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意大利的法律

Ministerial Decree of 4 August 1969 concerning the list of active substances allowed in the preparation of feed supplements for the treatment of certain animal diseases

颁布于 1969-08-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, animal health, standards

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文本

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  1. D.M. 4 agosto 1969 (1). Elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali (1/a) (2) (2/a). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1969, n. 236. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.M. 3 aprile 1980, riportato al n. D/XXXVIII, il D.M. 2 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1980, n. 278), il D.M. 5 marzo 1981, riportato al n. D/XLII, il D.M. 15 settembre 1981, riportato al n. D/XLV, e il D.M. 2 agosto 1982, riportato al n. D/XLVIII. (2/a) Da ultimo, il D.M. 21 novembre 1984 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1985, n. 2) ha integralmente sostituito l'elenco dei princípi attivi. Successive modificazioni sono state apportate dal D.M. 5 marzo 1986 (Gazz. Uff. 19 aprile 1986, n. 91), dal D.M. 26 aprile 1988, n. 157 (Gazz. Uff. 16 maggio 1988, n. 113), dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 20 giugno 1989, n. 142), dal D.M. 15 luglio 1989 (Gazz. Uff. 18 agosto 1989, n. 192), dal D.M. 17 luglio 1989 (Gazz. Uff. 18 agosto 1989, n. 192), dal D.M. 21 luglio 1989 (Gazz. Uff. 19 agosto 1989, n. 193), dal D.M. 9 luglio 1990 (Gazz. Uff. 1° agosto 1990, n. 178), dal D.M. 4 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 26 novembre 1991, n. 277), dal D.M. 12 agosto 1991 (Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278), dal D.M. 13 agosto 1991 (Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278) e dal D.M. 30 settembre 1992 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1992, n. 237). IL MINISTRO PER LA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 (3), modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399; Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della L. 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dall'art. 8 della L. 8 marzo 1968, n. 399; Decreta: (3) Riportata al n. D/II. 1. [I locali nei quali vengono preparati gli integratori per mangimi e gli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono: 1) avere spazio sufficiente per la dislocazione delle attrezzature tecniche, adeguato all'entità della produzione e tale da impedire qualsiasi rischio di contaminazione delle sostanze impiegate; 2) avere pavimenti e pareti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili; 3) essere asciutti e muniti di idonei impianti di aspirazione; 4) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di rifiuto; 5) possedere adeguati servizi igienici per il personale. Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in reparti distinti da quelli adibiti alla lavorazione. Se tali reparti sono dislocati in locali diversi da quelli in cui gli integratori sono preparati, anche le pareti e i pavimenti di detti locali debbono essere lisci e facilmente lavabili e disinfettabili. Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere comunque conservati in modo tale che ne siano mantenuti i caratteri di freschezza e di riconoscimento. È vietato conservare nei locali di lavorazione e di deposito insetticidi, anticrittogamici, concimi chimici ed altre sostanze estranee alla lavorazione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 2. [Le attrezzature tecniche adibite alla preparazione di integratori per mangimi e di integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono soddisfare alle esigenze di produzione ad essere tali da non alterare le sostanze lavorate. Dette attrezzature debbono consentire precisione di dosaggio dei componenti ed omogeneità degli integratori prodotti. Al termine della fabbricazione di integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti che abbiano una differente formula di composizione, il produttore deve assicurarsi che nelle attrezzature di lavorazione non vi siano residui di sostanze medicamentose precedentemente impiegate. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia deve disporre di un proprio laboratorio munito di attrezzature idonee al controllo qualitativo e quantitativo dei principi attivi utilizzati e degli integratori medicati con essi fabbricati. Al laboratorio di cui al comma precedente deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo si intende assolto ove il laureato previsto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (3), e successive modificazioni, abbia competenza in dette metodiche. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia è tenuto a sottoporre nel proprio laboratorio ai necessari controlli gli integratori medicati al fine di accertarne la rispondenza alla formula registrata. I risultati degli esami analitici debbono essere annotati in apposito registro o schedario in modo da consentirne il controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza. In deroga a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, gli esami analitici degli integratori medicati per la chemioprofilassi possono essere effettuati presso laboratori fiduciari della ditta produttrice. In tal caso i risultati debbono essere documentati con appositi certificati.] (1/a) (3) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 3. [I locali nei quali vengono preparati mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono: 1) avere spazio sufficiente per la dislocazione delle attrezzature tecniche, adeguato all'entità della produzione e tale da impedire qualsiasi rischio di contaminazione delle sostanze impiegate; 2) avere pavimenti e pareti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili; 3) essere asciutti e muniti di idonei impianti di aspirazione; 4) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di rifiuto; 5) possedere adeguati servizi igienici per il personale. Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in reparti distinti da quelli adibiti alla lavorazione. Comunque gli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono essere detenuti in apposito reparto i cui locali, se diversi da quelli nei quali i mangimi integrati medicati vengono preparati, debbono avere anche essi pareti e pavimenti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili. Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in modo tale che ne siano mantenuti i caratteri di freschezza e di riconoscimento. È vietato conservare nei locali di lavorazione e di deposito insetticidi, anticrittogamici, concimi chimici ed altre sostanze estranee alla lavorazione dei mangimi integrati medicati, fatta eccezione per le materie prime destinate alla preparazione di mangimi integrati.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 4. [Le attrezzature tecniche adibite alla preparazione dei mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono soddisfare alle esigenze di produzione ed essere tali da non alterare le sostanze lavorate. Dette attrezzature debbono consentire precisione di dosaggio dei componenti ed omogeneità dei mangimi integrati medicati prodotti. Al termine della fabbricazione i mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti che abbiano una differente formula di composizione, il produttore deve assicurarsi che nelle attrezzature di lavorazione non vi siano residui di sostanze medicamentose precedentemente impiegate. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo, mangimi integrati medicati per la terapia deve disporre di un proprio laboratorio munito di attrezzature idonee al controllo dei principi attivi contenuti nei mangimi stessi. Al laboratorio di cui al precedente comma, deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo si intende assolto ove il laureato previsto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4), e successive modificazioni, abbia competenza in dette metodiche. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia è tenuto a sottoporre nel proprio laboratorio ai necessari controlli i mangimi integrati medicati prodotti al fine di accertarne la rispondenza alle dichiarazioni per essi fornite. I risultati degli esami analitici debbono essere annotati in apposito registro o schedario in modo da consentirne il controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.] (1/a) (4) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 5. [Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia, ove questi non siano prodotti estemporaneamente, deve riportare sulle confezioni, in aggiunta alle dichiarazioni previste dall'art. 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4), e successive modificazioni, l'indicazione del periodo di tempo entro il quale l'integratore medicato in essi contenuto resta valido ed efficace con particolare riguardo alla compatibilità del medicamento con gli altri componenti del mangime. La validità, l'efficacia e la compatibilità di cui al comma precedente, sussistono quando siano state rispettate le indicazioni approvate in sede di registrazione per l'integratore medicato impiegato nella preparazione del mangime. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia, prodotti estemporaneamente per il pronto consumo, su prescrizione del veterinario rilasciata ai sensi del successivo art. 7, è esonerato dall'osservanza delle condizioni poste dal primo e dal secondo comma del presente articolo purché le confezioni rechino, in aggiunta alle dichiarazioni previste dall'art. 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4), e successive modificazioni, la data di preparazione.] (1/a) (4) Riportata al n. D/II. (4) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 6. [Gli integratori medicati per la terapia possono essere ceduti dal produttore esclusivamente alle farmacie, ai fabbricanti ai mangimi integrati medicati nonché agli allevatori muniti della prescrizione veterinaria di cui all'art. 7. Detti prodotti possono essere altresì ceduti a rivenditori autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al commercio di prodotti per la zootecnia, a condizione che questi si avvalgano dell'opera di un laureato in una delle discipline di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4), e successive modificazioni. I mangimi integrati medicati per la terapia oltre che alle farmacie e gli altri fabbricanti di mangimi integrati medicati nonché agli allevatori muniti della prescrizione veterinaria, possono essere ceduti dal produttore a rivenditori autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al commercio di prodotti per la zootecnia anche se questi non si avvalgano dell'opera del laureato di cui al precedente comma.] (1/a) (4) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 7. [L'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati nella terapia è consentito su prescrizione di un veterinario, iscritto all'albo professionale, che abbia accertato, mediante diagnosi eventualmente integrata da ricerche di laboratorio eseguite presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina veterinaria o istituti zooprofilattici e corrispondenti sezioni nonché presso laboratori di igiene e profilassi, malattie infettive o infestive per le quali è giustificato un intervento terapeutico attraverso l'alimentazione. La prescrizione del veterinario, da formularsi per iscritto e in triplice copia per gli integratori medicati e per i mangimi medicati destinati agli animali familiari e in triplice copia per gli integratori medicati e i mangimi medicati destinati alle altre specie animali, deve recare l'esatta indicazione dell'integratore medicato o del mangime medicato, la dose di impiego, la specie e la categoria di animali da sottoporre a trattamento, la durata di quest'ultimo e il tempo di interruzione, le generalità dell'allevatore, l'ubicazione e la consistenza numerica dell'allevamento, la data di rilascio e la firma (4/a). Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno dodici mesi, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto, ed una fatta eccezione per gli integratori medicati ed i mangimi medicati destinati agli animali familiari, deve essere trasmessa, con l'aggiunta della diagnosi, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per la località ove è situato l'allevamento, entro sette giorni dalla data di rilascio (4/a). Le prescrizioni veterinarie debbono essere esibite, ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.] (1/a) (4/a) Comma cosí sostituito dall'art. 2, D.M. 9 settembre 1988, n. 440 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1988, n. 244). (4/a) Comma cosí sostituito dall'art. 2, D.M. 9 settembre 1988, n. 440 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1988, n. 244). (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 8. [Le confezioni di integratori medicati e di mangimi integrati medicinali per la terapia debbono essere contrassegnate da una fascia, ben visibile, di colore azzurro e recare, in aggiunta alle dichiarazioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4/b), e successive modificazioni, il mese di preparazione e quello di scadenza del prodotto nonché la seguente dicitura: «da cedersi agli allevatori soltanto su presentazione di prescrizione veterinaria». A norma di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 5, per i mangimi integrati medicati per la terapia prodotti estemporaneamente, anziché il mese di preparazione e quello di scadenza, si deve indicare la data di preparazione.] (1/a) (4/b) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 9. [La registrazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia è subordinata oltre che all'osservanza delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4/b), e successive modificazioni, al possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per i fabbricanti di detti integratori, da parte del richiedente il quale è anche tenuto a tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto stesso. I mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono essere preparati con integratori medicati registrati ai sensi dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (4/b), e successive modificazioni.] (1/a) (4/b) Riportata al n. D/II. (4/b) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 10. [Gli allevatori che impiegano integratori medicati per mangimi contenenti i principi attivi previsti dal presente decreto, debbono essere in possesso di attrezzature che garantiscono l'idonea omogeneità del prodotto finito.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. 11. [È approvato l'allegato elenco comprendente i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie. Sono altresì stabilite nello stesso elenco le condizioni cui è subordinato l'impiego degli integratori medicati per la terapia e dei mangimi con questi preparati, per quanto riguarda le specie e le categorie di animali da trattare, le dosi d'impiego, le indicazioni delle malattie e la durata del trattamento. Quando la dose d'impiego stabilita è espressa con un solo valore è consentito un limite di variabilità del 5% in più o in meno rispetto al valore stabilito (5). Al fine di evitare l'eventuale presenza di residui dei principi attivi impiegati, analiticamente accertabili nelle carni e in altri prodotti di origine animale, è altresì indicato il tempo di interruzione dall'ultimo trattamento degli animali. Il supporto impiegato per la preparazione di integratori medicati per la terapia deve essere costituito da zuccheri o amidi o farine di estrazione di semi oleosi o glutini o semole glutinate o farinetta di granoturco o tritello di frumento (5/a). L'impiego dell'acqua o delle soluzioni zuccherine come supporto degli integratori di cui al precedente comma è consentito a condizione che siano usati dei principi attivi ammessi idrosolubili e che nell'elenco allegato al presente decreto sia espressamente prevista la utilizzazione dei principi attivi nell'acqua da bere (5/a). L'acqua da bere e le soluzioni zuccherine possono essere impiegati come supporto anche per gli integrati medicati destinati alla preparazione di mangimi solidi o semiliquidi, alla condizione che siano impiegati dei principi attivi ammessi idrosolubili e che sulle etichette o sulle confezioni, oltre le dichiarazioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, sia riportata la seguente dicitura: «non utilizzare nell'acqua da bere» (5/a). Per la preparazione dell'associazione costituita da Sulfadimetossina + Diaveridina (nel rapporto 1 : 1), e da Sulfachinossalina è consentito l'impiego del supporto costituito da acqua e Polietilenglicolesteri (5/a). Altri supporti possono essere autorizzati in sede di registrazione dei singoli integratori] (1/a) (5/a). (5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 2 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1980, n. 278). (5/a) L'ultimo comma è stato prima sostituito dall'art. 1, D.M. 9 marzo 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) e poi così sostituito con gli attuali ultimi cinque commi dell'art. 1, D.M. 23 novembre 1984 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 353), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (5/a) L'ultimo comma è stato prima sostituito dall'art. 1, D.M. 9 marzo 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) e