Ministerial Order on the prophylaxis of animal diseases
颁布于 1991-05-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases
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文本
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OM 10/05/1991 Ordinanza Ministeriale 10 maggio 1991 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113). -- Norme per la profilassi di malattie di animali. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la decisione n. 89/162/CEE della Commissione delle Comunità europee del 10 febbraio 1989, concernente la notifica delle malattie degli animali; Vista la decisione n. 90/134/CEE della Commissione delle Comunità europee del 6 marzo 1990, concernente la notifica delle malattie degli animali; Vista la raccomandazione dell'Office Internationale des Epizooties (OIE) concernente la notifica di alcune malattie degli animali; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 febbraio 1991; Ritenuto necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore al fine di renderle più rispondenti alle condizioni zoosanitarie attuali mediante la programmazione di azioni di profilassi e lotta uniformi su tutto il territorio nazionale ed aderenti alle realtà operative del momento; Ordina: Articolo 1 Art. 1. All'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria sono aggiunte le seguenti malattie a carattere infettivo e diffusivo: encefalopatia spongiforme dei bovini; scrapie; setticemia emorragica virale dei pesci; necrosi ematopoietica infettiva dei pesci; viremia primaverile della carpa; stomatite vescicolare; peste dei piccoli ruminanti; febbre della valle del Rift; dermatite nodulare contagiosa. Articolo 2 Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive. Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità. Articolo 3 Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1. Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate. Articolo 4 Art. 4. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.