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Ministerial Decree of 21 September 1985 concerning the national plan for the control and decontamination of cattle breedings from bovine leucosis

颁布于 1985-09-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, cattle, quarantine

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  1. DM 21/09/1985 Decreto Ministeriale 21 settembre 1985 (in Gazz. Uff., 26 settembre, n. 227). -- Piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva n. 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296; Vista la propria ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1985, su produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente, da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale; Considerato che, a norma del succitato art. 17, gli interventi da incentivare in via prioritaria, devono essere diretti ad assicurare servizi sanitari finalizzati, tra l'altro, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti ed alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi; Considerata la necessità di conferire un indirizzo univoco alle diverse iniziative regionali già intraprese per l'attuazione di piani di controllo e risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, nonchè di fornire direttive tecniche per una concreta attuazione del piano di risanamento nazionale con un più completo coinvolgimento anche delle regioni che al momento non hanno programmi di questo tipo in atto; Visto il parere n. 14/85 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 aprile 1985 in merito alle proposte di ripartizione fra i vari settori d'intervento delle somme disponibili per l'esercizio 1985; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1985, con il quale si forniscono le linee direttive per la predisposizione dei programmi regionali sopra indicati;Decreta: Articolo 1 Art. 1. Il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica ha carattere volontario e si attua secondo piani regionali autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Articolo 2 Art. 2. Per l'attuazione del controllo e del risanamento di cui sopra, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno predisporre annualmente un programma tecnico finanziario ai sensi dell'art. 17 della legge n. 887/1984, del decreto ministeriale 9 luglio 1985 e delle direttive contenute nei successivi articoli del presente decreto. Articolo 3 Art. 3. I suddetti programmi, come previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 1985, dovranno essere presentati al Ministero della sanità per la utilizzazione delle quote Fondo sanitario dalle regioni e province autonome, entro il 30 settembre per l'anno 1985 ed entro il 31 marzo per gli anni 1986 e 1987, anche da parte di quelle già dotate di piano sanitario o che abbiano già deliberato interventi finalizzati nel settore sopra indicato. Detti progammi dovranno tener conto degli interventi intrapresi ed in corso di attuazione nonchè dei risultati conseguiti. Articolo 4 Art. 4. La riserva di cui all'art. 17 della legge n. 887/84, richiamata in premessa, va riferita alle spese per l'avvio e l'attuazione di un piano organico nazionale di controllo e di risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica, nonchè per il pagamento delle indennità di abbattimento dei bovini infetti. Nella formulazione delle previsioni finanziarie dei singoli programmi regionali dovranno essere utilizzati, in quanto applicabili e comunque con gli opportuni adattamenti, le procedure e le modalità utilizzate per i piani di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Articolo 5 Art. 5. I proprietari o i detentori degli allevamenti bovini che intendono volontariamente aderire al piano di controllo e di risanamento dalla leucosi bovina enzootica, devono presentare domanda all'autorità sanitaria competente con l'impegno di accettare integralmente le condizioni in vigore e le eventuali successive disposizioni. Articolo 6 Art. 6. Nei programmi di cui ai precedenti articoli può essere prevista l'esecuzione obbligatoria del controllo sierologico su tutti i bovini, esclusi quelli appartenenti agli allevamenti unicamente adibiti alla produzione di carne, quando nella regione nella provincia, nelle singole U.S.L. o in determinati comprensori fissati dall'autorità sanitaria competente il 60 per cento degli allevatori abbia inoltrato domanda di adesione al programma volontario ovvero quando ricorrono situazioni epidemiologiche particolari. Articolo 7 Art. 7. Per l'attuazione del presente piano si applicano le norme previste dall'art. 3 della legge 9 giugno 1964, n. 615, fatta eccezione dell'autorità sanitaria che dovrà adottare i provvedimenti di esecuzione del piano, quale individuata dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Articolo 8 Art. 8. Negli allevamenti inclusi nel piano di controllo e di risanamento dalla leucosi bovina enzootica, previa dichiarazione di adesione da parte dei rispettivi proprietari o detentori e secondo i programmi disposti dalle competenti autorità sanitarie, tutti i bovini di età superiore a dodici mesi sono sottoposti all'esame sierologico mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar, eseguita presso un istituto zooprofilattico sperimentale od altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Articolo 9 Art. 9. L'antigene occorrente per le prove diagnostiche deve essere prodotto e standardizzato a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, che costituisce l'istituto di referenza per la leucosi bovina enzootica. Altri istituti zooprofilattici possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dell'antigene sopra indicato, la cui produzione dovrà subire lo stesso processo di standardizzazione di quello prodotto dall'istituto di referenza. Articolo 10 Art. 10. Le spese di produzione dell'antigene nonchè quelle relative alle prove diagnostiche di laboratorio sostenute dall'istituto di referenza nonchè da parte degli altri istituti vanno incluse dalle regioni nella richiesta di finanziamento prevista dal presente decreto. Articolo 11 Art. 11. I bovini sottoposti a controllo ai sensi del presente piano vanno marcati con marca riportante la sigla della provincia ed un numero progressivo. Per