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Ministerial Decree No. 289 containing the regulation on the institution of the Voluntary Certification Service on the plant propagating material

颁布于 1991-07-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, certification, non-governmental entity
类别
agriculture

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文本

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  1. DM 02/07/1991 Num.289 Decreto Ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 209). -- Regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi; Visto il regolamento di esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2574; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 74, primo comma, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state, tra l'altro, trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato; Visto altresì l'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che ha individuato, tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, quelle relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonchè quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualità e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987), con il quale, per il conseguimento del fine di cui sopra, si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 con il quale è stato istituito il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987 con il compito di fornire pareri in merito alla definizione delle categorie dei materiali di moltiplicazione ed alla disciplina degli standards tecnici di cui al precedente art. 1, alla individuazione dei parametri tecnici per l'ammissione alla certificazione del materiale di moltiplicazione, al riconoscimento dei requisiti dei richiedenti la certificazione volontaria, alla definizione degli attestati di certificazione, nonchè alla valutazione dei requisiti tecnici ed organizzativi degli organismi pubblici che effettuano il servizio di certificazione volontaria; Considerato che la finalità primaria della certificazione volontaria prevista dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1987 è conseguire una più alta qualificazione della produzione vivaistica nazionale e mettere a disposizione degli operatori agricoli materiale di moltiplicazione sano e geneticamente rispondente, al fine di poter migliorare le condizioni di competitività delle produzioni vivaistiche nazionali sui mercati comunitari ed internazionali; Considerato che dai lavori effettuati dal citato comitato tecnico scientifico è emersa la possibilità di realizzare il Servizio in questione con la collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome che intendono aderire al sistema di certificazione volontaria e gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso avvalendosi anche per taluni aspetti di carattere gestionale, dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale; Ritenuta pertanto l'opportunità di istituire il Servizio di certificazione volontaria di cui al citato decreto 23 ottobre 1987 prevedendo di stabilire, con successivi atti, le funzioni dei singoli soggetti pubblici e privati sopra indicati, chiamati ad espletare le attività necessarie alla realizzazione del Servizio stesso; Ritenuta l'esigenza di predisporre norme tecniche a carattere generale per disciplinare preliminarmente la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, rinviando a successivi decreti la disciplina relativa a singole specie o gruppi di specie; Ritenuta altresì l'opportunità di integrare il comitato tecnico scientifico di cui al succitato decreto ministeriale 6 marzo 1989 con tre rappresentanti delle regioni e province autonome aderenti al sistema di certificazione volontaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12185/32575 del 5 giugno 1991; Adotta il presente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Il Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1987 si avvale, per la sua attuazione, previa intesa tra le parti, della collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e province autonome che intendono aderire al Servizio di certificazione volontaria, gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso in collegamento con altre strutture scientifiche, nonchè dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale, cui affidare taluni aspetti della gestione, anche di carattere finanziario, inerenti in particolare alla riscossione ed ai pagamenti degli oneri derivanti dal Servizio di certificazione. Articolo 2 Art. 2. 1. Il Servizio di certificazione volontaria di cui al precedente art. 1 è articolato nelle seguenti strutture: a) centro di conservazione per la premoltiplicazione: si intende il luogo dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (Prebase o Superélite). É articolato per specie o gruppi di esse e sito in aree vocate da individuare; b) centri di premoltiplicazione: è una struttura di coordinamento e di produzione di piante madri. Tale centro preleva il materiale da moltiplicare dal centro di conservazione per la premoltiplicazione onde realizzare (con le metodiche definite dai singoli disciplinari per specie o gruppi di specie) le piante madri di base; c) centro di moltiplicazione: è una struttura riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste atta a produrre il materiale di moltiplicazione certificato da utilizzare da parte dei vivaisti per la produzione di materiale da certificare; d) vivaio: è una struttura che produce materiale da certificare. 2. Le imprese vivaistiche che intendono accedere al Servizio di certificazione volontaria devono impegnarsi ad inserire nel processo produttivo percentuali crescenti della loro produzione fino a raggiungere, al quinto anno, il 100% nelle specie e cultivar ammesse alla certificazione. Articolo 3 Art. 3. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le problematiche relative alla gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione, si avvale del parere del comitato tecnico scientifico, istituito con il decreto ministeriale 6 marzo 1989, integrato ai sensi del successivo art. 6, quale organo di consulenza tecnica. 2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo genetico e sanitario sul centro di conservazione per la premoltiplicazione e sui centri di premoltiplicazione e lo esercita avvalendosi degli istituti sperimentali ad esso facenti capo, che possono operare anche in collaborazione con altre strutture scientifiche. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce gli istituti responsabili per tali competenze. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste regola altresì le norme di gestione del centro di conservazione per la premoltiplicazione e le norme di gestione del centro di premoltiplicazione, da costituire presso una struttura pubblica e/o un organismo privato associativo. 