Presidential Decree No. 23 on procedures for the approval and authorization of waste treatment plants
颁布于 2012-07-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Provincia No. 23: Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Bolzano
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, recycling/reuse, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2012 , n. 23 Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 luglio 2012, n. 1041; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Applicazione 1. Questo regolamento e' emanato in base all'art. 1, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 2. Fino all'emanazione di una nuova ed organica disciplina a livello provinciale in materia di gestione rifiuti trovano applicazione le disposizioni di questo regolamento per quanto riguarda l'approvazione e l'autorizzazione di impianti di trattamento di rifiuti. Art. 2 Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti 1. Preso in considerazione l'art. 23 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i progetti per impianti di trattamento di rifiuti vengono presentati al comune. 2. Il comune entro trenta giorni trasmette all'Agenzia per l'ambiente i progetti di cui al comma 1, ai quali va allegata la documentazione richiesta dalla normativa. 3. Entro sessanta giorni l'Agenzia per l'ambiente approva i progetti. 4. Prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'Agenzia per l'ambiente. Entro trenta giorni l'Agenzia per l'ambiente esegue il collaudo e autorizza l'esercizio dell'impianto, l'autorizzazione fissa le prescrizioni. 5. In caso di modifica sostanziale del progetto si applicano le procedure di cui al comma 1 e seguenti. 6. La modifica dell'autorizzazione (p.es. operazioni di trattamento, codice europeo rifiuti, variazione della societa', ecc.) viene effettuata direttamente dall'Agenzia per l'ambiente a seguito di presentazione di idonea documentazione. 7. L'autorizzazione e' concessa per un periodo di dieci anni, sei mesi prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo all'Agenzia per l'ambiente. 8. Avverso il provvedimento dell'Agenzia per l'ambiente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. 9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo a seconda della gravita' delle infrazioni si procede: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato; c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni. Art. 3 Procedura di autorizzazione per impianti mobili di trattamento di rifiuti 1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e rimettono l'acqua in testo al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo qualora l'interessato abbia la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio provinciale l'interessato munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia per l'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione stessa nonche' l'ulteriore documentazione richiesta, al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale, l'attivita' puo' essere iniziata. L'Agenzia provinciale puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 luglio 2012 DURNWALDER