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Ordinance January 13, 2022. Urgent measures to control the spread of the Plague African swine following confirmation of the presence of the virus in wild animals

颁布于 2022-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Ordinanza 13 gennaio 2022 . Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Wild species and ecosystems
关键词
animal health, early warning system, fishing authorization, hunting authorization/permit, hunting/capture, pests/diseases, wild fauna, wild flora, authorization/permit

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  1. — 9 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1014-1-2022 Art. 17. L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca li, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche . Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislati vo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni. Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2022 p . Il direttore generale del Tesoro IACOVONI 22A00260 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 gennaio 2022 . Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici. IL MINISTRO DELLA SALUTE D’INTESA CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q) , e 118 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti am ministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali tra smissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l’art. 70; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che inte gra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento euro peo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l’art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l’autorità competente può regolamentare l’attività vena toria e le altre attività all’aperto; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commis sione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini do mestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da su ini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Visto l’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivi tà ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell’organizza zione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malat tie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi colle giali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla rispo sta alle emergenze; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Com missione europea per l’approvazione ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina afri cana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di re ferenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africa na (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Co mune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui geno tipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel Comune di Fraconalto (AL) e l’altra nel Comune di Isola del Cantone (GE); Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini do mestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal rego lamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commis sione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell’Unione e che non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione; — 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1014-1-2022 Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gra vi ripercussioni sulla salute della popolazione animale in teressata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con pos sibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all’interno dell’Unione e nell’ export ; Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato con vocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all’art. 43, par. 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, isti tuito con decreto del direttore generale della sanità ani male e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021; Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad ef fettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all’art. 63 del regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all’art. 65, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento, nonché le misure di cui al rego lamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona in dicata l’attività venatoria e le altre attività all’aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l’alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati; Visto il verbale della riunione dell’Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall’art. 5, del decreto del Pre sidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valu tazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona indi viduata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l’attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia; Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l’attività venatoria e le altre attività umane all’aperto che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o po tenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia; Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle Forze di polizia nelle relative attività di vigilanza e controllo; Visto il provvedimento del direttore della Direzione ge nerale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell’11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con il quale è stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di cui all’art. 63, par. 1 del regolamento (UE) 2020/687; Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provin cia di Alessandria, l’Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla dif fusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salu te del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati; EMANA la seguente ordinanza: Art. 1. Divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto 1. Nella zona stabilita in applicazione dell’art. 63, pa ragrafo 1 del regolamento (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell’11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell’evoluzione della situazione epi demiologica, sono vietate ai sensi dell’art. 65, lettera b) del medesimo regolamento, le attività venatorie di qual siasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezio ne sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell’attività e delle specifiche caratteristiche dell’area coinvolta. 2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresì vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking , il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l’inte razione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o poten zialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salu te, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicoltu rali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli in teressati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP. 3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa. 4. La vigilanza sull’applicazione delle misure di cui al presente articolo è assicurata dai servizi veterinari del le aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell’ordine. Art. 2. Ulteriori misure 1. Nell’ambito dell’Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della sa lute, sono individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del direttore generale della sanità animale e del farmaco ve terinario del Ministero della salute. — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1014-1-2022 Art. 3. Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per sei mesi a decorrere da tale data. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applica no anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzet ta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2022 Il Ministro della salute SPERANZA Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali PATUANELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 91 22A00300 ORDINANZA 14 gennaio 2022 . Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un qua dro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certifica ti interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle perso ne durante la pandemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un qua dro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certifica ti interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente sog giornanti o residenti nel territorio degli Stati membri du rante la pandemia di COVID-19; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l’al legato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato digitale COVID dell’UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni primarie; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti tuzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particola re, l’art. 32; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l’art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, converti to, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, re cante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle at tività economiche e sociali»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recan te «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in par ticolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In consi derazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; Visto, altresì, l’art. 18, comma 1, del citato decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recan te «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l’art. 1;

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