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Ministerial Decree No. 379 regulating the functioning of the Service for the excavation of national sea ports

颁布于 1996-05-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Sea
关键词
navigation, harbour, institution, policy/planning, governance

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文本

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  1. MARINA MERCANTILE P) Provvedimenti vari D.M. 16 maggio 1996, n. 379 (1). Regolamento recante norme sul funzionamento del Servizio di escavazione dei porti nazionali marittimi. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1996, n. 166. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed inparticolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizioescavazione porti; Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizioescavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16maggio 1996; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2), il presenteregolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionalidi cui al regio decreto 27 febbraio 1927 (3), e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio,e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e dellerisorse umane disponibili. (2) Riportata al n. P/LVII. (3) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici. 2. 1. Per l'esercizio del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali la Direzione generale dellavoro marittimo e portuale ha il compito di: a) rilevare le esigenze di escavo nei porti; b) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentitol'Ispettorato tecnico, il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delleattrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento; c) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentitol'Ispettorato tecnico, la proposta di programma annuale per gli interventi di escavo e per il rinnovo deimezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento da sottoporre, perl'approvazione, al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 (4); d) raccogliere le richieste di interventi di escavo che presentano carattere di urgenza e dispornel'attuazione; e) stipulare, sentito l'Ispettorato tecnico, le convenzioni con le altre amministrazioni statali, con glienti pubblici e con i privati; f) coordinare gli aspetti economico-produttivi dell'attività di escavo e verificarne la gestione; g) gestire i fondi di bilancio relativamente alle attività amministrative, tecniche e operative; h) provvedere, su proposta dell'Ispettorato tecnico, agli acquisti dei materiali per il funzionamentodei mezzi e dei cantieri, nonché all'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature; i) assegnare, su proposta dell'Ispettorato tecnico, a ciascun nucleo periferico e a ciascun cantierele risorse finanziarie necessarie per le attività tecnico-operative che rivestono carattere d'urgenza; l) disporre, sulla base delle perizie tecniche approvate, l'effettuazione dei lavori di trasformazione,grande riparazione nonché l'alienazione dei mezzi; m) esercitare il controllo amministrativo contabile sui fondi assegnati di cui alla lettera i). (4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 3. 1. Alla gestione tecnico-operativa del Servizio di escavazione porti provvede l'Ispettorato tecnicodel Ministero dei trasporti e della navigazione, con il compito di: a) curare l'attuazione del programma annuale elaborato sulla base del piano poliennale in ordine alrinnovo dei mezzi e delle attrezzature ed all'escavo dei fondali; b) coordinare l'attività dei cantieri; c) approvare le perizie tecniche predisposte dai responsabili dei nuclei periferici e dei cantieri per ilavori di trasformazione, grande riparazione nonché per l'alienazione dei mezzi; d) proporre alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale gli acquisti dei materiali per ilfunzionamento dei mezzi e dei cantieri nonché l'acquisto di nuove attrezzature; e) fissare gli standard tecnici e operativi dei mezzi; f) approvare i progetti di escavo predisposti dai responsabili dei nuclei periferici; g) organizzare l'attività dei mezzi effossori e dei mezzi ausiliari; h) curare l'attuazione degli interventi di escavo che rivestono carattere d'urgenza; i) disporre, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, che il personale ed imezzi assegnati ad un dato nucleo periferico, operino in un altro ambito territoriale, a seconda delleesigenze. 4. 1. Il Servizio è articolato in otto nuclei operativi periferici aventi le sedi e l'ambito territoriale di cuialla tabella A che, vistata dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento, e nei quattrocantieri in esercizio. 5. 1. Ad ogni nucleo periferico è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generaledel lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico, con profilo professionale dell'areanaval meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti edella navigazione, che ha la direzione e la responsabilità del nucleo. 2. Il responsabile del nucleo periferico ha le seguenti attribuzioni: a) predispone i progetti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativavigente e dirige i lavori di escavo nell'ambito territoriale di competenza; b) predispone le perizie di manutenzione e riclassifica dei mezzi assegnati al nucleo cui è preposto; c) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione; d) cura tutta l'attività necessaria alla gestione amministrativa del nucleo avvalendosi a tal fine diapposita struttura amministrativa; e) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera i), e ne rende ilconto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5), comemodificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (6). (5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 6. 1. A ciascun cantiere è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale dellavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico con profilo professionale dell'area naval meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e dellanavigazione che ha la direzione e la responsabilità del cantiere. 2. Il responsabile del cantiere ha le seguenti attribuzioni: a) collabora con i responsabili dei nuclei per la redazione delle perizie e dirige i lavori dimanutenzione e riclassifica dei mezzi e delle attrezzature; b) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione; c) cura l'attività necessaria alla gestione amministrativa del cantiere, avvalendosi di appositastruttura amministrativa; d) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera i), e ne rende ilconto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5), comemodificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (6). (5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 7. 1. I lavori di escavo per conto di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati, nonché leriparazioni, manutenzioni e costruzioni di mezzi marittimi e di apparecchiature di proprietà di altreamministrazioni statali, di enti pubblici e privati, sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 2,lettera e), stipulate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 8. 1. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione dellerisorse umane ed alla informatizzazione del Servizio. 2. La competenza in materia di trattamento di quiescenza del personale del Servizio escavazioneporti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione èattribuita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, alle direzioni marittimenel cui ambito territoriale rientrano i nuclei operativi ed i cantieri di cui all'art. 4. 3. In attesa della rideterminazione della dotazione organica definitiva, previa verifica dei carichi dilavoro di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6), e dell'art. 22, comma 15 eseguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (6), il personale del ruolo del Servizio escavazione portimarittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, èassegnato ai nuclei operativi periferici di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nel cuiambito territoriale rientra la sede presso la quale risulta assegnato al momento dell'immissione nei ruolidel Ministero stesso ovvero al cantiere presso cui presta servizio. 4. Fatta salva l'esigenza di organizzazione e funzionamento delle sedi periferiche, il personale di cui alprecedente comma che, al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero dei trasporti e dellanavigazione presta servizio nelle soppresse sedi di Genova, Ravenna, Trieste, Cagliari e Roma ovveroin altro ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, può essere provvisoriamente assegnato, adomanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad uno deinuclei operativi di cui alla allegata tabella A, con provvedimento della Direzione generale degli affarigenerali e del personale, previo parere dell'Ispettorato tecnico, d'intesa con la Direzione generale dellavoro marittimo e portuale ovvero ad una delle sedi periferiche del Ministero dei trasporti e dellanavigazione, previo parere del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. (6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Tabella A (art. 4) NUCLEI OPERATIVI PERIFERICI DEL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI Sede Ambito territoriale Livorno Dal confine con la Francia al porto di Livorno Fiumicino Dal porto di Livorno escluso al confine tra le province di Latina e Caserta, comprese le isole toscane e laziali. Napoli Dal confine tra le province di Latina e Caserta al porto di Reggio Calabria incluso, comprese le isole campane. Bari Dal porto di Reggio Calabria escluso al confine tra le province di Foggia e Campobasso, comprese le isole Tremiti. Ancona Dal confine tra le province di Foggia e Campobasso al confine tra le povince di Ravenna e Rovigo. Venezia Dal confine tra le province di Ravenna e Rovigo al confine sloveno. Palermo Della Sicilia e isole minori circostanti. Olbia Della Sardegna e isole minori circostanti.

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