naturalida parte delle imprese alimentari che utilizzano i detti aromi unicamente nella produzione degli alimentie bevande di propria produzione. In tal caso la domanda di cui all'art. 26 del presente regolamentodeve contenere anche le indicazioni previste dal precedente art. 59, quinto ed ultimmo comma. Le sostanze aromatizzanti di cui al precedente comma possono essere impiegate sia singolarmenteche in miscela. Le sostanze alimentari aromatizzate debbono riportare sulla confezione o sul cartello di cui all'art.66, denominante la sostanza alimentare allo stato sfuso, la dicitura 1/2aromi naturali+ e/ o 1/2aromiartificiali+, a caratteri leggibili e indelebili, senza obbligo di specificare la sostanza aromatizzante. Nel caso dell'aromatizzazione complementare prevista dalle norme vigenti la dicitura 1/2arominaturali+ non Þ obbligatoria per i liquori i vini aromatizzati e le bevande disciplinate dal regolamentoapprovato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e per le acquaviti. TITOLO VI Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari 64. Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate. - Le sostanze alimentari postein commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi leseguenti indicazioni: 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso diprodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondentedenominazione italiana Þ consentito riportare la denominazione originaria; 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa produttrice o dall'impresaconfezionatrice; 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel casoin cui l'impresa disponga di pi¨ stabilimenti, situati in localitA' diverse, Þ consentito indicare sull'etichettatutti gli stabilimenti purchE' quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziatomediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione evendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzodello stabilimento di produzione e confezionamento; 4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantitA' rispettivamenteponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati a seconda che il contenuto sia espresso inpeso o volume; 5) in quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato conmaggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti. Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulleconfezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione delcontenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Siintende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione. Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si trattadi confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purchE' risultino nei documentidi vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna,anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o discambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previatrasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare daidocumenti di accompagnamento. L'indicazione del peso (o volume) netto non Þ obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita aldettaglio a peso, purchE' sugli involucri sia riportata la dizione 1/2da vendersi a peso+. La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) delpresente articolo debbono essere riportate di seguito, con caratteri di dimensioni uniformi. Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in linguaitaliana ed in modo ben visibile, con caratteri facilmente leggibili ed indelebili salvo quanto previsto alpunto 1) del presente articolo. Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportatequando non costituiscono indicazioni equipollenti a quelle prescritte dal presente regolamento. Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unitA' di vendita al dettaglio econtenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non riportare le indicazioni previste nel presentearticolo, purchE' esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti. I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unitA' divendita al dettaglio possono non riportare le predette indicazioni, purchE' esse figurino sull'imballaggiostesso. L'indicazione del peso netto puo' essere riferita al contenuto complessivo della unitA' di vendita. 65. Indicazione della data di confezionamento per talune sostanze alimentari. - Le sostanzealimentari elencate nell'allegato B al presente regolamento, oltre alle indicazioni di cui all'articoloprecedente, debbono riportare la data di confezionamento in chiaro, riferita a giorno, mese ed anno, seincluse nella sezione I, o riferita soltanto a mese ed anno, se incluse nella sezione II di tale allegato. 66. Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse o poste in vendita in confezioni non pi¨integre. Le sostanze alimentari non confezionate vendute allo stato sfuso e quelle confezionateall'origine la cui confezione non sia pi¨ integra, debbono essere munite di apposito cartello in cui sianoriportate le indicazioni di cui ai punti da 1) a 4) del primo comma dell'art. 64. Tale cartello deve essere tenuto bene in vista, possibilmente applicato al recipiente contenente lasostanza alimentare cui si riferisce, e le varie indicazioni obbligatorie debbono figurare in linguaitaliana, a caratteri ben leggibili e indelebili. Le confezioni non superiori a g 40 possono riportare la sola indicazione del nome o ragione socialedel produttore, o il marchio depositato, semprechE' sul loro contenitore figurino le indicazioni previsteper i prodotti confezionati. 67. Tolleranza di peso o volume. - Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve letolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze,nonchE' quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche. Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, ilrelativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell'art. 8 della legge, deveessere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura daprelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo,qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezionidello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da treconfezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o ml 1000. L'indicazione del peso o volume netto Þ considerata irregolare quando il contenuto complessivo,all'atto del controllo di cui al comma precedente, risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze previsteper ciascun tipo di prodotto nella prima parte dell'allegato D al presente regolamento, rispettivamente,al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezioni. Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrA' in ogni caso essereinferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D. Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolaritA' nel peso o volume netto, in caso dimancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma deirisultati dell'analisi di prima istanza, l'autoritA' sanitaria competente trasmette denuncia all'autorita'giudiziaria. TITOLO VII Disposizioni varie 68. Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. - Le imprese cheproducono oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari son tenute a controllare larispondenza degli stessi alle rispettive disposizioni sanitarie ed a dimostrare in ogni momento di avereprovveduto ai controlli ed accertamenti necessari. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale di oggetti di cui al precedente comma, Þsubordinata all'accertamento della loro idoneitA' allo scopo cui sono destinati. 69. Limiti di cariche microbiche negli alimenti. - Il Ministro della sanitA', sentito il Consigliosuperiore di sanitA', stabilisce con proprie ordinanze i limiti delle cariche microbiche di cui all'art. 5,lettera c), della legge. Con le ordinanze vengono indicati i criteri di valutazione delle risultanze degli accertamentimicrobiologici effettuati sui singoli campioni prelevati. L'assenza dei germi patogeni nelle sostanze alimentari deve intendersi riferita a quantitA'determinate di prodotto che saranno all'uopo fissate con le ordinanze di cui al presente articolo. Qualora i valori emersi dagli accertamenti microbiologici risultino tali da rendere configurabilel'ipotesi prevista dall'articolo 5, lettera d), della legge, deve esserne fatta specifica menzione nel refertodi analisi. La eventuale revisione di analisi, in materia di cariche microbiche, non comporta necessariamentela ripetizione delle analisi. Ove venga proposta istanza di revisione, il laboratorio di primo grado deve fornire una relazionedettagliata indicando le modalitA' operative degli accertamenti effettuati. In funzione della particolare natura delle sostanze alimentari, le ordinanze di cui all'art. 5, lettera c),della legge, stabiliscono in quali casi si addiviene alla ripetizione dell'analisi ed in quali altri ad ungiudizio di revisione sulla base degli elementi emergenti dall'analisi di primo grado. 70. Detenzione, per ragioni di studio, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti. - Ladetenzione di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici esostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti Þ ammessa nei laboratori di ricercaannessi agli stabilimenti produttori con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge e acondizione che la loro quantitA' sia rapportata alle esigenze di studio e che in ogni caso tali sostanzenon siano impiegate nella produzione di alimenti da immettere al commercio. La detenzione delle sostanze di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'autoritA'sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico. 71. Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti. - E'ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o comesupporti. La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dall'autoritA' sanitaria e per esse deve esseretenuto un registro di carico e scarico. 