4. I controlli sui centri di moltiplicazione e sui vivai di cui ai punti c) e d) del precedente art. 2 sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, per verificare il rispetto delle norme contenute nei disciplinari di produzione da approvare con successivi provvedimenti. Articolo 4 Art. 4. 1. Fatto salvo l'obbligo del costitutore di conservare la <<fonte primaria>> in idonee strutture, le <<cultivar brevettate>> e le <<cultivar libere di moltiplicazione>> dei costitutori pubblici e privati in Italia e all'estero, possono accedere al Servizio di certificazione volontaria. 2. Per l'inserimento di tali materiali nel Servizio di certificazione volontaria, la persona fisica o giuridica interessata deve presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento e, previo accoglimento della stessa, deve consegnare i singoli genotipi al centro di conservazione per la premoltiplicazione, che ne verifica preventivamente l'idoneità sanitaria e la corrispondenza genetica e ne cura l'iscrizione in uno specifico catalogo nazionale. 3. Le domande per ottenere il riconoscimento a centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto, da parte dei vivaisti o degli organismi associativi operanti nel settore vivaistico, devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo gli schemi di cui agli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente regolamento, corredate della documentazione elencata negli allegati stessi. Articolo 5 Art. 5. 1. La certificazione del materiale di propagazione può essere effettuata soltanto a favore di persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio dell'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione messo a disposizione dal Servizio, nel rispetto delle prescrizioni impartite con il presente regolamento. 2. Le piante certificate devono essere accompagnate da certificati ufficiali, rilasciati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo lo schema di cui all'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento. Tale certificazione garantisce che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le prescrizioni del presente decreto. In particolare la certificazione riconosce i due stati sanitari di virus controllato e di virus esente nel rispetto di quanto previsto nei disciplinari delle singole specie. 3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, così come le istituzioni e gli organismi e gli incaricati dei controlli, sono tenute a mettere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei membri del comitato per la certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1989, su autorizzazione del Ministero stesso, qualsiasi informazione utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro affidati. 4. In deroga alle norme generali stabilite, con parere vincolante del comitato di cui sopra, può essere ammesso alla certificazione il materiale di <<fonte primaria>>, <<pre-base>> o <<super-élite>> e <<base>> o <<élite>>, esistente al momento della pubblicazione del regolamento stesso, disponibile e già riconosciuto rispondente dalle regioni e province autonome aderenti al Servizio che hanno regolato la certificazione con specifiche normative. Articolo 6 Art. 6. 1. Il comitato tecnico scientifico, istituito con decreto ministeriale 6 marzo 1989, è integrato con tre rappresentanti di regioni e province autonome aderenti al Servizio di certificazione volontaria, di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 7 Art. 7. 1. I materiali di propagazione sono classificati in base alle seguenti categorie: a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa; b) pre-base (super-élite): materiale derivato dalla fonte primaria e conservato presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 esemplari; c) base (élite): materiale ottenuto dal prebase o super élite presso il centro di premoltiplicazione, da utilizzare per la costruzione dei campi di piante madri; d) certificato: materiale proveniente dai campi di piante madri da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare nonchè le piante derivate dal loro assemblaggio. 2. Per le suddette categorie sono previsti due stati fitosanitari: a) virus esente (virus free): materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata; b) virus controllato (virus tested): materiale esente dai principali virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari. 3. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il prodotto finale è certificato allo stato più basso (virus controllato). Articolo 8 Art. 8. 1. La produzione di materiale vivaistico da destinare alla certificazione si articola nelle seguenti fasi: a) premoltiplicazione: fase che porta alla produzione delle piante madri con le metodiche definite dai disciplinari per specie; b) moltiplicazione: fase in cui le piante madri ottenute nella fase di premoltiplicazione producono marze, portinnesti e semi certificati; c) fase vivaistica: è la produzione di portainnesti e di piante bimembri o trimembri risultanti dall'assemblaggio di materiali certificati, il cui prodotto finale mantiene tale requisito. Articolo 9 Art. 9. 1. I centri di moltiplicazione, che intendono ottenere il riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente art. 2, lettera c): a) devono avere un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e di certificazione; b) devono avere una sede e strutture di direzione tecnica e di supporto per le operazioni di controllo; c) devono avere strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; d) devono avere attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione ed il trasporto, da utilizzare esclusivamente per le attività del centro; e) devono indicare un laboratorio di micropropagazione utilizzabile per eventuali e specifiche utilizzazioni; f) devono raggiungere, nell'arco di un triennio, le dimensioni di produzione minime indicate nei singoli disciplinari. In deroga alle dimensioni stabilite, i minimi potranno scendere del 50% nel caso che il centro sia l'unico al servizio del vivaismo di una regione. 2. In deroga altresì alle dimensioni di produzione minime previste, quando un centro avrà raggiunto in una specie o gruppo di specie affini il minimo previsto dal disciplinare, le dimensioni minime sopra indicate per gli altri gruppi potranno essere ridotte del 50%. Articolo 10 Art. 10. 1. La moltiplicazione del materiale vegetale da certificare, ottenuto attraverso l'utilizzazione delle tecniche di micropropagazione in vitro, è soggetta alle norme tecniche generali e specifiche contenute nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Articolo 11 Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).