l'identificazione di cui al precedente comma possono tuttavia essere ritenuti validi contrassegni già applicati in attuazione dei piani nazionali di bonifica sanitaria di cui alla legge n. 615, e successive modificazioni. Articolo 12 Art. 12. Il prelievo del sangue per l'esame sierologico dei bovini può avvenire: a) tramite veterinari dipendenti dalla U.S.L.; b) tramite veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla U.S.L. Per quanto attiene ai rimborsi forfettari oppure ai compensi dovuti agli operatori di cui al comma precedente si applicano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 20 giugno 1985 citato in premessa. Per detto esame diagnostico viene, di norma, utilizzato il sangue prelevato nel corso delle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi bovina. L'esecuzione del prelievo deve avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Articolo 13 Art. 13. Sono da considerarsi infetti da leucosi bovina enzootica ai sensi del presente piano i bovini degli allevamenti sotto controllo che hanno presentato reazione sierologica positiva ad un primo accertamento e al secondo accertamento, da effettuarsi ad un intervallo di tempo non inferiore a quaranta giorni, confermano la reazione sierologica positiva. I bovini sotto controllo subito dopo il risultato positivo della prima prova ed in attesa del risultato della seconda prova devono essere considerati sospetti di infezione e pertanto tenuti separati dal restante effettivo dell'allevamento. Qualora la seconda prova di cui al precedente comma dia esito negativo è necessario sottoporre tali animali ad un'ulteriore prova che se ancora negativa fa decadere definitivamente il sospetto d'infezione. Gli animali che reagiscono positivamente a due prove sierologiche anche non consecutive devono essere considerati infetti. Articolo 14 Art. 14. Negli allevamenti sotto controllo in cui è stata riscontrata la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica, ai sensi del precedente art. 13, si applicano i seguenti provvedimenti: a) isolamento o idonea separazione dei bovini infetti; b) disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini infetti; c) esclusione dalla monta dei bovini infetti; d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli; e) obbligo di bollire il latte delle vacche infette destinato all'alimentazione dei vitelli; f) divieto di allontanamento dall'allevamento dei capi infetti salvo che non siano avviati direttamente al macello. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere altresì adottati, in via cautelativa, per gli animali che hanno reagito positivamente ad un primo accertamento sierologico. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) e previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente il sindaco può autorizzare il trasferimento dei predetti animali in stalle contumaciali sottoposte a vigilanza veterinaria, nelle quali devono sottostare al divieto di cui alla stessa lettera b). Articolo 15 Art. 15. Negli allevamenti sotto controllo è vietata l'introduzione di bovini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico per la leucosi bovina enzootica effettuato da meno di un anno. Articolo 16 Art. 16. Quando in uno o più circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6 del presente decreto il numero dei capi infetti risulta pari o inferiore al 5 per cento, la competente autorità sanitaria dispone l'abbattimento obbligatorio degli animali stessi graduandone l'attuazione secondo piani aziendali concordati e facendo rientrare il costo del relativo indennizzo nei programmi regionali di cui ai precedenti articoli. I bovini risultati infetti ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 rientrano nel presente piano per quanto concerne l'abbattimento, che dovrà essere disposto ed effettuato con tempestività, per il quale si prescinde dalla percentuale di cui al precedente comma. Articolo 17 Art. 17. Ai proprietari o ai detentori dei bovini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio secondo le modalità ed i tempi previsti nei piani aziendali di cui al precedente art. 16, è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla T.B.C. e dalla brucellosi bovina in quanto applicabili. Articolo 18 Art. 18. Un allevamento bovino è riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica quando possiede le seguenti condizioni zoosanitarie: a) negli ultimi dodici mesi tutti i bovini di età superiore ad un anno sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, ad intervallo di almeno sei mesi; b) negli ultimi due anni non è stato constatato alcun segno clinico od anatomo-patologico riferibile a leucosi bovina enzootica; c) i capi eventualmente introdotti nell'allevamento sono scortati da certificato sanitario comprovante che provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. Articolo 19 Art. 19. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica è confermata se non si riscontrano segni clinici od anatomo-patologici riferibili alla presenza di leucosi bovina enzootica e tutti i bovini di età superiore a dodici mesi reagiscono negativamente ai controlli effettuati con cadenza annuale. Articolo 20 Art. 20. Agli allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica le competenti autorità sanitarie rilasciano un attestato valido per un anno. Ai singoli animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica è rilasciato un certificato valido per quindici giorni dalla data del rilascio. Articolo 21 Art. 21. Per le attività sanitarie connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto ministeriale le amministrazioni regionali o comunali, secondo le rispettive competenze, possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 45 della stessa legge. Articolo 22 Art. 22. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente decreto può essere riconosciuta la partecipazione degli operatori zootecnici ed agro-alimentari nello specifico settore secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla apposita legge regionale adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 833/1978. Articolo 23 Art. 23. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

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