Ministerial Decree regulating the use of bottom set gillnets
颁布于 2004-06-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, marking/identification, fishery management and conservation
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文本
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DECRETO 10 Giugno 2004 Disciplina delle reti da posta fissa. Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30-6-2004 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CE) 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse idriche marine; Ritenuto opportuno, nelle more della redazione del piano d'azione della pesca mediterranea e della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, procedere ad una piu' precisa definizione delle caratteristiche tecniche del sistema «attrezzi da posta»; Decreta: Art. 1. 1. Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Art. 2. 1. E' consentito l'impiego delle reti da posta fisse purche' la superficie complessiva non sia superiore a 20.000 mq ciascuna. Art. 3. 1. Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piu' di 200 metri. 2. Le estremita' dell'attrezzo debbono essere muniti di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. Art. 4. 1. E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 giugno 2004 Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora