Ordinance laying down health protective measures against transmissible spongiform encephalopathies
颁布于 2008-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Ordinanza 10 dicembre 2008: Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal by-products, animal feed/feedstuffs, animal health, pests/diseases
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文本
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ORDINANZA 10 dicembre 2008 Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. (GU n. 37 del 14-2-2009 ) IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) 181/2006 che applica il regolamento n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento; Visto l'accordo 1° luglio 2004 recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano»; Visto il regolamento (CE) 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi; Visto il decreto legislativo del 29 aprile 2006, n. 217, concernente la «revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»; Considerato che l'ispezione comunitaria del Food Veterinary Office n. DG(SANCO)/2008 - 7743 in materia di sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) 1774/2002, tenutasi in Italia dal 18 al 22 febbraio 2008, ha evidenziato la necessita' di individuare ulteriori misure di controllo sanitario sulle farine animali destinate ad essere utilizzate come fertilizzanti allo scopo di migliorarne la tracciabilita' e garantire che le stesse non entrino nella catena alimentare animale; Rilevata la necessita', pertanto, di conformarsi alle osservazioni avanzate dagli ispettori comunitari nel corso della predetta ispezione; Ritenuto necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie al fine di garantire il mantenimento dell'attuale categorizzazione dell'Italia in funzione dello status sanitario BSE; Ordina: Art. 1. 1. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico e le proteine animali trasformate di categoria 3 di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) 1774/2002, ottenuti in conformita' allo stesso regolamento, non devono essere ceduti tal quali alle aziende agricole. Art. 2. 1. I fertilizzanti ottenuti a partire da prodotti di cui all'art. 1 devono rispondere alle seguenti condizioni: a) essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1774/2002 per la produzione di fertilizzanti organici; b) non devono essere venduti sfusi all'utilizzatore finale. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 dicembre 2008 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 241