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Ministerial Decree on protective measures against corn diabrotica (diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

颁布于 2000-03-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, inspection
类别
agriculture

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文本

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  1. 14-4-2000 GAZZETT.\ CFFICI.\LE DELLA REPCBBLIC.\ IT.\LU:--iA II presence decreto ~ inviato all'Organo di controllo per la sua registrazione ed ~ pubblicato nella Ga::::erra Cjficiale della Repubblica italiana. Roma. 7 febbraio 2000. II Jfinisrro: DE C.->.ST.RO Rezistraro al/a Corre dei collli ii .:'rJ,ijdr=c1 ~OiJ0 Regisrro 11. I Politiche agricote. foglio 17-1!/ 0OA.3994 DECRETO 23 febbraio 2000. Lotta obbligatoria contro la diabrotica de! mais (diabl'otica virgifel'a virgifera Le Conte). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALi Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987. recante disposi zioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti a2:rari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. nonche le-sue successive modificazioni ed integrazioni: Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge. appravato con regio decreto 12 ottobre 1933. n. 1700. e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504: Visto il decreto de! Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616. in virtu de! quale e stata confer mata allo Stato la determinazione degli interventi obbli2:atori in materia fitosanitaria (art. 71. comma I. lettera c): Vista la direttiva n. 77 /93/CEE de! Consi2:lio de! 21 dicembre 1976. concernente le misure di protezione contra l'intraduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni: Visto ii decreto legislativo del 30 dicembre 1992. n. 536. che in attuazione della direttiva 91 /683/CEE istituisce ii servizio fitosanitario nazionale: Visto ii decreto ministeriale 31 gennaio 1996. pubbli cato nel supplemento ordinario n. 33 alla Ga::::erta Uffi cia/e n. 41 del 19 febbraio 1996. concernente le misure di protezione contra l'intraduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifica zioni; Visto ii decreto le2:islativo 4 2:iu2:no 1997. n. 143. recante «Conferimento alle raiioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior ganizzazione dell"amministrazione centrale»: Visto ii decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300: Considerato che nell'America settentrionale, areale di ori2:ine dell'insetto. la diabratica de! mais costituisce grave -prablema fitosanitario. comportando notevolis simi danni economici ed ambientali: Considerate che nell'area balcanica. a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992. si sia espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais. che ora sta interessando Paesi limitrafi (Romania. Cngheria e Craazia): 30 14-4-2000 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIA~A Serie ge11erale - n. 88 Considerato che e stata rinvenuta la presenza, su col tura di mais, in una localita de! Veneto dell'insetto Dia brotica virgifera virgifera Le Conte: Considerato che l'insetto puo votare o essere traspor tato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che e stata verificata una espan sione delle aree infestate di oltre 40 chilometri annui; Considerato che ii verme delle radici de! mais vive nutrendosi di Zea mays ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA e stato segnalato un «ceppo» in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nel l'anno successivo); Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indi spensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione de! ristoppio de! mais nelle zone colpite ed ii ricorso a lavorazioni estive de! terreno; Considerata la necessita di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della diabrotica virgifera virgifera; Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire del l'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili; Ritenuto che, stante la rapidita di spostamento del l'insetto nonche la particolare dinamica espansiva della popolazione, e oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai ini ziali de! fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso; Udito ii parete de! Consiglio superiore dell'agricol tura e delle foreste espresso nell'adunanza de! 21 giu gno 1999 sullo schema di decreto ministeriale concer nente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais» (diabrotica virgifera virgifera Le Conte); Acquisito ii parere favorevole della conferenza per manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro vince autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, com ma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Finalita La lotta contro ii coleottero crisomelide diabrotica virgifera virgifera Le Conte (diabrotica del mais) e obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione. Art. 2. lspe::ioni sistematiche 1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annual mente monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di diabrotica virgifera virgifera nell'ambito del territorio di competenza. 2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una specifica rete di monitoraggio le cui carat teristiche tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare ministeriale che distinguera ii moni toraggio nei focolai e nelle rispettive zone di sicurezza. 3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro ii 30 novembre di ogni anno. Art. 3. Denuncia dei casi sospetti 1. E fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del verme delle radici del mais sulla base de! rinvenimento di esemplari ode! riscontro di danni. 2. I servizi fitosanitari regionali verificheranno tem pestivamente le segnalazioni effettuate fornendo ii sup porto specialistico per ii riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna. 3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso provocati nonche delle relative strate gie di intervento. 4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo previste dal presente decreto. Art. 4. Accertamento ufficiale di un caso 1. Qualora venga accertato ufficialmente ii rinveni mento, ottenuto sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di un solo esemplare di diabrotica virgif era virgifera, !'area interessata, di almeno 1 km di raggio e definita nei suoi confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale, «foco laio». 2. Con ii medesimo criterio di cui al comma prece dente attorno al focolaio viene identificata una zona di sicurezza ad almeno 5 km di raggio. 3. II servizio fitosanitario regionale dichiara deca duta la condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni consecutivi, la rete di monitorag gio ivi apprestata ha fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto. Art. 6. Trattamento de! focolaio 1. All'interno della zona dichiarata focolaio ii servi zio fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli: divieto di trasportare al di fuori de! focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso ii trinciato integrale ed ii «pastone di pannocchie»: 31 14-4-2000 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generate - n. 88 divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella de! mais prima de! IO ottobre; divieto di spostare al di fuori de! focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente; obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti. secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio; divieto di procedere al ristoppio de! mais (divieto della successione de! mais a se stesso ). 2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei pro prietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto ii controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate. 3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del foco laio, possono allestire dei «campi-esca» di mais al fine di attirare la popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato trattamento entro e non oltre ii 5 giugno. Art. 6. Trattamento del!a ::ona di sicure::::a I. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regio nali possono adottare le misure fitosanitarie ed agrono miche previste per ii trattamento de! focolaio ed inoltre intensificano la propria attivita di divulgazione, vigi lanza e verifica. I,, Art. 7. Zona di insediamento I. Si definisce zona di insediamento ii territorio in cui la popolazione di diabrotica virgifera virgifera ha raggiunto livelli quantitativi tali da farla ritenere stabil mente insediata. Tale condizione e riconosciuta dal ser vizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. Nelle zone di insediamento. nelle quali interventi di eradicazione non sono piu ritenuti praticabili, l'ado zione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo saranno definite di anno in anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Art. 8. lnadempien::e I. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. gli inadempienti saranno denunciati all'autorita giudiziaria a norma dell'art. 500 de! codice penale. 2. II servizio fitosanitario regionale fara distruggere ii mais coltivato in contras to al presente decreto in ristop pio all'interno de! focolaio. a cura e spese del proprieta rio o de! conduttore, con erbicida ad azione sistemica entro ii termine del 5 giugno di ogni anno. ~ 32 II presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera in vigore ii giorno suc cessivo alla sua pubblicazione nella Ga::::etta Ufficia/e della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2000 II Ministro: DE CASTRO Registrato al/a Corte dei conti ii 28 mar:o 2000 Registro n. I Politiche agricole e forestali. foglio 11. 92 00A4004

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