Ministerial Ordinance No. 288 making provisions and establishing measures for the prophylaxis of foot-and-mouth disease
颁布于 1987-06-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, slaughtering, quarantine, grazing, pastoralism, animal production
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
OM 27/06/1987 Num.288 Ordinanza Ministeriale 27 giugno 1987, n. 288 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 167). -- Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica. Preambolo Il Ministro della sanità: Considerato che nel territorio nazionale persiste l'insorgenza di focolai di afta epizootica nelle regioni italiane ad alta concentrazione di allevamenti zootecnici di specie aftoso-sensibili e che la malattia presenta carattere di epizoozia; Ritenuto necessaria l'adozione, in tutto il territorio nazionale, di interventi uniformi di profilassi nonché di misure straordinarie urgenti di polizia veterinaria; Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norma per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 13 dicembre 1969; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971; Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 1986 così come modificata dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987; Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225, del 27 settembre 1986, e successive modifiche; Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 18 novembre 1986, n. 85/511/CEE; Ordina: Articolo 1 Art. 1. Nel caso che a seguito dell'intervento del servizio veterinario della unità sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il fondato sospetto di infezione aftosa, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato sequestro dell'allevamento risultato infetto e degli allevamenti circostanti che, per la configurazione territoriale o per contatti con l'allevamento interessato, possono considerarsi contaminati. Con il provvedimento di sequestro l'autorità sanitaria competente dispone, inoltre: il censimento di tutte le categorie di animali delle specie recettive, per precisare per ciascuna di esse il numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati. Il censimento dev'essere aggiornato per tenere conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; il divieto dell'entrata e della uscita dall'allevamento degli animali; il divieto di uscita dall'allevamento di carni o carcasse o di animali delle specie recettive, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse degli animali recettivi devono di norma essere distrutte sul posto. Il loro allontanamento dall'allevamento al fine della distruzione può essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio sempreché si attui con la necessaria cautela atta ad evitare la propagazione dell'infezione; il divieto di uscita del latte dall'allevamento; che il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'allevamento sia subordinato alla autorizzazione del servizio veterinario competente; che l'entrata e l'uscita dei veicoli dall'allevamento siano subordinate ad autorizzazione del servizio veterinario competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus; che alle entrate ed alle uscite dei fabbricati di stabulazione degli animali ed a quelle dell'allevamento siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione. Articolo 2 Art. 2. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio di cui all'art. 71 del vigente regolamento di polizia veterinaria, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione, abbattimento che comunque deve avvenire entro le 24 ore dall'accertamento della malattia effettuato sulla base dei rilievi clinici e degli elementi epizootologici di cui al precedente art. 1, nonchè la successiva distruzione delle carcasse degli animali abbattuti. L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica. L'unità sanitaria locale provvede immediatamente ad informare il Ministero della sanità, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984, nonchè l'assessorato regionale alla sanità competente, e ad inviare avviso telegrafico della insorgenza del focolaio di afta epizootica a tutte le unità sanitarie locali della stessa regione o di altre regioni per le quali si possa formulare il sospetto che vi siano state o potrebbero esserci contaminazioni infettive a mezzo di animali, carni, mezzi di trasporto o persone. Con lo stesso telegramma il personale del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale informa delle misure adottate le unità sanitarie locali contigue o comunque interessate al focolaio di insorgenza e la regione competente. Articolo 3 Art. 3. Nel caso che, a seguito degli esami di laboratorio, si identifichi o si sospetti un tipo o una variante di virus da considerarsi esotici l'Istituto zooprofilattico sperimentale accertante ne dà immediata comunicazione all'unità sanitaria competente per territorio, alla regione interessata ed al Ministero della sanità. L'istituto zooprofilattico sperimentale provvede inoltre all'immediato invio dei campioni del materiale in esame all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia per la conferma o meno che trattasi di tipo o di variante esotici. L'Istituto superiore di sanità