Ministerial Decree of 2 May 1985 implementing the 47th Directive of the EEC Commission and replacing the Annex to Ministerial Decree of 10 December 1982, on additives and feedstuffs
颁布于 1985-05-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, animal feed/feedstuffs
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DM 02/05/1985 Decreto Ministeriale 2 maggio 1985 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 136, del 11 giugno). Recepimento della quarantasettesima direttiva della commissione CEE e sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi e mangimi. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi: o il decreto 3 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi: Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 febbraio 1983, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale: Visti i decreti seguenti:5 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 1983; 9 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 1983; 14 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 1984; 25 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1984;Ritenuto opportuno, vista la complessità della materia, riunire nuovamente in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale: a la nota della commissione delle Comunità europee del 26 luglio 1984 in cui si fa rilevare la necessità che il nostro Paese recepisce nel proprio ordinamento talune disposizioni della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970; Atteso che alcuni dei rilievi in argomento sono da condividere e ritenuto che i medesimi possono essere attuati con atto amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma decimo della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Ritenuta quindi la necessità di procedere ad un ulteriore adeguamento delle norme contenute nell'ordinamento italiano a quelle della direttiva n. 70/524/CEE, sopracitata; Ritenuto altresì ammettere il Selenio nell'alimentazione degli animali, tenuto conto in proposito di quanto previsto dalla direttiva n. 75/296/CEE, del 28 aprile 1975: a, inoltre, la quarantasettesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 84/547/CEE, del 26 ottobre 1984, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L/297 del 15 novembre 1984, con la quale gli allegati I e II della citata direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, sono stati di nuovo modificati sia con l'ammissione del Lasalocidsodio, per pollastre destinate alla produzione di uova e della Vermiculite per tutte le specie animali, nell'allegato I e sia con il disporre tra l'altro, quanto all'allegato II, l'ammissione del Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 85) e la proroga dell'ammissione del Poliossietilen-Sorbitan-Monooleato, del Nitrito di sodio, dell'1,2 Propandiolo, della Bentonite e della Montmorillonite; Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole: o l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Articolo 1 Art. 1. E' approvato l'allegato elenco degli additivi ammessi nell'alimentazione degli animali, ivi compresi i principi attivi destinati alla preparazione di <<integratori per mangimi>>. Nella preparazione di mangimi composti integrati e di nuclei possono essere usati solamente integratori per mangimi preparati con i principi attivi indicati nell'elenco sopramenzionato, da soli od associati tra essi, nei limiti e alle condizioni per ciascuno stabiliti nell'elenco stesso.Nei nuclei e negli integratori destinati agli allevatori, i contenuti in additivi devono essere tali che, tenuto conto delle dosi di impiego da dichiararsi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, nei mangimi con essi ottenuti non si superino i tenori massimi previsti per i mangimi composti integrati alla colonna 7ª dell'allegato al presente decreto.Nei nuclei e negli integratori destinati agli allevatori, i contenuti dei principi attivi e degli altri additivi appartenenti rispettivamente al gruppo I dei Principi attivi, A) Antibiotici, D) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, E) fattori di accrescimento ed al gruppo II degli antiosidanti non possono in ogni caso superare il quintuplo dei tenori massimi indicati alla colonna 7ª dell'allegato al presente decreto. Per quanto attiene alle vitamine D2 e D3 i contenuti dei nuclei e degli integratori destinati agli allevatori non possono superare 200.000 U.I./Kg.é ammesso l'impiego nei mangimi semplici di additivi appartenenti ai gruppi <<Vitamine>>, <<Oligoelementi>>, <<Aromatizzanti>>, <<Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti>>, <<Coloranti e pigmentanti>>, <<Conservanti>>, <<Leganti, antiagglomeranti e coagulanti>> <<Composti azotati non proteici>> sempre nei dosaggi, alle condizioni e con le limitazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto.L'associazione di due o più additivi è consentita soltanto se tra i componenti dell'associazione stessa vi sia una compatibilità fisico chimica ai fini degli effetti perseguiti.Oltre a quelle espressamente contemplate nell'elenco sopracitato sono ammesse associazioni di non più di due antibiotici, di differente gruppo chimico, purchè la somma delle rispettive quantità impiegate, espresse in per cento del tenore massimo stabilito per ciascuno di essi, non risulti superiore a cento.I coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose non possono essere mescolati tra loro se i loro effetti sono simili, tranne il caso in cui si tratti di un'associazione già prevista negli allegati. Articolo 2 Art. 2. Ai fini della dichiarazione degli additivi, contenuti negli integratori per mangimi, nei mangimi semplici integrati, nei mangimi composti integrati e nei nuclei, da fornirsi a norma degli articoli 14, 15 e 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, debbono essere impiegate le denominazioni riportate nell'elenco allegato al presente decreto.Tra gli additivi da indicare per i mangimi composti integrati ed i nuclei, a norma dell'art. 14, lettera c), e dell'art. 16, lettera a), non sono compresi i principi attivi, che devono invece essere indicati con le modalità di cui all'art. 16, lettera b), di detta legge. Articolo 3 Art. 3. Gli additivi debbono essere posti in commercio in confezioni conformi a quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, con le seguenti indicazioni riportate in modo leggibile e indelebile: a) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, nonchè la sede dello stabilimento; b) la dicitura <<per alimentazione zootecnica>> quando l'additivo non sia consentito per l'alimentazione umana; c) la denominazione degli additivi secondo la nomenclatura usata nell'allegato elenco e, nel caso di associazioni di più additivi, le relative percentuali; d) il peso netto.Per i principi attivi non si applica il disposto della lettera b) del presente articolo. Articolo 4 Art. 4. Oltre alle dichiarazioni da fornirsi a norma delle vigenti disposizioni in materia, per gli integratori destinati agli allevatori, contenenti principi attivi, ad esclusione degli oligoelementi e delle vitamine D2 e D3, per i quali è prevista una concentrazione massima, si debbono riportare, sulla confezione e sull'etichetta, le indicazioni relative alla composizione quali-quantitativa del supporto. Articolo 5 Art. 5. L'allevatore deve comunicare al servizio veterinario della unità sanitaria locale, competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati, contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose ovvero i fattori di accrescimento di cui all'elenco allegato al presente decreto. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare. Articolo 6 Art. 6. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 3 luglio 1973 e gli altri successivi indicati in premessa. Articolo 7 Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. é consentito un periodo di tre mesi da quest'ultima data per lo smaltimento delle scorte. Allegato 1 (é omesso l'allegato).