Ministerial Decree of 20 September 1982 amending Ministerial Decree of 10 December 1981, concerning the fishing of live fry for rearing and repopulation purposes
颁布于 1982-09-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, mariculture, fishing authorization, international trade, fishery management and conservation, marine fisheries, authorization/permit
- 类别
- *
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文本
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DM 20/09/1982 Decreto Ministeriale 20 settembre 1982 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 279). -- Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1981, riguardante le norme in materia di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti e ai ripopolamenti. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1965); Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 32 della legge anzidetta; Visto il proprio decreto 10 dicembre 1981 con il quale sono state emanate norme in materia di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti (Gazzetta Ufficiale n. 349 del 21 dicembre 1981); Viste le note 4 febbraio 1982, n. 1/370155 del Ministero del commercio con l'estero e 9 febbraio 1982, n. 494, del Ministero delle finanze, con le quali è stata segnalata l'opportunità di apportare modifiche al decreto 10 dicembre 1981 in relazione agli adempimenti che i dicasteri stessi svolgono in materia di esportazione; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima; Decreta: Articolo 1 L'art. 4 del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, citato nelle premesse è modificato come segue: <<Art. 4. L'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita solo dietro espressa autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero a seguito di nullaosta del Ministero della marina mercantile. Per ottenere la predetta autorizzazione, l'imprenditore deve presentare apposita istanza al Ministero della marina mercantile ed al Ministero del commercio con l'estero. Nella istanza dovrà essere specificata la provenienza del novellame. é vietata in ogni caso la destinazione al consumo dal novellame stesso>>. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.