Ministerial Decree on the evaluation of the microbiological characteristics of natural mineral water
颁布于 1997-07-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, mineral water, standards
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DM08/07/1997 Decreto Ministeriale 8 luglio 1997 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 170). - Integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali. DM08/07/1997 Il Ministro della sanità: Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto in particolare l'art. 2, punto 4, del sopracitato decreto; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali; Visto il decreto 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 e successive integrazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni per la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Sentito nella seduta del 24 settembre 1996, il parere del Consiglio superiore di sanità Sezione III che suggerisce, tra l'altro, di fissare cautelativamente un limite temporaneo per l'Aeromonas; Decreta: DM08/07/1997 Art. 1. Per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 12 novembre 1992, n. 542, deve essere effettuata la ricerca dell'Aeromonas. MOD DM 12.11.1992 n. 542 DM08/07/1997 Art. 2. La ricerca dell'Aeromonas sulle acque minerali naturali deve essere effettuata sia alla fonte che nelle varie fasi della commercializzazione. I valori di carica microbica del germe suddetto alla fonte non devono risultare superiori a 10 UFC/100 ml a 30 °C per 24 ore e nelle acque minerali condizionate non devono risultare superiori a 100 UFC/100 a 30 °C per 24 ore.