Presidential Decree No. 149 on the procedure for issuing landscape authorizations
颁布于 2012-07-10 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Regione No. 149: Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio).
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Friuli-Venezia Giulia
- 主题
- Environment, Land and soil
- 关键词
- authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, land-use planning
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. 149 Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio). (GU n. 34 del 1-9-2012 ) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 25 luglio 2012) IL PRESIDENTE Visto l'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), il quale dispone che con regolamento regionale e' disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformita' alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 1o della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), il quale dispone che le regioni a statuto speciale adottano le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformita' ai criteri del regolamento medesimo; Visto l'art. 6, primo comma, numero 3) dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in base al quale la Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze, le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione in materia di tutela del paesaggio; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1201, con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Allegato Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio): a) le modalita' di presentazione e l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entita', a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni). Art. 2. Autorizzazione paesaggistica 1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di realizzare qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei beni. 2. Gli interventi sui beni paesaggistici sono finalizzati al miglioramento della qualita' paesaggistica complessiva dei luoghi o, almeno, a garantire che non vi sia una diminuzione di tale qualita'. 3. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto disposto dagli articoli 143, comma 4 e 149 del decreto legislativo n. 42/2004, sono indicati all'art. 3 dell'accordo stipulato in data 22 ottobre 2009, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attivita' culturali, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito denominato accordo Regione/MiBAC. 4. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono la Regione o gli enti locali dalla stessa delegati ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 5/2007. 5. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la conformita' dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico regionale o nella dichiarazione di pubblico interesse ovvero nel provvedimento di integrazione del vincolo adottato ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004. 6. In mancanza delle prescrizioni di cui al comma 5, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la compatibilita' dell'intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformita' con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti, di cui alla lettera A)2 del punto 3.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche secondo quanto previsto all'articolo i dell'accordo Regione/MiBAC. Art. 3. Presentazione delle istanze di autorizzazione 1. L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, di seguito denominata autorizzazione ordinaria, e' presentata all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione: a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento; b) relazione paesaggistica; 2. L'istanza di autorizzazione semplificata e' corredata dalla seguente documentazione: a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento; b) relazione paesaggistica redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005; c) dichiarazione del progettista di conformita' urbanistica ed edilizia dell'intervento. Art. 4. Istruttoria delle istanze di autorizzazione 1. In sede di istruttoria dell'istanza di autorizzazione ordinaria o semplificata, l'autorita' competente, preliminarmente, verifica: a) che l'intervento proposto interessi beni paesaggistici; b) che l'intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica; c) se l'intervento sia assoggetto al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata; d) la completezza della documentazione allegata all'istanza. 2. Nel caso in cui l'intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l'autorita' competente ne da' comunicazione al soggetto richiedente. 3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia stata presentata ad un'amministrazione incompetente, questa la trasmette all'autorita' competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente. 4. L'autorita' competente comunica al soggetto richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, l'esito della verifica di cui al comma 1, lettere c) e d) e richiede, in un'unica volta, le eventuali integrazioni documentali, fissando un congruo termine per l'incombente. Decorso inutilmente tale termine l'autorita' competente conclude, comunque, il procedimento con un provvedimento espresso. Art. 5. Interventi soggetti ad autorizzazione semplificata 1. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi del presente regolamento: a) gli interventi elencati nell'allegato A al presente regolamento in cui sono compresi gli interventi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 e di cui all'art. 2 dell'accordo Regione/MiBAC; b) gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell'accordo Regione/MiBAC oppure con il decreto di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010. 2. Gli interventi non elencati al comma i, sono assoggettati al procedimento disciplinato dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. Art. 6. Procedimento di autorizzazione semplificata 1. L'autorita' competente espleta le valutazioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6 e, nel caso di ente locale delegato dalla Regione, acquisisce il parere della commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge regionale n. 5/2007. 2. L'autorita' competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia positiva, redige una proposta motivata di accoglimento dell'istanza e richiede il parere vincolante del soprintendente che si esprime entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010. 3. Qualora il parere del soprintendente sia favorevole, l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione e ne da' immediata comunicazione all'interessato. Qualora il soprintendente non renda il parere entro venticinque giorni dalla ricezione della domanda, l'autorita' competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione. Qualora il parere del soprintendente sia negativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010. 4. L'autorita' competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia negativa comunica al soggetto richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di rigetto della domanda, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, puo' chiedere al soprintendente di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010. 5. Ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, il parere del soprintendente e' obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento e' assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico owero nei provvedimenti di integrazione del vincolo. 6. Il parere della commissione locale per il paesaggio non e' obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento e' assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo. 7. L'autorizzazione paesaggistica semplificata, che e' immediatamente efficace per cinque anni dal rilascio, non costituisce titolo edilizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Art. 7. Termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata 1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione semplificata e' di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Il soprintendente esprime il parere vincolante favorevole o adotta il provvedimento di rigetto nei termini di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010. 3. Il termine complessivo di trentacinque giorni, relativo alle varie fasi del procedimento in capo all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e' modulato dalla medesima autorita' secondo le proprie esigenze operative, fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1. 4. Il decorso del termine di cui al comma i e' sospeso: a) nel periodo intercorrente tra la trasmissione e la ricezione degli atti da parte dell'autorita' competente e del soprintendente; b) in caso di richiesta di integrazioni documentali o di accertamenti da parte dell'autorita' procedente, per il periodo fissato ai fini dell'espletamento di tali incombenti. Art. 8. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso nonche' la normativa regionale e statale di settore. Art. 9. Rinvio dinamico 1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 10. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis)