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意大利的法律

Ministerial Decree to implement Regulation 1760/2000/EC and particularly Title II on beef labelling

颁布于 2001-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, packaging/labelling, authorization/permit, access-to-information

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decreto 13 dicembre 2001 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine. (G. U. n. 23 del 28 gennaio 2002.02.03). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97; Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformita' dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono state fornite "Indicazioni e modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale 30 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonche' il monitoraggio delle attivita' delle organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo; Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le regioni e province autonome; Visto il parere della Commissione etichettatura, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in data 6 settembre 2001; Ritenuto opportuno stabilire la durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo; Considerato, altresi' che, per una maggiore efficacia dell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari approvati, nonche' gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, agli organismi indipendenti, rispondenti ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011 e designati dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo, ha validita' triennale e prima della scadenza deve essere riconfermata previa presentazione di un nuovo piano dei controlli. Art. 2. 1. Gli organismi indipendenti autorizzati ai controlli devono comunicare, entro quarantotto ore, le inadempienze riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attivita', nonche' segnalare al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla regione competente, alla organizzazione di etichettatura le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 2. Gli stessi organismi indipendenti devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta contenente almeno i seguenti elementi: a) elenco soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore; b) frequenze dei controlli; c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore; d) elenco delle non conformita' riscontrate e provvedimenti adottati. Art. 3. Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2001 Il Ministro: Alemanno

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