跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Ministerial Decree No. 63 conforming the national legal framework to the aid regime established for land set-aside according to EEC Council Regulation No. 797/85

颁布于 1991-02-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, agricultural development, subsidy/incentive

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. D.M. 19 febbraio 1991, n. 63 (1). Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85 (2). IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985concernente il miglioramento dell'efficienza delle struttureagrarie; Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 1094 del 25 aprile 1988,n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio 1990, chehanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguardail ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione ela riconversione della produzione nonché gli aiutiall'imboschimento; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiutiper incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione ed iregolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989, e n.3481 del 30 novembre 1990, che lo hanno modificato; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273 del 29 aprile1988 che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazionedelle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi dimessa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e diriconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985 e del 26marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione delregolamento CEE n. 797/85; Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE hachiarito che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1,lettera b), del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88, lemodalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono farcapo all'organismo d'intervento; Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989 e n. 35 dell'8febbraio 1990 e considerata la necessità di sostituirequest'ultimo con il presente provvedimento a valere dallacampagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisitadurante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti edelle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonchédei chiarimenti interpretativi verificatisi; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioniamministrative relative all'applicazione dei regolamenti delleComunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, conmodificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sonostate stabilite sanzioni amministrative e penali in materia diaiuti comunitari al settore agricolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuovemisure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuovenorme in materia di procedimento amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanzagenerale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministrieffettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991; Adotta il seguente regolamento: 1. Finalità generali. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985,limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro diseminativi dalla produzione. 2. L'intervento è effettuato dal Ministero dell'agricoltura edelle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministerodel tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni astatuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA. 3. La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazionedel regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi delregolamento CEE n. 1273/88. 2. Beneficiari. 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttoriagricoli singoli od associati anche se persone giuridiche didiritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopistabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto. Per laconcessione dell'aiuto è preso in considerazione un soloproduttore agricolo per la singola superficie agricolaconsiderata. 2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto asottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEEn. 1272/88, del quale può liberamente determinare la durata che,tuttavia, non può risultare inferiore ad un quinquennio. Allafine del terzo anno d'impegno, il beneficiario può chiedere laliberazione dal suo impegno. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1272/88, lesuperfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzionepossono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nelperiodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1. 4. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, lesuperfici oggetto del ritiro di seminativi dalla produzionepossono beneficiare dell'aiuto solo se il richiedente le coltivaal momento della presentazione della domanda, se le ha coltivateper almeno un anno e se ha diritto a coltivarle per l'interoperiodo di impegno. 5. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttorinon coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, iconcessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se personegiuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiaredell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contrattostipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quelladell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamentoCEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui allalegge 3 maggio 1982, n. 203. Gli usufruttuari e gli usuari devonopresentare il consenso scritto del proprietario medianteattestazione con firma autenticata. 6. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttoridi aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, gliusufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di dirittopubblico o privato, in caso di terreni destinatiall'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenereil consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedentidelle rispettive aziende, mediante firma autenticata. I mezzadrie i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari perqualsiasi destinazione prescelta. 7. In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cuisopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano ledisposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 8. Nei casi non contemplati dalla precitata legge, la conduzionedi fatto e la relativa durata può essere attestata mediantedichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia, nelcaso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti siainferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegnostesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. Lafirma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudicail diritto del richiedente all'aiuto, né la sua interaresponsabilità nei riguardi dell'impegno. 9. L'aiuto è corrisposto al richiedente limitatamente alla duratadell'impegno o, eventualmente, al subentrante che abbiasottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di talesottoscrizione, al proprietario. 10. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da luiassunti sono trasmessi al successore a titolo particolare ouniversale, il quale è tenuto a rispettare i predetti obblighifino al compimento di almeno un triennio dalla data dipresentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 2 delpresente decreto. Il versamento del premio per il restanteperiodo è comunque subordinato al rispetto dell'impegno,sottoscritto dal de cuius, da parte del nuovo beneficiario. 3. Seminativi oggetto di ritiro. 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelliindicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n.571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEEdella Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 eD/21 e le terre adibite a produzioni non soggette adun'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivatinella campagna di commercializzazione 1° luglio 1987-30 giugno1988 (3). 2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendaliconvertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno1988. 3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deverappresentare almeno il 20% di seminativi appartenentiall'azienda al momento della presentazione della domanda, fermorestando che la superficie minima da ritirare dalla produzionenon può essere inferiore ad un ettaro. 4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piùparticelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensionenon inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga previstadall'art. 7, ultimo comma. 