Presidential Decree No. 11 on animal reproduction
颁布于 2000-03-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Sicilia
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, biotechnology, authorization/permit, inspection, access-to-information, cattle, sheep/goats, swine, equine-animals, animal production
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DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11. Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30; Ritenuta l'opportunità di emanare norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti di competenza della Regione siciliana previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal relativo regolamento interministeriale di esecuzione; Visto il parere n. 936/1996 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 18 maggio 1999; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15 febbraio 2000; Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Monta naturale privata 1. I riproduttori destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico, o nel registro anagrafico delle razze di appartenenza o nel registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato, genealogico o anagrafico, rilasciato dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.); b) essere identificati ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317. 2. I possessori dei riproduttori della specie bovina, bufalina, suina, nonché ovi-caprina, appartenenti al libro genealogico, registro anagrafico, registro dei meticci e registro dei suini ibridi, devono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'A.R.A.S., l'elenco dei soggetti adibiti alla monta naturale privata. 3. L'A.R.A.S. comunica annualmente, entro 90 giorni, agli Assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, i dati relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano la monta naturale privata. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e l'Assessorato regionale della sanità comunicano rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle Aziende UU.SS.LL. i dati di cui sopra. Art. 2. Monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina: autorizzazioni 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi caprina, suina e bufalina, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (IPA) competente per territorio, previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'IPA. 2. Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni agli Assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. Art. 3. Monta naturale per la specie equina pubblica o privata: autorizzazioni 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale equina deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'Istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'Istituto incremento ippico di Catania. 2. Il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'Assessorato regionale della sanità, all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, nonché all'A.R.A.S., l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. 3. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania provvede, annualmente, al rilascio del modello CIF (certificato di intervento fecondativo). I gestori delle stazioni di fecondazione equina, autorizzate ai sensi del comma 1, nelle quali opereranno gli stalloni equini o asinini iscritti al libro genealogico o registro anagrafico ed i soggetti di interesse locale di cui al successivo art. 4 dovranno, entro il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività, inoltrare istanza di rilascio del bollettino CIF, specificando il numero di bollette richieste; tale istanza dovrà essere inoltrata in carta semplice all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmetterà all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. 4. I gestori delle stazioni di monta autorizzate sono tenuti a comunicare all'Istituto per l'incremento ippico di Catania le tariffe di monta e l'elenco dei riproduttori impiegati. Le tariffe saranno comunicate dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S.. 5. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione e gestione annuale di proprie stazioni di monta pubblica equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente regolamento. L'istituzione e gestione delle stazioni di monta pubblica dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. E' fatto obbligo all'istituto di comunicare agli Assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità la dislocazione delle sopraddette stazioni di monta. Art. 4. Identificazione ed autorizzazione alla monta naturale dei riproduttori equini di interesse locale 1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare dei riproduttori equini maschi, non iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania. Le domande devono essere presentate in triplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, ed in copia autenticata, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'Istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività. 2. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania ricevuta l'istanza provvede alla registrazione ed identificazione dei soggetti nel modo seguente: stalloni equini ed asinini: marcatura al labbro inferiore riportante i seguenti caratteri: Per la monta pubblica: P: stazione monta pubblica; numero progressivo di tre cifre; codice della razza. Per la monta naturale allo stato brado: B: monta naturale brada; numero progressivo di tre cifre; codice della razza. 3. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti sanitari prescritti dall'al legato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. 4. La verifica dei requisiti occorrenti per l'autorizzazione di cui al comma 1 viene eseguita da una commissione costituita da: direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania (con funzioni di presidente); capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o suo delegato; capo del settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o suo delegato; direttore dell'Istituto zootecnico sperimentale della Sicilia o suo delegato; presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato. La commissione, accertati i requisiti, esprime un parere sulla richiesta in questione. 5. Il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, visto il parere espresso dalla commissione, provvede al rilascio di un "attestato di approvazione". 6. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati ai sensi dei commi precedenti, nonché delle stazioni di monta autorizzate ai sensi del precedente art. 3, dandone comunicazione agli Assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S.. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a rendere pubblici i dati trasmessi dall'Istituto. 7. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta equina che impiega i riproduttori approvati, non iscritti al libro genealogico o registro anagrafico, deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed all'IPA competente per territorio, apposita dichiarazione sul numero degli stalloni che intende impiegare per la monta naturale. Art. 5. Impianti per l'inseminazione artificiale 1. I centri adibiti alla produzione ed alla distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale (Centri di produzione dello sperma e recapiti) devono essere autorizzati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. Esclusivamente per i centri di produzione e/o distribuzione dello sperma equino, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione di un centro di produzione dello sperma e/o recapito della specie equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. L'istituzione di tale centro e/o recapito è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. 2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, o all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. 3. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta regolarmente autorizzata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto. 4. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA o all'Istituto per l'incremento ippico di Catania apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. 5. Il capo dell'IPA competente per territorio o, nel caso di riproduttori equini, il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze del l'istruttoria espletata dall'Azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascun centro un numero di codice univoco a livello nazionale. 6. Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IPA e l'Istituto per l'incremento ippico di Catania comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco degli impianti autorizzati o revocati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della sanità. 