comunica al Ministero della sanità e alle autorità sanitarie di cui sopra i risultati delle prove effettuate. L'autorità sanitaria locale ricevuta la comunicazione dell'Istituto ed in attesa della conferma o meno dell'Istituto superiore di sanità dispone il sequestro di rigore dell'allevamento infetto unitamente all'applicazione delle misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Nel caso di conferma di virus o variante da considerare esotici l'autorità sanitaria locale dispone l'abbattimento e la distruzione oltrechè degli animali infetti e sospetti di infezione anche di tutti gli altri animali delle specie recettive presenti nell'allevamento infetto. Nel caso di identificazione di virus o variante non esotici l'autorità sanitaria competente dispone nei focolai di infezione l'abbattimento anche di animali sospetti di contaminazione nei seguenti casi: a) bovini, bufalini, ovini e caprini che non risultino essere stati mai vaccinati o che non risultino essere stati sottoposti alla vaccinazione antiaftosa obbligatoria in conformità dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 citata in premessa o che sottoposti per la prima volta al trattamento vaccinale antiaftoso in applicazione del disposto di cui alla lettera a) dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria, non siano ancora da considerarsi sufficientemente protetti; b) suini presenti nell'allevamento, ad eccezione, eventualmente di quelli ricoverati in unità di produzione, che, per ubicazione, struttura, estensione e conduzione dell'allevamento stesso, possano presumersi non contaminati a giudizio del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. Tale eccezione non è comunque applicabile qualora il numero dei suini presenti sia inferiore a 500 capi. Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi nonchè i veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere accuratamente puliti e disinfettati sotto diretto controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale, conformemente alle istruzioni di cui al capitolo X della circolare n. 55 del 25 giugno 1954, relativa all'applicazione del regolamento di polizia veterinaria. Nei focolai di infezione, in caso di abbattimento parziale l'entrata degli animali rimane vietata per un periodo di novanta giorni dalla data dell'avvenuto abbattimento. Durante tale periodo gli animali possono essere spostati dall'allevamento unicamente con destinazione al macello previo controllo veterinario favorevole. Articolo 4 Art. 4. L'autorità sanitaria competente per territorio emana, inoltre, l'ordinanza della zona infetta che deve comprendere un'area territoriale del raggio minimo di 3 km attorno all'allevamento infetto e della zona di protezione del raggio minimo di 10 km. Nella delimitazione delle zone deve essere tenuto conto delle barriere naturali e della facilità di controllo. Nella ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro le quali devono essere applicate le seguenti misure: a) apposizione di tabelle indicanti la malattia, ai limiti della zona nonchè all'ingresso di ogni allevamento infetto; b) numerazione, per specie e categoria, degli animali ricettivi presenti nei singoli allevamenti. Tali allevamenti debbono essere sottoposti a visite periodiche; c) sequestro degli animali nei ricoveri con la prescrizione tassativa: di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile; di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente, sulla soglia e per un tratto all'esterno, sostanze disinfettanti; di impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti; d) divieto della pratica della monta itinerante; e) divieto, per i primi 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio, delle operazioni di fecondazione artificiale degli animali; f) sospensione per un periodo di 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio di ogni attività veterinaria connessa con la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina e ovicaprina, dalla leucosi bovina enzootica, nonchè con i piani di profilassi delle mastiti bovine e con la lotta contro l'ipofertilità delle bovine e le malattie neonatali dei vitelli; g) sospensione delle attività attinenti ai controlli funzionali degli animali per l'iscrizione ai libri genealogici; h) divieto delle operazioni di derattizzazione che non siano eseguite direttamente dal conduttore dell'allevamento; i) divieto delle operazioni di raccolta itinerante di carcasse parti o resti di animali; l) divieto per un periodo di 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio della pratica della fertirrigazione; m) sospensione delle fiere, dei mercati e delle esposizioni di animali; n) sospensione delle attività venatorie; o) divieto di trasporto di animali delle specie recettive, fatti salvi i casi di cui all'art. 7 e i transiti che si effettuano sulle vie di comunicazione stradale e ferroviaria. Nella zona di protezione vengono adottate le stesse misure di cui sopra, tranne quelle indicate alle lettere c), e), f), g), i), ed l). Trascorsi quindici giorni dalla estinzione dell'ultimo focolaio ed espletati con esito favorevole gli accertamenti sanitari negli allevamenti della zona di protezione l'autorità sanitaria