Ministerial Decree regulating bivalve molluscs fishing
颁布于 1992-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, molluscs, fishing gear/fishing method, seasons, total allowable catch, fishing vessel, equipment, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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D.M. 29 maggio 1992 (1). Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 129. (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti norme per la pesca dei molluschi bivalvi; Atteso inoltre la necessità e l'opportunità di uniformare le caratteristiche delle navi e delle attrezzature abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ad un modello di riferimento idoneo a tale tipo di pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione, che hanno reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: 1. Campo di applicazione. [1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dalle reti a traino. 2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.] (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 2. Gestione delle risorse. [1. In attesa della entrata in vigore della disciplina della gestione dei molluschi bivalvi attraverso i consorzi di gestione dei distretti di pesca, per assicurare e garantire la gestione razionale dei molluschi bivalvi, il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare verifica periodicamente, sulla base delle ricerche espletate ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (3), come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, nonché dei dati e dei pareri scientifici acquisiti che lo sforzo di pesca sia adeguato all'entità delle risorse disponibili. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Comitato suddetto, con propria delibera, costituisce il «Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi». 3. Il sottocomitato, presieduto dal direttore generale della pesca marittima, è composto da altri dieci membri del Comitato di cui al precedente comma 1, prescelti nel numero di due tra quelli appartenenti all'Amministrazione statale, nel numero di tre tra i ricercatori e nel numero di cinque tra quelli appartenenti alle categorie produttive. 4. Sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle riunioni del sottocomitato il presidente può invitare rappresentanti di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria. 5. Il sottocomitato ha il compito di proporre al Ministero della marina mercantile: a) il numero delle navi che possono esercitare la pesca dei molluschi bivalvi; b) i criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili; c) le modifiche al presente decreto per quanto riguarda le quantità giornalmente pescabili, i giorni della settimana ed i periodi dell'anno in cui è necessario sospendere l'attività di pesca; d) altre misure dirette ad assicurare la gestione razionale delle risorse. 6. Il Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, provvede all'assegnazione ed alla revoca delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi di cui al punto b) del precedente comma 5.] (2) (3) Riportata al n. B/XXVIII. (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 3. Dimensioni minime - tolleranza - controllo. [1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (4), come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986. 2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste nel citato art. 89 di non più del 10% calcolato sul peso ed, ove possibile, sul volume, secondo quanto previsto dall'art. 91 del medesimo regolamento, come modificato dal D.M. 21 aprile 1983.] (2) (4) Riportato al n. B/V. (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 4. Dichiarazione statistica. [1. I proprietari o gli armatori delle navi autorizzate ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi e che svolgono l'attività in forma autonoma sono tenuti a comunicare, entro il giorno 15 di ciascun mese al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima per il tramite degli uffici periferici competenti, i seguenti dati riferiti al mese precedente, utilizzando i modelli A e B allegati al presente decreto: a) gli elementi di individuazione della nave ivi compresa la potenza motrice; b) le zone in cui è effettuata la pesca dei molluschi bivalvi; c) la specie ed il quantitativo del prodotto pescato. 2. I dati di cui ai precedenti commi possono essere comunicati da coloro che svolgono l'attività in forme associate anche per il tramite della cooperativa di appartenenza. 3. Per l'annotazione giornaliera dei dati è istituito un quaderno per la pesca dei molluschi (allegato C), le cui pagine numerate sono vistate dai competenti uffici marittimi periferici. 4. Il quaderno di cui al precedente comma 3 è esibito, a richiesta, agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca. 5. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno di pesca ed il mancato invio dei modelli A o B comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. 6. I modelli A o B sostituiscono i modelli statistici semestrali limitatamente ai dati relativi alla raccolta dei molluschi bivalvi.] (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 5. Durata e limiti temporali dell'attività di pesca. [1. Le navi di cui all'art. 11 che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi con gli attrezzi di cui all'art. 12 possono effettuare l'attività di pesca nel limite massimo di otto ore con esclusione delle ore notturne. Il capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole della commissione consultiva locale per la pesca marittima, determina con propria ordinanza l'orario di pesca. 2. Le navi di cui al precedente comma 1 devono osservare il fermo dell'attività: a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi (4/a); b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi. 3. Il capo del compartimento marittimo, per esigenze locali, può, previo parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, fissare in luogo del mercoledì altro giorno di fermo dell'attività. 