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意大利的法律

Ministerial Decree prohibiting wine-making from table grapes, as per article 36, paragraph 1 of EEC Regulation No. 822 of 1987

颁布于 1997-08-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, viticulture/oenological practices, processing/handling

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  1. DM 06/08/1997 Decreto Ministeriale 6 agosto 1997 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). - Applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola di cui all'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 822/1987. DM 06/08/1997 Il Ministro per le politiche agricole: Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 79; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/1988 del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2048/1989 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/1993 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 2200/1996 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CE della Commissione n. 659/1997 del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, convertito, con modificazioni, in legge 4 novembre 1987, n. 460; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/1993; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Considerato che l'art. 1, punto 5, del regolamento CE n. 1592/1996, sostituendo l'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE 822/1987, ha introdotto il divieto di vinificazione delle uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino, a partire dalla data del 1 ° agosto 1997; Considerato che gli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabiliscono che l'introduzione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti e, conseguentemente, la loro trasformazione, deve avvenire in stabilimenti a ciò destinati e differenti da quelli in cui sono, sia trasformate, sia detenute, le uve da vino; Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabilisce che possono essere trasformati in vino da tavola i quantitativi massimi, ivi indicati, delle uve appartenenti alle varietà <<Moscato di Terracina>>, prodotte in provincia di Latina, nonchè <<Regina>> e <<Regina dei vigneti>>, prodotte in provincia di Chieti; Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 prevede che i quantitativi delle uve appartenenti alle sopra citate varietà, eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola possono essere trasformati anche in vino, da destinare alla distillazione oppure all'esportazione secondo quanto previsto dall'art. 36, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/1987; Considerato che gli articoli 3 e 4 del più volte citato decreto ministeriale 16 maggio 1997, nel ricodificare la materia disciplinata in precedenza con i decreti ministeriali 20 agosto 1976, 8 settembre 1983 e 1° agosto 1995, ora abrogati, stabiliscono, tra l'altro, che coloro i quali intendano procedere alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varietà, e dei prodotti ottenuti dagli stessi, devono farlo in stabilimenti a ciò destinati e differenti da quelli ove sono, sia detenute, sia trasformate, le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime e che gli stessi stabilimenti devono essere preventivamente autorizzati; \ Considerato che le uve da tavola e taluni prodotti da essa ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal quali od in miscela, alla trasformazione in prodotti disciplinati dal regolamento CEE n. 822/1987 per i quali è prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato vitivinicolo; Considerato che, per la maggiore efficacia dei controlli è necessario estendere il regime autorizzatorio, già previsto per gli stabilimenti presso i quali si procede alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varietà, e dei prodotti ottenuti dagli stessi, anche alle uve da tavola; Considerato che, in base al regolamento CEE n. 2238/1993, la categoria del prodotto deve essere indicata sul documento di accompagnamento utilizzando una menzione che descriva il prodotto medesimo nella maniera più precisa e che, pertanto, è opportuno prescrivere le menzioni da utilizzare per le uve da tavola ed I prodotti da esse ottenuti al fine di distinguerli dalle uve da vino e dai prodotti da esse ottenuti; Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve provenienti da varietà di uve da tavola o da varietà di uve da vino debbono essere distinte in conformità alla diversa regolamentazione cui soggiacciono dette uve nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola; Decreta: DM 06/08/1997 Art. 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: a) <<autorità di controllo>>: 1) il Ministero per le politiche agricole - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; 2) le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano - assessorato all'agricoltura; 3) il Corpo forestale dello Stato - Coordinamenti regionali e coordinamenti provinciali. b) <<documenti di accompagnamento e registri>>: i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento CEE n. 2238/1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. CFR DM19.12.1994 n. 768 DM 06/08/1997 Art. 2. 1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere avviati alla trasformazione in stabilimenti preventivamente autorizzati, a ciò appositamente destinati e differenti: a) dagli stabilimenti ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime; b) dagli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto. 2. Gli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, già preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione, possono essere anche autorizzati, presentando l'istanza di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, alla detenzione e trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti. CFR DM16.05.1997 Art 3 DM 06/08/1997 Art. 3. 1. L'autorità competente al rilascio della preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 è la regione ovvero la provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna vinicola 1997/1998, l'autorità competente per il rilascio della preventiva autorizzazione è l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento di trasformazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una apposita istanza per ogni stabilimento di trasformazione delle uve da tavola. L'istanza di autorizzazione, compilata a cura del rappresentante legale su carta bollata, deve pervenire all'autorità competente al rilascio, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività dello stabilimento di trasformazione. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna vinicola 1997/1998, è sufficiente che le istanze pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione. 3. Nell'istanza di autorizzazione, il richiedente deve indicare, per ogni stabilimento: a) le generalità del rappresentante legale, la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa della società nonchè l'indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione; b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento, specificandone l'origine e la categoria; c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che ettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono effettuare; d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati, specificandone la categoria e la destinazione; e) i quantitativi di materie prime che saranno presumibilmente lavorati annualmente; f) il numero d'iscrizione al registro delle imprese e la Camera di commercio presso cui è stata effettuata l'iscrizione; g) il numero e la data del rilascio dell'autorizzazione sanitaria nonchè l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. 4. L'istanza di autorizzazione deve, inoltre, essere corredata dalla planimetria dello stabilimento. La planimetria deve contenere gli elementi previsti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. 5. L'autorità competente al rilascio trasmette senza ritardo all'autorità di controllo copia dell'istanza di autorizzazione. CFR DPR 12.02.1965 n. 162 Art 40 DM 06/08/1997 Art. 4. 1. L'autorità competente, verificata l'assenza di condizioni ostative, rilascia l'autorizzazione e prescrive le relative limitazioni. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna viticola 1997/1998, le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere rilasciate dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nelle more dei successivi accertamenti tecnici, a condizione che siano pervenute le relative istanze nel termine previsto dall'art. 3, comma 2. 2. Ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato nell'istanza di autorizzazione, così come la cessata attività, deve essere comunicata all'autorità competente al rilascio. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione o della cessazione, presentando la comunicazione direttamente ovvero inviandola tramite lettera raccomandata a.r. 4. L'autorità competente al rilascio trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 2, senza ritardo, all'autorità di controllo. 5. Qualora vengano constatate variazioni non segnalate rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero motivi che risultino comunque ostativi alla trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti, le autorità di controllo e gli organi di vigilanza inviano una circostanziata segnalazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli illeciti amministrativi ed a quelli penali accertati, conformemente alle norme che regolano il segreto istruttorio. DM 06/08/1997 Art. 5. 1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonchè delle pagine dei registri inerenti le operazioni di carico, scarico e trasformazione sia delle uve da tavola sia dei prodotti da esse ottenuti compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento autorizzato, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento autorizzato medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r. 2. L'invio dei documenti di cui al comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni. DM 06/08/1997 Art. 6. 1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti, introdotti in uno stabilimento autorizzato ai sensi del presente decreto, non possono essere ceduti nè tal quali nè a seguito di una semplice miscelazione con uve o mosti di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, introdotte negli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto. 3. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero sono in corso di vinificazione negli stabilimenti a ciò destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, non possono essere estratti dagli stabilimenti autorizzati se non a vinificazione completata. 4. In attuazione dell'art. 18, lettera h), del regolamento CEE n. 2238/1993, ai trasporti delle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 destinate alla vinificazione negli stabilimenti a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto ministeriale, non si applica la deroga all'obbligo di emettere il documento di accompagnamento, prevista dall'art. 4, punto n. 1), lettera b), del medesimo regolamento. 5. Le uve da tavola ed i mosti da esse ottenuti devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni: a) <<uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini>>; b) <<mosto ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini>>; c) <<mosto concentrato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini>>; d) <<mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini>>. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed ai mosti da esse ottenuti qualora destinati agli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, già preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione. 7. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero destinati alla vinificazione ovvero ancora in corso di vinificazione presso gli stabilimenti a ciò destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni: a) <<uve da tavola destinate alla vinificazione>>; b) <<mosto ottenuto da uve da tavola destinato alla vinificazione>>; c) <<mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve da tavola in corso di vinificazione>>; d) <<vino ottenuto da uve da tavola - da destinare all'esportazione>>; e) <<vino ottenuto da uve da tavola - da destinare alla distillazione>>. CFR DM16.05.1997 Art 3 DM 06/08/1997 Art. 7. 1. I controlli sull'attività degli stabilimenti di trasformazione autorizzati ai sensi del presente decreto possono essere operati dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Corpo forestale dello Stato in qualsiasi momento e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri. 2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d'intervento di cui al regolamento CEE n. 2200/1996 ed al regolamento CEE n. 659/1997, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola. 3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri. CFR DL18.06.1986 n. 282 Art 6 DM 06/08/1997 Art. 8. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle autorizzazioni da rilasciare in conformità delle norme di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1997 ed ai connessi controlli. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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