competente per territorio, previo assenso dell'autorità regionale, può ridurre i limiti territoriali della suddetta zona. Articolo 5 Art. 5. Nei casi di afta epizootica da virus non esotici l'autorità sanitaria competente per territorio può disporre, su tutto o parte del territorio delle zone infette e di protezione i trattamenti vaccinali dei bovini, bufalini, degli ovini e dei caprini che, trovandosi entro un determinato raggio dal focolaio di infezione, sono da ritenere esposti al pericolo di contaminazione. Le vaccinazioni sono da avviarsi soltanto dopo che siano state ultimate, nell'allevamento infetto, le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali nonchè di pulizia e disinfezione. Le vaccinazioni devono essere praticate da veterinari che non abbiano avuto contatti con l'allevamento infetto ed essere attuate procedendo dall'esterno della zona di vaccinazione in direzione centripeta rispetto al focolaio. In ogni allevamento le vaccinazioni sono praticate solo dopo che un attento e scrupoloso controllo clinico abbia consentito di escludere anche il sospetto di eventuale presenza di infezione aftosa negli animali sensibili dell'allevamento stesso. Nell'allevamento infetto, i suini ricoverati nelle unità di produzione considerata come non contaminata ai sensi dell'art. 3, lettera b), possono essere sottoposti a trattamento vaccinale non prima che: siano stati abbattuti e distrutti tutti gli animali recettivi delle unità di produzione considerate infette o contaminate; siano state completate le operazioni di pulizia e di disinfezione dell'allevamento; sia acquisito l'esito favorevole della visita clinica di tutti gli animali in questione. La vaccinazione antiaftosa dei suini può essere disposta dall'autorità sanitaria della regione negli allevamenti compresi nei territori delle zone infette. Articolo 6 Art. 6. Nelle regioni dove l'infezione aftosa assume tendenza alla diffusione, l'autorità sanitaria regionale può disporre ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di contiguità o di vicinanza tra zone di protezione in atto, di unificare le zone stesse, ampliandole sino a comprendere il territorio di un'intera provincia, di più province o dell'intera regione. Le regioni contigue a quelle che hanno in atto zone di protezione, o comunque con queste collegate per trasporti, commercio, pascoli, alpeggio, monticazione, transumanza o pascolo vagante, possono disporre misure di controllo sanitario, atte a proteggere i propri allevamenti, sui trasporti di animali aftososensibili, provenienti da una o più province o dall'intero territorio delle regioni suddette, destinati alle fiere e mercati, agli allevamenti o alla macellazione. Tra le disposizioni da adottarsi con i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, le regioni possono ampliare, previa autorizzazione del Ministero della sanità, le zone di vaccinazione obbligatoria di emergenza. Tra le misure che possono essere adottate dalle regioni, ai sensi del secondo comma del presente articolo, può essere disposto l'obbligo della vaccinazione antiaftosa dei ruminanti previa autorizzazione del Ministero della sanità, limitatamente agli allevamenti situati in zone a rischio per ragioni di contiguità o connessione commerciali o di pascolo con le regioni in cui sono presenti focolai di afta epizootica. Articolo 7 Art. 7. Nell'ambito delle zone infette e di protezione può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di macellazione, a condizione che gli animali stessi siano sottoposti ad una accurata visita da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e che gli animali stessi siano trasportati direttamente in un macello situato entro la zona di protezione nel quale gli animali in questione debbono essere macellati senza ritardo. Qualora nelle zone infette e di protezione non esistano macelli, può essere consentito lo spostamento degli animali verso un macello situato nelle immediate vicinanze ed appositamente designato dall'autorità sanitaria competente. I mezzi usati per il trasporto degli animali debbono essere accuratamente puliti e disinfettati, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria competente, immediatamente dopo lo scarico degli animali. Al di fuori degli spostamenti per l'avvio diretto al macello nelle zone infette e di protezione non deve essere autorizzato alcun spostamento di animali delle specie sensibili all'afta epizootica. Può, tuttavia, essere autorizzato, trascorsi 20 giorni dall'insorgenza dell'ultimo caso di malattia, per documentate e imprescindibili esigenze di allevamento o di alimentazione, lo spostamento di animali della specie suina verso altri allevamenti delle zone infette e di protezione o di altre zone della stessa regione, con gli stessi vincoli di cui ai commi precedenti e previa autorizzazione dell'autorità regionale competente. é consentita, tuttavia, l'introduzione negli allevamenti situati nelle zone infette e nelle zone di protezione degli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione, a condizione che l'allevatore interessato, nella richiesta di trasferimento, indichi la data del trasporto e la destinazione, allo scopo di consentire al servizio veterinario, al