4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi. 5. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con apparecchio turbosoffiante nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al precedente comma 1. 6. Il capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole della commissione consultiva locale per la pesca marittima, determina con propria ordinanza, per il periodo maggio-agosto, l'orario di uscita dal porto in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7 tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca (4/b).] (2) (4/a) Per le festività di fine anno 1994 il D.M. 14 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1994, n. 294) ha così disposto: « Art. 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 5, punto 2, lettera a), del D.M. 29 maggio 1992 è consentita, per il corrente anno, nell'ambito di tutti i compartimenti marittimi, l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nelle giornate di sabato 17 e 24 dicembre 1994. Art. 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, punto 1, lettera b), del D.M. 5 luglio 1994 è consentita, per il corrente anno, limitatamente nell'ambito territoriale dei compartimenti marittimi del mare Tirreno, l'attività di pesca a strascico e traino pelagico nella giornata di domenica 18 dicembre 1994». Per le festività di fino anno 1996 il D.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1996, n. 285), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha così disposto: «Art. 1. 1. È consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani, nei giorni 21, 22, 28 e 29 dicembre 1996». Per le festività di fine anno 1997, il D.M. 15 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1997, n. 294) entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha così disposto: «Art. 1. 1. È consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani, nei giorni 20, 21, 27 e 28 dicembre 1997». (4/b) Comma aggiunto dal D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 6. Limiti all'attività di pesca. [1. La pesca dei molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi: a) vongole, cuori, longoni e fasolari nel mese di giugno ed in altro mese stabilito con ordinanza del capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, scelto tra i mesi di maggio, luglio agosto e settembre (5); b) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre; cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 31 maggio; c) telline: dal 1° aprile al 30 aprile (5); d) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio. 2. Non è consentita la pesca delle vongole veraci, delle telline e dei tartufi con attrezzo turbosoffiante. 3. La pesca delle vongole veraci nelle zone di mare non assentite in concessione è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dai limiti delle concessioni. 4. La pesca degli altri molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri. 5. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al precedente comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi. Nell'eventuale periodo di fermo temporaneo obbligatorio retribuito non è consentito l'esercizio di alcuna attività di pesca.] (2) (5) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (5) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 7. Limiti quantitativi. [1. Il pescato massimo giornaliero per nave con gli attrezzi di cui all'art. 12 è stabilito nelle seguenti quantità: a) vongole longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli; b) vongole veraci: kg 100; c) cannolicchi: kg 300; d) tartufi o noci: kg 100; e) fasolari: kg 350 (6); f) telline: kg 100; g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi kg 300.] (2) (6) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 8. Controllo. [1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati devono essere sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto con apposita ordinanza dal capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale. 2. Per particolari esigenze locali il Ministero della marina mercantile può autorizzare, previo parere favorevole della commissione consultiva centrale della pesca marittima, un secondo punto di sbarco a condizione che possano essere garantite le finalità di controllo. 3. Il quaderno per la pesca dei molluschi di cui al precedente art. 4 è vistato mensilmente dall'autorità marittima del porto in cui è fissato il punto di sbarco o in qualsiasi momento la medesima autorità marittima lo ritenga necessario.] (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 9. Rilascio dell'autorizzazione. [1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il capo del compartimento, previo parere favorevole della commissione consultiva locale, può consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui. In tal caso, il capo del compartimento rilascia apposita autorizzazione stabilendone la validità. Tale documento deve essere allegato alla licenza di pesca. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano fino all'entrata in vigore della normativa concernente l'istituzione dei distretti di pesca, per i molluschi bivalvi di cui all'art. 4, L. 17 febbraio 1982, n. 41 (7), come integrato dall'art. 3, L. 10 febbraio 1992, n. 165. 3. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni. 4. I proprietari o gli armatori, le cui navi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma precedente, sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre 1993 al Ministero della marina mercantile la scelta tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante ovvero quella con altri mestieri di pesca (8). 5. All'atto dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4 è trasmessa al Ministero della marina mercantile, per il tramite della capitaneria di porto competente, la licenza di pesca unitamente al modello 3 relativo all'archivio delle licenze di pesca. 