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意大利的法律

Ordinance prescribing emergency precautionary public health measures designed to prevent the distribution for consumption of wines adulterated with methyl alcohol

颁布于 1986-04-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, early warning system, viticulture/oenological practices, fraud

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. AO.M. 12 aprile 1986 (1). Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo dei vini adulterati con metanolo (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 1986, n. 86. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, numero 739; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Considerato che i referti ed i rapporti finora acquisiti hanno consentito la compilazione di un elenco di imprese inquisite per adulterazione di vini con metanolo nonché di altro elenco di imprese vinicole di produzione od imbottigliamento ovvero di ditte di commercializzazione di vini allo stato sfuso, i cui prodotti hanno evidenziato all'analisi un contenuto di alcool metilico superiore ai limiti consentiti; Considerata la possibilità che, nonostante gli obblighi derivanti dalle leggi e le misure adottate, restino nei normali circuiti commerciali e vengano posti in vendita prodotti vinosi, che, provenendo direttamente o indirettamente da imprese responsabili di adulterazione, presentino un contenuto in alcool metilico superiore ai limiti di legge; Considerata l'opportunità di precisare e rafforzare le iniziative sinora poste in essere al fine di pervenire alla totale eliminazione del prodotto adulterato con misure cautelative evidenziatesi operativamente utili sulla base dei risultati conseguiti; Ordina: 1. 1. È vietata in tutto il territorio nazionale la distribuzione, la vendita e la somministrazione dei vini anche sfusi di ogni qualità e tipo (compresi vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, vini marsala ed a base di marsala, vermut e altri vini aromatizzati, nonché altre bevande a base di vino) prodotti o imbottigliati o comunque posti in commercio: a) dalle ditte inquisite per adulterazione con metanolo elencate nell'allegata tabella A; b) dalle ditte elencate nell'allegata tabella B, i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto di metanolo superiore ai limiti di legge. Tali prodotti resteranno sottoposti a sequestro cautelativo sino all'esito favorevole di analisi di revisione; c) dalle ditte che si siano rifornite dalle imprese di cui alle lettere a) e b). 2. Alle ditte di cui alla lettera c), allorché non abbiano subito sequestro cautelativo, è fatto obbligo di isolare e ritirare dal commercio l'intera partita detenuta inoltrando immediata denuncia al sindaco, il quale dispone l'immediato sequestro cautelativo delle partite denunciate nonché, per ciascuna di esse, il prelevamento dei campioni per l'accertamento analitico. La denuncia prevista al comma precedente può essere inoltrata, in alternativa, ad uno degli organi di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale stessa (3). Unitamente alla denuncia, o successivamente, la ditta potrà presentare campioni prelevati ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 1986, secondo le modalità di cui alla circolare n. 5 del 10 aprile 1986 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ferma restando la facoltà dell'autorità cui la denuncia è stata inoltrata di effettuare un proprio campionamento (3). Qualora l'esito delle analisi sia favorevole, le partite cui i campioni si riferiscono vengono dissequestrate e reimmesse nel circuito commerciale (3). (3) Comma aggiunto dall'art. 5, O.M. 4 maggio 1986, riportata al n. A/CLVII. (3) Comma aggiunto dall'art. 5, O.M. 4 maggio 1986, riportata al n. A/CLVII. (3) Comma aggiunto dall'art. 5, O.M. 4 maggio 1986, riportata al n. A/CLVII. 2. Con successive ordinanze, delle quali sarà fatta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, verranno aggiornati gli elenchi di cui alle tabelle A e B allegate alla presente ordinanza. 