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意大利的法律

Ministerial Ordinance establishing the maximum residue limits of active substances of pesticides in foodstuffs of vegetable origin

颁布于 1994-05-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, standards, toxicity/poisoning, pesticides

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文本

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  1. 11-7-1994 Supplernento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n.- 160 ORDINANZA 3 maggio 1994. Quantita massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate in prodotti alimentari di origine vegetate (recepimento della direttiva n. 93/58/CEE). IL MINISTRO DELLA SANIT A Visto !'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto ii regolamento sui fitofarmaci, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; · Vis ti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990; Visto ii decreto de! Ministro della sanita 23 dicembre 1992, concernente, ii recepimento della direttiva n. 90/642/CEE sulle quantita massime di residui di antiparassitari sued in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, integrato dal decreto ministeriale 30 luglio 1993; Viste le ordinanze ministeriali 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 che integrano e/o modificano l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990; Vista la direttiva de! Consiglio n. 93/58/CEE de! 26 giugno 1993 concernente le quantita massime di residui sued m alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 93/58/CEE; Visto ii parere della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui agli articoli 4 e 5 de! decreto de! Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 15 dicembre 1993; Visto ii parere de! Consiglio superiore di sanita espresso in data 16 marzo 1994; Ordina: Art. l. l. La presente ordinanza si applica ai prodotti di origine vegetale specificati nell'allegato l, che sostituisce l'allegato 3 de! decreto de! Ministro della sanita 23 dicembre 1992. 2. La presente ordinanza non riguarda i prodotti di cui al paragrafo I per i quali possa essere adeguatamente provato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali; b) alla semina o alla piantagione. Art. 2. l. Su e nei prodotti di cui all'art. l, paragrafo l, della presente ordinanza sono ammesse, in conformita alle disposizioni comunitarie, le quantita massime di residui di sostanze attive antiparassitarie, cosi come specificate nell'allegato 2. 2. Ne! caso di prodotti essiccati per cui non siano fissate quantita massime specifiche, le quantita massime applicabili sono quelle previste nell'allegato 2, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione. Art. 3. Per le voci contrassegnate dalle note (a), ( b), ( c) e ( d) restano temporaneamente in vigore le quantita massime di residui indicate nell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 o successive modifiche e integrazioni. Art. 4. Per le sostanze attive Barban e Pertane, ii cui impiego nel territorio nazionale e stato revocato per motivi di scarso interesse agronomico, restano in vigore, per i prodotti di importazione e in quanto derivanti da disposizioni comunitarie, le quantita massime di residui indicate nell'allegato l dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990. 13 11-7-1994 Supplemento ordinario alla GAZZETT A UFFICIALE Serie generate - n. 160 Art. 5. I controlli per ii rispetto delle quantita massime di residui previste dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni recate dal decreto de! Ministro della sanita 23 dicembre 1992. Art. 6. Per le sostanze attive elencate nell'allegato 2 restano validi i campi d'impiego riportati nell'allegato 3 all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 o successive modifiche e integrazioni. Art. 7. Rimangono in vigore le disposizioni recate dalle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 per le parti non modificate dalla presente ordinanza. La presente ordinanza entro in vigore ii giomo successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1994 Registrata al/a Corte dei conti ii 2 giugno 1994 Registro n. 1 Sanita. foglio n. 167 II Ministro: GARAVAGLIA 14

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