6. In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4 l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è revocata dal Ministero della marina mercantile. 7. Gli armatori, che rinunciano all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante, possono essere autorizzati, su domanda da inoltrare contestualmente a detta rinuncia, all'esercizio della pesca con il traino pelagico (9). 8. La rinuncia all'esercizio della pesca con turbosoffiante di cui al precedente comma 7 comporta la conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigenti nell'ambito del compartimento marittimo (10).] (2) (7) Riportata al n. B/XXVIII. (8) Termine prorogato al 31 marzo 1994 dall'art. 3, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144) e al 30 novembre 1994 dall'art. 1, D.M. 22 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1994, n. 48). Successivamente, il D.M. 3 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1994, n. 239), ha disposto che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo, è prorogato fino alla definizione ed attuazione del progetto speciale per l'attività di pesca delle vongole. Vedi, ora, il D.M. 28 novembre 1996, riportato al n. B/CXIII. (9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (10) Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 10. Trasferimento dell'autorizzazione. [1. Il Ministero della marina mercantile può concedere il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con apparecchio turbosoffiante ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui al comma 1 del successivo art. 11 e previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione. 2. Le navi di cui al precedente comma 1 non potranno comunque essere più abilitate alla pesca. 3. Il Ministero della marina mercantile concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, singolo od associato in società di persone, iscritto da almeno tre anni nel registro dei pescatori marittimi o a cooperative di pescatori, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento (11). 4. Presso ciascun compartimento è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante. In detto elenco sono annotati i dati concernenti la denominazione della nave, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione dello scafo, la data di iscrizione nei registri della proprietà navale, il numero e la data di rilascio della licenza di pesca, le generalità del proprietario o dei proprietari, il numero di iscrizione nel registro delle imprese di pesca.] (2) (11) Comma così sostituito dall'art. 6, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 11. Caratteristiche tecniche delle navi. [1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato d) al presente decreto. 2. [Il trasferimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 10 è concesso esclusivamente per le navi con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 1] (12). 3. Al fine di agevolare l'adeguamento delle navi alle previsioni del presente decreto le navi, attualmente in esercizio, le cui caratteristiche tecniche non siano conformi a quelle indicate nell'allegato d) al presente decreto, non sono ammesse agli ammodernamenti di cui al regolamento CEE n. 4028/86 e successive modifiche e alla legge n. 41/1982 e successive modificazioni. 4. Dal 31 dicembre 1992 non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per le pompe.] (2) (12) Comma soppresso dall'art. 7, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 12. Caratteristiche tecniche degli attrezzi. [1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato e) al presente decreto. 2. Entro il 31 dicembre 1992 tutti gli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi dovranno essere uniformati alle caratteristiche di cui all'allegato e) del presente decreto.] (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 13. Collaudo. [1. Gli attrezzi di cui al precedente art. 12 devono essere sottoposti a collaudo da parte dell'autorità marittima del luogo di iscrizione della nave entro il 31 ottobre 1993. 2. Entro la suddetta data l'armatore è tenuto a trasmettere al Ministero della marina mercantile copia della certificazione dell'avvenuto collaudo. 3. La certificazione dell'avvenuto collaudo integra i documenti di bordo. 4. Per le unità, per le quali il collaudo non sia avvenuto entro il suddetto termine, si procederà, a far data dal 1° novembre 1993 e fino all'adeguamento alle previsioni del decreto, alla sospensione dell'autorizzazione per turbosoffiante. 5. A decorrere dal 1° dicembre 1993, ove l'armatore non abbia adeguato l'unità autorizzata alle previsioni del presente decreto, si provvederà alla conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigenti nell'ambito del compartimento (13).] (2) (13) Così sostituito dall'art. 8, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). I commi 4 e 5, inoltre, sono stati così sostituiti successivamente dall'art. 1, D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 14. Violazione. [1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.] (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). 15. Abrogazione. [1. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi ad eccezione dei decreti ministeriali 4 agosto 1982, 21 aprile 1983 e 16 luglio 1986 nella parte richiamata dal precedente art. 3.] (2) (Si omettono gli allegati) (14) (2) (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191). (14) Gli allegati, che si omettono, sono stati sostituiti dall'art. 8, D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144). Ulteriori modificazioni agli allegati sono state disposte dal D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193). (2) Il presente decreto deve intendersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX. Precedentemente lo stesso decreto era stato modificato con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144), con D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 18 agosto 1993, n. 193) e con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191).