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意大利的法律

Ministerial Decree of 13 January 1999 making provisions for the granting of fishing licenses in extra-Mediterranean third countries

颁布于 1999-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, foreign fishing, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. D.M. 13 gennaio 1999 (1). Determinazione dell'attribuzione di licenze di pesca per i Paesi terzi extramediterranei. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1999, n. 41. IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 e convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Considerata la necessità di predisporre i criteri per l'attribuzione delle possibilità di pesca sulla base di accordi UE-Paesi terzi extramediterranei; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole all'unanimità; Decreta: 1. 1. In caso di accordi di pesca vigenti, le possibilità di pesca sono attribuite sulla base della presenza effettiva del naviglio da pesca, registrata nel Paese terzo nel triennio precedente, dando la priorità alle navi con maggiore presenza nell'area geografica nel medesimo triennio (maggior numero di mesi, con riguardo anche alle licenze di tipo privato). 2. A parità di anzianità è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato. 2. 1. In caso di nuovi accordi, è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato. In caso di concorrenza di domande, è formata una graduatoria con l'applicazione del criterio di cui al successivo comma. 2. Eventuali ulteriori possibilità sono attribuite in virtù della consistenza armatoriale di ciascuna impresa richiedente. 3. In caso di rinnovo dell'accordo, si applicano i criteri di cui all'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto, registrato dall'organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.