Presidential Decree No. 308 amending Annexes VI and VII of Presidential Decree No. 1065 of 1973
颁布于 1987-06-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, standards
- 类别
- agriculture
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DPR 10/06/1987 Num.308 Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1987, n. 308 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 177). Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517; Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27; Vista la direttiva n. 85/38/CEE della commissione del 14 dicembre 1984, con la quale sono stati modificati gli allegati I e II della direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi e cereali, ed, in particolare, l'art. 5 che dà facoltà agli Stati membri di fissare, per quanto riguarda le condizioni previste dagli allegati I e II, delle condizioni supplementari più rigide per la certificazione delle sementi di produzione nazionale; Ritenuto che, in relazione alle menzionate disposizioni comunitarie, occorre far luogo a modifiche del citato regolamento di esecuzione della anzidetta legge n. 1096/1971 ed, in particolare, agli allegati VI e VII del dianzi precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 nonchè, a fronte della migliorata situazione del settore sementiero risicolo, all'adozione di misure più restrittive per quanto attiene alla certificazione delle sementi di riso con ulteriori modifiche agli allegati VI e VII; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto: Articolo 1 Articolo unico. -- Gli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27, sono modificati, alle lettere e numeri sottoindicati, come segue: Allegato VI - Lettera C - Foraggere. I - Sementi certificate Vist1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa pratensis 98%; Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napa var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%, sementi certificate di seconda riproduzione: 98%. La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere. II - Sementi di base: Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base Vist1) Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%. La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere. Allegato VI - III Tavola E - Condizioni cui devono sottostare le sementi I colture erbacee di pieno campo B cereali A/Tavola: Contenuto massimo di grani rossi Oryza sativa: sementi di base ............................. n. 1 sementi di I riproduzione ................... >> 3 sementi di II riproduzione .................. >> 5 AllegatoVI-TavolaFB-Foraggere. 1)I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile: DistanzaColtura minima Brassica spp: per la produzione di sementi di base ................. m 400 per la produzione di sementi certificate .............>> 200 DistanzaColtura minima Specie o varietà diverse da: Brassica spp, Pisum sativum, Poa pratensis: per la produzione di sementi destinate alla riprodu- zione, campi fino a 2 Ha .................................m 200 per la produzione di sementi destinate alla riprodu zione, campi fino a 2 Ha ................................. >> 100 per la produzione di sementi destinate alla produ zione, di piante foraggere, campi fino a 2 Ha ............ >> 100 per la produzione di sementi destinate alla produ zione di piante foraggere, campi superiori a 2 Ha ........ >>50 Questedistanzepossonononessere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile. 4) La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme: Il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare: 1 per m 30 per la produzione di sementi di base; 1 per m 10 per la produzione di sementi certificate. Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4). Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare : 1 per m 20 per la produzione di sementi di base; 4 per m 10 per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come <<varietà apomittiche monoclonali>> secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per m 10 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.