7. Per gli impianti già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge n. 25 luglio 1952, n. 1009 e successive integrazioni e modifiche, previa richiesta degli interessati da inoltrare all'IPA competente per territorio o all'Istituto per l'incremento di Catania ed in copia al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, occorre: verificare la rispondenza tecnico-organizzativa ai nuovi requisiti della normativa vigente; acquisire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L. di competenza; attribuire il codice di identificazione. L'adeguamento dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento. Art. 6. Fecondazione artificiale suina aziendale 1. L'azienda ove viene praticata l'inseminazione artificiale ha l'obbligo di comunicare all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio ed all'A.R.A.S., entro 60 giorni dall'inizio di detta attività, lo svolgimento di tale pratica. 2. Le aziende che in atto effettuano l'inseminazione artificiale sono tenute, entro 60 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento, a darne comunicazione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nonché al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Art. 7. Raccolta materiale seminale riproduttori razze autoctone 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in relazione agli indirizzi zootecnici della Regione, sentito il Ministero delle politiche agricole, può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. 2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed una copia autenticata all'Assessorato regionale della sanità. L'Ispettorato regionale veterinario dell'Assessorato della sanità dispone i controlli previsti dall'allegato 7 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, che verranno effettuati dal settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. 3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione dandone notifica agli interessati. Art. 8. Pratica della fecondazione artificiale 1. La pratica dell'inseminazione artificiale può essere effettuata da: a) veterinari iscritti all'albo professionale; b) operatori pratici di inseminazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive integrazioni e modifiche. 2. I veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti presso il settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale. Le richieste di iscrizione in detti elenchi devono essere presentate al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, in carta legale ed autenticate e complete della documentazione richiesta. 3. I veterinari e gli operatori che già esercitano l'attività di inseminazione artificiale, nelle more della prevista iscrizione, devono presentare la richiesta entro 60 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento; successivamente a tale data l'autorizzazione all'attività resta subordinata alla presentazione della richiesta ed all'ottenimento dell'iscrizione negli elenchi suddetti. 4. Il capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa in materia, previo parere di un comitato costituito da: capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio (con funzioni di presidente); veterinario dirigente di 2° livello dell'Azienda U.S.L. competente per territorio; capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato; un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici veterinari o, per gli operatori pratici, dell'Unione operatori di fecondazione artificiale animale (UOFAA). 5. I settori veterinari delle Aziende UU.SS.LL. competenti provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare l'elenco dei veterinari e degli operatori pratici all'Assessorato regionale della sanità ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Art. 9. Produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti 1. Le organizzazioni adibite alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti devono essere autorizzate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. 2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata, all'IPA ed una copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. 3. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 4. Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria eseguita dall'Azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna organizzazione un numero di codice univoco a livello nazionale. 5. Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IPA inviano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle autorizzazioni e delle revoche all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della sanità. Art. 10. Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi 1. La modulistica di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) e b), del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, predisposta a livello nazionale dall'A.I.A. (Associazione italiana allevatori) al fine di un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, è distribuita tramite l'A.R.A.S., l'Istituto per l'incremento ippico di Catania e gli IPA. 2. Le modalità di addebito e le relative tariffe saranno stabilite con successivo decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Art. 11. Flusso delle informazioni 1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o del trasferimento di embrioni, entro 60 giorni dalla data di compilazione, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'A.R.A.S. - ufficio provinciale, che provvede alle incombenze previste dall'art. 30, comma 2, del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, effettuando altresì la trasmissione dei dati elaborati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità. 2. I dati aggregati a livello regionale dall'A.R.A.S. sono trasmessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, entro i 120 giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole. 3. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i 30 giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere c) ed e) dell'art. 14, comma 3, del decreto 13 gennaio 1994, n. 172. 4. I dati aggregati a livello regionale sono trasmessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni semestre, entro i 90 giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole, all'Assessorato regionale della sanità ed all'A.R.A.S. Art. 12. Controlli di qualità 1. L'Assessorato regionale della sanità e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvedono, tramite l'Istituto sperimentale "Lazzaro Spallanzani", alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 32 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. Art. 13. Controlli sanitari 1. Le Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi anche della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia "A. Mirri", esercitano i controlli e gli accertamenti di cui all'art. 33 del decreto 17 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. 2. Le stesse Aziende UU.SS.LL. provvedono annualmente, entro i 60 giorni successivi, a trasmettere apposita relazione sull'attività dei controlli all'Ispettorato regionale veterinario dell'Assessorato regionale della sanità, il quale avrà cura di trasmettere copia, entro trenta giorni, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Art. 14. Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione del materiale seminale difforme 1. La distribuzione delle dosi di materiale seminale deve avvenire alla presenza di un dirigente veterinario di 2° livello dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, di un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché di un rappresentante dell'A.R.A.S. o di un altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico della razza o specie interessata. 2. Sono fatti salvi, ovviamente, gli adempimenti previsti dalle leggi tributarie relativi alla denuncia di distruzione da presentare agli uffici dell'amministrazione finanziaria, che ha facoltà di inviare propri delegati ad assistere alle operazioni di distruzione per conto dell'Ufficio imposte dirette, della Guardia di Finanza e dell'ufficio I.V.A. competente. 3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori che intendono distruggere del materiale seminale debbono restituire le dosi al recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico. Art. 15. Modalità operative 1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, gli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste e della sanità provvederanno ad emanare apposita circolare contenente le modalità operative non previste o specificate nel presente regolamento. 2. Si rimanda alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 ed al decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, per le parti non trattate dal presente regolamento. Art. 16. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Agrigento, 6 marzo 2000. CAPODICASA Assessore regionale per la sanità LO MONTE Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste CUFFARO Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 maggio 2000. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 50. (2000.21.1117)