Ministerial Decree No. 241 implementing EC Directives 92/88, 94/16, 96/6 on the undesirable substances and products in animal nutrition
颁布于 1998-05-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, MRL-maximum residue limit, international trade, toxicity/poisoning
- 类别
- *
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D.M. 11 maggio 1998, n. 241 (1). Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1998, n. 170. IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE e con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modifiche, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi in attuazione delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992; Viste le direttive 92/88/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1992, 94/16/CE del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Ritenuto di procedere al recepimento delle predette tre direttive comunitarie con il presente regolamento; Visto l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f); Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996; Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'articolo 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 228 (2); b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 (3), e successive modificazioni ed integrazioni; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B; d) ai microorganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale 13 novembre 1985 (4), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni; f) agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (5). (2) Riportato al n. D/LVII. (3) Riportata al n. D/II. (4) Riportato al n. D/LII. (5) Riportato al n. D/LXIX. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «animali» gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi. 2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), c1), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (3), e successive modificazioni. 3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per gli alimenti composti per animali. (3) Riportata al n. D/II. 3. 1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della sanità, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f), della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (3), e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali. 3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda. 4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato. 5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna n. 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia: a) destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 (6), e successive modifiche; b) accompagnata da un documento che deve indicare: 1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera a); 2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali; 3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti. 6. Il comma 5, lettere a) e b), si applica anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti. 7. Una partita di una materia prima elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima o con partite di alimenti. (3) Riportata al n. D/II. (6) Riportato al n. D/LVII. 4. 1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi. 5. 1. Qualora il Ministero della sanità constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto negli alimenti per gli animali o nelle materie prime e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione. 2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE. 6. 1. Il servizio veterinario delle UU.SS.LL. competenti effettua, anche a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze: a) la partita di materie prime è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo; b) la partita di alimenti non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo. 3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita. 4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della sanità, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali. 5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente. 6. Nel caso in cui una partita di materie prime o una partita di alimenti per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita. 7. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 2. Il Ministero della sanità può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento. 8. 1. È abrogato il decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322 (7), e successive modificazioni ed integrazioni. (7) Riportato al n. D/LV.