poi così sostituito con gli attuali ultimi cinque commi dell'art. 1, D.M. 23 novembre 1984 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 353), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (5/a) L'ultimo comma è stato prima sostituito dall'art. 1, D.M. 9 marzo 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) e poi così sostituito con gli attuali ultimi cinque commi dell'art. 1, D.M. 23 novembre 1984 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 353), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (5/a) L'ultimo comma è stato prima sostituito dall'art. 1, D.M. 9 marzo 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) e poi così sostituito con gli attuali ultimi cinque commi dell'art. 1, D.M. 23 novembre 1984 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 353), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. (5/a) L'ultimo comma è stato prima sostituito dall'art. 1, D.M. 9 marzo 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) e poi così sostituito con gli attuali ultimi cinque commi dell'art. 1, D.M. 23 novembre 1984 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 353), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 11-bis. [L'associazione dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per la chemioprofilassi e per la terapia di alcune malattie degli animali è consentita a condizione che: 1) i principi attivi componenti l'associazione siano computabili fra loro e con le altre sostanze eventualmente impiegate; 2) le associazioni fra i principi attivi ammessi per la chemioprofilassi e per la terapia rispondano ad una necessità terapeutica; 3) i quantitativi dei principi attivi di cui al punto 2), nel caso delle associazioni ad effetto additivo, siano compresi tra i limiti minimi e massimi previsti per ciascuno di essi e, nel caso delle associazioni ad effetto sinergico per potenziamento, siano quelli ottimali per il conseguimento di tale effetto, fermi restando i limiti massimi stabiliti; 4) ciascuno dei principi attivi sia determinabile qualitativamente e quantitativamente; 5) sia indicato il tempo d'interruzione di maggior durata tra quelli fissati per ciascun componente] (1/a) (5/b). (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. (5/b) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 marzo 1970 (Gazz. Uff. 27 marzo 1970, n. 78). 11-ter. [È vietato confezionare gli integratori per mangimi e gli integratori medicati per mangimi con supporto liquido in contenitori usualmente impiegati per le specialità medicinali, come flaconi a «tappo perforabile», fiale e simili. Sulle etichette o sulle confezioni degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia, con supporto liquido, oltre alla dichiarazione prevista dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, deve essere riportata la seguente dicitura: NON INIETTABILE] (1/a) (5/c). (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. (5/c) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.M. 10 settembre 1974, riportato al n. D/XVII. Per la decorrenza della nuova disposizione, vedi l'art. 19 dello stesso decreto. 12. [Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che producono od importano integratori medicati per mangimi contenenti i principi attivi di cui all'art. 11 per la terapia di alcune malattie, debbono presentare al Ministero della sanità la domanda per ottenere la registrazione prevista dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (6), e successive modificazioni. Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso: a) un termine di un mese al fine di consentire ai produttori l'adeguamento della produzione degli integratori medicati per mangimi per la terapia, alle norme stabilite dal presente decreto; b) un termine di due mesi per lo smaltimento delle giacenze, ovunque esistenti, degli integratori medicati per mangimi per la terapia, preparati con principi attivi di cui all'elenco allegato, in concentrazioni anche diverse da quelle indicate nell'allegato stesso, o confezionati diversamente da quanto stabilito dal presente decreto, purché rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 (6), e successive modificazioni; c) un termine di tre mesi per l'adeguamento della produzione e lo smaltimento delle giacenze di mangimi integrati medicati per la terapia, non conformi al presente decreto per quanto riguarda il confezionamento e la concentrazione dei principi attivi, purché rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 (6), e successive modificazioni. I termini di cui al comma precedente si applicano altresì ai prodotti importati dall'estero. Un termine di dodici mesi è inoltre concesso per attrezzare il laboratorio di analisi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto. Alla scadenza dei termini concessi dal presente articolo e di quelli di validità per l'uso degli integratori dichiarati ai sensi dell'art. 15, punto c) della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (6), e successive modificazioni, il detentore deve ritirare dal commercio i prodotti non più conformi alle disposizioni vigenti] (1/a) (7). (6) Riportata al n. D/II. (6) Riportata al n. D/II. (6) Riportata al n. D/II. (6) Riportata al n. D/II. (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII. (7) Il D.M. 23 dicembre 1969 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1970, n. 15) ha così disposto: «Articolo unico. I termini previsti dall'art. 5 del D.M. 9 maggio 1969, dall'art. 4 del D.M. 30 luglio 1969 e dall'art. 12 del D.M. 4 agosto 1969, citati nelle premesse al presente decreto, sono prorogati di sessanta giorni dalle rispettive scadenze. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 13. [Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 21, D.M. 16 novembre 1993, riportato al n. D/LXII.