72. Importazioni in Italia di sostanze alimentari. - Gli importatori di sostanze alimentari sonoresponsabili della natura, del tipo, della quantitA', della omogeneitA', dell'origine dei prodotti presentatiall'importazione nonchE' della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioniin materia di sostanze alimentari. Resta salva l'osservanza delle modalitA' prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonchE' daconvenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari (4/a). (4/a) Cosý sostituito dall'art. 11, D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, riportato alla voce DOGANA. TITOLO VIII Norme finali e transitorie 73. Disposizioni per gli esercizi giA' autorizzati in regola con le prescrizioni del regolamento. - Ititolari degli stabilimenti, dei laboratori o dei depositi all'ingrosso, di cui al presente regolamento, giA' incorso di esercizio, sono tenuti, ancorchE' in regola con le prescrizioni previste dal presenteregolamento, a rinnovare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,la domanda di autorizzazione sanitaria, all'autoritA' competente secondo le modalitA' di cui ai precedentiarticoli 25 e 26. L'autoritA' competente, effettuati gli opportuni accertamenti, provvede entro centottanta giorni dalricevimento della domanda a rilasciare la relativa autorizzazione, la quale, decorso tale termine, siintende rilasciata semprechE' lo stabilimento, il laboratorio o il deposito corrispondano alla prescrizionedi cui al presente regolamento. Resta comunque a carico dell'autoritA' competente l'onere di emanare il provvedimento formale diautorizzazione. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercizi di cui all'art. 59 tenutoconto delle modalitA' previste dall'art. 60. 74. Disposizioni per gli esercizi giA' autorizzati non in regola con le prescrizioni del regolamento. - Ititolari di stabilimenti, laboratori o depositi giA' in corso di esercizio, che abbiano necessitA' di adeguarsialle prescrizioni contenute nel presente regolamento ne danno comunicazione all'autoritA' competente,entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, indicando contestualmente ilperiodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche. Tale periodo non puo' essere superiore ad un anno, qualora occorra adempiere alle prescrizioni dicui all'art. 59, comma quinto. Nel caso in cui occorra procedere alle modifiche strutturali dei locali di cui agli articoli 28 e 30 ilperiodo di tempo Þ protratto a tre anni. Effettuati nei termini anzidetti gli adempimenti, i titolari degli esercizi di cui al primo comma devonochiedere il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'autoritA' competente, secondo le modalitA' di cui agliarticoli 25 e 26 del presente regolamento. L'autoritA' Þ tenuta a provvedere secondo quanto stabilito dal precedente art. 73. L'autoritA' sanitaria, puo', ove occorra, prescrivere per il periodo necessario all'adeguamento,obblighi sostitutivi. L'autoritA' sanitaria, comunque, in casi di necessitA' ed urgenza, puo' stabilire con proprio decreto untermine pi¨ breve per l'adeguamento degli esercizi di cui ai commi precedenti agli obblighi previsti dalpresente regolamento, per quanto concerne: a) la separazione tra i banchi di lavorazione e i banchi di vendita; b) la separazione della rete di distribuzione interna delle acque potabili; c) requisiti dei servizi igienici. Sono fatti salvi, in ogni caso, i requisiti minimi previsti per talune lavorazioni, dal decreto delPresidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro. 75. Disposizioni particolari per distributori automatici di alimenti e bevande. - I distributoriautomatici o semiautomatici di sostanze alimentari attualmente in funzione debbono essere adeguatialle prescrizioni di cui al precedente art. 32 entro un anno dall'entrata in vigore del presenteregolamento. 76. Etichette - Termine per la nuova disciplina. - Per l'adeguamento ai nuovi oneri di cui agliarticoli 62, 64 e 65 Þ consentita l'utilizzazione in sede di produzione, per la durata di un anno, delleetichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore delregolamento. 77. Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto. - I mezzi di trasporto di cui agli articoli 48, 49 e50 debbono adeguarsi alle prescrizioni contenute negli articoli stessi entro un anno dall'entrata in vigoredel presente regolamento. 78. Norma di rinvio. - Il procedimento e le modalitA' di prelevamento dei campioni previsti nelpresente regolamento, si applicano in quanto compatibili, all'esercizio della vigilanza per la repressionedelle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui alregio decreto 1¦ luglio 1926, n. 1361, di esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033. 79. Applicazione del regolamento. - Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO A º 1. QuantitA' di campione, da suddividere in cinque aliquote necessaria per l'esecuzione analisichimiche (*) Natura del campione +--------------------------------------------------------------+ |Cereali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| g 1000 | |Farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Paste alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Paste alimentari speciali. . . . . . . . . . . . .