3. Gli organi del Servizio sanitario nazionale preposti alla vigilanza ed al controllo sugli alimenti e bevande, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, gli organi del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, gli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna, gli organi degli uffici periferici del Ministero della sanità nell'ambito del territorio di competenza, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi n. 25, immediato rapporto sui referti analitici che evidenzino un contenuto di metanolo in misura superiore ai limiti di legge, nonché su eventuali altre imprese inquisite per adulterazione o commercio di prodotti vinosi adulterati con metanolo. 4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Allegato 1 Allegato A Ditta Odore Vincenzo di Incisa Scapaccino (Asti). Ditta Ciravegna Giovanni di Narzole (Cuneo). Ditta Fusco Antonio di Manduria (Taranto). Ditta Giovannini Aldo di Quincinetto (Torino). Ditta Baroncini Angelo di Solarolo (Ravenna). Industrie enologiche Bernardi Primo S.n.c. di Mezzano Inferiore (Parma). Ditta Piancastelli Roberto di Riolo Terme (Ravenna). Allegato 2 Allegato B Cantina sociale Terra del Dolcetto di Prasco (Alessandria). Ditta Fratelli Boido di Acqui Terme (Alessandria). Casa vinicola Cortese -- E.M.C. S.p.a. di Canelli (Asti). Ditta Bianco Giovanni di Castagnole Lanze (Asti). Ditta Fusta di Caraglio (Cuneo). Vinexport S.p.a. di Egna-Neumarkt (Bolzano). Vini La Torretta S.r.l. di Del Carlo e Quartiroli di Porcari (Lucca). Cantina del Barbera di Cagliero Massimo -- di Ferrere d'Asti (Asti) -- Monale (Asti) -- Castelnuovo Don Bosco (Asti) -- S. Michele di Bari. Ditta vinicola Castellana di Resta Celso di Castel Bolognese (Ravenna). Ditta Morelli S.a.s. di Morelli Aldo di Villanova di Bagnocavallo (Ravenna). Ditta C.E.V.I. -- Radicati di Torino. Cantina Poletti Martino di Camino (Alessandria). Ditta Fraris S.a.s. di San Damiano d'Asti (Asti). Ditta Franco di San Damiano d'Asti (Asti). Ditta Risso di Franco e G. di San Damiano d'Asti (Asti). Ditta Fratelli Gori S.n.c. di Signa (Firenze). Ditta Vi.Go. di Signa (Firenze). Ditta Pro.Di. Vini (P.D.V.) S.r.l. di Roddi (Cuneo). Cantine Osta S.p.a. di Serralunga di Crea (Alessandria). Ditta I.R.V.A.S. -- Filippetti di Canelli (Asti). Ditta Bertini Vallebona di Castellina Marittima (Pisa). Ditta Bugada Renato Cinengo di Odalendo Grande (Alessandria). Ditta Baretta Giorgio di Trisobbio (Alessandria). Ditta G.C. Gerbi di Asti. Ditta Vini Piave di Dal Bianco e C. S.n.c. di Salgareda (Treviso). Ditta Guagnino Mauro S.n.c. di Genova. Cantina Guadagnino S.n.c. di Genova. Ditta Cicchero Luigi e Figli -- Castelletto d'Orba (Alessandria). Ditta G. Rozio di Bagnasco (Cuneo). Ditta Mariscotti di Strevi (Alessandria). Ditta S.I.V.P. di Strevi (Alessandria). Ditta Ghio Antonio di Bosio (Alessandria). Ditta Abbona Filippo di Clavesana (Cuneo). Ditta Pettarnella di Legnago (Verona). Ditta Vinicola Ravera di Cassine (Alessandria). Ditta Pastura Riccardo di Neive (Cuneo). Ditta Vinicola del Sud di Lein� (Torino). Cantine Zanetti Pio, G. Piero e Eugenio di Borgomanero (Novara). Mignone A V A R B.I.G.I. S.r.l. di Canelli (Asti). G.I.B.I. di Castagnole Lanze (Asti). Ditta F.lli Repetto di Montaldeo (Alessandria). Ditta Bruera Silvio di Gassino (Torino). Ditta F.lli Viglierchio -- Vi. Gi. Cassine (Alessandria). Ditta C.A.V.E. di S. Agata (Ravenna). Ditta Torta Bartolomeo di Narzole (Cuneo). Ditta Morsiani Guido di Savarna (Ravenna). Ditta M.A. Gito di Egna-Neumarkt (Bolzano). Ditta Kronenkellerei di Ora-Auer (Bolzano). Ditta Castaldo Domenico di Bosio (Alessandria). Cooperativa Fauglia Vini di Fauglia (Pisa). Cantina vinicola Vitas Romano S.r.l. di Strassoldo di Cervignano del Friuli (Udine). Ditta Vinicola Vedovato Mario di Trebaseleghe (Padova). Ditta Vinicola Vedovato Emilio di Camposampiero (Padova). Ditta Angelo Benso di Castagnole Lanze (Asti). Ditta Vini Conti S.a.s. di Castelnuovo Bormida (Alessandria). Ditta Capecchi Pier Giuseppe di Pistoia. Cantine Toniolo Elio di Galzignano (Padova). Cantina Vaccari di Quartesana (Ferrara). Ditta Fantozzi Silvano di San Salvatore Montecarlo (Lucca). Ditta Le Arco e Co. S.n.c. di Montecarlo (Lucca). Azienda S. Martino di Calamandrana di Calliano (Asti). Ditta Taroni di Cotignola (Ravenna). Vinicola Nuova Santinoli S.r.l. di Castelseprio (Varese). Ditta Vinitalia di Cardano al Campo (Varese). Azienda agricola Fratelli Bonelli di Benito e Luigi di Ziano Piacentino (Piacenza).

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