Ministerial Decree on derogations from quality characteristics of water destined to human consumption that may be laid down by the Lazio Region
颁布于 2002-09-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, potable water, standards
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DECRETO 20 settembre 2002 Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio. (GU n. 238 del 10-10-2002) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Vista la motivata richiesta della regione Lazio di autorizzazione alla concessione di deroga per i parametri pH e manganese per la fonte comunale sita in via della Mola Antica, comune di Anguillara Sabazia; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Lazio ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2. 2. Possono essere concesse deroghe per la fonte comunale sita in via della Mola Antica, comune di Anguillara Sabazia, relativamente ai parametri: pH e manganese. Art. 2. 1. In relazione alla specifica situazione di non distribuzione tramite condotta, il valore massimo ammissibile per il parametro manganese (Mn) e' individuato in 1,4 mg/l, mentre per il pH e' pari a 5,8. 2. Le deroghe di cui all'art. 1 sono disposte dalla regione Lazio fino alla data del 25 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Art. 3. 1. I provvedimenti di deroga sono trasmessi nel rispetto dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli