Presidential Decree No. 157 implementing Regulation (EC) No. 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC
颁布于 2011-07-11 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 157: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Water
- 关键词
- access-to-information, hazardous substances, emissions, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, air quality/air pollution
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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (11G0197) (GU n. 224 del 26-9-2011 - Suppl. Ordinario n.212) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 28 che istituisce l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale che assume le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 2 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a: a) l'individuazione delle autorita' competenti; b) gli obblighi dei gestori; c) i contenuti della comunicazione; d) la pubblicita' dei dati e la sensibilizzazione del pubblico. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006. Art. 3 Autorita' competenti 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale. 2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono: a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attivita' di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto. 4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione 3 dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista. 5. Ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza. 6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno. 7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita' competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno. Art. 4 Obblighi dei gestori 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia. Art. 5 Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine e' istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica. Tale registro e' gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro 4 europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita' di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalita' per la loro piu' ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1. Art. 6 Relazione alla Commissione 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo. Art. 7 Norme finali 1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 294