| + 1500 | |Pane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Pane speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 2000 | |Prodotti da forno diversi dal pane . . . . . . . .| + 1000 | |Prodotti dolciari. . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Olio (di oliva o di semi). . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Burro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Margarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Grassi idrogenati. . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Strutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Grassi emulsionati per panificazione . . . . . . .| + 1000 | |Cacao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Cioccolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Cioccolati farciti e/o ripieni . . . . . . . . . .| + 1500 | |Latte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1 | |Latte condensato . (4/b) . . . . . . . . . . . . .| + 750 | |Latte in polvere . (4/b) . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Crema di latte o panna . . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Crema per pasticceria e budini . . . . . . . . . .| + 500 | |Formaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Gelati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Vini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 5 | |Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 2 | |Acquaviti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1,5 | |Liquori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1,5 | |Aperitivi a base di vino . . . . . . . . . . . . .| + 2 | |Alcool etilico . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1 | |Aceti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 2,5 | |Acque gassate e bevande analcooliche . . . . . . .| + 2,5 | |Polveri per acqua da tavola. . . . . . . . . . . .| + 20 | |Zucchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Miele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 500 | |Caramelle, confetti e chewing-gum. . . . . . . . .| + 500 | |CaffÞ ed estratti di caffÞ e surrogati . . . . . .| + 500 | |Frutta, ortaggi freschi e surgelati. . . . . . . .| + 500 | |Frutta e vegetali secchi . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Marmellata, confettura, mostarda, gelatina, di| | | frutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Succhi e nettare di frutta . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Sciroppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Conserve di origine vegetale . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Carne fresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Carni conservate - insaccati . . . . . . . . . . .| + 1000 | |Conserve e semiconserve di origine animale . . . .| + 1000 | |Estratti alimentari e prodotti affini. . . . . . .| + 500 | (*) QuantitA' superiori possono essere prelevate su disposizione dell'autoritA' che ordina il prelevamento. Deroghe alle quantitA' indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali. º 2. QuantitA' di campione, da suddividere in cinque aliquote, necessaria per l'esecuzione delle analisichimiche Natura del campione Additivi . . . . . . . . . . . . . . . . non meno di 250 grammi Coloranti. . . . . . . . . . . . . . . . non meno di 250 grammi In casi particolari l'autoritA' che ordina il prelevamento puo' disporre il prelievo di quantitA' diverseindicando anche le modalitA' per i prodotti allo stato gassoso. º 3. Norme generali da seguire per il prelievo dei campioni da analizzare a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva unaquantitA' rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi. b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in pi¨ recipienti, se ne prelevano quantitA'parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantitA' parziali vengonoriunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati allarinfusa, se ne prelevano quantitA' parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa;l'insieme delle quatitA' parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare ilcampione per l'analisi. d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in pi¨ recipienti, se ne prelevano quantitA' parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantitA' parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi. f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. In ogni caso il peso complessivo del campione non deve essere inferiore a quello previsto nell'apposita tabella. g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque, indipendentemente dal loro volume. º 4. Norme speciali da seguire per il prelievo di campioni di particolari sostanze Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umiditA', i campioni prelevati debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine di preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua. Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di carta resistente o altro materiale idoneo. In questi casi, come pure ogni volta che si debba controllare il contenuto di umiditA' e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica si dovrA' determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione all'atto del prelevamento: peso lordo che dovrA' essere annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla data ed ora della pesatura. Il peso di ciascun campione dovrA' essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la pesatura dovrA' essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui Þ stato prelevato il campione od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata. (4/b) Con D.M. 8 novembre 1989, n. 435 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1990, n. 14) Þ stata approvato ilregolamento concernente i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latteconservato destinato all'alimentazione umana. ALLEGATO B Elenco delle sostanze alimentari confezionate che debbono riportare la data del confezionamento Sezione I - Prodotti alimentari che debbono recare la data di confezionamento riferita a giorno, meseed anno Latte, bevande a base di latte e simili, crema dessert, da consumarsi crudi o sottoposti atrattamento di pastorizzazione; Latti fermentati; Sfarinati riconfezionati; Paste alimentari fresche conripieno di carne o ricotta (con indicazione del periodo di durata e delle condizioni di conservazione);Carni, pollame o selvaggina freschi o congelati; Prodotti ittici freschi o congelati; Latte o crema di lattesottoposti a trattamento UHT o sterilizzazione; Lieviti naturali; Prodotti d'uovo; Camomilla(limitatamente all'anno di produzione); Carni preparate, escluse quelle in scatola sterilizzate;Semiconserve ittiche; Pane in cassetta e altri tipi di pane in confezione. Sezione II - Prodotti alimentari che debbono recare la data di confezionamento riferita a mese edanno Alimentari surgelati; Succhi di frutta e polvere di frutto; Estratti alimentari e prodotti affini; Salsenon sterilizzate; Derivati del latte; Margarina e grassi idrogenati; Condimenti per panificazione; Grassied oli alimentari confezionati; Droghe e spezie; Latte condensato, latte in polvere e prodotti a base dilatte sterilizzati. ALLEGATO C Parte I Condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto delle sostanze alimentari congelate e surgelate +--------------------------------------------------------------+ | |Temperatura| Rialzo | | |massima al| termico | | Sostanze alimentari |momento del|tollerabile| | | carico e |per periodi| | |durante il| di breve | | | trasporto | durata | |--------------------------------------|-----------|-----------| | | |-+ | |Gelati alla frutta e succhi di frutta| | | | | congelati. . . . . . . . . . . . . .| -10¦C | | | |Altri gelati . . . . . . . . . . . . .| -15¦C | | | |Prodotti della pesca congelati o sur-| | | | | gelati o surgelati . . . . . . . . .| 18¦C | | | |Altre sostanze alimentari surgelate. .| 18¦C | | | |Burro o altre sostanze grasse congela-| | > + 3¦C | | te . . . . . . . . . . . . . . . . .| -10¦C | | | |Frattaglie, uova sgusciate, pollame e| | | | | selvaggina congelata . . . . . . . .| -10¦C | | | |Carni congelate. . . . . . . . . . . .| -10¦C | | | |Tutte le altre sostanze alimentari| | | | | congelate . . . . . . . . . . . . .| -10¦C | | | | | |-+ | Parte II Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto dideterminate sostanze alimentari nE' congelate nE' surgelate (5) +--------------------------------------------------------------+ | Sostanze alimentari | Temperature | | | durante il trasporto | |---------------------------------------|----------------------| |Latte crudo trasportato in cisterna o| | | bidoni dalle aziende di produzione ai| | | centri di raccolta ovvero direttamen-| | | te agli stabilimenti di trattamento| | | termico e confezionamento per il con-| | | sumo diretto [1]. . . . . . . . . . .| + 8¦C [2]| |Latte crudo trasportato in cisterna dai| | | centri di raccolta agli stabilimenti| | | di trattamento termico e confeziona-| | | mento per il consumo diretto [3]. . .| da 0¦C a + 4¦C [4]| |Latte pastorizzato trasportato in ci-| | | sterna da uno stabimento di tratta-| | | mento termico ad altro stabilimento| | | di trattamento termico e confeziona-| | | mento per il consumo diretto [3]. . .| da 0¦C a + 4¦C [4]| |Latte pastorizzato in confezioni [5]. .| da 0¦C a + 4¦C | |Prodotti lattiero - caseari (latti fer-| | | mentati, panna o crema di latte, for-| | | maggi freschi, ricotta) [5] . . . . .| da 0¦C a + 4¦C | |Burro [5] e burro concentrato (anidro)| | | [6] . . . . . . . . . . . . . . . . .| da + 1¦C a + 6¦C | |Burro anidro liquido. . . . . . . . . .| superiore a + 32¦C | |Prodotti della pesca freschi da tra-| | | sportare sempre sotto sotto ghiaccio.