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Ministerial Decree No. 351 implementing Council Directive No. 85/322/EEC of 12 June 1985 making provisions in matter of classical swine fever and African swine fever

颁布于 1992-06-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, international trade, swine
类别
*

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文本

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  1. D.M. 17 giugno 1992, n. 351 (1). Regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985 relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968); Vista la direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di carni fresche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, concernente l'attuazione della direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carne fresca; Vista l'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968 concernente «Norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna»; Vista l'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 concernente «Obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica»; Vista l'ordinanza ministeriale del 19 marzo 1979 concernente «Profilassi della peste suina africana. Divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi animali e di altro materiale possibile veicolo di contagio»; Vista l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1979 concernente «Norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella regione Sardegna e nel restante territorio nazionale»; Visto l'art. 1 della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427 «Regolamento per la profilassi della peste suina classica»; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 giugno 1992; Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Considerato che si rende necessario adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva 85/322/CEE; Adotta il seguente regolamento: Artt. Capo I - Peste suina africana . . . . . . . . . .1 - 3 Capo II- Peste suina classica . . . . . . . . . . 4 Capo I - Peste suina africana 1. Divieto di esportazione. - 1. In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina africana nel territorio nazionale è vietata la spedizione di carni fresche suine verso gli altri Stati. 2. Nel caso in cui la malattia non sia stata accertata sul territorio nazionale, da almeno dodici mesi, il Ministro della sanità può disporre che il divieto di cui al comma precedente si applichi esclusivamente alla parte del territorio interessata. 3. Nel caso di comparsa di uno o più focolai di peste suina africana su una parte insulare del territorio italiano il Ministro della sanità può disporre che il divieto, di cui al comma 1, si applichi esclusivamente a tale parte. 2. Limitazione del divieto ad alcune parti del territorio nazionale. - 1. Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministro della sanità tiene conto, in particolare: a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana quali: abbattimenti e distruzioni dei suini appartenenti agli allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione; b) delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di diffusione; c) della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi o geografici; d) dell'incidenza e della tendenza alla diffusione della malattia; e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa. 3. Esclusione del divieto per alcune parti del territorio nazionale. - 1. Nel caso in cui la presenza della malattia sul territorio nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia stata accertata da meno di dodici mesi, il Ministro della sanità, a seguito di una decisione comunitaria, può disporre, con apposito provvedimento, la non applicazione del divieto di cui al primo comma dell'art. 1, ad una o più parti del territorio nazionale, tenendo conto, in particolare: a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste suina africana; b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici; c) dell'estensione delle parti dei territori interessate e relativi limiti amministrativi o geografici; d) delle misure di vigilanza adottate per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati nonché delle misure di controllo degli spostamenti dei suini. Capo II - Peste suina classica 4. Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica. - 1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 18 ottobre 1991, n. 427 (3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, il Ministro della sanità sospende, con apposito provvedimento, la qualifica di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991 alla provincia interessata dalla malattia. 2. La revoca della sospensione della qualifica decorre dal trentesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata praticata la vaccinazione, dal novantesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio. 3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due mesi, il Ministro della sanità, sulla base della decisione dei competenti organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della qualifica di territorio indenne. 4. In caso di ritiro della qualifica di cui al comma precedente, questa può essere nuovamente accordata, a seguito di decisione comunitaria, soltanto dopo un periodo: a) non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata la vaccinazione antipestosa; b) non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata effettuata la vaccinazione antipestosa. 5. Il Ministro della sanità informa la Commissione CEE, gli Stati membri, nonché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione, ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne. (3) Riportato al n. A/CLXXII.

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