momento dell'arrivo, il controllo della prescritta documentazione sanitaria di scorta, dei documenti relativi all'avvenuta disinfezione del mezzo di trasporto prima del carico degli animali, nonchè il controllo sanitario degli animali stessi. L'automezzo dopo lo scarico dovrà essere lavato e disinfettato sotto il controllo del servizio veterinario. Il rientro negli allevamenti di origine degli animali recettivi, provenienti dalle zone infette o di protezione eventualmente disposte nelle aree territoriali di alpeggio e monticazione, può essere consentito alle condizioni di seguito indicate, trascorsi almeno quindici giorni dall'ultimo caso di malattia e semprechè gli animali per ragioni climatiche o di alimentazione non possano permanere in dette zone per almeno trenta giorni: a) che l'accurato controllo sanitario del gruppo risulti nettamente favorevole; b) che il controllo dell'automezzo assicuri l'avvenuta disinfezione dello stesso prima del carico; c) che sia data comunicazione telegrafica all'autorità sanitaria locale di destinazione, indicando specie, categoria e numero degli animali inviati, nonchè la targa dell'automezzo adibito al trasporto. Articolo 8 Art. 8. Il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso. Nel caso di abbattimento parziale, il latte, eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento e la distruzione degli animali e terminate le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente designato dall'autorità sanitaria locale nel quale deve essere sottoposto ad appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario. Agli stabilimenti che utilizzano il latte prodotto nell'ambito della zona infetta e della zona di protezione deve essere fatto divieto di distribuire il siero del latte od il latticello non sottoposti preventivamente al trattamento termico che assicuri la distruzione del virus aftoso. Articolo 9 Art. 9. A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario competente in collaborazione con il personale tecnico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, un'accurata indagine epizootologica intesa ad accertare: la durata del periodo durante il quale l'infezione può essere stata presente nell'azienda prima della formulazione del sospetto; la possibile origine del contagio con identificazione di tutte le altre aziende nelle quali si trovino animali delle specie sensibili che potrebbero essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte; i movimenti di persone, animali o veicoli in genere nonchè gli spostamenti di prodotti e materiali vari verso o dall'azienda colpita, che possano aver veicolato il virus verso o dall'azienda in questione. Qualora dalla suddetta indagine emerga o sia sospettato un coinvolgimento di aziende situate nell'ambito territoriale di altre unità sanitarie locali, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale sede del focolaio, è tenuta a darne segnalazione immediata al servizio veterinario delle suddette altre unità sanitarie locali, per gli opportuni accertamenti di competenza, nonchè all'ufficio regionale responsabile. Entro i termini più brevi le risultanze della indagine epizootologica devono essere inviate, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale interessata e dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Ministero della sanità e al servizio veterinario della regione. Articolo 10 Art. 10. Nel caso di applicazione del secondo comma dell'art. 3 e qualora siano stati abbattuti tutti i suini dell'allevamento infetto, nonchè i bovini, i bufalini, gli ovini ed i caprini di cui al terzo comma dello stesso articolo, i provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi quindici giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali e dalla esecuzione, nell'allevamento stesso, delle operazioni di disinfezione finale. Nel caso, invece, che sia stato fatto ricorso alla deroga prevista alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3, i provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia. I provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati, in tutti i casi, trascorsi trenta giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali dell'allevamento infetto e della esecuzione delle operazioni di disinfezione finale. Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica nè nazionale nè di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma. Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle contermini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi. Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto. Qualora sia constatata l'impossibilità di macellazione negli ambiti territoriali di cui sopra, l'autorità sanitaria della regione può consentire lo spostamento degli animali per la macellazione anche in altre unità sanitarie locali della stessa regione. Nella zona di protezione può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purchè di provenienza nazionale semprechè non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni: a) che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli della stessa zona di protezione; b) che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta; c) che siano dotati di un'adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi. Nella stessa giornata non possono affluire ai macelli suddetti animali delle specie ricettive provenienti dalla zona infetta o di protezione e animali di cui al precedente quinto comma. L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione. L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione: a) della precisa ubicazione del macello; b) della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali; c) delle generalità del conducente che effettua il trasporto; d) della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto; e)del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli. L'autorizzazione di cui al precedente comma deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli. La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile dei servizi di ispezione presso il macello di destinazione degli animali. Nella zona infetta, trascorsi sette giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, l'autorità regionale può consentire nei macelli, eventualmente compresi in tale zona e situati a conveniente distanza dal focolaio, l'introduzione al solo scopo di macellazione, degli animali recettivi, purchè di provenienza nazionale, semprechè non siano oggetto di misure di polizia veterinaria e alle condizioni previste dal quinto al decimo comma precedenti. Gli automezzi impiegati nei trasporti di cui al presente articolo non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e di disinfezione. Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e di norma debbono essere abbattuti non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo, previa accurata visita veterinaria ante mortem. Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone infette e di protezione degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona infetta e di protezione con la precisa indicazione dei comuni o delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi. Articolo 11 Art. 11. Nell'esercizio della vigilanza veterinaria permanente al fine di una più efficace azione di profilassi contro l'afta epizootica, le unità sanitarie locali dispongono controlli volti ad accertare: lo stato immunitario degli animali delle specie bovine, bufalina, e ovicaprina, provenienti dall'estero, al momento dell'introduzione nelle aziende nazionali; il possesso da parte dei trasportatori di bestiame della apposita autorizzazione prevista dall'art. 36 del regolamento di polizia veterinaria nonchè l'osservanza degli adempimenti che ad essi competono ai sensi degli articoli 31 e 64 del regolamento di polizia veterinaria per quanto concerne il rilascio del mod. 5 e la conservazione della relativa copia, nonchè per quanto concerne le disinfezioni; il rispetto delle disposizioni del citato regolamento circa i documenti che devono scortare gli animali trasportati ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della presente ordinanza. Articolo 12 Art. 12. I bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare con qualunque mezzo, per essere spostati dagli allevamenti, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico. La visita veterinaria per gli animali da trasportare deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento. La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento. Oltre alle disposizioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento. Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 1986. Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione. Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello della unità sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati. A comprova della avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione. Articolo 13 Art. 13. Le disposizioni sulla visita veterinaria prima della partenza e sul controllo sanitario preventivo negli allevamenti di provenienza, di cui all'art. 12 della presente ordinanza ministeriale, non si applicano nella regione Sicilia e nella regione Sardegna, semprechè non si siano verificati casi di afta epizootica da almeno dodici mesi, per gli animali da spostare nell'ambito del territorio della stessa unità sanitaria locale. Le autorità sanitarie regionali delle regioni suddette, in assenza di focolai aftosi da almeno dodici mesi, possono applicare, con propria ordinanza, l'esenzione di cui sopra, anche per lo spostamento degli animali da trasportare, sempre in ambito regionale, al di fuori del territorio, di ciascuna unità sanitaria locale e con destinazione a mercati, o a macelli pubblici e privati, a condizione che in tali mercati e macelli venga attuata la visita veterinaria al momento dello scarico degli animali trasportati. Copia del provvedimento adottato da parte delle regioni di cui sopra, deve essere immediatamente trasmessa al Ministero della sanità. Restano in vigore le disposizioni concernenti il controllo sullo spostamento dei suini di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 2 maggio 1983. Articolo 14 Art. 14. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio sono tenuti ad esprimere, entro tre giorni dall'arrivo dei campioni, gli esami di laboratorio volti alla conferma della diagnosi clinica ed all'identificazione del tipo nonchè entro i termini più brevi all'identificazione del sottotipo e della variante del virus in causa. Inoltre gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e con le unità sanitarie locali, provvederanno a svolgere indagini epizootologiche accurate, intese ad accertare: a) l'origine dell'infezione; b) lo stato immunitario degli animali di specie bovina presenti nelle zone infette e di protezione; c) l'efficacia e l'innocuità dei vaccini impiegati; d) la presenza eventuale di animali portatori di virus aftoso. I predetti enti, entro cinque mesi dall'avvenuta vaccinazione, debbono, inoltre, accertare con controlli a sondaggio lo stato immunitario dei bovini presenti nei territori di rispettiva competenza compresi nei programmi di vaccinazione nonchè l'eventuale presenza di portatori sani di virus. Il numero degli animali trovati non protetti ed il numero degli animali portatori sani va segnalato telegraficamente al Ministero della sanità. Delle inchieste di cui sopra gli Istituti dovranno fornire dettagliate informazioni alle unità sanitarie locali, alle regioni interessate ed al Ministero della sanità con la massima sollecitudine. L'attività svolta in tal senso dagli Istituti in questione è seguita dall'Istituto superiore di sanità, cui competono interventi di vigilanza tecnica ai fini di sanità pubblica e di controllo della innocuità e dell'efficacia del vaccino antiaftoso. Articolo 15 Art. 15. Nelle regioni in cui la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica non risulti favorevole l'autorità sanitaria regionale può disporre che i provvedimenti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 10 siano mantenuti in vigore, in tutte od in parte delle zone di protezione, fino al sessantesimo giorno dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Articolo 16 Art. 16. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina al di sopra dei tre mesi di età e gli animali della specie suina, da allevamento o da produzione in importazione dai Paesi della Comunità economica europea e dai paesi terzi, per i quali in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato nelle premesse non è prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, sono inoltrati a destino, previo esito favorevole della visita veterinaria, a condizione che l'autorità sanitaria competente per territorio abbia comunicato all'ufficio veterinario di confine, porto e aeroporto che l'allevamento di destinazione dispone di adeguata struttura per mantenere gli animali stessi separati dagli altri animali della stessa specie, per un periodo di osservazione (1) sanitaria di quindici giorni. Dopo sette giorni dall'arrivo e semprechè non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive, gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina devono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa trivalente. Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione successivo all'avvenuta vaccinazione qualora dai certificati di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni. Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non devono essere praticati altri trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi. Gli animali delle specie di cui sopra di età superiore ai tre mesi che non risultino vaccinati nel Paese di provenienza in quanto di età inferiore ai quattro mesi o perchè provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali è stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento trascorso il periodo di otto giorni successivi alla avvenuta vaccinazione. Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° e il 40° giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale. Gli animali della specie suina sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di otto giorni dall'arrivo. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 24 agosto 1987, n. 196] Articolo 17 Art. 17. Le autorizzazioni per l'importazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, provenienti dai Paesi terzi, non indicati negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1976, sono rilasciate alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e semprechè l'autorità sanitaria competente per territorio dichiari che nell'allevamento di destinazione è possibile ottemperare alle condizioni previste per il periodo di osservazione e alle disposizioni di cui al precedente articolo. Le autorizzazioni di cui al comma precedente tuttora in vigore decadono il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Articolo 18 Art. 18. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 26 novembre 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969 e il decreto ministeriale 3 aprile 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971. Il terzo, quarto, quinto comma dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, sono abrogati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza. La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986, così come modificata dalle ordinanze ministeriali 24 gennaio 1987, 3 aprile 1987, n. 134, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 1986, n. 19 del 24 gennaio 1987 e n. 80 del 6 aprile 1987. Articolo 19 Art. 19. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.