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意大利的法律

Ministerial Decree on the compulsory fight against plane-tree coloured cancer Ceratocystis fimbriata

颁布于 1998-04-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, integrated pest management-IPM/pest management strategies, inspection, offences/penalties
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata". Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano; Considerato che in alcune regioni e' stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno "Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani Walter"; Considerato che l'infezione e' particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale; Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione; Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter; Decreta: Art. 1. La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana. Art. 2. Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali. Art. 3. La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole. Art. 4. Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalita' di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonche' le modalita' di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti. I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati. Art. 5. Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessita'. I propietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere,mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalita' da seguire nell'operazione. In caso di mancata risposta da parte del servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso. Art. 6. La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto e' affidata ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvedera' ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5. Art. 7. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. E' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Art. 8. Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, e' abrogato. Art. 9. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 aprile 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 158

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