| da 0¦C a + 4¦C | |Carni [5] . . . . . . . . . . . . . . .| da - 1¦C a + 7¦C | |Pollame e conigli [5] . . . . . . . . .| da - 1¦C a + 4¦C | |Selvaggina [5]. . . . . . . . . . . . .| da - 1¦C a + 3¦C | |Frattaglie [5]. . . . . . . . . . . . .| da - 1¦C a + 3¦C | |Molluschi eduli lamellibranchi, in con-| | | fezione, compresi quelli sgusciati| | | appartenenti al genere 1/2Chlamys+ (canestrelli) e 1/2Pecten+ (cappe sante) .| + 6¦C [7]| [1] Per percorsi superiori ai 150 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). [2] Per percorsi superiori a 75 km E' tollerata, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 ¦C. [3] Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). [4] Per percorsi superiori ai 200 km E'e tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temeratura di 2 ¦C. [5] Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi con mezzi aventi ciratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo - che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:latte pastorizzato, in confezioni . . . . . . . . . . + 9 ¦C panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni. . + 9 ¦C ricotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9 ¦C burro prodotto con crema di latte pastorizzata. . . . + 14 ¦C yoghourt od altri latti fermentati, in confezioni . . + 14 ¦C formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umiditA' e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purchE' prodotti con latte pastorizzato. . . . . . . + 14 ¦C carni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 ¦C pollame e conigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 ¦C selvaggina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 ¦C frattaglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 ¦C Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufalina, suine, ovine e caprine), tuttavia, non Þ vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, semprechE' il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneitA' igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici. [6] Il burro concentrato (anidro) puo' essere trasportato anche a temperature da + 6 ¦C a + 18 ¦C. [7] La temperatura da osservarsi durante il trasporto Þ prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 286 del 12 ottobre 1978), recante norme sulle modalitA' di confezionamento, il periodo e le modalitA' di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati. Parte I Scarti in meno consentiti rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni di sostanze alimentari (in peso o volume) +--------------------------------------------------------------+ | | Sostanze alimentari | | |-------------------------------------| | | I | II | III | | |-----------|------------|------------| | | | Torroni | | | | | Cioccolato | Tutti | | | | alle | gli altri | | Peso dichiarato | Olio di | nocciole | prodotti | | (in g o ml) | oliva | Prodotti | non | | | Olio di | cavi | compresi | | | semi | Frutta | nelle | | | | candita | categorie | | | | Prodotti | I e II | | | | da forno | | | | | lievitati | | |------------------------|-----------|------------|------------| | 1 - 250 . . . . . . .| 1 % | 4% | 3% | | 251 - 1000. . . . . . .| 0,75% | 3% | 2% | |1000 . . . . . . . . . .| 0,50% | 2% | 1% | |5000 . . . . . . . . . .| 0,25% | - | - | Parte II Sono ammessi come limiti massimi di scarti in meno rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni prelevate per il controllo e per una sola di esse, i seguenti valori: +--------------------------------------------------------------+ | | | Torroni | | | | | Cioccolato | | | | | alle | | | | Olio di | nocciole | Tutti | | Peso dichiarato | oliva | Prodotti | gli altri | | (in g o ml) | Olio di | cavi | prodotti | | | semi | Frutta | non | | | | candita | compresi | | | | Prodotti | nelle | | | | da forno | categorie | | | | lievitati | I e II | | |---------|------------|-----------| | | I | II | III | |---------------------------|---------|------------|-----------| |Fino a g o ml 100 . . . . .| 5% | 12% | 10% | |Da g o ml 101 a g o ml 300| 4% | 10% | 8% | |Da g o ml 301 a g o ml 750| 2,50% | 7% | 5% | |Da g o ml 751 a g o ml 1500| 1,50% | 5% | 3% | |Oltre g o ml 1501 . . . . .| 1% | 3% | 2% | |g o ml 5000 ed oltre . . .| 1,50% | - | - | ALLEGATO E (Si omette il modulario) (5) Elenco cosý sostituito prima dal D.M. 12 ottobre 1981 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1981, n. 285), poi dalD.M. 6 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1982, n. 55) poi ancora dal D.M. 14 febbraio 1984(Gazz. Uff. 5 maggio 1984, n. 64) ed infine dal D.M. 1¦ aprile 1988, n. 178 (Gazz. Uff. 3 giugno 1988,n. 129) che ha anche abrogato il D.M. 14 febbraio 1984 sopra citato.

Presidential Decree No. 327 regulating the implementation of Act No. 283 of 30 April 1962, and its subsequent amendments, establishing hygiene requirements for the production and marketing of foodstuffs and beverages · Nelum