5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda edi conseguente incremento della superficie di seminativi daritirare, di aumento della superficie da ritirare dallaproduzione, di cessione dell'azienda, di liberazionedall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessiuffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosialle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n.1272/88 e dei commi che seguono. 6. Il beneficiario può, nel corso dei primi tre anni d'impegno,aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dallaproduzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20%dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare unadomanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso ladurata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, è quellafissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiuntasia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, ilbeneficiario può presentare, a sua scelta, una domandaintegrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra,oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale,con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno(3). 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corsodell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficiepresenti i necessari requisiti, può assoggettarla al regime diaiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativoaziendale comprendente la superficie aggiunta (3). 8. Se la superficie da ritirare è interessata dallaconsociazione, tra colture di seminativi e coltivazionipermanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizionipreviste dall'art. 2, comma 2 del regolamento CEE n. 1272/88,sempreché la superficie sia stata utilizzata a seminativi duranteil periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate allamessa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1,lettera d), sono tollerate variazioni annue della percentuale diseminativi aziendali messi a riposo, purché il tasso divariazione non superi il 10% della superficie media oggettodell'aiuto. Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di unasuperficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno puòessere ammesso soltanto se, a compensazione di tale differenza,sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso diuno degli anni precedenti, di una superficie superiore allamedia. È in ogni caso necessario che la superficie effettivamenteritirata, pur se inferiore alla superficie media oggettodell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20%dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce ilcomma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende ilrapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corsodel periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali ilbeneficiario si è impegnato. Tale superficie media non può esserein nessun caso inferiore alla superficie ritirata dallaproduzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso diavvicendamento colturale, è comunque necessario che si verifichiun'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto aquella in produzione nel periodo di riferimento. 4. Destinazione delle terre. 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 è in ogni casosubordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestaliautoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapidoaccrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelleagrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportinocostruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali; c) messa a riposo; d) messa a riposo in rotazione; e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anchein rotazione; 2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione apascolo permanente estensivo può essere decisa anche da aziendenon zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cuiall'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questionei seminativi già utilizzati a pascolo permanente, nel periodo diriferimento. 3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f), ferma restandola durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essereprescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazionedel Consiglio delle Comunità europee; 4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro diseminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare lecondizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEEdella commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario ètenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali edambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provinciaautonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie,possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti asituazioni particolari e locali, che tengano comunque conto dellaesigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, inparticolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art.7 del presente decreto. 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dalbeneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puòessere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che neicasi di espropriazione per pubblica utilità o di forza maggiore,comprovata da idonea documentazione (4). 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12,comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, è consentito dimodificare la destinazione dei seminativi ritirati, previacomunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata ladomanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritiratasia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia statoeffettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lostesso termine di presentazione delle domande di aiuto e producei propri effetti dalla campagna in corso (4). 7. Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dalpresente art. 4, lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiutosi applica a partire dalla campagna per la quale viene richiestala modifica della destinazione. 8. È altresì consentito aumentare la superficie aziendaleritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli ufficidi cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e delmodello A ed, eventualmente, A1, alle condizioni di cui ai commi5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica delladestinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivoart. 8, devono essere corredate dal modello B. 5. Utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari. 1. Le modalità di applicazione dell'aiuto specifico a favoredell'utilizzazione di seminativi per coltivazioni a scopo nonalimentare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del24 luglio 1990 ed al regolamento CEE della Commissione n. 3481del 30 novembre 1990 verranno precisate con successiva circolareministeriale. 6. Importo dell'aiuto. 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne faccianodomanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, adutilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, è concesso un aiuto annuo ad ettaroritirato dalla produzione. 2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato: Aziende della pianura padano-veneta . . . . . . . . . . 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE 75/268). . . 440 ECU Aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . . 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268). . . 380 ECU 3. L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) edf) del precedente art. 4. 4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversidall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilitàdi avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonomadi Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art.10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del redditoderivante da tali impieghi. 5. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 marzosuccessivo al termine di ciascuna campagna agraria (5). 7. Incentivazione dell'imboschimento. 1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, può essere concesso, sudomanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati abosco per un periodo massimo di 20 anni ed è cumulabile con glialtri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 2. I seminativi ritirati dalla produzione destinatiall'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dallevigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivodelle essenze impiegate. 3. Sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dallaprovincia autonoma di Bolzano sono state individuate, col decretoministeriale n. 35/1990, le seguenti zone preferenziali: a) parchi e riserve naturali, nonché i relativi territori diprotezione esterna; b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia dellaprofondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevatisui laghi di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985; c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi dicui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque edimpianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985; d) territori costieri compresi in una fascia della profonditàdi 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul maredi cui alla già citata legge n. 431 dell'8 agosto 1985; e) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto delPresidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone diripopolamento e cattura, ex legge n. 968/1977; h) territori a gestione sociale della caccia, ex legge n.968/1977; i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 4del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236; l) zone svantaggiate di cui all'art. 3, paragrafi 3 e 4, delladirettiva CEE n. 75/268. Il Ministero, d'intesa con le predette amministrazioni, consuccessivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zonepreferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera l). 4. Nelle aree preferenziali: a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamentoCEE n. 2328/91 è concesso nella misura massima di 3.000 ECU adettaro, per una superficie non inferiore a due ettari elimitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art.4, comma 1, lettera a). Tuttavia, per il noce l'aiuto è concessoper un importo massimo di 2.500 ECU ad ettaro, mentre per ilpioppo tale importo è ridotto a 1.800 ECU ad ettaro (6); b) il premio di cui all'art. 20-bis del regolamento CEE 797/85è concesso nella misura massima di 50 ECU per ettaro imboschitoall'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per unperiodo non superiore a 20 anni e limitatamente agli impianti dispecie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttaviaper i pioppeti il premio è concesso nella misura massima di 25ECU ad ettaro. 5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti sudomanda degli interessati, presentata, in duplice copia,utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presentedecreto ed in distribuzione presso gli uffici regionalicompetenti e corredata di un piano di imboschimento che deveindicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte. 6. La domanda relativa agli aiuti in questione può esserepresentata dai singoli agricoltori interessati o da consorziforestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario,comunità montane e da altri raggruppamenti di produttori cheabbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardantel'insieme dei seminativi degli associati ritirati dallaproduzione e destinati a bosco. Sarà cura delle amministrazioniregionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entronovanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delledomande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime. 7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento diproduttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoliagricoltori, al raggruppamento, il quale può trattenere per contodei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati peri servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3,comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sonoconcessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzoettaro. 8. Corresponsabilità. 1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% deiseminativi hanno diritto all'esonero, sotto forma di rimborso,per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo dicorresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento CEE n.2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementaredi cui all'art. 4-ter, comma 2, dello stesso regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 del 13giugno 1991, per il periodo compreso tra il 1° settembre 1991 edil 31 agosto 1992, tutti i produttori che partecipano al regimedi ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano delrimborso parziale del prelievo di corresponsabilità che è statoversato per i quantitativi di cereali venduti nel corso dellacampagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttoreabbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, ilrimborso viene attuato per la parte di produzione venduta chesupera le 20 tonnellate. 3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91,l'ammontare del rimborso è fissato nella somma di 3,37 ECU pertonnellata.4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31agosto successivo al termine di ciascuna campagna dicommercializzazione, con le modalità di cui all'art. 14, D.M. n.228/1990 (7). 9. Domande di aiuto. 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6,il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la suaresponsabilità l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEEdella Commissione n. 1272/88, deve compilare una domanda di aiutoin duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli(modelli A ed, eventualmente A1), predisposti dal Ministerodell'agricoltura e delle foreste in conformità all'art. 7 delsuddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, laprovincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe lecopie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delleregioni o della provincia di Bolzano. 2. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine èprorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione delpresente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso dispedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la datadi spedizione delle domande (8). 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inseritenell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario ètenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe omantenute a riposo, presentando, ai competenti uffici che hannoricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione induplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello B)predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezioneA) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dallaproduzione, nella sezione B) le particelle messe a riposo nellacampagna precedente. Il citato modello B dovrà essere prodottoannualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedentecomma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede ladata di spedizione della documentazione. 4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, ilrichiedente deve presentare una domanda in duplice copia,corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6 bis, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe ledomande ai competenti uffici delle regioni o della provinciaautonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma diBolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrateal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto delMinistero - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giornidal termine di scadenza di presentazione delle domande. 10. Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi. 1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regionie della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da lorodelegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolaritàformale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché lasussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedentie delle aziende agricole interessate dalla misura. I richiedentisono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli ufficiistruttori i documenti necessari all'espletamentodell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazioneantimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cuiquesta è ammessa. La mancata produzione di detti documenti entroil termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigettodella domanda, salvo che l'interessato possa provare lasussistenza di cause di forza maggiore (9).2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficioistruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso dirigetto della domanda; adeguatamente motivato, con l'indicazionedel termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, aisensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento diesclusione deve essere notificato all'interessato entro novantagiorni dal termine di scadenza previsto per la presentazionedelle domande. 3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento delnominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazionecostituisce provvedimento conclusivo del procedimento diconcessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve averluogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativaalle modalità di pagamento. 4. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto dicui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devonorispettare le modalità indicate nella circolare ministeriale n.239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto aglielenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presentedecreto, dovranno venir rispettate le modalità indicate dallacircolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successiviprovvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fattapervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministerodell'agricoltura e delle foreste. 11. Pagamento dell'aiuto. 1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 6del presente decreto è disposto direttamente dall'AIMA sulla basedegli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed entiincaricati dalle singole regioni e dalla provincia autonoma diBolzano. 2. Il pagamento dell'aiuto di cui all'art. 7 del presente decretoagli aventi diritto è disposto direttamente dal Ministero deltesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politichecomunitarie IGFOR, sulla base degli elenchi di liquidazioneadottati dai suddetti uffici. 12. Controlli e sanzioni. 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale delloStato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonomadi Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampiaportata prescritta in materia di controlli, effettua ogni annocontrolli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 delregolamento CEE n. 1272/88. 2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'aziendaagli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, ancheattraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni.In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddettiagenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propriaresponsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformitàcon quanto dichiarato in domanda. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedentecomporta la decadenza dall'aiuto, con gli effetti contemplati aicommi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza nonsia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause nonimputabili alla volontà del beneficiario (10). 4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di unadifferenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% fino ad un massimo di 2 ettari tra la superficie per la quale èstato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata,l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistentediminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficierisultata in eccesso. Qualora la discordanza venga verificata nelcorso di un controllo successivo al pagamento di una o piùannualità, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzioneamministrativa o penale, si procede al recupero del doppio delpremio già corrisposto per le superfici inesistenti e si riduceil premio ancora da corrispondere per le altre annualitàdell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertatadiminuita della superficie risultata in eccesso (11). 5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10%e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcunaiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualorasiano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, ilbeneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cuiai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che ladifferenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa. 6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corsodell'impegno: a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottopostaal regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivirichiesti dalla normativa comunitaria e nazionale; b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non èstata in realtà ritirata dalla produzione; c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cuiall'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui aldecreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficieritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiariopossa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, controla propria volontà; d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo(12). 7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferisconosolo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che nonsuperi nella sua estensione il 10% della superficie delseminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di dueettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parteinteressata dalle irregolarità. 8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a caricodel beneficiario, di restituire gli importi eventualmente giàpercepiti per le annualità precedenti, in relazione allesuperfici decadute, secondo le modalità precisate al seguentecomma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenutarestituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premioviene sospesa per tutta la superficie. 9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devonoessere recuperate maggiorate di un interesse pari al tassolettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo delmese durante il quale l'importo in questione è stato versato albeneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperarediverse annualità di premio, il calcolo dev'essere effettuato inrelazione a ciascuna annualità (13). 10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è statorispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomichele superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4,comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimentiregionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovutoper la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà unariduzione del 15%. 11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma vengariscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controlloeffettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiariodecade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 delpresente articolo. 12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili lesanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei qualiricorrono gli estremi di legge (14). 13. Adempimenti ulteriori. 1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano alMinistero i provvedimenti adottati in applicazione del presentedecreto e del regolamento CEE n. 797/85, entro e non oltre il 30aprile di ciascun anno, nonché dettagliata relazionesull'attività svolta e sui problemi generali e particolaririscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi inpossesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzanorichiesti dall'art. 16 del regolamento CEE della Commissione n.1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolonazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali, compresoil numero delle infrazioni accertate e delle denunzie presentatealle competenti autorità. (Si omettono gli allegati) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1991, n. 52. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa delpresente decreto. (3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (4) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (4) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (5) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (6) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.M. 9 aprile 1992, n.281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (7) Così sostituito dall'art. 5, D.M. 9 aprile 1992, n. 281(Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.M. 9 aprile 1992, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (9) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 7, D.M.9 aprile 1922, n. 281 (Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111). (10) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 13 dicembre 1994,n. 772 (Gazz. Uff. 13 aprile 1995, n. 87). (11) Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.M. 17 giugno1993, n. 345 (Gazz. Uff. 3 settembre 1993, n. 207), e poidall'art. 2, D.M. 13 dicembre 1994, n. 772 (Gazz. Uff. 13 aprile1995, n. 87). (12) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.M. 13 dicembre 1994,n. 772 (Gazz. Uff. 13 aprile 1995, n. 87). (13) Comma così sostituito prima dall'art. 2, D.M. 17 giugno1993, n. 345 (Gazz. Uff. 3 settembre 1993, n. 207), e poidall'art. 4, D.M. 13 dicembre 1994, n. 772 (Gazz. Uff. 13 aprile1995, n. 87). (14) Così sostituito dall'art. 8, D.M. 9 aprile 1992, n. 281(Gazz. Uff. 14 maggio 1992, n. 111).