Ministerial Decree No. 600 implementing EEC Directives Nos. 86/109/CEE and 86/155/CEE relevant to the trade of seeds
颁布于 1987-12-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, certification, standards, internal trade
- 类别
- agriculture
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文本
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DM 14/12/1987 Num.600 Decreto Ministeriale 14 dicembre 1987, n. 600 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 92, del 20 aprile). Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi. Preambolo Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate <<sementi di base>> o <<sementi certificate>>, e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni allesuddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195; Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto: Articolo 1 Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto. Articolo 3 Art. 3. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto. 2. Ai sensi della direttiva n. 85/155/CEE le lettere B) , C) e D) del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite: <<B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone)>>. 3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere B) e C) dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite: <<B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp. C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola>>. 4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto. Articolo 4 Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).